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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4843/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa ND TA Presidente
2) Dott.ssa NN Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4843 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 07 novembre 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Mariacristina Romano (c.f.
), presso il cui studio sito in IC (NA) alla Via C.F._2
1 Dalbono, Parco Punzo n.13/15 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 19.06.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile (Atto n. 114 - Parte I – sez. K, Anno 1989) con la resistente in data 09.12.1989 in Napoli (NA), dalla cui unione nascevano NN (il 03.06.1990),
(il 01.05.1994) e (il 07.07.1996), oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale.
Non si costituiva la resistente sebbene ritualmente citata.
2 All'udienza del 07.11.2025 il ricorrente ribadiva la volontà di separarsi ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione in assenza di richieste accessorie ed istruttorie .
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo. Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Il ricorrente ha richiesto solo la separazione senza alcuna statuizione accessoria
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia, che riguarda solo lo status, le spese del presente giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti
P. Q. M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. C.F._3
151 co. 1 c.c.
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 114 - Parte I – sez. K, Anno 1989) ;
c) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio l'11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa NN Scognamiglio Dr.ssa
ND TA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa ND TA Presidente
2) Dott.ssa NN Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4843 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 07 novembre 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Mariacristina Romano (c.f.
), presso il cui studio sito in IC (NA) alla Via C.F._2
1 Dalbono, Parco Punzo n.13/15 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 19.06.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile (Atto n. 114 - Parte I – sez. K, Anno 1989) con la resistente in data 09.12.1989 in Napoli (NA), dalla cui unione nascevano NN (il 03.06.1990),
(il 01.05.1994) e (il 07.07.1996), oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale.
Non si costituiva la resistente sebbene ritualmente citata.
2 All'udienza del 07.11.2025 il ricorrente ribadiva la volontà di separarsi ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione in assenza di richieste accessorie ed istruttorie .
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo. Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Il ricorrente ha richiesto solo la separazione senza alcuna statuizione accessoria
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia, che riguarda solo lo status, le spese del presente giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti
P. Q. M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. C.F._3
151 co. 1 c.c.
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 114 - Parte I – sez. K, Anno 1989) ;
c) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio l'11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa NN Scognamiglio Dr.ssa
ND TA
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