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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13003/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13003/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BARATTI FRANCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Moro, n. 13
e
(c.f. ), con l'avv. BARATTI FRANCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Moro, n. 13
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 9.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Il Tribunale adito, preso atto della scelta di vita della signora voglia, per le Parte_2 motivazioni sopra svolte, modificare le condizioni di divorzio contenute nella Sentenza n. 3042/2019
Tribunale di Brescia prendendo atto che la signora ha volontariamente rinunciato Parte_2 all'uso della casa coniugale sita in Gavardo (BS), Via Fornaci 76, costituita da due unità immobiliari con annesso box pertinenziale (il tutto contraddistinto al N.C.E.U del Comune di Gavardo al foglio
NCT/19, part. 715, sub. 63, cat A/2, classe 5, vani 3, rendita: € 185,92 nonché al foglio NCT/19, part.
715, sub. 64, cat A/2, classe 5, vani 3,5, rendita: € 216,91 per l'appartamento e al foglio NCT/19, part. 715, sub. 27, cat C/6, classe 3, mq 24 rendita: € 55,78 per il box, revocando l'assegnazione della stessa in favore della signora e disponendo la reimmissione nel possesso del Parte_2 sig. che ne è proprietario. Parte_1
Restano ferme le altre condizioni in precedenza concordate e recepite nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 3042/2019 Tribunale di Brescia in particolare quelle relative all'obbligo di mantenimento del figlio, senza necessità di trascrizione delle stesse cui si fa pieno rinvio.
Si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 20.6.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di il 10.5.2025, domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1 personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
All'udienza del 11.12.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 3042/2019 del 12.11.2019
n.r.g. 7502/2019, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ZA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13003/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BARATTI FRANCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Moro, n. 13
e
(c.f. ), con l'avv. BARATTI FRANCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Moro, n. 13
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 9.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Il Tribunale adito, preso atto della scelta di vita della signora voglia, per le Parte_2 motivazioni sopra svolte, modificare le condizioni di divorzio contenute nella Sentenza n. 3042/2019
Tribunale di Brescia prendendo atto che la signora ha volontariamente rinunciato Parte_2 all'uso della casa coniugale sita in Gavardo (BS), Via Fornaci 76, costituita da due unità immobiliari con annesso box pertinenziale (il tutto contraddistinto al N.C.E.U del Comune di Gavardo al foglio
NCT/19, part. 715, sub. 63, cat A/2, classe 5, vani 3, rendita: € 185,92 nonché al foglio NCT/19, part.
715, sub. 64, cat A/2, classe 5, vani 3,5, rendita: € 216,91 per l'appartamento e al foglio NCT/19, part. 715, sub. 27, cat C/6, classe 3, mq 24 rendita: € 55,78 per il box, revocando l'assegnazione della stessa in favore della signora e disponendo la reimmissione nel possesso del Parte_2 sig. che ne è proprietario. Parte_1
Restano ferme le altre condizioni in precedenza concordate e recepite nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 3042/2019 Tribunale di Brescia in particolare quelle relative all'obbligo di mantenimento del figlio, senza necessità di trascrizione delle stesse cui si fa pieno rinvio.
Si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 20.6.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di il 10.5.2025, domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1 personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio,
All'udienza del 11.12.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 3042/2019 del 12.11.2019
n.r.g. 7502/2019, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ZA TI