Articolo 6 della Legge 13 giugno 1977, n. 324
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 luglio 1977
Art. 6.
L' articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , e' sostituito dal seguente:

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" di cui agli articoli 5, punto b) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438 , e' fissato con decorrenza dall'anno 1977 in lire 3.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 3.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), punto 4), dell' articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all' articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e quello di lire 160 milioni, di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 .
La meta' del contributo, di cui al primo comma, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.
Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia"".
Entrata in vigore il 5 luglio 1977