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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI
SENTENZA
nella causa iscritta al n.439/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“ricorso ex art. 447bis Cpc”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d so il alla via Cavour n. 43/5 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 ll'av PULINA presso il cui stidio in alal voia Bonfante CP_1 n.10 è eletto domicilio
–resistenti–
Ragioni della decisione
(1) invocato il suo diritto, in veste di erede e per facta Parte_1 conludentia, al subentro nel contratto di locazione avente data 11.9.1998 dell'immobile di edilizia residenziale pubblica della Provincia di sito in Camporosso alla via CP_1
Verdi n.104, interno 2, già assegnato al nucleo re del padre Per_1
e poi, alla sua morte, con atto del 1.11.2010, al nucleo famigliare della madre
[...]
deceduta il 18.2.2017, dedotto di aver apportato migliorie Persona_2
o, con ricorso ex art. 447bis Cpc impugna il provvedimento n.158/2023 del 25.10.2023 con il quale l' aveva decretato nei suoi confronti il CP_2 rilascio del predetto alloggio di Edilizia residenziale Pubblica, instando, in via principale, per l'accertamento del suo diritto all'assegnazione dell'immobile sito in Camporosso alla via Versi n. 104, in.2, in via subordinata, per la condanna dell'
[...] al Controparte_1 pagamento, in suo favore, della somma di € 20.000 per i miglioramenti apportati. L' Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, contesta sia il diritto del ricorrente
[...] all'assegnazione dell'immobile, non avendo il anagraficamente Per_1 dimostrato la convivenza come previsto dall'art. tto tra e CP_2
e dall'art. 12bis L. 10/2004, quanto il diritto al rimborso del costo Persona_2 te eseguite all'interno dell'immobile in quanto mai autorizzate dall' CP_1
(2) La vicenda oggetto di causa è disciplinata dalla Legge Regionale Liguria n. 10/2004 e dal contratto di locazione stipulato da con l'originario assegnatario dell'alloggio, CP_2
Pag. 1 a 2 nei quali non vi è alcun riferimento all'art. 6 della L. 392/1978, invocato dal ricorrente nell'atto introduttivo. 2.1) L'art. 14 del contratto di locazione e l'art. 12bis Parte_2 della LR Liguria n.10/2004 prevedono che «in caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario o gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario». Non avendo il ricorrente prodotto alcun documento anagraficamente attestante tale circostanza, non potendosi fare riferimento a situazioni di fatto (sul punto, i costituti orali, peraltro contrastanti circa la data di inizio dell'asserita convivenza della madre, sono insufficienti a superare il dato normativo che impone l'attestazione anagrafica della convivenza) ma esclusivamente alle risultanze anagrafiche che, come si legge nel provvedimento di diniego, all'esito di accertamenti svolti da presso l'Anagrafe del Comune di Camporosso all'epoca del decesso della CP_2 madre, escludevano che il fosse «anagraficamente convivente con la stessa, Per_1 risultando presso altro indirizzo (via Aurelia n.35/10) dal 22/09/2012», i motivi di ricorso svolti in via principale sono privi di pregio. 2.2) L'art. 10 del contratto di locazione prevede Parte_2 espressamente che «nessuna miglioria, innovazione o modifica potrà essere fatta dall'assegnatario senza preventivo consenso scritto dell'Azienda proprietaria/gestore. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti fissi o infissi, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà senza che per ciò l'assegnatario possa pretendere rimborso o indennizzo e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile». Non avendo il fornito dimostrazione di un consenso scritto della Per_1 resistente in merito alle opere asseritamente eseguite, e, in ogni caso, non essendo contrattualmente riconosciuto alcun diritto in capo al condomino/assegnatario, anche la domanda svolta in via subordinata va respinta. (3) In ragione della peculiarità della vicenda e dell'esistenza di migliorie dell'immobile oggetto di contesa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. (4) In ragione del fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese processuali tra le parti
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
Pag. 2 a 2
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI
SENTENZA
nella causa iscritta al n.439/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“ricorso ex art. 447bis Cpc”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d so il alla via Cavour n. 43/5 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
Controparte_1
[...] P.IVA_1 ll'av PULINA presso il cui stidio in alal voia Bonfante CP_1 n.10 è eletto domicilio
–resistenti–
Ragioni della decisione
(1) invocato il suo diritto, in veste di erede e per facta Parte_1 conludentia, al subentro nel contratto di locazione avente data 11.9.1998 dell'immobile di edilizia residenziale pubblica della Provincia di sito in Camporosso alla via CP_1
Verdi n.104, interno 2, già assegnato al nucleo re del padre Per_1
e poi, alla sua morte, con atto del 1.11.2010, al nucleo famigliare della madre
[...]
deceduta il 18.2.2017, dedotto di aver apportato migliorie Persona_2
o, con ricorso ex art. 447bis Cpc impugna il provvedimento n.158/2023 del 25.10.2023 con il quale l' aveva decretato nei suoi confronti il CP_2 rilascio del predetto alloggio di Edilizia residenziale Pubblica, instando, in via principale, per l'accertamento del suo diritto all'assegnazione dell'immobile sito in Camporosso alla via Versi n. 104, in.2, in via subordinata, per la condanna dell'
[...] al Controparte_1 pagamento, in suo favore, della somma di € 20.000 per i miglioramenti apportati. L' Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, contesta sia il diritto del ricorrente
[...] all'assegnazione dell'immobile, non avendo il anagraficamente Per_1 dimostrato la convivenza come previsto dall'art. tto tra e CP_2
e dall'art. 12bis L. 10/2004, quanto il diritto al rimborso del costo Persona_2 te eseguite all'interno dell'immobile in quanto mai autorizzate dall' CP_1
(2) La vicenda oggetto di causa è disciplinata dalla Legge Regionale Liguria n. 10/2004 e dal contratto di locazione stipulato da con l'originario assegnatario dell'alloggio, CP_2
Pag. 1 a 2 nei quali non vi è alcun riferimento all'art. 6 della L. 392/1978, invocato dal ricorrente nell'atto introduttivo. 2.1) L'art. 14 del contratto di locazione e l'art. 12bis Parte_2 della LR Liguria n.10/2004 prevedono che «in caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario o gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario». Non avendo il ricorrente prodotto alcun documento anagraficamente attestante tale circostanza, non potendosi fare riferimento a situazioni di fatto (sul punto, i costituti orali, peraltro contrastanti circa la data di inizio dell'asserita convivenza della madre, sono insufficienti a superare il dato normativo che impone l'attestazione anagrafica della convivenza) ma esclusivamente alle risultanze anagrafiche che, come si legge nel provvedimento di diniego, all'esito di accertamenti svolti da presso l'Anagrafe del Comune di Camporosso all'epoca del decesso della CP_2 madre, escludevano che il fosse «anagraficamente convivente con la stessa, Per_1 risultando presso altro indirizzo (via Aurelia n.35/10) dal 22/09/2012», i motivi di ricorso svolti in via principale sono privi di pregio. 2.2) L'art. 10 del contratto di locazione prevede Parte_2 espressamente che «nessuna miglioria, innovazione o modifica potrà essere fatta dall'assegnatario senza preventivo consenso scritto dell'Azienda proprietaria/gestore. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti fissi o infissi, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà senza che per ciò l'assegnatario possa pretendere rimborso o indennizzo e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile». Non avendo il fornito dimostrazione di un consenso scritto della Per_1 resistente in merito alle opere asseritamente eseguite, e, in ogni caso, non essendo contrattualmente riconosciuto alcun diritto in capo al condomino/assegnatario, anche la domanda svolta in via subordinata va respinta. (3) In ragione della peculiarità della vicenda e dell'esistenza di migliorie dell'immobile oggetto di contesa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. (4) In ragione del fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese processuali tra le parti
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
Pag. 2 a 2