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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 14083/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA Parte_1 ______________________
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Per ___________________ CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 22/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
della pensione di inabilità, in subordine dell'Assegno mensile di invalidità
civile e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 a partire Il Cancelliere
dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
1 Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa delle Parte_1 patologie da cui era affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (75%) ma non anche per la pensione di inabilità, riconoscendole altresì la condizione di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dal 3.12.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'assegno d'invalidità civile
(75%) e della condizione di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dal 3.12.2024.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti stante il riconoscimento parziale delle prestazioni richieste e la decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari necessari Parte_1 per la percezione dell'assegno d'invalidità civile (75%) e della condizione di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dal 3.12.2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 23/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 14083/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA Parte_1 ______________________
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Per ___________________ CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 22/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
della pensione di inabilità, in subordine dell'Assegno mensile di invalidità
civile e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 a partire Il Cancelliere
dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
1 Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa delle Parte_1 patologie da cui era affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (75%) ma non anche per la pensione di inabilità, riconoscendole altresì la condizione di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dal 3.12.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'assegno d'invalidità civile
(75%) e della condizione di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dal 3.12.2024.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti stante il riconoscimento parziale delle prestazioni richieste e la decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari necessari Parte_1 per la percezione dell'assegno d'invalidità civile (75%) e della condizione di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dal 3.12.2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 23/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2