Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 20314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20314 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
20314-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
TE OG RA CENTOFANTI MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO NA CE LA
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL DI nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA
in caso di diffusione der presante provvedimento conuttere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Sent. n. sez. 1172/2025 CC - 02/04/2025 R.G.N. 5008/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza avanzata nell'interesse di DI LO di correzione dell'errore nella determinazione della pena residua da espiare, contenuto nel cumulo del 02/08/2024; ha respinto l'istanza di sostituzione della pena detentiva in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma del 13/04/2022, irr. il 09/11/2023; ha infine rigettato l'istanza diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra la predetta sentenza del Tribunale di Roma del 13/04/2022, irr. il 09/11/2023 - di condanna per violazione legge stupefacenti commessa il 29/01/2022-, ed i fatti, già unificati ex art. 671 cod. proc. pen., giudicati con le tre seguenti sentenze:
1. Tribunale di Roma del 18/11/2021 irr. 04/12/2021, per violazione legge stupefacenti commessa il 04/12/2021; 2. Tribunale di Roma del 10/02/2022, irr. il 02/04/2022 per violazione legge stupefacenti commessa il 09/02/2022; 3. Tribunale di Roma del 08/02/2023, irr. il 11/03/2023 per violazione legge stupefacenti commessa il 22/09/2021, ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, DI LO per mezzo del suo difensore avv. Anna Maria D'Angeli, articolando i motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente che il G.E. abbia respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione, omettendo di prendere in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato: tale elemento, ben evidenziato nell'istanza, oltre a risultare dal testo della sentenza oggetto dell'istanza, era stato già valutato come determinante per il riconoscimento della continuazione operato dal G.E. in relazione alle tre sentenze sopra indicate, già unificate.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta omessa motivazione in ordine alla corretta determinazione della pena di cui all'ordine di esecuzione 4385/2023 notificato il 05/09/2024. Ha errato il G.E. nel dichiarare il non luogo a provvedere su tale richiesta, sull'errato presupposto che il P.M., nel cumulo emesso il 05/09/2024, avesse già decurtato il residuo pena di quattro mesi: l'istanza difensiva riguardava infatti proprio tale ultimo provvedimento del P.M. e sollecitava il G.E. ad operare un controllo sul quantum della pena espianda, che risultava errata anche dopo l'ultimo provvedimento
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del P.M., che aveva già provveduto a correggere, su istanza di parte, un errore di calcolo contenuto nell'ordine di esecuzione notificato il 28/08/2024.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luigi Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. È rilevante constatare che per giustificare il rigetto dell'istanza il giudice dell'esecuzione si è limitato ad osservare come la ricaduta nel reato da parte dell'istante fosse da ascrivere ad uno stile di vita del condannato, incompatibile con il beneficio della continuazione invocato. Coglie, allora, nel segno la censura difensiva attinente la mancata analisi, da parte del giudice dell'esecuzione, di uno degli elementi potenzialmente unificante, la tossicodipendenza del condannato. Invero, dall'esame dei documenti specificatamente richiamati in ricorso, risulta che il prevenuto, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., aveva dedotto in modo sufficientemente specifico la condizione della sua tossicodipendenza al momento della commissione dei reati, evidenziando, tra l'altro come proprio tale status fosse stato posto a fondamento dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra le sentenze già unificate (di cui al provvedimento del Tribunale di Roma n. 1041/2014). Le censure denunciano, quindi, un vizio obiettivamente sussistente nel provvedimento impugnato. Con particolare riferimento all'esigenza di considerazione effettiva dell'elemento costituito dallo stato di tossicodipendenza dell'istante, rileva il richiamo dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), in forza del cui disposto, allorché si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti;
ciò, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, n. 20816 del 09/01/2017, Todaro, n. m.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), avendo la citata innovazione normativa annesso rilievo giuridico alla ratio di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria quando i diversi reati siano stati commessi da soggetto tossicodipendente, attribuendo dunque rilevanza alla verifica in
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concreto dell'incidenza di tale condizione sulla determinazione criminosa del reo, ove sussistente all'atto della consumazione dei reati stessi.
Certo, il discorso giustificativo doveva e deve inscriversi nella prospettiva secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Fissate queste imprescindibili coordinate, però, la condizione di tossicodipendente è da prendersi in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso, con riferimento ai reati che siano ad essa collegati e da essa dipendenti, nel concorso delle altre condizioni rilevanti per l'evenienza della continuazione, costituendo la medesima condizione un fattore ulteriore, quindi concorrente, non esclusivo, per l'accertamento in parola. La delibazione di rilevanza o meno di questo fattore esige che, quando emerga dagli atti oppure sia allegato in modo sufficientemente specifico, anche con documentazione sanitaria che ad esso faccia congruo riferimento, il giudice dell'esecuzione esamini il relativo elemento e le corrispondenti allegazioni, dandone conto in motivazione, in modo esplicito o anche implicito, ma comunque univoco. Consegue da tali riflessioni il corollario secondo cui, qualora si verta in tema di reato continuato in sede esecutiva, se non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (arg. ex Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, 1,1 Rv. 265716), non osserva invece tale obbligo il giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione, oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187-01). Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, limitatamente alla continuazione relativa al reato di cui alla
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sentenza del Tribunale di Roma del 13/04/2022 con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
3. È invece inammissibile perché generico ed aspecifico il secondo motivo di
ricorso.
Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di correzione dell'errore nella determinazione della pena residua da espiare, contenuto nel cumulo del 02/08/2024, per non essere stata considerata la riduzione di mesi 4 di reclusione, risultante da due ordinanze, specificate nel provvedimento, emesse dal G.E., osservando come il Pubblico ministero, in data 05/09/2024, avesse rettificato l'errore comunicando il nuovo residuo pena, che era stata diminuita de 4 mesi mancanti. In sede di ricorso avverso il provvedimento del G.E., il prevenuto, pur dando atto che con il provvedimento di cumulo del 05/09/2024 il P.M. aveva corretto l'errore aritmetico contenuto nel precedente provvedimento dell'agosto 2024, rileva come anche quest'ultimo cumulo contenga errori, senza tuttavia specificare quali, incorrendo in tal modo nel vizio di genericità ed aspecificità.
4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione relativa al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 13/04/2022 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Micaela Serena Curami
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Il Presidente. Stefano Mogini Soloper
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 30 MAG. 2025 Roma, . IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO Marina Calcagn IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO