Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00874/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2017, proposto da
Comune di Castrignano del Capo, Comune di Seclì, Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
nei confronti
Ato Provincia di Lecce, Comune di Lecce, non costituiti in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
per l'annullamento
della sentenza n.1525/14 (nonché ove occorra delle sentenze n.1602/11, n.2069/12, n.1375/12) nel n.79/11 RG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. e di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Comuni in epigrafe hanno proposto il presente ricorso di opposizione di terzo ex art 108 c.p.a. al fine di conseguire l'annullamento della sentenza n.1525/14 (nonché ove occorra delle sentenze n.1602/11, n. 2069/12, n.1375/12) nel n. 79/11 RG., assumendo anzitutto l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, ricorrendo giurisdizione del giudice ordinario, nonché l’infondatezza nel merito delle domande proposte dalla Progetto Ambiente s.r.l.
I Comuni ricorrenti, nonché l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, hanno chiesto pertanto l’annullamento e l’integrale riforma delle citate sentenze, con vittoria delle spese di lite.
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti, come da nota a firma del loro procuratore depositata in data 15.3.2022.
In tal senso deve quindi provvedersi.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO