Sentenza 19 aprile 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03362/2026REG.PROV.COLL.
N. 04066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4066 del 2025, proposto dalla società New Ecology Systems S.r.l, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. IG Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via San Nicola da Tolentino 67, presso lo studio dei difensori;
contro
il Comune di Tito, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della Regione CA, nella persona del Presidente pro tempore , non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza T.a.r. CA, sez. I, 19 aprile 2025 n.265, che ha respinto il ricorso n. 440/2024 R.G. proposto per l’annullamento:
della determinazione 1 luglio 2024 n. 841, comunicata al Comune di Tito con pec 5 luglio 2024, con la quale il Dirigente dell’Ufficio economia circolare, rifiuti e bonifiche della Regione CA ha autorizzato le seguenti modifiche alla precedente autorizzazione 7 marzo 2022 n.132, rilasciata alla New Ecology System S.r.l. per l’impianto di messa in riserva e recupero (R13, R12, R3, R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi situato in Comune di Tito, zona industriale, località Matina sul terreno distinto al relativo catasto al fg. 13 part. 1301 e fg. 25 partt. 25 e 1074: 1) stoccaggio del combustibile solido secondario - CSS, prodotto dallo stesso impianto, sul terreno di pertinenza distinto al fg. 26, part. 3 previa realizzazione di 5 baie di stoccaggio; 2) utilizzazione del capannone, sito sul terreno distinto al fg. 26, partt. 197 e 199, per lo stoccaggio del CSS; 3) trasformazione dell’area, attualmente destinata allo stoccaggio del CSS, in stoccaggio di altri rifiuti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti e documenti tutti di causa;
udito il relatore dott. IG FU alla pubblica udienza del giorno 5 marzo 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TT
1.Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, il Comune di Tito impugnava la Determinazione n. 841, del 1° luglio 2024, adottata dal Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione CA, recante l’autorizzazione alle modifiche dell’impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi gestito dalla società New Ecology System S.r.l., sito nella zona industriale del medesimo Comune, già autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 con Determinazione n. 132 del 7 marzo 2022.
In particolare, con il provvedimento impugnato venivano assentite:
i)l’attività di stoccaggio del Combustibile Solido Secondario (CSS), prodotto dall’impianto, su area pertinenziale individuata al foglio n. 26, particella n. 3, mediante realizzazione di cinque baie di stoccaggio;
ii)l’utilizzo di un capannone sito sui terreni foglio n. 26, particelle nn. 197 e 199, per lo stoccaggio del CSS;
iii)la trasformazione dell’area precedentemente destinata allo stoccaggio del CSS in un’area di stoccaggio di altri rifiuti.
2. Il Comune ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in sintesi:
i)la violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per mancata indizione della conferenza di servizi; il difetto di istruttoria e motivazione;
ii)la violazione della normativa regionale in materia di emissioni odorigene; l’inidoneità dei pareri acquisiti;
iii)la necessità di titolo edilizio per il mutamento di destinazione d’uso del capannone; iv)nonché l’erronea qualificazione delle modifiche come non sostanziali.
3. Si costituivano in giudizio la Regione CA e la società controinteressata New Ecology System S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza 19 aprile 2025, n. 265, il T.a.r. CA accoglieva il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondato, in particolare, il motivo relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, reputato inidoneo a valutare adeguatamente l’impatto ambientale derivante dall’incremento delle superfici destinate allo stoccaggio del CSS e delle conseguenti emissioni odorigene.
Il giudice di primo grado riteneva altresì fondate, in via derivata, ulteriori censure attinenti al difetto di istruttoria, e il motivo concernente la necessità del titolo edilizio per le opere e per il mutamento di destinazione d’uso. Veniva, invece, respinta la doglianza relativa alla natura sostanziale delle modifiche autorizzate, per difetto di prova circa l’esistenza di effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Per l’effetto, il T.a.r. annullava la Determinazione n. 841/2024, facendo salva la rinnovazione dell’attività amministrativa, e condannava la Regione CA al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune ricorrente, compensandole nei confronti della società controinteressata.
5. Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
6. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Tito, chiedendo di dichiarare l’appello infondato
7. Alla pubblica udienza del giorno 5 marzo 2026, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
DI
1.La controversia all’esame del Collegio attiene alla legittimità della determinazione dirigenziale regionale n. 23BG.2024/D.00841, del 1° luglio 2024, concernente l’autorizzazione a modifiche qualificate come non sostanziali dell’impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito nella zona industriale di Tito.
1.1. In particolare, le modifiche assentite riguardavano, da un lato, l’implementazione delle superfici di stoccaggio dell’End of Waste consistente in CSS-combustibile, mediante utilizzo di un capannone indicato come “Area A”; dall’altro, l’implementazione dello stoccaggio dei rifiuti contraddistinti dai codici EER nell’area individuata come “Area B”, già destinata al deposito di rifiuti inerti e successivamente interessata dalla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Potenza.
2. Tanto premesso, con il primo mezzo di gravame l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento gravato in primo grado.
2.1. Secondo l’appellante, la determinazione della Soprintendenza e il conseguente provvedimento della Comunità Montana, pur formalmente qualificati in termini di improcedibilità, integrerebbero in realtà un vero e proprio diniego di autorizzazione paesaggistica, in quanto precluderebbero in via definitiva la possibilità di ottenere il titolo richiesto. Ne deriverebbe la necessità di una motivazione piena e specifica, non limitata al mero rilievo del sopravvenuto crollo del manufatto.
2.2. Ad avviso dell’appellante, la motivazione addotta a sostegno del provvedimento impugnato in primo grado sarebbe solo apparente, poiché non conterrebbe alcuna concreta valutazione in ordine:
i) alle caratteristiche del manufatto da ricostruire;
ii) al contesto paesaggistico di inserimento;
iii) alla compatibilità del nuovo intervento con i valori tutelati.
3. Con un secondo mezzo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ravvisato un difetto di motivazione del provvedimento autorizzativo, assumendo che l’Amministrazione non avrebbe valutato l’impatto ambientale derivante dall’aumento delle superfici di stoccaggio.
3.1. Secondo l’appellante, il giudice di primo grado avrebbe indebitamente sostituito le proprie valutazioni a quelle tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione, invadendo un ambito sottratto al sindacato giurisdizionale di legittimità, operando una indebita rivalutazione tecnica in materia ambientale.
4. Con un terzo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, che sarebbe affetta da intrinseca contraddittorietà, avendo, da un lato, ritenuto sussistente un difetto di motivazione per mancata considerazione degli effetti ambientali e, dall’altro, escluso la natura sostanziale delle modifiche proprio per difetto di prova circa un impatto ambientale significativo.
Tale duplice affermazione integrerebbe un vizio logico-giuridico e un’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina normativa.
5. Con un quarto mezzo di gravame l’appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha accolto i motivi relativi alla presunta insufficienza delle prescrizioni autorizzative, evidenziando che il provvedimento regionale conterrebbe una motivazione completa e coerente, nonché adeguate misure cautelari in tema di emissioni e sicurezza.
5.1. Il T.a.r., nella decisione impugnata, avrebbe erroneamente valorizzato circostanze irrilevanti o estranee all’oggetto del procedimento (quali: presunti inadempimenti a precedenti prescrizioni, attività del tavolo tecnico, natura infiammabile del CSS), travisando i fatti e fondando la decisione su elementi non pertinenti alle modifiche non sostanziali autorizzate.
In particolare:
i)non sussisterebbe alcuna inerzia della società in ordine al piano di monitoraggio olfattivo;
ii)il tavolo tecnico avrebbe natura interlocutoria e riguarderebbe più operatori;
iii)le prescrizioni del 2022 sarebbero estranee alla modifica del 2024;
iv)l’art. 208 d.lgs. 152/2006 confermerebbe la distinzione tra fase autorizzativa e fase esecutiva.
6. Con un quinto mezzo di gravame la parte appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe altresì viziata per omessa motivazione circa il preteso obbligo di coinvolgimento dell’PAB, pur avendo accolto il relativo motivo di ricorso.
In ogni caso, trattandosi di modifica non sostanziale, tale coinvolgimento non sarebbe necessario, essendo già intervenuto in sede di autorizzazione originaria e residuando in capo all’Agenzia funzioni di controllo successivo.
7. Con un sesto motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza anche con riferimento al capo relativo alla necessità di titolo edilizio, rilevando:
i)l’inammissibilità delle censure edilizie, in quanto estranee all’oggetto del giudizio amministrativo ambientale;
ii)l’assenza di nuove opere edilizie rilevanti, trattandosi di mere modifiche interne al perimetro già autorizzato;
iii)la natura non edilizia dei setti prefabbricati utilizzati per le baie di stoccaggio;
iv)l’inesistenza di un mutamento di destinazione d’uso, essendo l’attività di stoccaggio compatibile con la destinazione già assentita.
Ne conseguirebbe che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto necessario un titolo edilizio, fondando la decisione su un travisamento della natura degli interventi e della disciplina applicabile.
8. I motivi esposti sono oggettivamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati.
Essi non sono fondati.
8.1. L’art. 208, del d.lgs. n. 152/2006, disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti e per le modifiche di quelli esistenti, imponendo all’Amministrazione procedente lo svolgimento di una istruttoria tecnica completa, la valutazione di tutti i profili ambientali rilevanti e la verifica della compatibilità dell’intervento con la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Da tale disposizione discende che la qualificazione di una modifica come “non sostanziale” non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere una valutazione effettiva, concreta e motivata, soprattutto quando l’intervento incida su elementi suscettibili di produrre impatti ambientali, quali le modalità di stoccaggio, la tipologia dei materiali e i rischi connessi.
Nel caso in esame, l’oggetto della controversia concerne l’autorizzazione rilasciata dalla Regione CA con Determinazione n. 841 del 1° luglio 2024, relativa a modifiche dell’impianto gestito dalla società appellante, consistenti, in particolare, nell’ampliamento delle superfici destinate allo stoccaggio di CSS combustibile (CSSc).
8.2. Orbene, alla luce del richiamato quadro normativo, il Collegio ritiene condivisibile la valutazione del giudice di primo grado circa la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento autorizzatorio.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il CSS combustibile, pur qualificato dalla normativa tecnica come combustibile, presenta caratteristiche intrinseche tali da richiedere una valutazione particolarmente rigorosa, trattandosi di materiale derivato da rifiuti, suscettibile di generare impatti ambientali specifici, tra cui emissioni diffuse, odorigene, polveri, nonché rilevanti rischi sotto il profilo della sicurezza antincendio.
Ne consegue che lo stoccaggio di tale materiale non può essere considerato, in via automatica, privo di rilevanza ambientale.
Dalla documentazione in atti emerge, invece, che la Regione CA si è limitata ad affermazioni generiche, quali l’assenza di variazioni nei quantitativi trattati o nelle emissioni, senza procedere a:
i)una puntuale determinazione delle quantità effettivamente stoccabili;
ii)una verifica degli impatti ambientali aggiuntivi rispetto alla configurazione originaria dell’impianto;
iii)un’analisi dei profili di rischio sanitario e di sicurezza, con particolare riferimento al rischio incendio;
iv)una adeguata valutazione delle emissioni odorigene e del loro possibile incremento;
v)un riscontro autonomo rispetto alle dichiarazioni del proponente.
In particolare, non risulta adeguatamente vagliato l’impatto delle modifiche rispetto alle molestie olfattive, alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale, ai residui prodotti durante il ciclo di lavorazione e alle misure effettivamente idonee a prevenire rischi per l’ambiente e per la salute. La prescrizione, dal carattere del tutto generico, secondo la quale devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori molesti e di emissioni non conformi, non può ritenersi sufficiente a colmare l’evidenziato deficit istruttorio.
8.3. Né può condurre a diversa conclusione la prospettazione dell’appellante secondo cui la determinazione sarebbe fondata su una valutazione tecnica completa.
Al contrario, gli elementi emersi successivamente nel corso dell’attività tecnica svolta dagli organismi competenti confermano, anziché smentire, la correttezza del rilievo formulato dal primo giudice.
Risulta, infatti, dalle risultanze procedimentali che, a seguito di numerose segnalazioni di molestie olfattive nell’area industriale di Tito, la Regione CA ha istituito un tavolo tecnico dedicato a tali problematiche; in tale contesto, PA CA ha svolto attività di monitoraggio continuo, sfociate in una relazione del 12 settembre 2024, dalla quale emerge il superamento del valore limite di accettabilità previsto dalla normativa regionale e la ragionevole riconducibilità del disturbo olfattivo all’impianto della società appellante, sito in prossimità dell’area maggiormente interessata dalle segnalazioni.
8.4. Ulteriori approfondimenti tecnici, contenuti nella relazione PA dell’8 ottobre 2024 e nelle successive note del 18 e del 26 novembre 2024, hanno evidenziato criticità gestionali e impiantistiche riferibili al complesso produttivo di New Ecology Systems s.r.l., con specifico riguardo alla presenza di odori all’interno dell’impianto, alle operazioni di deposito del CSS, alla permanenza dei mezzi che trasportano rifiuti e all’inadeguatezza del biofiltro nella configurazione esistente. Le medesime valutazioni tecniche hanno inoltre prospettato la necessità di interventi migliorativi e di una più compiuta caratterizzazione delle fonti odorigene, quale presupposto per un idoneo modello di dispersione.
Tali emergenze, pur posteriori all’adozione della determinazione annullata, confermano che il quadro istruttorio al momento del rilascio dell’autorizzazione non poteva dirsi esaustivo e che l’amministrazione regionale aveva omesso di svolgere quei necessari approfondimenti che la peculiarità del sito, la tipologia di materiale interessato e le condizioni ambientali dei luoghi imponevano.
Ne consegue la correttezza della statuizione del T.a.r. nella parte in cui ha ravvisato il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione del provvedimento autorizzatorio.
L’istruttoria risulta, pertanto, meramente recettiva delle dichiarazioni della società istante, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e precauzione.
8.5. Tale carenza è ulteriormente confermata dalla circostanza che, a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Consiglio di Stato, la Regione ha prodotto documentazione del tutto insufficiente (limitata a rappresentazioni grafiche), inidonea a colmare le lacune evidenziate. Il giudice di primo grado non ha infatti operato alcuna indebita sostituzione all’amministrazione procedente, né ha svolto una autonoma rivalutazione del merito tecnico della scelta amministrativa, ma ha esercitato il sindacato che gli è proprio in presenza di un provvedimento autorizzativo connotato da evidente insufficienza istruttoria e motivazionale.
In materia ambientale, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali non può tradursi nella sostituzione del giudice all’amministrazione, ma resta pienamente consentito ove venga in rilievo la verifica della completezza dell’istruttoria, della coerenza logica della motivazione e della effettiva considerazione dei fatti rilevanti, specie quando l’intervento autorizzato incida su beni di primario rilievo costituzionale quali ambiente e salute.
Nel caso di specie, correttamente il T.a.r. ha rilevato che la Regione CA ha qualificato la modifica come non sostanziale limitandosi, in larga misura, a recepire le affermazioni della società proponente, senza dar conto di una autonoma e puntuale valutazione circa:
i)le quantità massime effettivamente stoccabili nelle nuove aree;
ii)l’incidenza dell’incremento delle superfici di deposito sul quadro emissivo e odorigeno;
iii)i profili di sicurezza connessi allo stoccaggio del CSS combustibile;
iv)l’impatto della diversa destinazione funzionale delle aree interessate;
v)la concreta ragione per cui la modifica potesse ritenersi priva di effetti negativi e significativi sull’ambiente.
A fronte di una modifica riguardante lo stoccaggio di CSS combustibile, materiale che, pur disciplinato dalla normativa di settore, presenta peculiari profili di rischio sotto il versante emissivo, odorigeno e antincendio, l’Amministrazione era tenuta a svolgere una istruttoria effettiva, specifica e supportata da adeguati riscontri tecnici. La mera enunciazione dell’assenza di variazioni quantitative o del mancato incremento delle emissioni non vale, di per sé, a colmare tale onere motivazionale.
Ne consegue che il giudice di primo grado non ha affatto invaso la sfera del merito amministrativo, ma ha legittimamente censurato il provvedimento per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.
8.6. L’appellante deduce altresì che la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, ravvisa un difetto di motivazione in ordine agli effetti ambientali della modifica e, dall’altro, esclude il carattere sostanziale della stessa per difetto di prova circa un impatto ambientale significativo.
8.6.1. Anche tale motivo è infondato.
Non è ravvisabile alcuna contraddizione logica nella decisione impugnata.
Il T.a.r. ha distinto, con argomentazione del tutto lineare, due piani concettualmente diversi: da un lato, quello della legittimità del provvedimento autorizzativo concretamente adottato, scrutinato sotto il profilo della adeguatezza istruttoria e motivazionale; dall’altro, quello della dimostrazione del carattere sostanziale della modifica, rispetto al quale ha ritenuto non raggiunta, nei termini richiesti, la prova necessaria per l’accoglimento dello specifico motivo.
In altri termini, il giudice di primo grado ha correttamente affermato che l’autorizzazione regionale era illegittima poiché rilasciata in assenza di un’istruttoria sufficiente a dimostrare l’irrilevanza ambientale della modifica, senza che da ciò discendesse automaticamente, sul distinto piano qualificatorio, la prova positiva della natura sostanziale della variante.
Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra l’affermazione secondo cui l’Amministrazione non ha adeguatamente valutato gli effetti della modifica e quella secondo cui non risultava, in atti, pienamente dimostrato il superamento della soglia normativa idonea a qualificare la modifica stessa come sostanziale. Si tratta di proposizioni logicamente compatibili, perché riferite a profili diversi del giudizio.
8.7. Con ulteriore motivo, l’appellante sostiene che il provvedimento regionale conterrebbe prescrizioni complete e coerenti e che il T.a.r. avrebbe attribuito rilievo a circostanze estranee all’oggetto del procedimento, quali i precedenti adempimenti in materia di monitoraggio olfattivo, il tavolo tecnico regionale e la natura infiammabile del CSS.
8.7.1. Anche tali censure non possono essere condivise.
Il T.a.r. ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia, valorizzando elementi fattuali tutt’altro che estranei, ma strettamente pertinenti alla verifica della adeguatezza dell’istruttoria.
In primo luogo, la circostanza che il CSS combustibile presenti profili di particolare delicatezza sotto il versante del rischio incendio e delle emissioni odorigene non costituisce un elemento esterno o eccentrico rispetto al procedimento autorizzativo, ma attiene direttamente all’oggetto della valutazione che l’Amministrazione era tenuta a svolgere. Proprio la natura del materiale destinato allo stoccaggio imponeva, infatti, una verifica più approfondita delle condizioni di sicurezza e degli impatti ambientali potenzialmente derivanti dall’ampliamento funzionale delle superfici di deposito.
In secondo luogo, correttamente il T.a.r. ha attribuito rilievo alle pregresse prescrizioni contenute nell’autorizzazione del 2022 in tema di emissioni diffuse odorigene. Tali prescrizioni, lungi dall’essere estranee alla modifica del 2024, si inseriscono nel medesimo contesto impiantistico e riguardano uno degli aspetti più sensibili della gestione dell’impianto. L’ampliamento delle aree destinate allo stoccaggio di CSS non poteva essere valutato prescindendo dalla verifica dello stato di attuazione degli strumenti di monitoraggio già imposti proprio in relazione alle emissioni odorigene.
8.8. Diversamente sa quanto ritenuto dalla parte appellante, non appare inconferente il riferimento al tavolo tecnico convocato dalla Regione sulle problematiche odorifere della zona industriale di Tito. Anche tale elemento è stato correttamente valorizzato non quale fondamento autonomo di illegittimità, ma quale indice sintomatico della necessità di una istruttoria particolarmente rigorosa in un contesto territoriale già interessato da criticità ambientali.
8.9. Quanto, poi, alla pretesa sufficienza delle prescrizioni apposte al provvedimento, deve osservarsi che formule generiche quali l’obbligo di adottare “tutte le cautele” per evitare odori molesti ovvero di assicurare un “adeguato sistema antincendio” non valgono, di per sé, a sostituire una preventiva e puntuale valutazione tecnica dei rischi connessi alla modifica autorizzata. Le prescrizioni, infatti, non possono sopperire alla mancanza di istruttoria, ma ne costituiscono semmai l’esito.
Correttamente, dunque, la decisione impugnata ha ritenuto che il provvedimento autorizzativo non desse conto, in maniera adeguata, delle ragioni per cui la modifica potesse reputarsi compatibile con la tutela dell’ambiente e della salute.
8.10. L’appellante deduce altresì un vizio di omessa motivazione in relazione al preteso obbligo di coinvolgimento dell’PAB.
8.10.1. Il motivo è infondato.
Anche a voler prescindere dalla specificità del relativo capo di censura, deve rilevarsi che la decisione del T.a.r. trova adeguato fondamento nelle concorrenti e assorbenti ragioni di difetto di istruttoria, insufficienza motivazionale e incompletezza della valutazione tecnica svolta dalla Regione. In tale contesto, l’eventuale maggiore o minore esplicitazione del profilo concernente il coinvolgimento dell’PAB non assume portata decisiva, non essendo idonea a scalfire il nucleo essenziale della motivazione della sentenza.
Resta in ogni caso fermo che, in presenza di una modifica incidente su aspetti potenzialmente rilevanti sotto il profilo emissivo e odorigeno, il coinvolgimento degli organi tecnici deputati al supporto specialistico istruttorio si presenta pienamente coerente con l’esigenza di assicurare una valutazione completa e affidabile degli impatti ambientali. La tesi dell’appellante, secondo cui nelle modifiche non sostanziali residuerebbero soltanto controlli ex post, non può essere condivisa nella sua formulazione assoluta, poiché la qualificazione non sostanziale non esonera comunque l’amministrazione dall’obbligo di verificare in concreto l’assenza di effetti significativi.
8.11. Parimenti infondato è il motivo con cui l’appellante contesta il capo della sentenza relativo alla necessità di titolo edilizio, deducendo l’inammissibilità delle censure edilizie e l’irrilevanza urbanistico-edilizia degli interventi considerati.
La decisione impugnata ha correttamente esaminato il profilo in questione, senza travalicare l’oggetto del giudizio.
Le questioni edilizie, infatti, non sono state autonomamente scrutinate quali distinte pretese avulse dal procedimento ambientale, ma sono state considerate quali presupposti di legittimità dell’assetto autorizzativo complessivo, in un contesto in cui la modifica proposta implicava l’utilizzo di aree e manufatti per finalità diverse da quelle originariamente assentite.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che:
i)la c.d. Area A, corrispondente al capannone, era stata assentita quale deposito di attrezzature e mezzi industriali e non quale area di stoccaggio di CSS;
ii)la c.d. Area B era originariamente destinata al deposito di rifiuti inerti.
iii)Il mutamento funzionale di tali aree in zone destinate allo stoccaggio di CSS non può essere degradato a mera riorganizzazione interna priva di rilevanza, poiché comporta una diversa utilizzazione dei luoghi, funzionalmente collegata a un’attività connotata da differenti profili di rischio e da differenti esigenze di presidio tecnico, ambientale e di sicurezza.
8.12. Né giova all’appellante sostenere che i setti prefabbricati non integrerebbero opere edilizie rilevanti o che non vi sarebbe mutamento di destinazione d’uso. Anche a prescindere dalla qualificazione edilizia in senso stretto dei singoli manufatti, resta il fatto che il nuovo assetto funzionale dell’impianto postulava un adeguato riscontro in ordine alla conformità urbanistico-edilizia degli interventi e delle destinazioni concretamente impresse ai manufatti e alle aree interessate.
Correttamente, pertanto, la decisione impugnata ha ritenuto che, in assenza di conferenza di servizi e dei relativi effetti sostitutivi previsti dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, non potesse prescindersi dalla verifica della sussistenza dei necessari titoli edilizi o, comunque, della conformità della nuova destinazione impressa alle aree e al capannone.
9. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
10. La particolarità della questione è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.4066/2025 R.G.), lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE GA PI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
IG FU, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IG FU | CE GA PI |
IL SEGRETARIO