Art. 1.
Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio 1956.
Nel caso di godimento di piu) pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.
Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio 1956.
Nel caso di godimento di piu) pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.
Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.