TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 09/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al N. 74/2025 del Registro Generale
TRA
Parte_1
E
EGGIO CALABRIA CP_1
Sono presenti l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO per parte appellante ed il
Procuratore dello Stato Parte_2
L'avv. Di ED si riporta al ricorso in appello ed alle note conclusive da ultimo depositate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni e pertanto nella riforma della sentenza di primo grado stante il difetto di motivazione per tutte le ragioni già esposte. Ripropone le argomentazioni già formulate in primo grado e non valutate dal giudicante.
Il Procuratore dello Stato si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle difese proposte in primo grado che si intendono in questa sede richiamate e chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
I procuratori discutono oralmente la causa.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 13.05, il Giudice pronuncia la seguente sentenza fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
__________________
Il RI di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
e decisa all'udienza del 09.06.2025, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15.12.1981, rappresentato e difeso dall'avv. AD Di ED, appellante nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, appellato
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1463/2024, emessa il 13 novembre 2024 e pubblicata il 25 novembre 2024, il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto Controparte_2
da nei confronti della e per l'effetto ha Parte_1 Controparte_2
confermato “l'Ordinanza di revoca della patente di guida prot. N. Num_1
dell'11.10.2023”. Ha infine compensato le spese di lite tra le parti. §2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello davanti a questo
RI , affidandosi ad un solo, articolato, motivo e chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1463/2024 per i gravi e irreparabili motivi per come sopra esposti;
2) nel merito, accogliere il ricorso in appello e così riformare la sentenza di Primo grado n. 1463/2024, revocando il Decreto prefettizio prot. n. 111515 dell'11.10.2023, con ogni effetto di legge;
3) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.”
§3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendo di rigettarlo “siccome inammissibile e infondato in fatto ed in diritto…” e di condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'odierna udienza la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
§5. Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta nell'interesse della ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da CP_2
ultimo novellato, che prevede, nella parte che qui interessa, che «Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Ora, è da ritenere che anche in relazione alla nuova disposizione conservi attualità il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 342, comma 1, c.p.c., … impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale
e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. n. 2681 del 2022).
Ebbene, l'appellante ha specificato le parti della sentenza impugnate (v. pag. 4 del ricorso in appello) e sufficientemente individuato e argomentato, in fatto e in diritto, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione adottata dal giudice di prime cure.
L'eccezione di inammissibilità del gravame non è pertanto infondata.
§6. Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
§7. Con l'unico motivo di impugnazione l' lamenta la nullità della sentenza Pt_1
di primo grado per difetto di motivazione e violazione degli articoli 112 c.p.c., 132 co.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111 co. 6 Cost., per avere il giudice di prime cure omesso l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e l'analisi delle doglianze formulate nel ricorso.
§7.1- Il motivo non è fondato.
§7.2- Si legge nella sentenza di primo grado: “Nel merito la domanda è infondata, il provvedimento opposto è conseguente alla sospensione della patente di guida, per non essersi sottoposto all'accertamento alcolimetrico, disposto con provvedimento prefettizio prot. n.77406 del 7.07.23, notificato il 25.07.23 e mai opposto.
Successivamente il sig. è stato sorpreso in data 30.08.23, dai Parte_1
Carabinieri di Melito P.S., alla guida e pertanto è stato sanzionato ai sensi dell'art.
218 c.6 cds. Il provvedimento opposto risulta tempestivamente emesso nei termini di cui all'art. 28 L.689\81. In merito all'ulteriore motivo dedotto, circa lo stato di necessità nessuna prova risulta fornita. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Invero, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non appaiono supportate da alcun convincente elemento, rimanendo del tutto prive di fondamento giuridico”.
§7.3- La predetta motivazione, per quanto estremamente sintetica, è atta a dare contezza degli elementi di fatto, delle ragioni di diritto e dell'iter logico-deduttivo posti a fondamento della decisione, con riferimento sia alla ritenuta legittimità del provvedimento opposto sia al rigetto del motivo di opposizione incentrato sullo stato di necessità.
In specie, quanto al primo profilo, il giudice di pace ha fatto discendere la legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, per un verso, dalla sua tempestività
(essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 28 L. 689/21), per altro verso dalla mancata impugnazione del provvedimento presupposto di sospensione della patente.
Sotto il secondo profilo, va poi messo in evidenza che il primo giudice ha disatteso il motivo di opposizione fondato sul dedotto stato di necessità per carenza di supporto probatorio, il che implica un'analisi della relativa questione.
Ne consegue che non è ravvisabile il vizio di motivazione prospettato dall'appellante, non ricorrendo nel caso di specie alcuna violazione delle norme lamentate.
Sul punto giova rimarcare che “Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua
l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima, rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie” (Cass. n. 28453 del 2024). In altri termini, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, è ravvisabile tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Come già detto, tuttavia, nel caso in esame il dedotto vizio non è configurabile, poiché sono esposte, anche se in maniera stringata, le ragioni poste a base del rigetto della domanda del ricorrente e la motivazione rispetta il requisito del "minimo costituzionale" sancito dall'art. 111, comma 6, Cost.
Non è neppure ravvisabile la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. In proposito, è agevole rammentare che in giurisprudenza è stato più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda
(Cass. n. 18868 del 2015; Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n.
11455 del 2004). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Viceversa, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell'osservanza dell'art. 112
c.p.c., bensì su quello del rispetto dell'obbligo motivazionale, riguardo al quale trova applicazione il principio secondo cui al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (così Cass. n. 25178 del 2024, in motivazione).
Tanto chiarito, nella specie non si riscontra alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché è stato adottato un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso e l'omesso esame di alcuni argomenti difensivi non si traduce nel vizio denunciato, essendo la motivazione della decisione adeguata, sebbene concisa.
§8. Ciò posto, vanno esaminati gli originari motivi di ricorso reiterati nell'atto di appello, a partire da quello afferente alla violazione dell'art. 218 n. 2 c.d.s. per mancato rispetto del termine per l'emissione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che determinerebbe, a cascata, l'invalidità del provvedimento di revoca della patente di guida, oggetto di opposizione.
§8.1- La doglianza è infondata.
Giova premettere al riguardo che:
- con un primo provvedimento (prot. n. 77406/W/23 Sosp. Reato fasc. n.
4884/W723), emesso dalla Prefettura di in data 06.07.2023, è stata Controparte_2
disposta, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., la sospensione provvisoria della patente di guida cat. B n. , per la durata di mesi 6, nei confronti dell' , in ragione NumeroD_2 Pt_1
della contestata violazione dell'art. 186 co. 7 c.d.s., in quanto “lo stesso non ha aderito all'invito di sottoporsi all'accertamento tecnico finalizzato alla determinazione del tasso alcolemico”;
- con un secondo provvedimento (prot. n. 111515/W/23/Rev. Fasc. n. 4884/W/23), emesso dalla Prefettura di in data 11.10.2023, è stata disposta la revoca Controparte_2
della patente di guida cat. B n. , in conseguenza della contestata NumeroD_2
infrazione dell'art. 218 comma 6 c.d.s., “per aver circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente di guida”.
I due provvedimenti, dunque, sono strettamente connessi, sebbene autonomi: la sospensione cautelare ex art. 223 c.d.s. costituisce il fondamento logico-giuridico del successivo provvedimento di revoca della patente di guida emesso ai sensi dell'art. 218 comma 6 c.d.s., ossia ne costituisce atto presupposto.
Ora, come correttamente puntualizzato dal giudice di prime cure, il provvedimento di sospensione non è stato mai opposto dall' . Tale circostanza – del tutto Pt_1
pacifica – risulta determinante nella fattispecie, in quanto l'omessa impugnazione del provvedimento presupposto, e autonomamente lesivo, preclude la possibilità di far valere eventuali vizi del suddetto provvedimento in sede di impugnazione di quello successivo (cfr. ad es. Cons. Stato n. 10356 del 2024, secondo cui “La mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali”; conf., ex multis, Cons. Stato n. 5461 del 2020).
In altre parole, non avendo l'odierno appellante proposto opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, non assumono rilievo in questa sede, in cui si discute della legittimità dell'atto presupponente, vizi propri dell'atto presupposto.
§9. Va disatteso anche l'ulteriore motivo di opposizione reiterato nell'atto di appello, che si incentra sull'erronea applicazione della sanzione della revoca della patente di guida in caso di ciclomotore (mezzo di trasporto sul quale viaggiava l'appellante in data 25.08.2023).
Come è noto, l'art. 47 c.d.s. ricomprende nella nozione di “veicoli” anche i ciclomotori e, più specificamente, l'art. 52 c.d.s. qualifica espressamente i ciclomotori quali “veicoli a motore”, consentendo così di sussumere la fattispecie di causa nelle ipotesi più generali, già vagliate dalla giurisprudenza, di guida di un generico “veicolo” in costanza di sospensione della patente. Si richiama, da ultimo, la pronuncia della
Suprema Corte n. 22831 del 2023, secondo cui “quando nel periodo di efficacia di un provvedimento sospensivo della patente, un soggetto – a seguito di accertamento da parte di pubblici ufficiali – venga colto alla guida di un veicolo, la relativa condotta
(istantanea ed unisussistente) è idonea ad integrare gli estremi della violazione prevista dall'art. 218, comma 6, c.d.s.”. La ratio di tale orientamento risulta ancora più evidente se si considera che l'art. 218 co. 6 c.d.s. non opera una distinzione tra le diverse tipologie di veicoli, rendendo priva di supporto la tesi volta a circoscrivere l'applicabilità della norma ai soli autoveicoli e non anche ai ciclomotori che circolino nonostante la previa sospensione della validità del titolo di guida.
Né è possibile pervenire ad una diversa conclusione sulla scorta di quanto sostenuto dall'appellante in merito alla non necessità di possedere una patente di guida in ipotesi di ciclomotori, deponendo in senso contrario il disposto dell'art. 116 c.d.s. (“Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”). Ad abundantiam, occorre precisare che non è influente neppure la circostanza per cui per le due tipologie di veicoli è richiesto il possesso di una diversa categoria di patente
(ossia la patente cat. “AM” per i ciclomotori e la patente cat. “B” per gli autoveicoli), evincendosi dal disposto dell'art. 125 c.d.s. secondo cui “la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM” (v. lett. d) una diretta correlazione tra i vari titoli di guida.
A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto dedotto dall' , non può Pt_1
trovare applicazione l'art. 116 comma 15 c.d.s. (a mente del quale “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con
l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”), in quanto presupposto per l'operatività di tale norma è la circolazione priva di qualsivoglia titolo di guida (patente mai conseguita, non rinnovata oppure revocata); diversamente, nel caso di specie,
l'originario opponente non era privo del titolo di guida bensì era in possesso di una patente la cui validità era stata temporaneamente sospesa, ipotesi espressamente disciplinata dal sesto comma dell'art. 218 c.d.s. In ultimo, non è determinante il parere n. 1041 del 27 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno richiamato dall'appellante, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, “Si tratta di atto amministrativo che - ai fini di coordinamento dell'operato degli uffici pubblici destinatari della circolare stessa - offre una "interpretazione" della normativa in oggetto, esprimendo un parere dell'Amministrazione centrale, che è privo di valore vincolante (così, in materia dei tributi, Cass. Sez. U. 02/11/2007, n. 23031), e a fortiori inidoneo a fondare l'affidamento dell'utente della strada” (Cass. n. 28136 del
2017).
Per le ragioni esposte, deve allora ribadirsi che è stata correttamente contestata all' la violazione dell'art. 218 co. 6 c.d.s. che, come già specificato, sanziona Pt_1
“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente”.
§10. A fronte poi della reiterazione del motivo di opposizione incentrato sullo stato di necessità, legato all'acquisto di generi alimentari, già disatteso dal giudice di pace,
è sufficiente sottolineare che non è stata dedotta né provata l'urgenza dell'acquisto, né
l'impossibilità di provvedervi mediante soggetti terzi [arg. ex Cass. n. 7457 del 2023, secondo cui “Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino” (In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso (confermata la sanzione irrogata al ricorrente che si era messo alla guida nonostante la patente sospesa, sostenendo che tale condotta fosse dovuta alla necessità di fa soccorrere la fidanzata che lamentava un presunto malore)]. Infine, non è suscettibile di influire sulla legittimità della sanzione, che è il profilo che viene in rilievo in questa sede, né l'assunto sull'imprescindibilità per l' Pt_1
dell'utilizzo di una vettura e del possesso della patente di guida, né quello inerente all'incidenza della sua condizione sul benessere psicofisico del medesimo, non valendo tali circostanze (neanche ove provate) a scriminare la condotta sanzionata.
§11. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata n. 1463/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 13 novembre 2024 e pubblicata in data 25 novembre Controparte_2
2024.
§12. Atteso l'esito del giudizio, l' deve essere condannato al pagamento Pt_1
delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo (tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n.
147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Non osta, difatti, a tale statuizione l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 10053 del 2012, secondo cui “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte
- in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
§13. Dato l'esito dell'appello, deve darsi atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, per come disposto dall'art. 1 comma 17 della L.228/2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 [cfr. sul punto Cass., sez. un., n. 4315 del
2020: “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”].
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Reggio Calabria, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 09/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al N. 74/2025 del Registro Generale
TRA
Parte_1
E
EGGIO CALABRIA CP_1
Sono presenti l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO per parte appellante ed il
Procuratore dello Stato Parte_2
L'avv. Di ED si riporta al ricorso in appello ed alle note conclusive da ultimo depositate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni e pertanto nella riforma della sentenza di primo grado stante il difetto di motivazione per tutte le ragioni già esposte. Ripropone le argomentazioni già formulate in primo grado e non valutate dal giudicante.
Il Procuratore dello Stato si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle difese proposte in primo grado che si intendono in questa sede richiamate e chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
I procuratori discutono oralmente la causa.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 13.05, il Giudice pronuncia la seguente sentenza fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
__________________
Il RI di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
e decisa all'udienza del 09.06.2025, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15.12.1981, rappresentato e difeso dall'avv. AD Di ED, appellante nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, appellato
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1463/2024, emessa il 13 novembre 2024 e pubblicata il 25 novembre 2024, il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto Controparte_2
da nei confronti della e per l'effetto ha Parte_1 Controparte_2
confermato “l'Ordinanza di revoca della patente di guida prot. N. Num_1
dell'11.10.2023”. Ha infine compensato le spese di lite tra le parti. §2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello davanti a questo
RI , affidandosi ad un solo, articolato, motivo e chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1463/2024 per i gravi e irreparabili motivi per come sopra esposti;
2) nel merito, accogliere il ricorso in appello e così riformare la sentenza di Primo grado n. 1463/2024, revocando il Decreto prefettizio prot. n. 111515 dell'11.10.2023, con ogni effetto di legge;
3) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.”
§3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendo di rigettarlo “siccome inammissibile e infondato in fatto ed in diritto…” e di condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'odierna udienza la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
§5. Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta nell'interesse della ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da CP_2
ultimo novellato, che prevede, nella parte che qui interessa, che «Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Ora, è da ritenere che anche in relazione alla nuova disposizione conservi attualità il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 342, comma 1, c.p.c., … impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale
e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. n. 2681 del 2022).
Ebbene, l'appellante ha specificato le parti della sentenza impugnate (v. pag. 4 del ricorso in appello) e sufficientemente individuato e argomentato, in fatto e in diritto, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione adottata dal giudice di prime cure.
L'eccezione di inammissibilità del gravame non è pertanto infondata.
§6. Nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
§7. Con l'unico motivo di impugnazione l' lamenta la nullità della sentenza Pt_1
di primo grado per difetto di motivazione e violazione degli articoli 112 c.p.c., 132 co.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111 co. 6 Cost., per avere il giudice di prime cure omesso l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e l'analisi delle doglianze formulate nel ricorso.
§7.1- Il motivo non è fondato.
§7.2- Si legge nella sentenza di primo grado: “Nel merito la domanda è infondata, il provvedimento opposto è conseguente alla sospensione della patente di guida, per non essersi sottoposto all'accertamento alcolimetrico, disposto con provvedimento prefettizio prot. n.77406 del 7.07.23, notificato il 25.07.23 e mai opposto.
Successivamente il sig. è stato sorpreso in data 30.08.23, dai Parte_1
Carabinieri di Melito P.S., alla guida e pertanto è stato sanzionato ai sensi dell'art.
218 c.6 cds. Il provvedimento opposto risulta tempestivamente emesso nei termini di cui all'art. 28 L.689\81. In merito all'ulteriore motivo dedotto, circa lo stato di necessità nessuna prova risulta fornita. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Invero, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non appaiono supportate da alcun convincente elemento, rimanendo del tutto prive di fondamento giuridico”.
§7.3- La predetta motivazione, per quanto estremamente sintetica, è atta a dare contezza degli elementi di fatto, delle ragioni di diritto e dell'iter logico-deduttivo posti a fondamento della decisione, con riferimento sia alla ritenuta legittimità del provvedimento opposto sia al rigetto del motivo di opposizione incentrato sullo stato di necessità.
In specie, quanto al primo profilo, il giudice di pace ha fatto discendere la legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, per un verso, dalla sua tempestività
(essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 28 L. 689/21), per altro verso dalla mancata impugnazione del provvedimento presupposto di sospensione della patente.
Sotto il secondo profilo, va poi messo in evidenza che il primo giudice ha disatteso il motivo di opposizione fondato sul dedotto stato di necessità per carenza di supporto probatorio, il che implica un'analisi della relativa questione.
Ne consegue che non è ravvisabile il vizio di motivazione prospettato dall'appellante, non ricorrendo nel caso di specie alcuna violazione delle norme lamentate.
Sul punto giova rimarcare che “Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua
l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima, rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie” (Cass. n. 28453 del 2024). In altri termini, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, è ravvisabile tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Come già detto, tuttavia, nel caso in esame il dedotto vizio non è configurabile, poiché sono esposte, anche se in maniera stringata, le ragioni poste a base del rigetto della domanda del ricorrente e la motivazione rispetta il requisito del "minimo costituzionale" sancito dall'art. 111, comma 6, Cost.
Non è neppure ravvisabile la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. In proposito, è agevole rammentare che in giurisprudenza è stato più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda
(Cass. n. 18868 del 2015; Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n.
11455 del 2004). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Viceversa, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell'osservanza dell'art. 112
c.p.c., bensì su quello del rispetto dell'obbligo motivazionale, riguardo al quale trova applicazione il principio secondo cui al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (così Cass. n. 25178 del 2024, in motivazione).
Tanto chiarito, nella specie non si riscontra alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché è stato adottato un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso e l'omesso esame di alcuni argomenti difensivi non si traduce nel vizio denunciato, essendo la motivazione della decisione adeguata, sebbene concisa.
§8. Ciò posto, vanno esaminati gli originari motivi di ricorso reiterati nell'atto di appello, a partire da quello afferente alla violazione dell'art. 218 n. 2 c.d.s. per mancato rispetto del termine per l'emissione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che determinerebbe, a cascata, l'invalidità del provvedimento di revoca della patente di guida, oggetto di opposizione.
§8.1- La doglianza è infondata.
Giova premettere al riguardo che:
- con un primo provvedimento (prot. n. 77406/W/23 Sosp. Reato fasc. n.
4884/W723), emesso dalla Prefettura di in data 06.07.2023, è stata Controparte_2
disposta, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., la sospensione provvisoria della patente di guida cat. B n. , per la durata di mesi 6, nei confronti dell' , in ragione NumeroD_2 Pt_1
della contestata violazione dell'art. 186 co. 7 c.d.s., in quanto “lo stesso non ha aderito all'invito di sottoporsi all'accertamento tecnico finalizzato alla determinazione del tasso alcolemico”;
- con un secondo provvedimento (prot. n. 111515/W/23/Rev. Fasc. n. 4884/W/23), emesso dalla Prefettura di in data 11.10.2023, è stata disposta la revoca Controparte_2
della patente di guida cat. B n. , in conseguenza della contestata NumeroD_2
infrazione dell'art. 218 comma 6 c.d.s., “per aver circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente di guida”.
I due provvedimenti, dunque, sono strettamente connessi, sebbene autonomi: la sospensione cautelare ex art. 223 c.d.s. costituisce il fondamento logico-giuridico del successivo provvedimento di revoca della patente di guida emesso ai sensi dell'art. 218 comma 6 c.d.s., ossia ne costituisce atto presupposto.
Ora, come correttamente puntualizzato dal giudice di prime cure, il provvedimento di sospensione non è stato mai opposto dall' . Tale circostanza – del tutto Pt_1
pacifica – risulta determinante nella fattispecie, in quanto l'omessa impugnazione del provvedimento presupposto, e autonomamente lesivo, preclude la possibilità di far valere eventuali vizi del suddetto provvedimento in sede di impugnazione di quello successivo (cfr. ad es. Cons. Stato n. 10356 del 2024, secondo cui “La mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali”; conf., ex multis, Cons. Stato n. 5461 del 2020).
In altre parole, non avendo l'odierno appellante proposto opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, non assumono rilievo in questa sede, in cui si discute della legittimità dell'atto presupponente, vizi propri dell'atto presupposto.
§9. Va disatteso anche l'ulteriore motivo di opposizione reiterato nell'atto di appello, che si incentra sull'erronea applicazione della sanzione della revoca della patente di guida in caso di ciclomotore (mezzo di trasporto sul quale viaggiava l'appellante in data 25.08.2023).
Come è noto, l'art. 47 c.d.s. ricomprende nella nozione di “veicoli” anche i ciclomotori e, più specificamente, l'art. 52 c.d.s. qualifica espressamente i ciclomotori quali “veicoli a motore”, consentendo così di sussumere la fattispecie di causa nelle ipotesi più generali, già vagliate dalla giurisprudenza, di guida di un generico “veicolo” in costanza di sospensione della patente. Si richiama, da ultimo, la pronuncia della
Suprema Corte n. 22831 del 2023, secondo cui “quando nel periodo di efficacia di un provvedimento sospensivo della patente, un soggetto – a seguito di accertamento da parte di pubblici ufficiali – venga colto alla guida di un veicolo, la relativa condotta
(istantanea ed unisussistente) è idonea ad integrare gli estremi della violazione prevista dall'art. 218, comma 6, c.d.s.”. La ratio di tale orientamento risulta ancora più evidente se si considera che l'art. 218 co. 6 c.d.s. non opera una distinzione tra le diverse tipologie di veicoli, rendendo priva di supporto la tesi volta a circoscrivere l'applicabilità della norma ai soli autoveicoli e non anche ai ciclomotori che circolino nonostante la previa sospensione della validità del titolo di guida.
Né è possibile pervenire ad una diversa conclusione sulla scorta di quanto sostenuto dall'appellante in merito alla non necessità di possedere una patente di guida in ipotesi di ciclomotori, deponendo in senso contrario il disposto dell'art. 116 c.d.s. (“Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”). Ad abundantiam, occorre precisare che non è influente neppure la circostanza per cui per le due tipologie di veicoli è richiesto il possesso di una diversa categoria di patente
(ossia la patente cat. “AM” per i ciclomotori e la patente cat. “B” per gli autoveicoli), evincendosi dal disposto dell'art. 125 c.d.s. secondo cui “la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM” (v. lett. d) una diretta correlazione tra i vari titoli di guida.
A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto dedotto dall' , non può Pt_1
trovare applicazione l'art. 116 comma 15 c.d.s. (a mente del quale “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con
l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”), in quanto presupposto per l'operatività di tale norma è la circolazione priva di qualsivoglia titolo di guida (patente mai conseguita, non rinnovata oppure revocata); diversamente, nel caso di specie,
l'originario opponente non era privo del titolo di guida bensì era in possesso di una patente la cui validità era stata temporaneamente sospesa, ipotesi espressamente disciplinata dal sesto comma dell'art. 218 c.d.s. In ultimo, non è determinante il parere n. 1041 del 27 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno richiamato dall'appellante, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, “Si tratta di atto amministrativo che - ai fini di coordinamento dell'operato degli uffici pubblici destinatari della circolare stessa - offre una "interpretazione" della normativa in oggetto, esprimendo un parere dell'Amministrazione centrale, che è privo di valore vincolante (così, in materia dei tributi, Cass. Sez. U. 02/11/2007, n. 23031), e a fortiori inidoneo a fondare l'affidamento dell'utente della strada” (Cass. n. 28136 del
2017).
Per le ragioni esposte, deve allora ribadirsi che è stata correttamente contestata all' la violazione dell'art. 218 co. 6 c.d.s. che, come già specificato, sanziona Pt_1
“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente”.
§10. A fronte poi della reiterazione del motivo di opposizione incentrato sullo stato di necessità, legato all'acquisto di generi alimentari, già disatteso dal giudice di pace,
è sufficiente sottolineare che non è stata dedotta né provata l'urgenza dell'acquisto, né
l'impossibilità di provvedervi mediante soggetti terzi [arg. ex Cass. n. 7457 del 2023, secondo cui “Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino” (In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso (confermata la sanzione irrogata al ricorrente che si era messo alla guida nonostante la patente sospesa, sostenendo che tale condotta fosse dovuta alla necessità di fa soccorrere la fidanzata che lamentava un presunto malore)]. Infine, non è suscettibile di influire sulla legittimità della sanzione, che è il profilo che viene in rilievo in questa sede, né l'assunto sull'imprescindibilità per l' Pt_1
dell'utilizzo di una vettura e del possesso della patente di guida, né quello inerente all'incidenza della sua condizione sul benessere psicofisico del medesimo, non valendo tali circostanze (neanche ove provate) a scriminare la condotta sanzionata.
§11. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata n. 1463/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 13 novembre 2024 e pubblicata in data 25 novembre Controparte_2
2024.
§12. Atteso l'esito del giudizio, l' deve essere condannato al pagamento Pt_1
delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo (tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n.
147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Non osta, difatti, a tale statuizione l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 10053 del 2012, secondo cui “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte
- in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
§13. Dato l'esito dell'appello, deve darsi atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, per come disposto dall'art. 1 comma 17 della L.228/2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 [cfr. sul punto Cass., sez. un., n. 4315 del
2020: “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”].
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Reggio Calabria, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo