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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g 3090/2017 tra,
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Parte_1
; con sede in Rometta, c.da Filari;
elettivamente domiciliata in Messina, P.IVA_1
Via dT. Cannizzaro 87 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sorbello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina,
Via Trieste, 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2017, la ditta presentava opposizione Parte_1
avverso il precetto, notificato dal in virtù ed esecuzione della sentenza n. 1270/08 CP_1 emessa da questo Tribunale in data 10.03.2008 e della sentenza n. 1726/13 emessa dalla
Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro in data 08.10.2013.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) sospensione della efficacia esecutiva del precetto ex art. 615 1° comma cpc;
2) dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto;
2) dichiarare che, operando nel caso de quo l'aliunde perceptum,
non ha diritto a ricevere dalla società la retribuzione a titolo CP_1 Parte_1 di risarcimento danni in virtù ed esecuzione della sentenza 1270/2008 emessa dal
Tribunale di Messina.
In particolare, l'opponente lamentava la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto stante, a suo dire, l'inidoneità delle citate sentenze a fungere da valido titolo esecutivo a supporto dell'esecuzione.
Contestava, pertanto, la correttezza degli importi precettati.
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Eccepiva preliminarmente che la procedura esecutiva avviata sulla scorta del precetto opposto si era estinta per rinuncia alla stessa da parte del (stante l'infruttuosità CP_1
dei pignoramenti).
Di conseguenza, l'atto di precetto opposto aveva perso ogni sua efficacia con conseguente cessazione della materia del contendere.
Nel merito sosteneva che le sentenze rese inter partes fossero pienamente valide ed idonee a fungere da valido titolo esecutivo a supporto dell'esecuzione e che le somme precettate fossero assolutamente corrette.
Disposta l'acquisizione dell'estratto contributivo del la causa veniva istruita a CP_1
mezzo CTU contabile e, quindi, rinviata all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte. Alla luce dei fatti di causa appare preliminare la valutazione sulla permanenza dell'interesse ad agire della Società opponente in ragione dell'avvenuta rinuncia, da parte del creditore procedente, all'atto di precetto oggetto del presente giudizio.
Secondo Cass. civ. n. 13485/2014, L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.
Applicando il suddetto principio al caso di specie appare evidente che, una volta estinta la procedura esecutiva incardinata grazie al precetto oggi opposto, ed acquisita la rinuncia al precetto stesso da parte del creditore procedente, è venuto meno l'interesse ad agire dell'opponente inteso quale interesse a paralizzare l'azione esecutiva intrapresa dal creditore.
Detto ciò, questo giudice ritiene condivisibili le osservazioni della società Parte_1
in ordine alla inidoneità del titolo portato ad esecuzione (Sent. Trib. Me 1270/08) a quantificare l'entità del credito vantato dal CP_1
Come sapientemente espresso dalla Suprema Corte (vedi sent. n. 11/11/2024, n.29003)
“in tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo”.
Nel caso che ci occupa, il titolo giudiziale conteneva la statuizione in merito alla voce risarcitoria (retribuzione globale di fatto) oggetto di riconoscimento ma il contraddittorio sulla quantificazione in concreto di tale indennità, tenuto conto anche delle contestazioni sull'aliunde perceptum, è rimasto estraneo al giudizio e non può quindi formare oggetto di esecuzione forzata in quanto non determinabile già attraverso gli elementi acquisiti al processo.
Di conseguenza, per un verso l'opponente è privo di interesse ad agire stante l'estinzione della procedura esecutiva che si fondava sul precetto opposto;
per altro verso il titolo azionato in giudizio è inidoneo a fondare l'esecuzione per genericità della condanna portata sul citato titolo giudiziale.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Restano a carico del le spese di consulenza separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: Parte_1
1) Dichiara la carenza di interesse ad agire della società opponente;
2) Dichiara l'inefficacia e la nullità del precetto opposto;
3) Spese compensate.
Provvedimento redatto con Consolle del Magistrato il giorno 12.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Esame delle domande dell'opponente.