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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2017 riunito al N. R.G. 2201/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1645/2017 riunito al N. R.G. 2201/2017, e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Grisolia, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI nel procedimento n. 1645/2017 R.G. - CONTRO
(C.F. ), in TE P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTO nel procedimento n. 1645/2017 R.G. -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Grisolia, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- OPPONENTE nel procedimento n. 2201/2017 R.G. - CONTRO
(C.F. , in persona del l.r.p.t., e TE P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del l.r.p.t., TE P.IVA_1 rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliate come in atti
- OPPOSTI nel procedimento n. 2201/2017 R.G. – NONCHÉ
Controparte_2
- OPPOSTO nel procedimento n. 2201/2017 R.G. –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti 1.1. Nel giudizio n. 1645/2017 R.G., con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e hanno convenuto in giudizio l
[...] Parte_2 [...]
deducendo che: TE
pagina 1 di 13 - in data 3.06.1987 il cui nucleo familiare, composto da una moglie e due figli in Parte_1 tenera età, versava in una condizione di estrema povertà ed indigenza, formulava istanza al Sindaco pro tempore del Comune di Cassano allo Ionio al fine di ottenere la disponibilità di un alloggio che, in accoglimento della formulata richiesta e valutatane la attendibilità e fondatezza, veniva individuato nel casello n. 93 delle Ferrovie Calabro Lucane, sito in contrada Acquerello, diruto ed abbandonato, divenuto ricettacolo e focolaio di possibili infezioni e di pericolo per la pubblica incolumità;
- all'esito delle verifiche e controlli effettuati dagli uffici preposti, il Sindaco pro tempore del
[...]
in persona dell'On. Sen. , accoglieva la istanza ed in data 14.11.1987 Controparte_3 Controparte_4 emanava ordinanza prot. n. 436 con la quale disponeva “la immediata REQUISIZIONE del Casello Ferroviario di proprietà delle Ferrovie Calabro Lucane sito in Contrada Acquarello contraddistinto con il n. 93 di questo Comune per utilizzarlo a fini pubblici RENDENDOLO DISPONIBILE PER L'ABITAZIONE del Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]”;
- la citata ordinanza veniva notificata alla Direzione Generale delle Ferrovie Calabro Lucane in via del Caravaggio n. 105 Roma ed alle Calabro Lucane Gestione Commissariale Governativa Uffici di Castrovillari;
- in esecuzione ed in forza della citata ordinanza, gli istanti venivano immessi nel materiale possesso del fabbricato e, nel corso del tempo, considerato il pessimo stato, davano corso a lavori, eseguiti in economia ed a proprie cura e spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderlo fruibile ed abitabile;
- tale legittimo possesso si è ininterrottamente e pacificamente protratto dalla data della ordinanza sindacale e permane tutt'ora, (sono trascorsi 30 anni), senza che il allo Ionio Controparte_3 adottasse altra ordinanza e/o revocasse quella emessa il 14.11.1987 e senza che detta ordinanza venisse impugnata e/o contestata dalle Ferrovie Calabro Lucane, all'epoca in regime di Gestione Commissariale Governativa;
- in data 31.05.2016 agli istanti veniva notificata la nota prot. n. 8945/16, avente ad oggetto “prima richiesta di pagamento (indennità)” con la quale l' intimava loro il Controparte_5 pagamento della somma di € 62.359,66 a titolo indennità ed interessi dovuti “per l'utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente”, identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015;
- tale missiva veniva contestata con raccomandata a/r del 29.06.2016 da parte degli odierni istanti;
- con nota prot. n. 12876/16 l' confermava la legittimità della richiesta di TE pagamento dell'indennità per occupazione abusiva, evidenziando che l'ordinanza sindacale del 14.11.1987 era stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era proprietario del fabbricato alla predetta data, poiché transitato nel patrimonio dello Stato “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963 sin dal 1974;
- successivamente, con nota prot. n. 13906/16 l' notificava ai coniugi TE Parte_3
una seconda richiesta di pagamento della somma di € 62.359,66 per gli stessi motivi addotti
[...] nella prima;
- la richiesta di pagamento della somma di € 62.359,66 a titolo di “utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente” contenuta nella prima e nella seconda richiesta sono illegittime;
- gli attori sono stati autorizzati ad utilizzare il fabbricato, di cui il demanio rivendica la proprietà, con ordinanza sindacale, mai contestata né annullata e/o revocata e/o impugnata;
detta ordinanza rende pienamente legittima la detenzione dell'immobile da parte del nucleo familiare degli istanti, che non possono essere qualificati come occupanti abusivi;
- a prescindere dalla legittimità o meno dell'ordinanza, è da escludere che possa configurarsi una ipotesi di responsabilità aquiliana, legittimante la richiesta di risarcimento, sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo;
pagina 2 di 13 - in subordine, con riferimento al quantum richiesto, se ne contesta l'ammontare, calcolato “avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe rivalutata degli indici ISTAT oltre interessi legali”;
- l'immobile, all'epoca in cui fu requisito dal comune per destinarlo ad abitazione degli attori, si presentava in assoluto stato di abbandono come indicato nell'ordinanza del sindaco;
dal 1987 ad oggi gli attori hanno eseguito lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie al fine di renderlo abitabile;
- dallo scarno prospetto indicato nelle diffide di pagamento, laddove si legge che ai fini del calcolo dell'indennità sono stati presi in considerazione i canoni praticati per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di causa, non si comprende se sia stato preso in considerazione l'immobile nello stato di assoluto abbandono in cui si trovava all'origine, ovvero all'attualità, con tutte le migliorie apportate dagli odierni attori;
- pertanto, si contesta l'ammontare come indicato nelle richieste di pagamento e si chiede che il canone sia rideterminato sulla base di quello praticato per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle in cui versava il fabbricato all'epoca in cui gli attori furono autorizzati ad utilizzarlo come abitazione;
- ancora in via subordinata, si eccepisce la prescrizione parziale del credito, atteso che il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno e con questo persiste nel tempo, con la conseguenza che devono dichiararsi prescritti i diritti aventi per oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e, pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti maturati fino al 23.04.2010. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare e dichiarare che le somme richieste dall' ai coniugi e TE Parte_1 Pt_2
con raccomandate del 31.05.16 prot. n. 8945/16 e del 25.08.16 prot. n. 13906/16 a titolo di
[...] indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015, non sono dovute per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, rideterminare il canone tenuto conto delle osservazioni e contestazioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare la prescrizione dei diritti aventi ad oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e dunque dei crediti maturati fino al 23.04.2010 e per l'effetti rideterminare le somme dovute;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2017 si è costituita in giudizio l'
[...]
, deducendo: TE
- Infondatezza della pretesa avversaria: legittimità dell'operato dell'amministrazione; assenza del tentativo obbligatorio di mediazione ad opera di controparte. L'immobile oggetto di causa, ex casa cantoniera già di proprietà di Ferrovie Calabro Lucane, è transitato nel patrimonio disponibile dello Stato sin dal 1974 “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963. I coniugi occupano Parte_4 lo stesso dal 1987 in virtù di un provvedimento di requisizione emesso dall'allora Sindaco di Cassano All' Ionio. Tuttavia, l'occupazione del predetto immobile è da qualificarsi non titolata in quanto l'ordinanza sindacale con cui è stata disposta la requisizione è stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era più proprietario del fabbricato alla data di emissione del provvedimento sindacale;
- che a seguito dell'occupazione del cespite, secondo quanto dedotto, sono stati eseguiti all'immobile alcuni lavori di manutenzione che, però, sono frutto di una decisione arbitraria dei coniugi Parte_3
, in quanto mai richiesti né autorizzati. Ma soprattutto, di tali presunti interventi ne hanno
[...] beneficiato esclusivamente gli occupanti, per rendere l'immobile funzionale al suo utilizzo;
- che il Comune di Cassano allo Ionio, con nota datata 27.11.2013 ha presentato domanda di attribuzione del bene in oggetto, ai sensi dell'art. 56 bis del DL n. 69 del 21.06.2013, per il trasferimento del bene, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 21/06/2013. L'Agenzia ha rilasciato con nota prot. n. 6261/2014 il parere favorevole al trasferimento dell'immobile in disamina e, nelle more, ha effettuato un sopralluogo congiunto con un Funzionario del Comune di Cassano allo Ionio in data 10.02.15, all'esito pagina 3 di 13 del quale, è stata confermata l'occupazione non titolata dell'immobile in questione da parte dei coniugi
– sin dal 14.11.1987; Parte_1 Pt_2
- che a seguito del sopralluogo, l' ha redatto il TE decreto di trasferimento prot. n. 5739 del 23.4.2015 ed il relativo verbale di consegna prot. n. 5766 del 24.4.2015, con cui ha trasferito al All'Ionio la proprietà dell'immobile in oggetto;
Controparte_3
- che la ha, pertanto, legittimamente avviato, ex art. 1 comma 274 legge 311/2004, TE la procedura di riscossione coattiva delle indennità dovute dai predetti occupatori sino al 23.04.2015 (data di trasferimento della proprietà del bene al Comune di Cassano Ionio); notificando agli stessi in data 9.6.2016 la prima richiesta di pagamento prot. n. 8945/2016 del 31.5.2016 ed in data 30.8.2016 la seconda richiesta di pagamento prot. n. 13906/2016 del 25.8.2016. I coniugi hanno Parte_4 contestato l'avvio della procedura di riscossione coattiva, sostenendo che l'occupazione dell'immobile in disamina fosse avvenuta in maniera legittima, in quanto conseguenza dell'emissione della predetta ordinanza sindacale. L'Agenzia ha riscontrato con la comunicazione prot. n. 2016/12876 del 25.07.2016 rappresentando l'illegittimità dell'utilizzo del bene in questione in quanto autorizzato da un'ordinanza emessa non nei confronti del proprietario, sia alla prosecuzione della riscossione forzata del credito in caso di un mancato pagamento del dovuto;
- Sull'abusività dell'occupazione. In relazione all'illegittimità dell'occupazione dell'immobile si rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'occupazione del predetto immobile da qualificarsi certamente illegittima e non titolata, perché l'ordinanza sindacale è stata emessa nei confronti di un ente che non era proprietario a quella data. Nel caso di specie, poiché l'ordinanza è stata notificata ad un ente non più proprietario del fabbricato già da 11 anni e che sullo stesso non esercitava lo stesso detenzione, risulta ovvio che il provvedimento sia qualificabile quale tamquam non esset. Tra l'altro, il provvedimento di requisizione in uso della proprietà privata ha, per sua natura, carattere di straordinarietà ed è adottato in base a contingenze affrontabili solo con misure eccezionali, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili. Ne deriva che la detta ordinanza risulta illegittima in quanto è stata emessa non per far fronte ad esigenze contingibili ed urgenti di carattere collettivo, ma per ovviare ad una situazione di indigenza economica di un unico nucleo familiare. Inoltre, l'istituto della requisizione in uso, per sua natura, tende a soddisfare bisogni temporanei e transitori e, pertanto, chi ne fruisce non può procrastinare arbitrariamente il momento del rilascio dell'immobile requisito ma hai il dovere, una volta terminata l'esigenza, di provvedere al rilascio dello stesso. Tanto è vero che l'ordinanza sindacale che ha disposto la requisizione riporta testualmente che “il signor
[...]
esigenza di doversi allocare con la propria famiglia…omissis… considerato che Parte_5 l' è privo di qualsiasi lavoro..omissis”. Atteso che, come dedotto dagli attori, il nucleo Parte_1 familiare versava in condizioni economiche disagiate ed atteso, pertanto, che la situazione di indigenza era già terminata, sugli attori incombeva l'obbligo di rilasciare spontaneamente l'immobile, evitando di perpetrare per trent'anni un'occupazione, senza preoccuparsi di corrispondere un canone legittimo proprietario. È evidente che l'occupazione è palesemente abusiva ed illecita;
- Sulla legittimità della pretesa erariale in ordine al quantum della stessa. Le indennità sono state quantificate sulla base di una valutazione tecnico-estimativa di libero mercato, come tra l'altro statuito dall'art. 4, co. 1 del dpr 296/2005, e che, pertanto, le stesse sono state correttamente illegittimamente calcolate. Inoltre, si è tenuto conto, durante la procedura di quantificazione degli indennizzi, della variazione di mercato dell'immobile in questione, dall'anno 1987 sino all'attualità. Tanto è vero che l'indennizzo relativo all'anno 2015, pari ad euro 2.327,72, è stato devalutato a decorrere dal predetto anno sino all'anno di inizio dell'occupazione in base agli indici Istat di variazione annua. La somma dei canoni via via devalutati dal 2015 al 1987 ha determinato la quantificazione complessiva riportata nelle richieste di pagamento. In merito alle presunte migliorie, come detto, trattasi di lavori frutto di una decisione arbitraria degli attuali attori, ma i richiesti né autorizzati e pertanto rimangono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato;
pagina 4 di 13 - sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito. L'occupazione ha carattere di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., di carattere permanente e in presenza di tali illeciti il termine di prescrizione quinquennale decorre solamente dal momento della cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie gli attori hanno perpetrato un utilizzo che non si è esaurito istantaneamente, né tantomeno è costipato in un lasso di tempo ben definito. La loro condotta, che si è protratta sino ad oggi, fa in modo che la prescrizione comincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta dannosa. Poiché l'occupazione abusiva dell'immobile perdura ancora, la prescrizione quinquennale potrà cominciare a decorrere solo con la cessazione della permanenza e la restituzione dell'immobile al proprietario. Per completezza si precisa che le richieste di pagamento del 2016 non sono stati gli unici atti con i quali l' ha TE provveduto a richiedere le indennità dovute per l'occupazione abusiva e, quindi, ad interrompere i termini prescrizionali, poiché risultano notificate a una intimazione di pagamento Parte_1 dell'allora Ufficio di Cassano All'Ionio datata 14/10/1991, una ulteriore intimazione dello CP_6 stesso ufficio del 19/12/1996, la nota protocollo n. 10808 del 25/09/2006 dell'allora Filiale e la CP_1 nota protocollo n. 2847 del 20/02/2007 della Filiale notificata in data 27/02/2007. CP_1 Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente, stante il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex Dlgs n. 28/2010 come modificato dall'art. 84 D.L. n. 69/2013, dichiarare la improcedibilità della domanda ex adverso formulata;
nel merito, rigettare in toto la domanda di controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 1.2. Nel giudizio n. 2201/2017 R.G., con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio
[...] TE
, ed ,
[...] TE Controparte_2 deducendo che:
- in data 3.06.1987 il cui nucleo familiare, composto da una moglie e due figli in Parte_1 tenera età, versava in una condizione di estrema povertà ed indigenza, formulava istanza al Sindaco pro tempore del Comune di Cassano allo Ionio al fine di ottenere la disponibilità di un alloggio che, in accoglimento della formulata richiesta e valutatane la attendibilità e fondatezza, veniva individuato nel casello n. 93 delle Ferrovie Calabro Lucane, sito in contrada Acquerello, diruto ed abbandonato, divenuto ricettacolo e focolaio di possibili infezioni e di pericolo per la pubblica incolumità;
- all'esito delle verifiche e controlli effettuati dagli uffici preposti, il Sindaco pro tempore del
[...]
in persona dell'On. Sen. , accoglieva la istanza ed in data 14.11.1987 Controparte_3 Controparte_4 emanava ordinanza prot. n. 436 con la quale disponeva “la immediata REQUISIZIONE del Casello Ferroviario di proprietà delle Ferrovie Calabro Lucane sito in Contrada Acquarello contraddistinto con il n. 93 di questo Comune per utilizzarlo a fini pubblici RENDENDOLO DISPONIBILE PER L'ABITAZIONE del Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]”;
- la citata ordinanza veniva notificata alla Direzione Generale delle Ferrovie Calabro Lucane in via del Caravaggio n. 105 Roma ed alle Calabro Lucane Gestione Commissariale Governativa Uffici di Castrovillari;
- in esecuzione ed in forza della citata ordinanza, l'attore veniva immesso nel materiale possesso del fabbricato e, nel corso del tempo, considerato il pessimo stato documentato dalle foto che si allegano, davano corso a lavori, eseguiti in economia ed a proprie cura e spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderlo fruibile ed abitabile;
- tale legittimo possesso si è ininterrottamente e pacificamente protratto dalla data della ordinanza sindacale e permane tutt'ora, (sono trascorsi 30 anni), senza che il allo Ionio Controparte_3 adottasse altra ordinanza e/o revocasse quella emessa il 14.11.1987 e senza che detta ordinanza venisse impugnata e/o contestata dalle Ferrovie Calabro Lucane, all'epoca in regime di Gestione Commissariale Governativa;
pagina 5 di 13 - in data 31.05.2016 ai coniugi veniva notificata la nota prot. n. 8945/16, avente ad Parte_4 oggetto “prima richiesta di pagamento (indennità)” con la quale l' di Catanzaro TE intimava loro il pagamento della somma di € 62.359,66 a titolo indennità ed interessi dovuti “per l'utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente”, identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015;
- tale missiva veniva contestata con raccomandata a/r del 29.06.2016;
- con nota prot. n. 12876/16 l' confermava la legittimità della richiesta di TE pagamento dell'indennità per occupazione abusiva, evidenziando che l'ordinanza sindacale del 14.11.1987 era stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era proprietario del fabbricato alla predetta data, poiché transitato nel patrimonio dello Stato “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963 sin dal 1974;
- successivamente, con nota prot. n. 13906/16 l' notificava ai coniugi TE Parte_3
una seconda richiesta di pagamento della somma di € 62.359,66 per gli stessi motivi addotti
[...] nella prima;
- con atto di citazione notificato il 25.5.2017 i coniugi citavano l' Parte_4 [...]
, davanti al Tribunale di Castrovillari per sentire TE accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare e dichiarare che le somme richieste dall' ai coniugi e con raccomandate del TE Parte_1 Parte_2
31.05.16 prot. n. 8945/16 e del 25.08.16 prot. n. 13906/16 a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015, non sono dovute per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, rideterminare il canone tenuto conto delle osservazioni e contestazioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare la prescrizione dei diritti aventi ad oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e dunque dei crediti maturati fino al 23.04.2010 e per l'effetti rideterminare le somme dovute;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
- il procedimento veniva iscritto al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 1645/2017;
- in data 20/05/2017 veniva notificata agli attori la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da su incarico di filiale , per la Controparte_2 TE CP_1 complessiva somma di € 66.019,87, a titolo di indennità per “utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente”, identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015;
- avverso tale cartella di pagamento propone opposizione l'attore;
- il pagamento dell'indennità di occupazione di aree demaniali costituisce fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La riscossione coattiva per il recupero di un indennizzo da utilizzazione demaniale sine titulo necessita, pertanto, di un titolo esecutivo, che nel caso di specie difetta, non potendosi considerare tali le due richieste di pagamento del 31 maggio 2016 e del 25 agosto 2016;
- ne deriva l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento la mancanza di titolo esecutivo;
- l'attore è stato autorizzato ad utilizzare il fabbricato, di cui il demanio rivendica la proprietà, con ordinanza sindacale, mai contestata né annullata e/o revocata e/o impugnata;
detta ordinanza rende pienamente legittima la detenzione dell'immobile da parte del nucleo familiare degli istanti, che non possono essere qualificati come occupanti abusivi;
- a prescindere dalla legittimità o meno dell'ordinanza, è da escludere che possa configurarsi una ipotesi di responsabilità aquiliana, legittimante la richiesta di risarcimento, sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo;
- in subordine, con riferimento al quantum richiesto, se ne contesta l'ammontare, calcolato “avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe rivalutata degli indici ISTAT oltre interessi legali”; pagina 6 di 13 - l'immobile, all'epoca in cui fu requisito dal comune per destinarlo ad abitazione dell'attore, si presentava in assoluto stato di abbandono come indicato nell'ordinanza del sindaco;
dal 1987 ad oggi l'attore ha eseguito lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie al fine di renderlo abitabile;
- dallo scarno prospetto indicato nelle diffide di pagamento, laddove si legge che ai fini del calcolo dell'indennità sono stati presi in considerazione i canoni praticati per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di causa, non si comprende se sia stato preso in considerazione l'immobile nello stato di assoluto abbandono in cui si trovava all'origine, ovvero all'attualità, con tutte le migliorie apportate;
- pertanto, si contesta l'ammontare come indicato nelle richieste di pagamento e si chiede che il canone sia rideterminato sulla base di quello praticato per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle in cui versava il fabbricato all'epoca in cui gli attori furono autorizzati ad utilizzarlo come abitazione;
- ancora in via subordinata, si eccepisce la prescrizione parziale del credito, atteso che il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno e con questo persiste nel tempo, con la conseguenza che devono dichiararsi prescritti i diritti aventi per oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e, pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti maturati fino al 23.04.2010. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da
[...]
, su incarico dell' Controparte_7 Parte_6
, in considerazione del pregiudizio che l'istante subisce per l'illegittimità della pretesa;
[...] CP_1
- ancora in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello n. 1645/2017 RGAC promosso da e contro l' Parte_1 Parte_2 TE [...]
, assegnato al G.I. dott.ssa Margherita Sitongia, che sarà chiamato all'udienza del TE 19/03/2018; - nel merito accertare e dichiarare che l' non ha titolo per procedere TE all'esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare che le somme richieste dall' ad TE con raccomandate del 31/05/2016 prot. n. 8945/2016 e del 25/08/2016 prot. n. Parte_1 13906/2016 a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 p.lla 153 per il periodo dal 14/11/1987 al 23/04/2015, non sono dovute per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto annullare, dichiarare nulle e comunque disapplicare la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da Controparte_7
Provincia di , su incarico dell' , per la
[...] CP_7 Parte_6 CP_1 complessiva somma di € 66.019,87, nonché le richieste di pagamento dell'indennizzo per inesistenza del credito;
- in subordine, accertato e dichiarato che la quantificazione della pretesa indennitaria costituisce atto unilaterale dell' , rideterminare il canone tenuto conto delle TE osservazioni e contestazioni esposte in narrativa, e per l'effetto annullare, dichiarare nulle e comunque disapplicare la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da
[...]
di , su incarico dell' filiale Controparte_7 CP_7 TE
, per la complessiva somma di € 66.019,87, nonché le richieste di pagamento dell'indennizzo CP_1 inviate dall' ; - in ogni caso, dichiarata la prescrizione dei crediti azionati con la TE cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da Controparte_7 della riscossione Provincia di , su incarico dell' , con CP_7 Parte_6 CP_1 riferimento ai danni maturati prima del quinquennio anteriore alla richiesta di pagamento inviata dall' e dunque dei crediti maturati fino al 23/04/2010, rideterminare le somme TE dovute, e per l'effetto, annullare, dichiarare nulle e comunque disapplicare la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da Controparte_7
, su incarico dell' filiale , per la complessiva somma
[...] TE CP_1 di € 66.019,87, nonché le richieste di pagamento dell'indennizzo inviate dall' ; - TE Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
pagina 7 di 13 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2017 si sono costituite in giudizio l'
[...]
e l' , CP_1 TE deducendo:
- Infondatezza della pretesa avversaria: legittimità dell'operato dell'amministrazione. L'immobile oggetto di causa, ex casa cantoniera già di proprietà di Ferrovie Calabro Lucane, è transitato nel patrimonio disponibile dello Stato sin dal 1974 “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963. I coniugi occupano lo stesso dal 1987 in virtù di un provvedimento di requisizione Parte_4 emesso dall'allora Sindaco di Cassano All' Ionio. Tuttavia, l'occupazione del predetto immobile è da qualificarsi non titolata in quanto l'ordinanza sindacale con cui è stata disposta la requisizione è stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era più proprietario del fabbricato alla data di emissione del provvedimento sindacale;
- che a seguito dell'occupazione del cespite, secondo quanto dedotto, sono stati eseguiti all'immobile alcuni lavori di manutenzione che, però, sono frutto di una decisione arbitraria dei coniugi Parte_3
, in quanto mai richiesti né autorizzati. Ma soprattutto, di tali presunti interventi ne hanno
[...] beneficiato esclusivamente gli occupanti, per rendere l'immobile funzionale al suo utilizzo;
- che il Comune di Cassano allo Ionio, con nota datata 27.11.2013 ha presentato domanda di attribuzione del bene in oggetto, ai sensi dell'art. 56 bis del DL n. 69 del 21.06.2013, per il trasferimento del bene, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 21/06/2013. L'Agenzia ha rilasciato con nota prot. n. 6261/2014 il parere favorevole al trasferimento dell'immobile in disamina e, nelle more, ha effettuato un sopralluogo congiunto con un Funzionario del Comune di Cassano allo Ionio in data 10.02.15, all'esito del quale, è stata confermata l'occupazione non titolata dell'immobile in questione da parte dei coniugi
– sin dal 14.11.1987; Parte_1 Pt_2
- che a seguito del sopralluogo, l' ha redatto il TE decreto di trasferimento prot. n. 5739 del 23.4.2015 ed il relativo verbale di consegna prot. n. 5766 del 24.4.2015, con cui ha trasferito al All'Ionio la proprietà dell'immobile in oggetto;
Controparte_3
- che la ha, pertanto, legittimamente avviato, ex art. 1 comma 274 legge 311/2004, TE la procedura di riscossione coattiva delle indennità dovute dai predetti occupatori sino al 23.04.2015 (data di trasferimento della proprietà del bene al Comune di Cassano Ionio); notificando agli stessi in data 9.6.2016 la prima richiesta di pagamento prot. n. 8945/2016 del 31.5.2016 ed in data 30.8.2016 la seconda richiesta di pagamento prot. n. 13906/2016 del 25.8.2016. I coniugi hanno Parte_4 contestato l'avvio della procedura di riscossione coattiva, sostenendo che l'occupazione dell'immobile in disamina fosse avvenuta in maniera legittima, in quanto conseguenza dell'emissione della predetta ordinanza sindacale. L'Agenzia ha riscontrato con la comunicazione prot. n. 2016/12876 del 25.07.2016 rappresentando l'illegittimità dell'utilizzo del bene in questione in quanto autorizzato da un'ordinanza emessa non nei confronti del proprietario, sia alla prosecuzione della riscossione forzata del credito in caso di un mancato pagamento del dovuto;
- Sull'abusività dell'occupazione. In relazione all'illegittimità dell'occupazione dell'immobile si rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'occupazione del predetto immobile da qualificarsi certamente illegittima e non titolata, perché l'ordinanza sindacale è stata emessa nei confronti di un ente che non era proprietario a quella data. Nel caso di specie, poiché l'ordinanza è stata notificata ad un ente non più proprietario del fabbricato già da 11 anni e che sullo stesso non esercitava lo stesso detenzione, risulta ovvio che il provvedimento sia qualificabile quale tamquam non esset. Tra l'altro, il provvedimento di requisizione in uso della proprietà privata ha, per sua natura, carattere di straordinarietà ed è adottato in base a contingenze affrontabili solo con misure eccezionali, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili. Ne deriva che la detta ordinanza risulta illegittima in quanto è stata emessa non per far fronte ad esigenze contingibili ed urgenti di carattere collettivo, ma per ovviare ad una situazione di indigenza economica di un unico nucleo familiare. Inoltre, l'istituto della requisizione in uso, per sua natura, tende a soddisfare bisogni temporanei e transitori e, pertanto, chi ne fruisce non può procrastinare arbitrariamente il momento del rilascio dell'immobile requisito ma hai il pagina 8 di 13 dovere, una volta terminata l'esigenza, di provvedere al rilascio dello stesso. Tanto è vero che l'ordinanza sindacale che ha disposto la requisizione riporta testualmente che “il signor
[...]
esigenza di doversi allocare con la propria famiglia…omissis… considerato che Parte_5 l' è privo di qualsiasi lavoro..omissis”. Atteso che, come dedotto dall'attore, il nucleo Parte_1 familiare versava in condizioni economiche disagiate ed atteso, pertanto, che la situazione di indigenza era già terminata, sugli attori incombeva l'obbligo di rilasciare spontaneamente l'immobile, evitando di perpetrare per trent'anni un'occupazione, senza preoccuparsi di corrispondere un canone legittimo proprietario. È evidente che l'occupazione è palesemente abusiva ed illecita;
- Sulla legittimità della pretesa erariale in ordine al quantum della stessa. Le indennità sono state quantificate sulla base di una valutazione tecnico-estimativa di libero mercato, come tra l'altro statuito dall'art. 4, co. 1 del dpr 296/2005, e che, pertanto, le stesse sono state correttamente illegittimamente calcolate. Inoltre, si è tenuto conto, durante la procedura di quantificazione degli indennizzi, della variazione di mercato dell'immobile in questione, dall'anno 1987 sino all'attualità. Tanto è vero che l'indennizzo relativo all'anno 2015, pari ad euro 2.327,72, è stato devalutato a decorrere dal predetto anno sino all'anno di inizio dell'occupazione in base agli indici Istat di variazione annua. La somma dei canoni via via devalutati dal 2015 al 1987 ha determinato la quantificazione complessiva riportata nelle richieste di pagamento. In merito alle presunte migliorie, come detto, trattasi di lavori frutto di una decisione arbitraria dei coniugi , ma i richiesti né autorizzati e pertanto rimangono di diritto Parte_4 acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato;
- sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito. L'occupazione ha carattere di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., di carattere permanente e in presenza di tali illeciti il termine di prescrizione quinquennale decorre solamente dal momento della cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie gli attori hanno perpetrato un utilizzo che non si è esaurito istantaneamente, né tantomeno è costipato in un lasso di tempo ben definito. La loro condotta, che si è protratta sino ad oggi, fa in modo che la prescrizione comincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta dannosa. Poiché l'occupazione abusiva dell'immobile perdura ancora, la prescrizione quinquennale potrà cominciare a decorrere solo con la cessazione della permanenza e la restituzione dell'immobile al proprietario. Per completezza si precisa che le richieste di pagamento del 2016 non sono stati gli unici atti con i quali l' ha TE provveduto a richiedere le indennità dovute per l'occupazione abusiva e, quindi, ad interrompere i termini prescrizionali, poiché risultano notificate a una intimazione di pagamento Parte_1 dell'allora Ufficio di Cassano All'Ionio datata 14/10/1991, una ulteriore intimazione dello CP_6 stesso ufficio del 19/12/1996, la nota protocollo n. 10808 del 25/09/2006 dell'allora Filiale e la CP_1 nota protocollo n. 2847 del 20/02/2007 della Filiale notificata in data 27/02/2007. CP_1
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa reiezione della richiesta di sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo impugnato, essendo carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare in toto la domanda di controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Non si costituita in giudizio la parte nonostante la rituale notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo nei suoi confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia. 1.3. Con ordinanza del 27.8.2021 l'allora G.I. ha disposto la riunione del procedimento n. 2201/2017 R.G. al procedimento n. 1645/2017 R.G., sospeso l'efficacia esecutiva del titolo a base della preannunciata esecuzione ed assegnato alle parti termine di giorni quindici per avviare il procedimento di mediazione (in relazione all'eccezione avanzata nel giudizio n. 1645/2017 R.G.). All'esito del deposito del verbale di conciliazione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Alcuna delle parti ha formulato richieste istruttorie. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 13 All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito. Il giudizio n. 1645/2017 R.G. 3.1 A fronte delle diffide ricevute per il pagamento di € 62.359,66 da parte dell' TE per l'utilizzo senza titolo di un fabbricato sito nel Comune di Cassano All'Ionio, ed identificato nel catasto fabbricati al foglio 11, p. lla 153, i coniugi hanno chiesto, in via principale, Parte_4 di accertare la non debenza delle somme. Viene, dunque, in rilievo una azione diretta all'accertamento negativo del credito vantato dall'
[...]
. CP_1
3.2. La pretesa dell'amministrazione, che nel 2015 ha ceduto al All'Ionio l'immobile Controparte_3 di cui si discute, ha ad oggetto una “indennità” autoliquidata, sulla base della dedotta occupazione abusiva del bene. Ciò posto, avendo la convenuta dedotto l'avvenuta traslazione della proprietà del bene in favore del dal 2015, non si pone questione di pretese restitutorie, ma solo della verifica della sussistenza CP_3 di un danno da occupazione abusiva riferibile agli odierni attori in relazione al rapporto da loro intrattenuto con il bene sino al 2015. Orbene, va premesso che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all' art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (tra le altre Cass. civ., n. 9706/2024). Nella specie è incontroverso che i coniugi abbiano la disponibilità materiale del bene Parte_4 immobile. Dalle allegazioni delle parti e dall'esame degli atti di causa emerge che è altrettanto incontroversa l'esistenza dell'ordinanza del 4.11.1987, con la quale il Sindaco del Comune di Cassano All'Ionio ha disposto “L'immediata requisizione del casello ferroviario (..) per utilizzarlo ai fini pubblici rendendolo disponibile per l'abitazione del sig. ”. Parte_1 Tale provvedimento, secondo le allegazioni delle parti e le risultanze in atti, non risulta impugnato, né successivamente revocato;
neppure è stata dedotta la derequisizione o la sussistenza di richieste di rilascio del bene da parte del CP_3 Neppure gli attori hanno dedotto un titolo diverso a base della loro perdurante permanenza dell'immobile. La domanda di accertamento negativo è fondata e merita accoglimento.
pagina 10 di 13 3.3. Nella specie, infatti, la relazione materiale che gi attori hanno instaurato con il bene è fondata su un provvedimento di requisizione in uso di un immobile reso dal sindaco del Comune di Cassano All'Ionio ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Tale provvedimento, nel quale difetta l'indicazione del termine di durata della requisizione, non è stato oggetto di impugnazione, né vi è prova di una successiva cessazione della sua efficacia. Per l'effetto, non vi è la prova della natura abusiva dell'occupazione, caratterizzata dall'originario difetto di titolo e soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., né è provata la protrazione della (definita) “occupazione” oltre dei limiti temporali neppure previsti nel provvedimento del Sindaco. In presenza di tale ordinanza, dunque, non può dirsi esistente una occupazione priva di titolo, originariamente o successivamente, da parte dei coniugi . Parte_4 Inoltre, nella fattispecie in esame, nella quale il provvedimento amministrativo viene in rilievo solo come mero fatto, neppure potrebbe assumere rilievo l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di requisizione (o anche alla loro perdurante presenza), i suoi vizi, ovvero la perdurante presenza della requisizione oltre il limite della situazione di urgenza. Rispetto a tali profili, in particolare, la convenuta ha dedotto che: il provvedimento di requisizione aveva come destinatario un ente, “Ferrovie Calabro Lucane”, che non era più proprietario del bene perché acquisito al patrimonio disponibile dello Stato in virtù della legge n. 1855 del 1963 (la quale, invero, nulla prevede sul punto); la necessità abitativa di un nucleo familiare non può dar luogo alla valida emissione di un provvedimento di requisizione, perché non rappresentativa di esigenze contingibili ed urgenti della collettività; venuta meno la situazione di indigenza gli attori avevano l'obbligo di restituire il bene. Orbene, tutti gli aspetti evocati a sostegno della fondatezza della pretesa creditoria sono direttamente ricollegabili all'azione amministrativa. In effetti, la circostanza che il bene appartenesse o meno all'ente indicato nell'ordinanza non esplica alcuna rilevanza rispetto al titolo, ossia l'ordinanza sindacale, che ha consentito alle parti attrici di instaurare una relazione materiale con il bene. Anche la contestazione circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di requisizione o il mancato accertamento del loro venir meno effettuata dalla parte convenuta, infatti, non potrebbe trasformare il rapporto intrattenuto dagli attori con il bene in una occupazione. In effetti, nel caso in esame, la requisizione in uso, ancorché destinata a rendere possibile l'uso dell'immobile al privato, non elimina la circostanza che la relazione di detenzione del bene è intrattenuta dal Comune che, in ragione dello specifico interesse pubblico perseguito, ha adottato il provvedimento di requisizione. Per l'effetto, i danni derivati dalla relativa attività provvedimentale, per la sua illegittimità originaria o sopravvenuta, ove esistenti, andrebbero imputati alla stessa azione amministrativa (o per l'illegittimità del provvedimento o per l'attività materiale di detenzione del bene “sine titulo” una volta venuti meno i presupposti). Neppure, in assenza di un provvedimento di derequisizione o di una richiesta di rilascio da parte del può sostenersi la sussistenza di un obbligo degli attori al rilascio del bene. Rispetto a tale CP_3 deduzione, peraltro, parte convenuta non chiarisce nei confronti di quale soggetto gli attori avrebbero dovuto rilasciare il bene, né quando tale obbligo è sorto. Nella fattispecie in esame, in effetti, è evidente che il privato beneficia della relazione materiale instaurata ed intrattenuta dal con il provvedimento di requisizione;
sicchè, presente il provvedimento, il CP_3 soggetto avvantaggiato potrebbe al più essere chiamato a risarcire al proprietario del bene i danni provocati al bene altrui. Nella specie, invece, l' ha richiesto specificamente una indennità di occupazione TE abusiva, la quale, al pari dell'indennità di requisizione, vede come unico titolare passivo della pretesa la pubblica amministrazione alla quale è imputabile l'attività del Sindaco.
pagina 11 di 13 Ed infatti, a seconda della specifica fattispecie oggetto di esame, la pretesa del proprietario potrebbe essere esercitata nei confronti dello Stato (v., ad esempio, Cass. civ. Cass. 19236/2008, Cass. 17715/2014, Cass. 23271/2014, Cass. 5970/2019: “il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, agendo il Sindaco quale ufficiale di governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato, in particolare ove, per grave necessità pubblica, sia stata disposta la requisizione di alloggi a favore di nuclei familiari di senzatetto”), con le evidenti peculiarità che caratterizzano la fattispecie in esame, ovvero della stessa amministrazione comunale (v. Cass. civ. n. 1578/2020: “In caso di provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (ex art. 7 della l. n. 2248 del 1965, all. E) per un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa alla illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo di requisizione deve essere rivolta al medesimo Sindaco, quale rappresentante dell'amministrazione comunale, in quanto fondata su un'attività puramente materiale di detenzione del bene "sine titulo" che, una volta slegata dai presupposti che l'avevano legittimata, va imputata alla stessa amministrazione comunale, in ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della sua titolarità in capo al comune, ente esponenziale della collettività locale cui tale interesse va riferito”). Per l'effetto, deve accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito formulata dagli attori, in quanto non sussiste alcuna occupazione abusiva del bene da parte coniugi . Parte_4 I motivi di accoglimento della domanda, nell'ottica della ragione più liquida, hanno valore assorbente e consentono di omettere l'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
4. Nel merito. Il giudizio n. 2201/2017 R.G. L'opposizione è fondata e va accolta. La cartella di pagamento è stata emessa a seguito della notifica delle due di diffide di pagamento notificate dall' per ottenere il pagamento della indennità per l'occupazione abusiva TE del fabbricato sito nel Comune di Cassano All'Ionio ed identificato al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015. La procedura attuata dall'amministrazione è inquadrabile nel procedimento di cui all'art. 1 comma 274 della Legge n. 311/2004, il quale prevede che “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titol oprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di TE pagamento delle somme do occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.”. Secondo tale procedimento, le somme pretese dall'Erario in ragione dell'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, possono essere iscritte a ruolo senza la necessità da parte dall' di TE precostituirsi un titolo esecutivo. Nella specie, al di là della rispondenza del procedimento utilizzato a quello previsto dalla L. n. 311/2004, dal quale discende anzitutto l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale è stato denunciato che l'esistenza del credito di cui alla cartella opposta non risulta supportata da un valido titolo, assume rilievo assorbente ai fini della fondatezza dell'opposizione l'insussistenza in capo all'opponente della situazione di occupazione abusiva del bene. I medesimi motivi posti a base dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito formulata dai coniugi , pertanto, possono essere richiamati ai fini dell'accoglimento Parte_4 dell'opposizione promossa avverso la cartella n. 0342170007206359000, non essendo dovute dall' le somme dalla stessa recate per l'occupazione abusiva del bene. Parte_1
5. Le spese di lite. In considerazione della novità della questione affrontata, delle ragioni della decisione, delle difese delle parti (essendo incontroversi gli aspetti fattuali) e della delicatezza delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite del giudizio riunito e della fase antecedente alla riunione. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di nel giudizio n. 2201/2017 Controparte_2 R.G.;
- In accoglimento della domanda introduttiva proposta dai Sig.ri e Parte_1
nel giudizio n. 1645/2017 R.G., DICHIARA che le somme richieste dall' Parte_2 [...]
ai coniugi e con raccomandate del 31.05.16 prot. n. CP_1 Parte_1 Parte_2 8945/16 e del 25.08.16 prot. n. 13906/16 a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato sito nel Comune di Cassano All'Ionio, identificato al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015, non sono dovute;
- ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da nel giudizio n. Parte_1 2201/2017 R.G., e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 0342170007206359000;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in data 1.7.2025 IL Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1645/2017 riunito al N. R.G. 2201/2017, e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Grisolia, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI nel procedimento n. 1645/2017 R.G. - CONTRO
(C.F. ), in TE P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTO nel procedimento n. 1645/2017 R.G. -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Grisolia, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- OPPONENTE nel procedimento n. 2201/2017 R.G. - CONTRO
(C.F. , in persona del l.r.p.t., e TE P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del l.r.p.t., TE P.IVA_1 rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliate come in atti
- OPPOSTI nel procedimento n. 2201/2017 R.G. – NONCHÉ
Controparte_2
- OPPOSTO nel procedimento n. 2201/2017 R.G. –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti 1.1. Nel giudizio n. 1645/2017 R.G., con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e hanno convenuto in giudizio l
[...] Parte_2 [...]
deducendo che: TE
pagina 1 di 13 - in data 3.06.1987 il cui nucleo familiare, composto da una moglie e due figli in Parte_1 tenera età, versava in una condizione di estrema povertà ed indigenza, formulava istanza al Sindaco pro tempore del Comune di Cassano allo Ionio al fine di ottenere la disponibilità di un alloggio che, in accoglimento della formulata richiesta e valutatane la attendibilità e fondatezza, veniva individuato nel casello n. 93 delle Ferrovie Calabro Lucane, sito in contrada Acquerello, diruto ed abbandonato, divenuto ricettacolo e focolaio di possibili infezioni e di pericolo per la pubblica incolumità;
- all'esito delle verifiche e controlli effettuati dagli uffici preposti, il Sindaco pro tempore del
[...]
in persona dell'On. Sen. , accoglieva la istanza ed in data 14.11.1987 Controparte_3 Controparte_4 emanava ordinanza prot. n. 436 con la quale disponeva “la immediata REQUISIZIONE del Casello Ferroviario di proprietà delle Ferrovie Calabro Lucane sito in Contrada Acquarello contraddistinto con il n. 93 di questo Comune per utilizzarlo a fini pubblici RENDENDOLO DISPONIBILE PER L'ABITAZIONE del Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]”;
- la citata ordinanza veniva notificata alla Direzione Generale delle Ferrovie Calabro Lucane in via del Caravaggio n. 105 Roma ed alle Calabro Lucane Gestione Commissariale Governativa Uffici di Castrovillari;
- in esecuzione ed in forza della citata ordinanza, gli istanti venivano immessi nel materiale possesso del fabbricato e, nel corso del tempo, considerato il pessimo stato, davano corso a lavori, eseguiti in economia ed a proprie cura e spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderlo fruibile ed abitabile;
- tale legittimo possesso si è ininterrottamente e pacificamente protratto dalla data della ordinanza sindacale e permane tutt'ora, (sono trascorsi 30 anni), senza che il allo Ionio Controparte_3 adottasse altra ordinanza e/o revocasse quella emessa il 14.11.1987 e senza che detta ordinanza venisse impugnata e/o contestata dalle Ferrovie Calabro Lucane, all'epoca in regime di Gestione Commissariale Governativa;
- in data 31.05.2016 agli istanti veniva notificata la nota prot. n. 8945/16, avente ad oggetto “prima richiesta di pagamento (indennità)” con la quale l' intimava loro il Controparte_5 pagamento della somma di € 62.359,66 a titolo indennità ed interessi dovuti “per l'utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente”, identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015;
- tale missiva veniva contestata con raccomandata a/r del 29.06.2016 da parte degli odierni istanti;
- con nota prot. n. 12876/16 l' confermava la legittimità della richiesta di TE pagamento dell'indennità per occupazione abusiva, evidenziando che l'ordinanza sindacale del 14.11.1987 era stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era proprietario del fabbricato alla predetta data, poiché transitato nel patrimonio dello Stato “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963 sin dal 1974;
- successivamente, con nota prot. n. 13906/16 l' notificava ai coniugi TE Parte_3
una seconda richiesta di pagamento della somma di € 62.359,66 per gli stessi motivi addotti
[...] nella prima;
- la richiesta di pagamento della somma di € 62.359,66 a titolo di “utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente” contenuta nella prima e nella seconda richiesta sono illegittime;
- gli attori sono stati autorizzati ad utilizzare il fabbricato, di cui il demanio rivendica la proprietà, con ordinanza sindacale, mai contestata né annullata e/o revocata e/o impugnata;
detta ordinanza rende pienamente legittima la detenzione dell'immobile da parte del nucleo familiare degli istanti, che non possono essere qualificati come occupanti abusivi;
- a prescindere dalla legittimità o meno dell'ordinanza, è da escludere che possa configurarsi una ipotesi di responsabilità aquiliana, legittimante la richiesta di risarcimento, sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo;
pagina 2 di 13 - in subordine, con riferimento al quantum richiesto, se ne contesta l'ammontare, calcolato “avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe rivalutata degli indici ISTAT oltre interessi legali”;
- l'immobile, all'epoca in cui fu requisito dal comune per destinarlo ad abitazione degli attori, si presentava in assoluto stato di abbandono come indicato nell'ordinanza del sindaco;
dal 1987 ad oggi gli attori hanno eseguito lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie al fine di renderlo abitabile;
- dallo scarno prospetto indicato nelle diffide di pagamento, laddove si legge che ai fini del calcolo dell'indennità sono stati presi in considerazione i canoni praticati per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di causa, non si comprende se sia stato preso in considerazione l'immobile nello stato di assoluto abbandono in cui si trovava all'origine, ovvero all'attualità, con tutte le migliorie apportate dagli odierni attori;
- pertanto, si contesta l'ammontare come indicato nelle richieste di pagamento e si chiede che il canone sia rideterminato sulla base di quello praticato per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle in cui versava il fabbricato all'epoca in cui gli attori furono autorizzati ad utilizzarlo come abitazione;
- ancora in via subordinata, si eccepisce la prescrizione parziale del credito, atteso che il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno e con questo persiste nel tempo, con la conseguenza che devono dichiararsi prescritti i diritti aventi per oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e, pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti maturati fino al 23.04.2010. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare e dichiarare che le somme richieste dall' ai coniugi e TE Parte_1 Pt_2
con raccomandate del 31.05.16 prot. n. 8945/16 e del 25.08.16 prot. n. 13906/16 a titolo di
[...] indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015, non sono dovute per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, rideterminare il canone tenuto conto delle osservazioni e contestazioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare la prescrizione dei diritti aventi ad oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e dunque dei crediti maturati fino al 23.04.2010 e per l'effetti rideterminare le somme dovute;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2017 si è costituita in giudizio l'
[...]
, deducendo: TE
- Infondatezza della pretesa avversaria: legittimità dell'operato dell'amministrazione; assenza del tentativo obbligatorio di mediazione ad opera di controparte. L'immobile oggetto di causa, ex casa cantoniera già di proprietà di Ferrovie Calabro Lucane, è transitato nel patrimonio disponibile dello Stato sin dal 1974 “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963. I coniugi occupano Parte_4 lo stesso dal 1987 in virtù di un provvedimento di requisizione emesso dall'allora Sindaco di Cassano All' Ionio. Tuttavia, l'occupazione del predetto immobile è da qualificarsi non titolata in quanto l'ordinanza sindacale con cui è stata disposta la requisizione è stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era più proprietario del fabbricato alla data di emissione del provvedimento sindacale;
- che a seguito dell'occupazione del cespite, secondo quanto dedotto, sono stati eseguiti all'immobile alcuni lavori di manutenzione che, però, sono frutto di una decisione arbitraria dei coniugi Parte_3
, in quanto mai richiesti né autorizzati. Ma soprattutto, di tali presunti interventi ne hanno
[...] beneficiato esclusivamente gli occupanti, per rendere l'immobile funzionale al suo utilizzo;
- che il Comune di Cassano allo Ionio, con nota datata 27.11.2013 ha presentato domanda di attribuzione del bene in oggetto, ai sensi dell'art. 56 bis del DL n. 69 del 21.06.2013, per il trasferimento del bene, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 21/06/2013. L'Agenzia ha rilasciato con nota prot. n. 6261/2014 il parere favorevole al trasferimento dell'immobile in disamina e, nelle more, ha effettuato un sopralluogo congiunto con un Funzionario del Comune di Cassano allo Ionio in data 10.02.15, all'esito pagina 3 di 13 del quale, è stata confermata l'occupazione non titolata dell'immobile in questione da parte dei coniugi
– sin dal 14.11.1987; Parte_1 Pt_2
- che a seguito del sopralluogo, l' ha redatto il TE decreto di trasferimento prot. n. 5739 del 23.4.2015 ed il relativo verbale di consegna prot. n. 5766 del 24.4.2015, con cui ha trasferito al All'Ionio la proprietà dell'immobile in oggetto;
Controparte_3
- che la ha, pertanto, legittimamente avviato, ex art. 1 comma 274 legge 311/2004, TE la procedura di riscossione coattiva delle indennità dovute dai predetti occupatori sino al 23.04.2015 (data di trasferimento della proprietà del bene al Comune di Cassano Ionio); notificando agli stessi in data 9.6.2016 la prima richiesta di pagamento prot. n. 8945/2016 del 31.5.2016 ed in data 30.8.2016 la seconda richiesta di pagamento prot. n. 13906/2016 del 25.8.2016. I coniugi hanno Parte_4 contestato l'avvio della procedura di riscossione coattiva, sostenendo che l'occupazione dell'immobile in disamina fosse avvenuta in maniera legittima, in quanto conseguenza dell'emissione della predetta ordinanza sindacale. L'Agenzia ha riscontrato con la comunicazione prot. n. 2016/12876 del 25.07.2016 rappresentando l'illegittimità dell'utilizzo del bene in questione in quanto autorizzato da un'ordinanza emessa non nei confronti del proprietario, sia alla prosecuzione della riscossione forzata del credito in caso di un mancato pagamento del dovuto;
- Sull'abusività dell'occupazione. In relazione all'illegittimità dell'occupazione dell'immobile si rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'occupazione del predetto immobile da qualificarsi certamente illegittima e non titolata, perché l'ordinanza sindacale è stata emessa nei confronti di un ente che non era proprietario a quella data. Nel caso di specie, poiché l'ordinanza è stata notificata ad un ente non più proprietario del fabbricato già da 11 anni e che sullo stesso non esercitava lo stesso detenzione, risulta ovvio che il provvedimento sia qualificabile quale tamquam non esset. Tra l'altro, il provvedimento di requisizione in uso della proprietà privata ha, per sua natura, carattere di straordinarietà ed è adottato in base a contingenze affrontabili solo con misure eccezionali, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili. Ne deriva che la detta ordinanza risulta illegittima in quanto è stata emessa non per far fronte ad esigenze contingibili ed urgenti di carattere collettivo, ma per ovviare ad una situazione di indigenza economica di un unico nucleo familiare. Inoltre, l'istituto della requisizione in uso, per sua natura, tende a soddisfare bisogni temporanei e transitori e, pertanto, chi ne fruisce non può procrastinare arbitrariamente il momento del rilascio dell'immobile requisito ma hai il dovere, una volta terminata l'esigenza, di provvedere al rilascio dello stesso. Tanto è vero che l'ordinanza sindacale che ha disposto la requisizione riporta testualmente che “il signor
[...]
esigenza di doversi allocare con la propria famiglia…omissis… considerato che Parte_5 l' è privo di qualsiasi lavoro..omissis”. Atteso che, come dedotto dagli attori, il nucleo Parte_1 familiare versava in condizioni economiche disagiate ed atteso, pertanto, che la situazione di indigenza era già terminata, sugli attori incombeva l'obbligo di rilasciare spontaneamente l'immobile, evitando di perpetrare per trent'anni un'occupazione, senza preoccuparsi di corrispondere un canone legittimo proprietario. È evidente che l'occupazione è palesemente abusiva ed illecita;
- Sulla legittimità della pretesa erariale in ordine al quantum della stessa. Le indennità sono state quantificate sulla base di una valutazione tecnico-estimativa di libero mercato, come tra l'altro statuito dall'art. 4, co. 1 del dpr 296/2005, e che, pertanto, le stesse sono state correttamente illegittimamente calcolate. Inoltre, si è tenuto conto, durante la procedura di quantificazione degli indennizzi, della variazione di mercato dell'immobile in questione, dall'anno 1987 sino all'attualità. Tanto è vero che l'indennizzo relativo all'anno 2015, pari ad euro 2.327,72, è stato devalutato a decorrere dal predetto anno sino all'anno di inizio dell'occupazione in base agli indici Istat di variazione annua. La somma dei canoni via via devalutati dal 2015 al 1987 ha determinato la quantificazione complessiva riportata nelle richieste di pagamento. In merito alle presunte migliorie, come detto, trattasi di lavori frutto di una decisione arbitraria degli attuali attori, ma i richiesti né autorizzati e pertanto rimangono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato;
pagina 4 di 13 - sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito. L'occupazione ha carattere di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., di carattere permanente e in presenza di tali illeciti il termine di prescrizione quinquennale decorre solamente dal momento della cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie gli attori hanno perpetrato un utilizzo che non si è esaurito istantaneamente, né tantomeno è costipato in un lasso di tempo ben definito. La loro condotta, che si è protratta sino ad oggi, fa in modo che la prescrizione comincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta dannosa. Poiché l'occupazione abusiva dell'immobile perdura ancora, la prescrizione quinquennale potrà cominciare a decorrere solo con la cessazione della permanenza e la restituzione dell'immobile al proprietario. Per completezza si precisa che le richieste di pagamento del 2016 non sono stati gli unici atti con i quali l' ha TE provveduto a richiedere le indennità dovute per l'occupazione abusiva e, quindi, ad interrompere i termini prescrizionali, poiché risultano notificate a una intimazione di pagamento Parte_1 dell'allora Ufficio di Cassano All'Ionio datata 14/10/1991, una ulteriore intimazione dello CP_6 stesso ufficio del 19/12/1996, la nota protocollo n. 10808 del 25/09/2006 dell'allora Filiale e la CP_1 nota protocollo n. 2847 del 20/02/2007 della Filiale notificata in data 27/02/2007. CP_1 Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente, stante il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex Dlgs n. 28/2010 come modificato dall'art. 84 D.L. n. 69/2013, dichiarare la improcedibilità della domanda ex adverso formulata;
nel merito, rigettare in toto la domanda di controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 1.2. Nel giudizio n. 2201/2017 R.G., con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio
[...] TE
, ed ,
[...] TE Controparte_2 deducendo che:
- in data 3.06.1987 il cui nucleo familiare, composto da una moglie e due figli in Parte_1 tenera età, versava in una condizione di estrema povertà ed indigenza, formulava istanza al Sindaco pro tempore del Comune di Cassano allo Ionio al fine di ottenere la disponibilità di un alloggio che, in accoglimento della formulata richiesta e valutatane la attendibilità e fondatezza, veniva individuato nel casello n. 93 delle Ferrovie Calabro Lucane, sito in contrada Acquerello, diruto ed abbandonato, divenuto ricettacolo e focolaio di possibili infezioni e di pericolo per la pubblica incolumità;
- all'esito delle verifiche e controlli effettuati dagli uffici preposti, il Sindaco pro tempore del
[...]
in persona dell'On. Sen. , accoglieva la istanza ed in data 14.11.1987 Controparte_3 Controparte_4 emanava ordinanza prot. n. 436 con la quale disponeva “la immediata REQUISIZIONE del Casello Ferroviario di proprietà delle Ferrovie Calabro Lucane sito in Contrada Acquarello contraddistinto con il n. 93 di questo Comune per utilizzarlo a fini pubblici RENDENDOLO DISPONIBILE PER L'ABITAZIONE del Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]”;
- la citata ordinanza veniva notificata alla Direzione Generale delle Ferrovie Calabro Lucane in via del Caravaggio n. 105 Roma ed alle Calabro Lucane Gestione Commissariale Governativa Uffici di Castrovillari;
- in esecuzione ed in forza della citata ordinanza, l'attore veniva immesso nel materiale possesso del fabbricato e, nel corso del tempo, considerato il pessimo stato documentato dalle foto che si allegano, davano corso a lavori, eseguiti in economia ed a proprie cura e spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderlo fruibile ed abitabile;
- tale legittimo possesso si è ininterrottamente e pacificamente protratto dalla data della ordinanza sindacale e permane tutt'ora, (sono trascorsi 30 anni), senza che il allo Ionio Controparte_3 adottasse altra ordinanza e/o revocasse quella emessa il 14.11.1987 e senza che detta ordinanza venisse impugnata e/o contestata dalle Ferrovie Calabro Lucane, all'epoca in regime di Gestione Commissariale Governativa;
pagina 5 di 13 - in data 31.05.2016 ai coniugi veniva notificata la nota prot. n. 8945/16, avente ad Parte_4 oggetto “prima richiesta di pagamento (indennità)” con la quale l' di Catanzaro TE intimava loro il pagamento della somma di € 62.359,66 a titolo indennità ed interessi dovuti “per l'utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente”, identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015;
- tale missiva veniva contestata con raccomandata a/r del 29.06.2016;
- con nota prot. n. 12876/16 l' confermava la legittimità della richiesta di TE pagamento dell'indennità per occupazione abusiva, evidenziando che l'ordinanza sindacale del 14.11.1987 era stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era proprietario del fabbricato alla predetta data, poiché transitato nel patrimonio dello Stato “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963 sin dal 1974;
- successivamente, con nota prot. n. 13906/16 l' notificava ai coniugi TE Parte_3
una seconda richiesta di pagamento della somma di € 62.359,66 per gli stessi motivi addotti
[...] nella prima;
- con atto di citazione notificato il 25.5.2017 i coniugi citavano l' Parte_4 [...]
, davanti al Tribunale di Castrovillari per sentire TE accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertare e dichiarare che le somme richieste dall' ai coniugi e con raccomandate del TE Parte_1 Parte_2
31.05.16 prot. n. 8945/16 e del 25.08.16 prot. n. 13906/16 a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015, non sono dovute per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, rideterminare il canone tenuto conto delle osservazioni e contestazioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare la prescrizione dei diritti aventi ad oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e dunque dei crediti maturati fino al 23.04.2010 e per l'effetti rideterminare le somme dovute;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
- il procedimento veniva iscritto al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 1645/2017;
- in data 20/05/2017 veniva notificata agli attori la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da su incarico di filiale , per la Controparte_2 TE CP_1 complessiva somma di € 66.019,87, a titolo di indennità per “utilizzo senza titolo di fabbricato ad un piano fuori terra ed area scoperta con insistenti manufatti realizzati abusivamente”, identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015;
- avverso tale cartella di pagamento propone opposizione l'attore;
- il pagamento dell'indennità di occupazione di aree demaniali costituisce fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La riscossione coattiva per il recupero di un indennizzo da utilizzazione demaniale sine titulo necessita, pertanto, di un titolo esecutivo, che nel caso di specie difetta, non potendosi considerare tali le due richieste di pagamento del 31 maggio 2016 e del 25 agosto 2016;
- ne deriva l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento la mancanza di titolo esecutivo;
- l'attore è stato autorizzato ad utilizzare il fabbricato, di cui il demanio rivendica la proprietà, con ordinanza sindacale, mai contestata né annullata e/o revocata e/o impugnata;
detta ordinanza rende pienamente legittima la detenzione dell'immobile da parte del nucleo familiare degli istanti, che non possono essere qualificati come occupanti abusivi;
- a prescindere dalla legittimità o meno dell'ordinanza, è da escludere che possa configurarsi una ipotesi di responsabilità aquiliana, legittimante la richiesta di risarcimento, sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo;
- in subordine, con riferimento al quantum richiesto, se ne contesta l'ammontare, calcolato “avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe rivalutata degli indici ISTAT oltre interessi legali”; pagina 6 di 13 - l'immobile, all'epoca in cui fu requisito dal comune per destinarlo ad abitazione dell'attore, si presentava in assoluto stato di abbandono come indicato nell'ordinanza del sindaco;
dal 1987 ad oggi l'attore ha eseguito lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie al fine di renderlo abitabile;
- dallo scarno prospetto indicato nelle diffide di pagamento, laddove si legge che ai fini del calcolo dell'indennità sono stati presi in considerazione i canoni praticati per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di causa, non si comprende se sia stato preso in considerazione l'immobile nello stato di assoluto abbandono in cui si trovava all'origine, ovvero all'attualità, con tutte le migliorie apportate;
- pertanto, si contesta l'ammontare come indicato nelle richieste di pagamento e si chiede che il canone sia rideterminato sulla base di quello praticato per gli immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle in cui versava il fabbricato all'epoca in cui gli attori furono autorizzati ad utilizzarlo come abitazione;
- ancora in via subordinata, si eccepisce la prescrizione parziale del credito, atteso che il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno e con questo persiste nel tempo, con la conseguenza che devono dichiararsi prescritti i diritti aventi per oggetto i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda e, pertanto, devono ritenersi prescritti i crediti maturati fino al 23.04.2010. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da
[...]
, su incarico dell' Controparte_7 Parte_6
, in considerazione del pregiudizio che l'istante subisce per l'illegittimità della pretesa;
[...] CP_1
- ancora in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello n. 1645/2017 RGAC promosso da e contro l' Parte_1 Parte_2 TE [...]
, assegnato al G.I. dott.ssa Margherita Sitongia, che sarà chiamato all'udienza del TE 19/03/2018; - nel merito accertare e dichiarare che l' non ha titolo per procedere TE all'esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare che le somme richieste dall' ad TE con raccomandate del 31/05/2016 prot. n. 8945/2016 e del 25/08/2016 prot. n. Parte_1 13906/2016 a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato in C.F. del Comune di Cassano allo Ionio al fg. 11 p.lla 153 per il periodo dal 14/11/1987 al 23/04/2015, non sono dovute per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto annullare, dichiarare nulle e comunque disapplicare la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da Controparte_7
Provincia di , su incarico dell' , per la
[...] CP_7 Parte_6 CP_1 complessiva somma di € 66.019,87, nonché le richieste di pagamento dell'indennizzo per inesistenza del credito;
- in subordine, accertato e dichiarato che la quantificazione della pretesa indennitaria costituisce atto unilaterale dell' , rideterminare il canone tenuto conto delle TE osservazioni e contestazioni esposte in narrativa, e per l'effetto annullare, dichiarare nulle e comunque disapplicare la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da
[...]
di , su incarico dell' filiale Controparte_7 CP_7 TE
, per la complessiva somma di € 66.019,87, nonché le richieste di pagamento dell'indennizzo CP_1 inviate dall' ; - in ogni caso, dichiarata la prescrizione dei crediti azionati con la TE cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da Controparte_7 della riscossione Provincia di , su incarico dell' , con CP_7 Parte_6 CP_1 riferimento ai danni maturati prima del quinquennio anteriore alla richiesta di pagamento inviata dall' e dunque dei crediti maturati fino al 23/04/2010, rideterminare le somme TE dovute, e per l'effetto, annullare, dichiarare nulle e comunque disapplicare la cartella di pagamento n. 03420170007206359 emessa da Controparte_7
, su incarico dell' filiale , per la complessiva somma
[...] TE CP_1 di € 66.019,87, nonché le richieste di pagamento dell'indennizzo inviate dall' ; - TE Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
pagina 7 di 13 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2017 si sono costituite in giudizio l'
[...]
e l' , CP_1 TE deducendo:
- Infondatezza della pretesa avversaria: legittimità dell'operato dell'amministrazione. L'immobile oggetto di causa, ex casa cantoniera già di proprietà di Ferrovie Calabro Lucane, è transitato nel patrimonio disponibile dello Stato sin dal 1974 “ope legis”, ossia ex legge n. 1855 del 23.12.1963. I coniugi occupano lo stesso dal 1987 in virtù di un provvedimento di requisizione Parte_4 emesso dall'allora Sindaco di Cassano All' Ionio. Tuttavia, l'occupazione del predetto immobile è da qualificarsi non titolata in quanto l'ordinanza sindacale con cui è stata disposta la requisizione è stata attuata nei confronti di un ente (le Ferrovie Calabro Lucane) che non era più proprietario del fabbricato alla data di emissione del provvedimento sindacale;
- che a seguito dell'occupazione del cespite, secondo quanto dedotto, sono stati eseguiti all'immobile alcuni lavori di manutenzione che, però, sono frutto di una decisione arbitraria dei coniugi Parte_3
, in quanto mai richiesti né autorizzati. Ma soprattutto, di tali presunti interventi ne hanno
[...] beneficiato esclusivamente gli occupanti, per rendere l'immobile funzionale al suo utilizzo;
- che il Comune di Cassano allo Ionio, con nota datata 27.11.2013 ha presentato domanda di attribuzione del bene in oggetto, ai sensi dell'art. 56 bis del DL n. 69 del 21.06.2013, per il trasferimento del bene, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 21/06/2013. L'Agenzia ha rilasciato con nota prot. n. 6261/2014 il parere favorevole al trasferimento dell'immobile in disamina e, nelle more, ha effettuato un sopralluogo congiunto con un Funzionario del Comune di Cassano allo Ionio in data 10.02.15, all'esito del quale, è stata confermata l'occupazione non titolata dell'immobile in questione da parte dei coniugi
– sin dal 14.11.1987; Parte_1 Pt_2
- che a seguito del sopralluogo, l' ha redatto il TE decreto di trasferimento prot. n. 5739 del 23.4.2015 ed il relativo verbale di consegna prot. n. 5766 del 24.4.2015, con cui ha trasferito al All'Ionio la proprietà dell'immobile in oggetto;
Controparte_3
- che la ha, pertanto, legittimamente avviato, ex art. 1 comma 274 legge 311/2004, TE la procedura di riscossione coattiva delle indennità dovute dai predetti occupatori sino al 23.04.2015 (data di trasferimento della proprietà del bene al Comune di Cassano Ionio); notificando agli stessi in data 9.6.2016 la prima richiesta di pagamento prot. n. 8945/2016 del 31.5.2016 ed in data 30.8.2016 la seconda richiesta di pagamento prot. n. 13906/2016 del 25.8.2016. I coniugi hanno Parte_4 contestato l'avvio della procedura di riscossione coattiva, sostenendo che l'occupazione dell'immobile in disamina fosse avvenuta in maniera legittima, in quanto conseguenza dell'emissione della predetta ordinanza sindacale. L'Agenzia ha riscontrato con la comunicazione prot. n. 2016/12876 del 25.07.2016 rappresentando l'illegittimità dell'utilizzo del bene in questione in quanto autorizzato da un'ordinanza emessa non nei confronti del proprietario, sia alla prosecuzione della riscossione forzata del credito in caso di un mancato pagamento del dovuto;
- Sull'abusività dell'occupazione. In relazione all'illegittimità dell'occupazione dell'immobile si rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'occupazione del predetto immobile da qualificarsi certamente illegittima e non titolata, perché l'ordinanza sindacale è stata emessa nei confronti di un ente che non era proprietario a quella data. Nel caso di specie, poiché l'ordinanza è stata notificata ad un ente non più proprietario del fabbricato già da 11 anni e che sullo stesso non esercitava lo stesso detenzione, risulta ovvio che il provvedimento sia qualificabile quale tamquam non esset. Tra l'altro, il provvedimento di requisizione in uso della proprietà privata ha, per sua natura, carattere di straordinarietà ed è adottato in base a contingenze affrontabili solo con misure eccezionali, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili. Ne deriva che la detta ordinanza risulta illegittima in quanto è stata emessa non per far fronte ad esigenze contingibili ed urgenti di carattere collettivo, ma per ovviare ad una situazione di indigenza economica di un unico nucleo familiare. Inoltre, l'istituto della requisizione in uso, per sua natura, tende a soddisfare bisogni temporanei e transitori e, pertanto, chi ne fruisce non può procrastinare arbitrariamente il momento del rilascio dell'immobile requisito ma hai il pagina 8 di 13 dovere, una volta terminata l'esigenza, di provvedere al rilascio dello stesso. Tanto è vero che l'ordinanza sindacale che ha disposto la requisizione riporta testualmente che “il signor
[...]
esigenza di doversi allocare con la propria famiglia…omissis… considerato che Parte_5 l' è privo di qualsiasi lavoro..omissis”. Atteso che, come dedotto dall'attore, il nucleo Parte_1 familiare versava in condizioni economiche disagiate ed atteso, pertanto, che la situazione di indigenza era già terminata, sugli attori incombeva l'obbligo di rilasciare spontaneamente l'immobile, evitando di perpetrare per trent'anni un'occupazione, senza preoccuparsi di corrispondere un canone legittimo proprietario. È evidente che l'occupazione è palesemente abusiva ed illecita;
- Sulla legittimità della pretesa erariale in ordine al quantum della stessa. Le indennità sono state quantificate sulla base di una valutazione tecnico-estimativa di libero mercato, come tra l'altro statuito dall'art. 4, co. 1 del dpr 296/2005, e che, pertanto, le stesse sono state correttamente illegittimamente calcolate. Inoltre, si è tenuto conto, durante la procedura di quantificazione degli indennizzi, della variazione di mercato dell'immobile in questione, dall'anno 1987 sino all'attualità. Tanto è vero che l'indennizzo relativo all'anno 2015, pari ad euro 2.327,72, è stato devalutato a decorrere dal predetto anno sino all'anno di inizio dell'occupazione in base agli indici Istat di variazione annua. La somma dei canoni via via devalutati dal 2015 al 1987 ha determinato la quantificazione complessiva riportata nelle richieste di pagamento. In merito alle presunte migliorie, come detto, trattasi di lavori frutto di una decisione arbitraria dei coniugi , ma i richiesti né autorizzati e pertanto rimangono di diritto Parte_4 acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato;
- sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito. L'occupazione ha carattere di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., di carattere permanente e in presenza di tali illeciti il termine di prescrizione quinquennale decorre solamente dal momento della cessazione della condotta illecita. Nel caso di specie gli attori hanno perpetrato un utilizzo che non si è esaurito istantaneamente, né tantomeno è costipato in un lasso di tempo ben definito. La loro condotta, che si è protratta sino ad oggi, fa in modo che la prescrizione comincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta dannosa. Poiché l'occupazione abusiva dell'immobile perdura ancora, la prescrizione quinquennale potrà cominciare a decorrere solo con la cessazione della permanenza e la restituzione dell'immobile al proprietario. Per completezza si precisa che le richieste di pagamento del 2016 non sono stati gli unici atti con i quali l' ha TE provveduto a richiedere le indennità dovute per l'occupazione abusiva e, quindi, ad interrompere i termini prescrizionali, poiché risultano notificate a una intimazione di pagamento Parte_1 dell'allora Ufficio di Cassano All'Ionio datata 14/10/1991, una ulteriore intimazione dello CP_6 stesso ufficio del 19/12/1996, la nota protocollo n. 10808 del 25/09/2006 dell'allora Filiale e la CP_1 nota protocollo n. 2847 del 20/02/2007 della Filiale notificata in data 27/02/2007. CP_1
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa reiezione della richiesta di sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo impugnato, essendo carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, rigettare in toto la domanda di controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Non si costituita in giudizio la parte nonostante la rituale notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo nei suoi confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia. 1.3. Con ordinanza del 27.8.2021 l'allora G.I. ha disposto la riunione del procedimento n. 2201/2017 R.G. al procedimento n. 1645/2017 R.G., sospeso l'efficacia esecutiva del titolo a base della preannunciata esecuzione ed assegnato alle parti termine di giorni quindici per avviare il procedimento di mediazione (in relazione all'eccezione avanzata nel giudizio n. 1645/2017 R.G.). All'esito del deposito del verbale di conciliazione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Alcuna delle parti ha formulato richieste istruttorie. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 13 All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. Nel merito. Il giudizio n. 1645/2017 R.G. 3.1 A fronte delle diffide ricevute per il pagamento di € 62.359,66 da parte dell' TE per l'utilizzo senza titolo di un fabbricato sito nel Comune di Cassano All'Ionio, ed identificato nel catasto fabbricati al foglio 11, p. lla 153, i coniugi hanno chiesto, in via principale, Parte_4 di accertare la non debenza delle somme. Viene, dunque, in rilievo una azione diretta all'accertamento negativo del credito vantato dall'
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. CP_1
3.2. La pretesa dell'amministrazione, che nel 2015 ha ceduto al All'Ionio l'immobile Controparte_3 di cui si discute, ha ad oggetto una “indennità” autoliquidata, sulla base della dedotta occupazione abusiva del bene. Ciò posto, avendo la convenuta dedotto l'avvenuta traslazione della proprietà del bene in favore del dal 2015, non si pone questione di pretese restitutorie, ma solo della verifica della sussistenza CP_3 di un danno da occupazione abusiva riferibile agli odierni attori in relazione al rapporto da loro intrattenuto con il bene sino al 2015. Orbene, va premesso che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all' art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (tra le altre Cass. civ., n. 9706/2024). Nella specie è incontroverso che i coniugi abbiano la disponibilità materiale del bene Parte_4 immobile. Dalle allegazioni delle parti e dall'esame degli atti di causa emerge che è altrettanto incontroversa l'esistenza dell'ordinanza del 4.11.1987, con la quale il Sindaco del Comune di Cassano All'Ionio ha disposto “L'immediata requisizione del casello ferroviario (..) per utilizzarlo ai fini pubblici rendendolo disponibile per l'abitazione del sig. ”. Parte_1 Tale provvedimento, secondo le allegazioni delle parti e le risultanze in atti, non risulta impugnato, né successivamente revocato;
neppure è stata dedotta la derequisizione o la sussistenza di richieste di rilascio del bene da parte del CP_3 Neppure gli attori hanno dedotto un titolo diverso a base della loro perdurante permanenza dell'immobile. La domanda di accertamento negativo è fondata e merita accoglimento.
pagina 10 di 13 3.3. Nella specie, infatti, la relazione materiale che gi attori hanno instaurato con il bene è fondata su un provvedimento di requisizione in uso di un immobile reso dal sindaco del Comune di Cassano All'Ionio ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Tale provvedimento, nel quale difetta l'indicazione del termine di durata della requisizione, non è stato oggetto di impugnazione, né vi è prova di una successiva cessazione della sua efficacia. Per l'effetto, non vi è la prova della natura abusiva dell'occupazione, caratterizzata dall'originario difetto di titolo e soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., né è provata la protrazione della (definita) “occupazione” oltre dei limiti temporali neppure previsti nel provvedimento del Sindaco. In presenza di tale ordinanza, dunque, non può dirsi esistente una occupazione priva di titolo, originariamente o successivamente, da parte dei coniugi . Parte_4 Inoltre, nella fattispecie in esame, nella quale il provvedimento amministrativo viene in rilievo solo come mero fatto, neppure potrebbe assumere rilievo l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di requisizione (o anche alla loro perdurante presenza), i suoi vizi, ovvero la perdurante presenza della requisizione oltre il limite della situazione di urgenza. Rispetto a tali profili, in particolare, la convenuta ha dedotto che: il provvedimento di requisizione aveva come destinatario un ente, “Ferrovie Calabro Lucane”, che non era più proprietario del bene perché acquisito al patrimonio disponibile dello Stato in virtù della legge n. 1855 del 1963 (la quale, invero, nulla prevede sul punto); la necessità abitativa di un nucleo familiare non può dar luogo alla valida emissione di un provvedimento di requisizione, perché non rappresentativa di esigenze contingibili ed urgenti della collettività; venuta meno la situazione di indigenza gli attori avevano l'obbligo di restituire il bene. Orbene, tutti gli aspetti evocati a sostegno della fondatezza della pretesa creditoria sono direttamente ricollegabili all'azione amministrativa. In effetti, la circostanza che il bene appartenesse o meno all'ente indicato nell'ordinanza non esplica alcuna rilevanza rispetto al titolo, ossia l'ordinanza sindacale, che ha consentito alle parti attrici di instaurare una relazione materiale con il bene. Anche la contestazione circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di requisizione o il mancato accertamento del loro venir meno effettuata dalla parte convenuta, infatti, non potrebbe trasformare il rapporto intrattenuto dagli attori con il bene in una occupazione. In effetti, nel caso in esame, la requisizione in uso, ancorché destinata a rendere possibile l'uso dell'immobile al privato, non elimina la circostanza che la relazione di detenzione del bene è intrattenuta dal Comune che, in ragione dello specifico interesse pubblico perseguito, ha adottato il provvedimento di requisizione. Per l'effetto, i danni derivati dalla relativa attività provvedimentale, per la sua illegittimità originaria o sopravvenuta, ove esistenti, andrebbero imputati alla stessa azione amministrativa (o per l'illegittimità del provvedimento o per l'attività materiale di detenzione del bene “sine titulo” una volta venuti meno i presupposti). Neppure, in assenza di un provvedimento di derequisizione o di una richiesta di rilascio da parte del può sostenersi la sussistenza di un obbligo degli attori al rilascio del bene. Rispetto a tale CP_3 deduzione, peraltro, parte convenuta non chiarisce nei confronti di quale soggetto gli attori avrebbero dovuto rilasciare il bene, né quando tale obbligo è sorto. Nella fattispecie in esame, in effetti, è evidente che il privato beneficia della relazione materiale instaurata ed intrattenuta dal con il provvedimento di requisizione;
sicchè, presente il provvedimento, il CP_3 soggetto avvantaggiato potrebbe al più essere chiamato a risarcire al proprietario del bene i danni provocati al bene altrui. Nella specie, invece, l' ha richiesto specificamente una indennità di occupazione TE abusiva, la quale, al pari dell'indennità di requisizione, vede come unico titolare passivo della pretesa la pubblica amministrazione alla quale è imputabile l'attività del Sindaco.
pagina 11 di 13 Ed infatti, a seconda della specifica fattispecie oggetto di esame, la pretesa del proprietario potrebbe essere esercitata nei confronti dello Stato (v., ad esempio, Cass. civ. Cass. 19236/2008, Cass. 17715/2014, Cass. 23271/2014, Cass. 5970/2019: “il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, agendo il Sindaco quale ufficiale di governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato, in particolare ove, per grave necessità pubblica, sia stata disposta la requisizione di alloggi a favore di nuclei familiari di senzatetto”), con le evidenti peculiarità che caratterizzano la fattispecie in esame, ovvero della stessa amministrazione comunale (v. Cass. civ. n. 1578/2020: “In caso di provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (ex art. 7 della l. n. 2248 del 1965, all. E) per un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa alla illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo di requisizione deve essere rivolta al medesimo Sindaco, quale rappresentante dell'amministrazione comunale, in quanto fondata su un'attività puramente materiale di detenzione del bene "sine titulo" che, una volta slegata dai presupposti che l'avevano legittimata, va imputata alla stessa amministrazione comunale, in ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della sua titolarità in capo al comune, ente esponenziale della collettività locale cui tale interesse va riferito”). Per l'effetto, deve accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito formulata dagli attori, in quanto non sussiste alcuna occupazione abusiva del bene da parte coniugi . Parte_4 I motivi di accoglimento della domanda, nell'ottica della ragione più liquida, hanno valore assorbente e consentono di omettere l'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
4. Nel merito. Il giudizio n. 2201/2017 R.G. L'opposizione è fondata e va accolta. La cartella di pagamento è stata emessa a seguito della notifica delle due di diffide di pagamento notificate dall' per ottenere il pagamento della indennità per l'occupazione abusiva TE del fabbricato sito nel Comune di Cassano All'Ionio ed identificato al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015. La procedura attuata dall'amministrazione è inquadrabile nel procedimento di cui all'art. 1 comma 274 della Legge n. 311/2004, il quale prevede che “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titol oprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di TE pagamento delle somme do occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.”. Secondo tale procedimento, le somme pretese dall'Erario in ragione dell'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, possono essere iscritte a ruolo senza la necessità da parte dall' di TE precostituirsi un titolo esecutivo. Nella specie, al di là della rispondenza del procedimento utilizzato a quello previsto dalla L. n. 311/2004, dal quale discende anzitutto l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale è stato denunciato che l'esistenza del credito di cui alla cartella opposta non risulta supportata da un valido titolo, assume rilievo assorbente ai fini della fondatezza dell'opposizione l'insussistenza in capo all'opponente della situazione di occupazione abusiva del bene. I medesimi motivi posti a base dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito formulata dai coniugi , pertanto, possono essere richiamati ai fini dell'accoglimento Parte_4 dell'opposizione promossa avverso la cartella n. 0342170007206359000, non essendo dovute dall' le somme dalla stessa recate per l'occupazione abusiva del bene. Parte_1
5. Le spese di lite. In considerazione della novità della questione affrontata, delle ragioni della decisione, delle difese delle parti (essendo incontroversi gli aspetti fattuali) e della delicatezza delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite del giudizio riunito e della fase antecedente alla riunione. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di nel giudizio n. 2201/2017 Controparte_2 R.G.;
- In accoglimento della domanda introduttiva proposta dai Sig.ri e Parte_1
nel giudizio n. 1645/2017 R.G., DICHIARA che le somme richieste dall' Parte_2 [...]
ai coniugi e con raccomandate del 31.05.16 prot. n. CP_1 Parte_1 Parte_2 8945/16 e del 25.08.16 prot. n. 13906/16 a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del fabbricato identificato sito nel Comune di Cassano All'Ionio, identificato al fg. 11 part. 153, per il periodo dal 14.11.1987 al 23.04.2015, non sono dovute;
- ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da nel giudizio n. Parte_1 2201/2017 R.G., e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 0342170007206359000;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in data 1.7.2025 IL Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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