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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
Dr. L.Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 225/2024
tra
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), assistito e difeso dall'Avv. TORRESAN ENRICO e dall'Avv. TORRESAN C.F._4
CHIARA elett. dom. presso il loro studio in Treviso Corso del Popolo 35
appellanti e
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. OMAR MARTINO ANTONIO ORRIGO e dall'Avv. ZANONI
MASSIMO elett dom. presso lo studio del secondo in Trento Via Travai 80 appellato
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della ordinanza del Tribunale dd. 20.5.24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 4.11.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:
in parziale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Trento n. cron. 3569/2024, pubblicata in data 22/05/2024, così come integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale n. cron. 4981/2024, pubblicata in data 25/07/2024, a definizione del procedimento
R.G. n. 978/2022, accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le inadeguate condotte del personale sanitario dell' Parte_5
ed il danno subito da , con conseguente decesso della stessa
[...] CP_2
– o quantomeno, in estremo subordine, la sussistenza di una riduzione delle chances di sopravvivenza della stessa per effetto delle predette condotte – e la conseguente responsabilità dell' Parte_5 in relazione ai trattamenti sanitari in premesse descritti praticati a :1) CP_2 condannarsi l' , in Parte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, e dei seguenti importi a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:
in favore di Euro 302.850,00= e quindi elevando di Euro 70.665,00= la somma a Parte_2 tale titolo riconosciuta dal Tribunale di Trento;
- in favore di Euro 302.850,00= e Parte_1 quindi elevando di Euro 70.665,00= la somma a tale titolo riconosciuta dal Tribunale di Trento;
- in favore di Euro 73.060,00= e quindi elevando di Euro 7.315,00= la somma Parte_3
a tale titolo riconosciuta dal Tribunale di Trento;
- in favore di Euro Parte_4
73.060,00= e quindi elevando di Euro 7.315,00= la somma a tale titolo riconosciuta dal
Tribunale di Trento;
o di quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia dalll'Ecc.ma Corte
d'Appello.Il tutto oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle suddette somme devalutate al momento del fatto e annualmente rivalutate, alla data dell'ordinanza di primo grado ed agli interessi legali da calcolarsi sulle somme come sopra complessivamente determinate, dalla data della ordinanza di primo grado al saldo effettivo.
2) Condannarsi l' Parte_5 alla rifusione in favore dell'appellante , che le ha sostenute, delle spese per le Parte_2 prestazioni dei consulenti di parte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
Tribunale di Trento R.G. n.4315/2019, indicate nella misura di Euro 28.304,00=, o nella diversa pag. 2/12 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
3) Condannarsi dall' Parte_5
alla rifusione in favore degli odierni appellanti delle spese e compensi relativi al
[...] procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché ai giudizi di primo e secondo grado.
4) Respingersi le domande tutte proposte in via pregiudiziale e di merito dall'
[...]
. Parte_5
PARTE APPELLATA:
In via pregiudiziale: per le ragioni di cui in narrativa, voglia l'adita Corte di Appello di Trento pronunciare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e quale genitore esercente la potestà dei figli minori Persona_1
e nonché da e nei confronti Persona_2 Persona_3 Parte_3 Parte_4 della resistente- appellata , per tardività Parte_5 dell'impugnazione per decorrenza del termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c.
In via subordinata da merito: confermarsi integralmente le impugnate ordinanze del Tribunale di Trento n. cron 3569/2024 dd. 20.5.2024 e n. cron. 4981/2024 dd. 25.7.2024 nel procedimento R.G. n. 978/2022, con rigetto di tutte le domande proposte dai ricorrenti- appellanti
In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 720 bis cpc. dd 7.4.22 e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori legali rappresentanti dei figli minori , Persona_1 Persona_2 Persona_3
nonché e chiedevano la condanna dell' Parte_3 Parte_4 [...]
per i servizi sanitari della al risarcimento dei danni Parte_5 Parte_5
subiti in conseguenza della responsabilità professionale dei sanitari dell'Ospedale Santa Maria
del Carmine di Rovereto in relazione al decesso figlia di e CP_2 Parte_1 Parte_2
, nata presso tale struttura sanitaria in data 13.9.11.
[...]
pag. 3/12 Esponevano i ricorrenti che al momento della nascita la neonata si presentava in condizioni critiche, tanto che veniva poco dopo trasferita presso l'ospedale di Trento ed era quindi deceduta il 17.11.12;
espletato procedimento ai sensi dell'articolo 696 bis cpc, il CTU incaricato aveva concluso nel senso che le procedure praticate alla neonata erano descritte in modo insufficiente nelle cartelle cliniche ed aveva ritenuto inadeguata la gestione della neonata sia con riferimento alla rianimazione neonatale sia con riferimento alle cure intensive successive alle manovre rianimatorie;
il c.t.u. aveva inoltre ritenuto che con una appropriata rianimazione si sarebbe ottenuto il recupero, nei primi 23 minuti di vita, di un efficace ossigenazione e portata circolatoria e nel periodo successivo si sarebbe raggiunto un compenso cardiorespiratorio adeguato alle circostanze che avrebbero evitato il danno cerebrale alla neonata, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra il decesso per patologia respiratoria e la patologia di base presentata dalla neonata;
chiedeva il risarcimento dalla stessa subito a titolo di danno biologico a Parte_2
seguito del decesso della figlia, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e,
quale erede della figlia, il risarcimento del danno biologico della stessa subito (ovvero del danno da perdita di chances di sopravvivenza), nonché il rimborso delle spese anticipate;
, quale padre della neonata, chiedeva il risarcimento del danno da perdita Parte_1
rapporto parentale e, quale erede della stessa, il risarcimento del danno della lei subito
(ovvero il danno da perdita di chance di sopravvivenza); e , Parte_3 Parte_4
quali i nonni della neonata, chiedevano in risarcimento del danno da perdita rapporto pag. 4/12 parentale;
i minori , fratelli della neonata, nati Persona_1 Persona_2 Persona_3
successivamente al suo decesso, chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
L' si costituiva in Parte_5 Parte_5 Parte_5
giudizio, non contestando la responsabilità dei propri sanitari ed esponendo di non essere riuscita a raggiungere un accordo a causa delle richieste economiche formulate dalle controparti, ritenute eccessive.
Con ordinanza di data 20.5.24 (successivamente corretta quanto ad errori materiali relativi alla indicazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di e Parte_1 Parte_2
), oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento condannava l'
[...] Parte_5
a corrispondere in favore di l'importo di euro 269.310,00 oltre
[...] Parte_2
accessori a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
in favore di l'importo Parte_1
di euro 253.519,50 oltre accessori al titolo di danni non patrimoniali;
in favore di Parte_3
l'importo di euro 65.745 oltre accessori a titolo di danni non patrimoniali;
in favore di
[...]
l'importo di euro 65.745 oltre accessori a titolo di danni non patrimoniali;
in Parte_4
favore di l'importo di euro 3.561,87 oltre accessori a titolo di danni Parte_2
patrimoniali, rigettando le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensava tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese della c.t.u. assunta nel giudizio introdotto ai sensi dell'articolo 696 bis cpc.
Il tribunale riconosceva il diritto dei prossimi congiunti superstiti al risarcimento iure proprio del danno conseguente all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con pag. 5/12 il congiunto defunto. Rilevava che la minore era nata il [...] e deceduta il CP_2
17/11/12 e che le sue gravi condizioni di salute avevano determinato continui ricoveri ospedalieri. Riteneva il tribunale che in considerazione di tali ricoveri, dell'età e delle condizioni della neonata non si era instaurato un rapporto parentale basato sulla condivisione della quotidianità e di un reale sistema di vita familiare e determinava il danno in applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Riconosceva inoltre ai genitori, quali eredi della minore, il danno alla salute per invalidità temporanea determinata in 431 giorni (riconoscendo quindi l'importo di euro 42.669). Non riconosceva il cd danno tanatologico in relazione all'età e soprattutto alle condizioni cliniche della neonata che non aveva avuto alcuna consapevolezza della propria sorte. Non riconosceva ai fratelli nati successivamente al decesso di CP_2
lcun danno da perdita del rapporto parentale, non avendo gli stessi mai conosciuto la
[...]
sorella premorta. Riconosceva inoltre il danno alla salute da inabilità temporanea in favore
(638 giorni di inabilità parziale 25%), determinato nell'importo di euro Parte_2
15.790,50. Liquidava in favore di il rimborso delle spese mediche sostenute e Parte_2
delle spese funerarie rispettivamente per euro 1.464,36 ed euro 2.097,00.
Riconosceva inoltre gli interessi di legge sulle somme suddette devalutate alla data del decesso e rivalutate anno per anno secondo indici IS .
In considerazione del fatto che era stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185
bis c.p.c. e che la proposta, accolta dalla convenuta, era stata rifiutata dai ricorrenti, il tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 6/12 Avverso tale ordinanza e nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello, argomentando motivi di impugnazione relativi alla errata
[...]
quantificazione del danno da essi effettivamente subito ed alla errata regolamentazione delle spese di lite.
L' si è costituita in Parte_5
giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività e, in via subordinata,
chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.25 e decisa nella camera di consiglio del 4.11.25.
* * * *
Preliminarmente deve essere esaminata e decisa la questione pregiudiziale sollevata dall' appellata circa la tardività dell'appello per essere stato proposto in data 13/11/24, Pt_5
data di notifica del relativo atto all' appellata, quando era già decorso il termine di 30 Pt_5
giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria sia dell'ordinanza dd. 20.5.24 (comunicata in data 22.5.24) sia dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale dd.24.7.24 (comunicata in data 25.7.24). A fronte di tale eccezione gli appellanti, i quali non hanno mai contestato che le due ordinanze siano state loro comunicate nel testo integrale, hanno sostenuto che non sarebbe applicabile all'impugnazione proposta successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla cd riforma Cartaria l'articolo 702 quater c.p.c., da ritenersi abrogato, e ciò in forza del disposto dell'articolo 35 commi 1 e 4 del D.Lvo. n. 149/22 come pag. 7/12 modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a) della Legge 197/2022 ed in particolare del quarto comma (“Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,
434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si
applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”). Sostengono gli appellanti che tale previsione richiama le sole disposizioni contenute negli articoli 323 e segg.
c.p.c. tra le quali figura dell'articolo 327 cpc che prevede il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di primo grado;
di conseguenza, essendo stato il presente appello proposto successivamente al 1/3/23, lo stesso soggiace al regime ordinario delle impugnazione e non più alla norma speciale di cui all'articolo 702 quater cpc ed è stato quindi tempestivamente proposto entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Tale prospettazione non si ritiene condivisibile.
Va infatti evidenziato che il procedimento di cui ai previgenti artt. 702 bis e segg. c.p.c. era ricompreso tra i procedimenti speciali sommari ed era regolato da norme del tutto particolari sia in ordine alla sua trattazione (in relazione alla sommarietà del rito non erano disciplinate memorie ulteriori rispetto agli atti introduttivi), che alla fase decisoria, che alla forma del provvedimento che definiva il procedimento (ordinanza anziché sentenza).
Avuto riguardo a tali caratteristiche del procedimento di cui agli artt. 702 bis e segg cpc
(giustificate dalla natura accelerata del procedimento stesso -cfr Cass. n. 14478/18), l'articolo
702 quater cpc che disciplinava l'appello consentiva in tale grado di giudizio l'ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti qualora gli stessi fossero ritenuto indispensabili ai fini pag. 8/12 della decisione, previsione di più ampia portata rispetto a quanto stabilito dall'articolo 345 co
3 cpc.
Valutate ancora le caratteristiche del procedimento di cui all'art. 702 bis cpc può ritenersi che tale procedimento sommario non trova equipollente nel procedimento cd. semplificato di cui all' articolo 281 undecies c.p.c., il quale viene definito con sentenza e rientra nell'ordinario processo di cognizione;
è prevista la possibilità di concedere termine al fine di consentire alle parti di precisare e modificare domande, eccezione e conclusioni, indicare mezzi di prova e produrre documentazione ed ulteriore termine per replicare e dedurre prova contraria.
L'attuale procedimento semplificato consente il pieno esercizio dei poteri processuali soprattutto per quanto riguarda le istanze istruttorie, sicché non vi è più ragione di dettare regole peculiari per il giudizio di appello, così come invece era previsto dall'articolo 702 quater c.p.c..
Se si ritenesse applicabile all'ordinanza che definiva il procedimento introdotto ex art. 702 bis cpc la disciplina del capo II del titolo III del libro II cpc, e quindi anche l'articolo 345 co. 3 cpc per effetto del richiamato art 35 co. 4 del D.Lvo n. 149/22, le parti subirebbero un pregiudizio al loro diritto alla difesa, in quanto il giudizio di primo grado si è svolto con le forme di un rito sommario, mentre il giudizio di secondo grado si svolgerebbe con preclusioni istruttorie già
maturate che presuppongono un giudizio di primo grado in cui le facoltà delle parti circa le istanze istruttorie hanno potuto essere esercitate con pienezza entro i termini a tal fine imposti dalla relativa disciplina.
pag. 9/12 Proprio in ragione della natura sommaria del procedimento di cui agli artt. 702 bis e segg.
c.p.c. deve leggersi la disposizione dell'articolo 348 bis co. 2 lett. a) cpc nel testo previgente che escludeva la possibilità di dichiarare inammissibile l'appello quando non vi era una ragionevole possibilità di essere accolto nell'ipotesi di appello proposto ai sensi dell'articolo
702 quater cpc, posto che evidentemente si voleva garantire lo svolgimento del giudizio di appello con modalità non sommarie, ben distinte da quelle osservate nel giudizio di primo grado.
Deve pertanto ritenersi che l'ordinanza pronunciata a definizione di un procedimento sommario introdotto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. previgente debba comunque essere impugnata nei termini di cui all'articolo 702 quater c.p.c. e quindi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in copia integrale da parte della cancelleria (in tal senso cfr Corte
Appello Milano 17.10.24; Corte di Appello Brescia 16.10.24).
Del resto la questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione degli artt. 3, 24 e
111 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento,
né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte (Cass. SU n. 28975/22; Cass. n. 2467/20; Cass. n. 11331/17).
pag. 10/12 Va infine osservato che il contenuto della comunicazione della Cancelleria (“Oggetto:
accoglimento totale - Descrizione: totalmente accolto”) rendeva immediatamente evidente,
senza possibilità di incertezze, che oggetto della comunicazione fosse l'avvenuto deposito del provvedimento che definiva il giudizio.
Pertanto l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Stante la controvertibilità della questione decisa (si rinvengono al riguardo anche decisioni di merito di sento contrario, Corte Appello Napoli sentenza dd. 11.4.24), sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di appello.
Segue altresì alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti degli appellanti, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR
numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli stessi dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso l'ordinanza dd. 20.5.24, come corretta con ordinanza
[...] Parte_4
dd. 24.7.24;
pag. 11/12 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di appello;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 4.11.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
Dr. L.Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 225/2024
tra
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), assistito e difeso dall'Avv. TORRESAN ENRICO e dall'Avv. TORRESAN C.F._4
CHIARA elett. dom. presso il loro studio in Treviso Corso del Popolo 35
appellanti e
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. OMAR MARTINO ANTONIO ORRIGO e dall'Avv. ZANONI
MASSIMO elett dom. presso lo studio del secondo in Trento Via Travai 80 appellato
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della ordinanza del Tribunale dd. 20.5.24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 4.11.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:
in parziale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Trento n. cron. 3569/2024, pubblicata in data 22/05/2024, così come integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale n. cron. 4981/2024, pubblicata in data 25/07/2024, a definizione del procedimento
R.G. n. 978/2022, accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le inadeguate condotte del personale sanitario dell' Parte_5
ed il danno subito da , con conseguente decesso della stessa
[...] CP_2
– o quantomeno, in estremo subordine, la sussistenza di una riduzione delle chances di sopravvivenza della stessa per effetto delle predette condotte – e la conseguente responsabilità dell' Parte_5 in relazione ai trattamenti sanitari in premesse descritti praticati a :1) CP_2 condannarsi l' , in Parte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, e dei seguenti importi a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale:
in favore di Euro 302.850,00= e quindi elevando di Euro 70.665,00= la somma a Parte_2 tale titolo riconosciuta dal Tribunale di Trento;
- in favore di Euro 302.850,00= e Parte_1 quindi elevando di Euro 70.665,00= la somma a tale titolo riconosciuta dal Tribunale di Trento;
- in favore di Euro 73.060,00= e quindi elevando di Euro 7.315,00= la somma Parte_3
a tale titolo riconosciuta dal Tribunale di Trento;
- in favore di Euro Parte_4
73.060,00= e quindi elevando di Euro 7.315,00= la somma a tale titolo riconosciuta dal
Tribunale di Trento;
o di quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia dalll'Ecc.ma Corte
d'Appello.Il tutto oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle suddette somme devalutate al momento del fatto e annualmente rivalutate, alla data dell'ordinanza di primo grado ed agli interessi legali da calcolarsi sulle somme come sopra complessivamente determinate, dalla data della ordinanza di primo grado al saldo effettivo.
2) Condannarsi l' Parte_5 alla rifusione in favore dell'appellante , che le ha sostenute, delle spese per le Parte_2 prestazioni dei consulenti di parte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
Tribunale di Trento R.G. n.4315/2019, indicate nella misura di Euro 28.304,00=, o nella diversa pag. 2/12 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
3) Condannarsi dall' Parte_5
alla rifusione in favore degli odierni appellanti delle spese e compensi relativi al
[...] procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché ai giudizi di primo e secondo grado.
4) Respingersi le domande tutte proposte in via pregiudiziale e di merito dall'
[...]
. Parte_5
PARTE APPELLATA:
In via pregiudiziale: per le ragioni di cui in narrativa, voglia l'adita Corte di Appello di Trento pronunciare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e quale genitore esercente la potestà dei figli minori Persona_1
e nonché da e nei confronti Persona_2 Persona_3 Parte_3 Parte_4 della resistente- appellata , per tardività Parte_5 dell'impugnazione per decorrenza del termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c.
In via subordinata da merito: confermarsi integralmente le impugnate ordinanze del Tribunale di Trento n. cron 3569/2024 dd. 20.5.2024 e n. cron. 4981/2024 dd. 25.7.2024 nel procedimento R.G. n. 978/2022, con rigetto di tutte le domande proposte dai ricorrenti- appellanti
In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 720 bis cpc. dd 7.4.22 e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori legali rappresentanti dei figli minori , Persona_1 Persona_2 Persona_3
nonché e chiedevano la condanna dell' Parte_3 Parte_4 [...]
per i servizi sanitari della al risarcimento dei danni Parte_5 Parte_5
subiti in conseguenza della responsabilità professionale dei sanitari dell'Ospedale Santa Maria
del Carmine di Rovereto in relazione al decesso figlia di e CP_2 Parte_1 Parte_2
, nata presso tale struttura sanitaria in data 13.9.11.
[...]
pag. 3/12 Esponevano i ricorrenti che al momento della nascita la neonata si presentava in condizioni critiche, tanto che veniva poco dopo trasferita presso l'ospedale di Trento ed era quindi deceduta il 17.11.12;
espletato procedimento ai sensi dell'articolo 696 bis cpc, il CTU incaricato aveva concluso nel senso che le procedure praticate alla neonata erano descritte in modo insufficiente nelle cartelle cliniche ed aveva ritenuto inadeguata la gestione della neonata sia con riferimento alla rianimazione neonatale sia con riferimento alle cure intensive successive alle manovre rianimatorie;
il c.t.u. aveva inoltre ritenuto che con una appropriata rianimazione si sarebbe ottenuto il recupero, nei primi 23 minuti di vita, di un efficace ossigenazione e portata circolatoria e nel periodo successivo si sarebbe raggiunto un compenso cardiorespiratorio adeguato alle circostanze che avrebbero evitato il danno cerebrale alla neonata, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra il decesso per patologia respiratoria e la patologia di base presentata dalla neonata;
chiedeva il risarcimento dalla stessa subito a titolo di danno biologico a Parte_2
seguito del decesso della figlia, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e,
quale erede della figlia, il risarcimento del danno biologico della stessa subito (ovvero del danno da perdita di chances di sopravvivenza), nonché il rimborso delle spese anticipate;
, quale padre della neonata, chiedeva il risarcimento del danno da perdita Parte_1
rapporto parentale e, quale erede della stessa, il risarcimento del danno della lei subito
(ovvero il danno da perdita di chance di sopravvivenza); e , Parte_3 Parte_4
quali i nonni della neonata, chiedevano in risarcimento del danno da perdita rapporto pag. 4/12 parentale;
i minori , fratelli della neonata, nati Persona_1 Persona_2 Persona_3
successivamente al suo decesso, chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
L' si costituiva in Parte_5 Parte_5 Parte_5
giudizio, non contestando la responsabilità dei propri sanitari ed esponendo di non essere riuscita a raggiungere un accordo a causa delle richieste economiche formulate dalle controparti, ritenute eccessive.
Con ordinanza di data 20.5.24 (successivamente corretta quanto ad errori materiali relativi alla indicazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore di e Parte_1 Parte_2
), oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento condannava l'
[...] Parte_5
a corrispondere in favore di l'importo di euro 269.310,00 oltre
[...] Parte_2
accessori a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
in favore di l'importo Parte_1
di euro 253.519,50 oltre accessori al titolo di danni non patrimoniali;
in favore di Parte_3
l'importo di euro 65.745 oltre accessori a titolo di danni non patrimoniali;
in favore di
[...]
l'importo di euro 65.745 oltre accessori a titolo di danni non patrimoniali;
in Parte_4
favore di l'importo di euro 3.561,87 oltre accessori a titolo di danni Parte_2
patrimoniali, rigettando le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensava tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese della c.t.u. assunta nel giudizio introdotto ai sensi dell'articolo 696 bis cpc.
Il tribunale riconosceva il diritto dei prossimi congiunti superstiti al risarcimento iure proprio del danno conseguente all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con pag. 5/12 il congiunto defunto. Rilevava che la minore era nata il [...] e deceduta il CP_2
17/11/12 e che le sue gravi condizioni di salute avevano determinato continui ricoveri ospedalieri. Riteneva il tribunale che in considerazione di tali ricoveri, dell'età e delle condizioni della neonata non si era instaurato un rapporto parentale basato sulla condivisione della quotidianità e di un reale sistema di vita familiare e determinava il danno in applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Riconosceva inoltre ai genitori, quali eredi della minore, il danno alla salute per invalidità temporanea determinata in 431 giorni (riconoscendo quindi l'importo di euro 42.669). Non riconosceva il cd danno tanatologico in relazione all'età e soprattutto alle condizioni cliniche della neonata che non aveva avuto alcuna consapevolezza della propria sorte. Non riconosceva ai fratelli nati successivamente al decesso di CP_2
lcun danno da perdita del rapporto parentale, non avendo gli stessi mai conosciuto la
[...]
sorella premorta. Riconosceva inoltre il danno alla salute da inabilità temporanea in favore
(638 giorni di inabilità parziale 25%), determinato nell'importo di euro Parte_2
15.790,50. Liquidava in favore di il rimborso delle spese mediche sostenute e Parte_2
delle spese funerarie rispettivamente per euro 1.464,36 ed euro 2.097,00.
Riconosceva inoltre gli interessi di legge sulle somme suddette devalutate alla data del decesso e rivalutate anno per anno secondo indici IS .
In considerazione del fatto che era stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185
bis c.p.c. e che la proposta, accolta dalla convenuta, era stata rifiutata dai ricorrenti, il tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 6/12 Avverso tale ordinanza e nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello, argomentando motivi di impugnazione relativi alla errata
[...]
quantificazione del danno da essi effettivamente subito ed alla errata regolamentazione delle spese di lite.
L' si è costituita in Parte_5
giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività e, in via subordinata,
chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.25 e decisa nella camera di consiglio del 4.11.25.
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Preliminarmente deve essere esaminata e decisa la questione pregiudiziale sollevata dall' appellata circa la tardività dell'appello per essere stato proposto in data 13/11/24, Pt_5
data di notifica del relativo atto all' appellata, quando era già decorso il termine di 30 Pt_5
giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria sia dell'ordinanza dd. 20.5.24 (comunicata in data 22.5.24) sia dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale dd.24.7.24 (comunicata in data 25.7.24). A fronte di tale eccezione gli appellanti, i quali non hanno mai contestato che le due ordinanze siano state loro comunicate nel testo integrale, hanno sostenuto che non sarebbe applicabile all'impugnazione proposta successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla cd riforma Cartaria l'articolo 702 quater c.p.c., da ritenersi abrogato, e ciò in forza del disposto dell'articolo 35 commi 1 e 4 del D.Lvo. n. 149/22 come pag. 7/12 modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a) della Legge 197/2022 ed in particolare del quarto comma (“Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,
434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si
applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”). Sostengono gli appellanti che tale previsione richiama le sole disposizioni contenute negli articoli 323 e segg.
c.p.c. tra le quali figura dell'articolo 327 cpc che prevede il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di primo grado;
di conseguenza, essendo stato il presente appello proposto successivamente al 1/3/23, lo stesso soggiace al regime ordinario delle impugnazione e non più alla norma speciale di cui all'articolo 702 quater cpc ed è stato quindi tempestivamente proposto entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Tale prospettazione non si ritiene condivisibile.
Va infatti evidenziato che il procedimento di cui ai previgenti artt. 702 bis e segg. c.p.c. era ricompreso tra i procedimenti speciali sommari ed era regolato da norme del tutto particolari sia in ordine alla sua trattazione (in relazione alla sommarietà del rito non erano disciplinate memorie ulteriori rispetto agli atti introduttivi), che alla fase decisoria, che alla forma del provvedimento che definiva il procedimento (ordinanza anziché sentenza).
Avuto riguardo a tali caratteristiche del procedimento di cui agli artt. 702 bis e segg cpc
(giustificate dalla natura accelerata del procedimento stesso -cfr Cass. n. 14478/18), l'articolo
702 quater cpc che disciplinava l'appello consentiva in tale grado di giudizio l'ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti qualora gli stessi fossero ritenuto indispensabili ai fini pag. 8/12 della decisione, previsione di più ampia portata rispetto a quanto stabilito dall'articolo 345 co
3 cpc.
Valutate ancora le caratteristiche del procedimento di cui all'art. 702 bis cpc può ritenersi che tale procedimento sommario non trova equipollente nel procedimento cd. semplificato di cui all' articolo 281 undecies c.p.c., il quale viene definito con sentenza e rientra nell'ordinario processo di cognizione;
è prevista la possibilità di concedere termine al fine di consentire alle parti di precisare e modificare domande, eccezione e conclusioni, indicare mezzi di prova e produrre documentazione ed ulteriore termine per replicare e dedurre prova contraria.
L'attuale procedimento semplificato consente il pieno esercizio dei poteri processuali soprattutto per quanto riguarda le istanze istruttorie, sicché non vi è più ragione di dettare regole peculiari per il giudizio di appello, così come invece era previsto dall'articolo 702 quater c.p.c..
Se si ritenesse applicabile all'ordinanza che definiva il procedimento introdotto ex art. 702 bis cpc la disciplina del capo II del titolo III del libro II cpc, e quindi anche l'articolo 345 co. 3 cpc per effetto del richiamato art 35 co. 4 del D.Lvo n. 149/22, le parti subirebbero un pregiudizio al loro diritto alla difesa, in quanto il giudizio di primo grado si è svolto con le forme di un rito sommario, mentre il giudizio di secondo grado si svolgerebbe con preclusioni istruttorie già
maturate che presuppongono un giudizio di primo grado in cui le facoltà delle parti circa le istanze istruttorie hanno potuto essere esercitate con pienezza entro i termini a tal fine imposti dalla relativa disciplina.
pag. 9/12 Proprio in ragione della natura sommaria del procedimento di cui agli artt. 702 bis e segg.
c.p.c. deve leggersi la disposizione dell'articolo 348 bis co. 2 lett. a) cpc nel testo previgente che escludeva la possibilità di dichiarare inammissibile l'appello quando non vi era una ragionevole possibilità di essere accolto nell'ipotesi di appello proposto ai sensi dell'articolo
702 quater cpc, posto che evidentemente si voleva garantire lo svolgimento del giudizio di appello con modalità non sommarie, ben distinte da quelle osservate nel giudizio di primo grado.
Deve pertanto ritenersi che l'ordinanza pronunciata a definizione di un procedimento sommario introdotto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. previgente debba comunque essere impugnata nei termini di cui all'articolo 702 quater c.p.c. e quindi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in copia integrale da parte della cancelleria (in tal senso cfr Corte
Appello Milano 17.10.24; Corte di Appello Brescia 16.10.24).
Del resto la questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione degli artt. 3, 24 e
111 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento,
né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte (Cass. SU n. 28975/22; Cass. n. 2467/20; Cass. n. 11331/17).
pag. 10/12 Va infine osservato che il contenuto della comunicazione della Cancelleria (“Oggetto:
accoglimento totale - Descrizione: totalmente accolto”) rendeva immediatamente evidente,
senza possibilità di incertezze, che oggetto della comunicazione fosse l'avvenuto deposito del provvedimento che definiva il giudizio.
Pertanto l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Stante la controvertibilità della questione decisa (si rinvengono al riguardo anche decisioni di merito di sento contrario, Corte Appello Napoli sentenza dd. 11.4.24), sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di appello.
Segue altresì alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti degli appellanti, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR
numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli stessi dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso l'ordinanza dd. 20.5.24, come corretta con ordinanza
[...] Parte_4
dd. 24.7.24;
pag. 11/12 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di appello;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 4.11.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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