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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Giovanna Golinelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2746/2024 promossa da
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata nel fascicolo Parte_1 informatico, dall'avv. Luca Balbi di Genova, presso lo studio del quale, in via Largo san
Giuseppe n. 3/16, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott. Lorenzo
[...]
Calvi dal dirigente dell' , dott.ssa , Controparte_2 Persona_1
legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38;
- convenuto -
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo e per quanto di competenza all'Ill.mo G.I.; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
1) Accertare e dichiarare –previa dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, per 17 anni consecutivi – di cui non meno di 14 in illegittima reiterazione-, e per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro CP_1
convenuto alla corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, della somma non inferiore a n. 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero al maggiore o, in subordine, minore numero di mensilità meglio ritenute;
il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
2) Altresì, sempre in via principale, ove del caso previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14,20 e 47 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della sentenza della causa C 450/21, degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_3
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; nonché del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di euro 500,00 annui
a favore del ricorrente, ed in particolare in relazione ai periodi di lavoro dettagliati dall'a.s.
2015-2016 ovvero e comunque, a decorrere dalla prima data contrattuale utile che emergerà in corso di causa, sino all'anno 2022/2023 compreso, il tutto nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, o come meglio ritenuto per il caso, e conseguentemente condannare il qui convenuto alla Controparte_1
sua erogazione/corresponsione/pagamento a favore del lavoratore. Il tutto oltre interessi
e/o rivalutazione, come meglio e di legge;
3) Con riferimento alla domanda di cui al precedente punto 2, per il caso eventuale in cui, per fatto sopravvenuto, sino al momento della emananda sentenza (ovvero anche nella successiva fase di sua esecuzione), il ricorrente non fosse più in forze nell'amministrazione qui convenuta, e laddove per tale eventualità ipotetica Codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabile la sentenza di condanna di cui sopra -stanti le peculiari finalità e modalità esecutive della corresponsione degli importi-bonus Carta del docente-, in ogni caso condannare il convenuto al CP_1
pagamento a titolo risarcitorio contrattuale ovvero extracontrattuale per il danno subito
(anche quale perdita di chance formativa) in conseguenza del mancato versamento degli importi annuali e della mancata concessione della carta del docente, ovvero a titolo indennitario o come meglio, per l'importo da quantificarsi parimenti in euro 500,00 annuali, con le decorrenze sopra indicate al precedente punto 2 delle conclusioni, ovvero da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto anzitutto della reiterazione e della durata 2 dei contratti a tempo determinato e della relativa prestazione di docenza svolta, senza sostanziale soluzione di continuità, e, quale riferimento economico, il medesimo importo di euro 500,00 annuale ed il medesimo periodo di tempo di sua mancata fruizione;
il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come meglio e di legge;
4) In via istruttoria, (OMISSIS);
Vinte le spese””.
Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, in subordine, riconoscere la cessazione della materia del contendere. Per la domanda sulla
“Carta elettronica del Docente”, nel caso di soccombenza del , comunque CP_1
riconoscere la dazione della cd “Carta elettronica del docente” e non, genericamente, una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 06.06.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato e di lavorare ancora, come insegnante non di ruolo di religione cattolica per il convenuto con vari contratti a tempo determinato, CP_1
dettagliatamente indicati in ricorso, svolgendo sempre mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo indeterminato;
- di aver prestato servizio per più di 36 mesi alle dipendenze del in assenza CP_1
di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
- di avere, in particolare, lavorato nei seguenti anni scolastici sempre come insegnate di religione e sempre per 18 ore settimanali, salvo quando diversamente specificato:
1. a.s. 2007/2008: dal
1.9.2007 al 31.8.2008, Scuola Media Statale “Caffaro”, 3 ore settimanali;
2. a.s. 2008/2009: dal
1.9.2008 al 31.8.2009, Sc. Secondaria Ansaldo e sez. staccata Mele,
Ist. comp. e SC. secondaria superiore Istituto professionale statale Odero;
CP_5
3. a.s. 2009/2010: dal
1.9.2009 al 31.8.2010, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
4. a.s. 2010/2011: dal
1.9.2010 al 31.08.2011, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri 3
I;
5. a.s. 2011/2012: dal
1.9.2011 al 31.8.2012, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I e IC;
Persona_2
6. a.s. 2012/2013: dal
1.9.2012 al 31.08.2013, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I e IC;
Persona_2
7. a.s. 2013/2014: dal
1.9.2013 al 31.8.2014, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I e IC Sestri est;
8. a.s. 2014/2015: dal
1.9.2014 al 31.8.2015, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
9. a.s. 2015/2016: dal
1.9.2015 al 31.8.2016, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
10. a.s. 2016/2017: dal
1.9.2016 al 31.8.2017, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
11. a.s. 2017/2018: dal
1.9.2017 al 31.8.2018, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
12. a.s. 2018/2019: dal
1.9.2018 al 31.8.2019, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
13. a.s. 2019/2020: dal
1.9.2019 al 31.8.2020, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
14. a.s. 2020/2021: dal 1.9.2020 al 31.8.2021, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
15. a.s. 2021/2022: dal
1.9.2021 al 31.8.2022, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa, 8 ore settimanali;
16. a.s. 2022/2023: dal
1.9.2022 al 31.8.2023, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa, 7 ore settimanali;
17. a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist. 4 Compr. Borzoli;
di avere, pertanto, lavorato con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile, sempre per supplenze annuali con scadenza al 31 agosto dei rispettivi anni, stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/99, per più di 36 mesi;
la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta sulla quota del c.d. 70%
(ex lege 186/2003) e, dunque, per far fronte ad esigenze stabili e permanenti dell'organizzazione scolastica ed in assenza di ragioni sostitutive;
di essere stato, quindi, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti a termine, posta in essere in violazione della direttiva 1999/70/CE e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
di avere, pertanto, diritto al risarcimento del danno subito secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 co. 5° legge n. 183/2010, tenuto anche conto del considerevole periodo di precariato;
di tenere in considerazione, in sede di quantificazione del risarcimento, delle modifiche apportate all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 12, comma 1, del D.L.
131/2024 conv. con modif. in l. 166/2024 entrato in vigore il 17.09.2024;
di avere diritto al beneficio c.d. “carta elettronica del docente”, (si tratta della c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del Contr 2015, infatti, durante tutti i periodi sopra indicati dall'a.s. 2015/2016, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali;
Contr che l'inadempimento da parte del , è proseguito nonostante la diffida del ricorrente del 24.05.2024 (doc. 2 del ricorso).
Il ricorrente ha, quindi, formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il si è costituito ritualmente in Controparte_1
giudizio, rilevando preliminarmente, relativamente alla domanda avente ad oggetto la
“carta del docente”, la prescrizione degli eventuali crediti maturati dal ricorrente, antecedenti la notifica del ricorso de quo del 01.02.2025 e chiedendo la reiezione del
5 ricorso, da ritenersi infondato perché non esiste, in capo ai “supplenti”, il diritto al riconoscimento della carta elettronica e dei relativi importi, in ragione: - dell'impossibilità per il giudice, di “… indicare, discrezionalmente, quando un insegnante non di ruolo diverrebbe titolare del beneficio in tema, individuando un certo quantitativo di giorni prestati di lavoro o di ore settimanali ovvero basandosi su di un altro criterio";
- delle differenti mansioni svolte dai “precari”, atteso che solo i docenti di ruolo “partecipano non solo alle lezioni, preparandole e svolgendone tutte le attività prodromiche ma, ulteriormente, … contribuiscono al benessere della collettività scolastica, organizzando l'intero a.s., partecipando alle riunioni con i colleghi e gli incontri con i genitori degli alunni, operando attività didattiche di supporto e sostegno agli alunni in difficoltà e molte altre attività strumentali alla lezione frontale, poi somministrata ai minori”;
- del fatto che i “supplenti” “non sottostanno all'obbligo di legge [di formazione] di cui al comma 124” della l. 107/2015;
- della natura “premiale” del beneficio, diretto a compensare i maggiori contributi e sforzi compiuti dai docenti di ruolo.
- degli indebiti vantaggi che deriverebbero ai docenti a termine, dalla frequentazione, grazie ai fondi erogati tramite la carta, di “corsi di CP_6 perfezionamento”, atteso che detta frequentazione consente l'acquisizione di un punteggio rilevante ai fini delle graduatorie d'istituto.
In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
In relazione alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'abusiva Cont reiterazione dei contratti a termine, poi, il ha eccepito che:
- il ricorrente ha appena superato il concorso straordinario IRC (doc. memoria di costituzione convenuto n. 2b bando concorso n. 1327 del 29.05.2024 e n. 19 graduatoria del concorso)
e, in ragione di ciò, le pretese del medesimo sarebbero già state soddisfatte in sede amministrativa;
- nel merito, che il ricorrente non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto quale è necessario ottenere l'idoneità dall'autorità ecclesiastica e la loro nomina viene effettuata d'intesa con tale autorità;
- è l'ordinario diocesano, figura estranea all'ordinamento statale, a proporre i nominativi degli insegnanti di religione, tra quelli ai quali non è stata revocata l'idoneità ricevuta;
- non può essere riconosciuta la valenza sanzionatoria all'eventuale risarcimento dei danni di derivazione europea in tale ambito, in quanto il
[...]
non ha un effettivo potere di nomina e/o Controparte_1
di assunzione verso i docenti di religione.
Nulla ha eccepito, invece, in merito ad altre prescrizioni, essendo pertanto decaduto in ragione dei termini di preclusione del rito.
Il ha, quindi, concluso come in epigrafe. CP_1
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa allo stato degli atti, sulle conclusioni formulate dalle parti in udienza, con le quali il ricorrente ha evidenziato di avere già ricevuto il beneficio della “carata docente” in relazione all'anno scolastico 2023/2024, mentre ha chiesto l'estensione della domanda relativa all'anno scolastico in corso.
La domanda del ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione in suo favore della
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e di accredito sulla stessa dell'importo di 500 e per anno scolastico a partire dal 2015/2016, è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di Cont parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di 7 dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale il ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa. E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico” atteso che il medesimo sta svolgendo una supplenza annuale con decorrenza dal
1.9.2024 al 31.08.2025 (v. doc. 1 ricorso).
Tanto premesso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 163/2024 pubbl. il 06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa 8 alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
9 - ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse Cont del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la
Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, 10 provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il ricorrente risulta ad oggi inserito nel sistema scolastico, atteso che il medesimo sta svolgendo una supplenza annuale con decorrenza dal 1.9.2024 al 31.08.2025.
Cont 3. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Deve tuttavia precisarsi che, se l'azione di adempimento si sia prescritta durante la permanenza del rapporto, nessun ristoro può essere chiesto.
3.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per gli aa.ss. successivi a quello 2015/2016, d'interesse nel presente giudizio, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
11
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo
6”.
E secondo il successivo art. 6:
“
3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”.
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ogni anno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
Il ricorrente ha invocato, nella specie, quale atto interruttivo della prescrizione, la Cont diffida inviata al , il 24.05.2024 (doc. 2 del ricorso).
Si tratta, effettivamente, di atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, risultano prescritti gli importi maturati a tutto il 24.05.2019, dunque per il ricorrente risultano prescritti gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, poiché il giorno dal quale poteva essere fatto valere il diritto, in relazione all'a.s.
2018/2019, era il 1.9.2018 (giorno di inizio del rapporto di lavoro).
Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione ai seguenti aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (nulla ostando al riconoscimento del beneficio anche per l'anno in corso come dichiarato altresì dal
Cont difensore del in udienza), per un totale di 5 aa.ss., oltre alla maggior somma tra
12 rivalutazione monetaria ed interesse legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine va osservato quanto segue.
I principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
Il ricorrente è docente di religione cattolica ed ha prestato e presta la propria attività
Cont lavorativa, alle dipendenze del , in forza di una successione ininterrotta di contratti di lavoro annuali, dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2024/2025 (v. doc. 1 ricorso).
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che anche relativamente alla questione del risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine, tale oggetto è già stato esaminato e deciso da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 484/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n. 4155/2024 richiamata di seguito per ampli stralci).
La Suprema Corte, < del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a 13 condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella CP_1
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”>> (Cass. ord. n. 9323/2023).
Nella specie non è contestato che i contratti dedotti in giudizio, a fronte della peculiare disciplina di cui alla legge n. 186/2003, vadano imputati alla quota del
70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale, in realtà non indetti.
In ogni caso, la S.C. <<… ha già affermato (Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066 del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al
31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia 14 comunali). D'altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>> (Cass. ord. n. 9300/2023).
Cont Dunque, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, per un periodo superiore a 36 mesi e in carenza dell'indizione dei concorsi, a partire dal 2010 (meglio, dall'a.s. 2010/2011) per 14 anni oltre il limite consentito dalla legge.
Il lavoratore ha diritto, pertanto, al risarcimento del danno, a fronte della detta abusiva reiterazione.
Cont Si deve osservare, al riguardo, che il ha dedotto il recente espletamento di un concorso straordinario per insegnati di religione cattolica (IRC), bandito con Decreto dipartimentale
1327 del 29.5.2024 (all. 2b MIM), nella cui graduatoria finale (Diocesi di Genova;
ordine scuola: I e II grado) il ricorrente risulta al 19° posto (all. 3b MIM).
Ad avviso del convenuto, l'espletamento di detto concorso comporta la riparazione dell'abuso e costituisce di per sé solo “una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro ex
1999/70/CE”, a seguito del collocarsi dell'odierna parte ricorrente nel novero dei
“vincitori”.
Si tratta di una procedura concorsuale posta in essere in attuazione dell'art. 1 bis, co. 2, d.l.
n. 126/2019 (come modificato dai successivi dd.ll. nn. 36/2022 e 75/2023), ai sensi del quale «il è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di Controparte_1
cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione 15 cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il
e il Presidente della Conferenza Controparte_7 episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175,
e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del , il quale Controparte_7
prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del
ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura Controparte_1
concorsuale».
Il bando di concorso (di cui al menzionato D.D. n. 1327/2024), ha previsto che le graduatorie di merito regionali siano formate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e di specifici titoli (meglio indicati all'art. 7) e che, inoltre, siano utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento per conferire incarichi a tempo indeterminato in ragione del fabbisogno annuale (v. art. 8, co. 1, bando cit.).
Tuttavia, < assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, 16 all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n. 34558/2022; conf.
Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass.
n. 18695/2024; Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole
“procedure di stabilizzazione”).
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020,
C103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n. 14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione
(ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
In altri termini, si ha riparazione dell'abuso esclusivamente quando la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti abbia, da sola, determinato il conseguimento
(immediato o in tempi certi e ragionevoli) del posto di ruolo (e non lo abbia, invece, semplicemente agevolato).
Sembra, allora, che il concorso indetto con DD n. 1327 del 29.5.2024 non integri misura idonea a riparare l'illecito datoriale, poiché sprovvisto (almeno in parte) dei requisiti sopra 17
indicati. Esso non costituisce procedura volta ad attuare un piano di stabilizzazione del personale precario addetto all'insegnamento della religione cattolica (né il convenuto lo ha CP_1 mai dedotto); non s'inserisce, quindi, nel contesto di misure specifiche, concepite e predisposte onde porre rimedio, in tempi ragionevoli e certi, a tale fenomeno e al connesso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato;
non comporta, come conseguenza immediata e diretta della reiterazione dei contratti, l'attribuzione automatica del posto di ruolo ai docenti interessati dall'abuso; neppure rappresenta - anche alla luce delle premesse
- una “forma blanda di selezione” che consenta ai lavoratori danneggiati di beneficiare, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato all'insegnamento di ruolo.
Occorre precisare, infatti, che il concorso in esame ha previsto la riserva della totalità dei posti a favore dei docenti in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno 36 mesi di servizio
(elemento, questo - come già precisato - di per sé non decisivo), ma è stato altresì caratterizzato dall'espletamento di una prova orale didattico-metodologica, rilevante ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Si tratta, quanto a quest'ultimo, di aspetto che - nonostante il bando preveda l'utilizzo delle graduatorie fino al loro esaurimento e non introduca un punteggio minimo per il superamento della prova orale - osta all'integrazione dei requisiti di matrice giurisprudenziale di cui si è detto, in particolare non conciliandosi con l'accesso agevolato all'impiego a tempo indeterminato, secondo tempistiche certe e ravvicinate, determinabili ex ante e strettamente correlate al (solo) pregresso abuso.
L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, infatti, avverrà in base alla loro collocazione nella graduatoria di merito, che non dipende esclusivamente dal superamento dei 36 mesi di servizio, dai titoli e dall'anzianità di servizio complessiva, ma altresì dal punteggio ottenuto in occasione della prova orale
(comportante l'assegnazione di punti fino a 100, a fronte dei 250 totali: v. art. 7 bando cit.).
Insomma, le tempistiche d'immissione in ruolo sono strettamente collegate all'esito dell'esame orale e al punteggio ottenuto dal candidato (oltre che alla disponibilità di posti vacanti nella diocesi d'interesse), con evidenti profili d'aleatorietà della procedura stessa (e dei suoi esiti), nella quale all'abuso dei contratti a tempo determinato compete, allora, il solo effetto di agevolare (alla luce 18 della “riserva”) il conseguimento del posto di ruolo. Così, diverse pronunce di giudici e corti di merito hanno ritenuto la procedura concorsuale de qua non idonea a ristorare l'abuso, poiché fondata (anche) sull'espletamento di una prova di merito e, più in generale, sprovvista degli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Corte Appello Brescia, sentenze nn. 15, 62 e
95/2025; Corte Appello Perugia, sentenza n. 22/2025; Tribunale Parma sentenze nn. 144 e
275/2025; Tribunale Catania, sentenza n. 1290/2025).
Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che sono stati fino ad oggi individuati nei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in 19 successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella
(in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di < orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>> (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta <<… in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (potendo comunque darsi prova del maggior danno).
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura
20 sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico. Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur sovrapponibile art. 32 l. n.
183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle
SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di procedere in tal senso.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata 21 applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di
Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024).
Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (a decorrere dall'a.s. 2010/2011) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità in 10,5 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e 0,5 mesi per ogni anno successivo), misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Occorre tenere conto, in effetti, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della minor precarietà del lavoro, nei casi quale quello in questione.
Infatti, <<… in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994
e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga 22 durata, sia assolutamente ricorrente. È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
[…]
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato>> (Cass. n.
18698/2022).
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al saldo e, quindi, nella specie
(dato che l'ultimo contratto dedotto è in corso), dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
23 Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore di causa accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto del prof. ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025 per un totale di 5 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro
2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, ad assegnare al ricorrente la “carta
[...] CP_7 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori,
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
, dei contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato stipulati con il prof. a decorrere dall'a.s. Parte_1
2010/2011;
- conseguentemente, dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento a favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di
10,5 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le CP_1
spese di lite, spese che liquida nella somma di euro 2.200,00. per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Golinelli
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 gli insegnati di religione cattolica soggiacciono ad una normativa specifica, per la
24 Genova, 30 maggio 2025 Il Giudice
Giovanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Giovanna Golinelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2746/2024 promossa da
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata nel fascicolo Parte_1 informatico, dall'avv. Luca Balbi di Genova, presso lo studio del quale, in via Largo san
Giuseppe n. 3/16, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott. Lorenzo
[...]
Calvi dal dirigente dell' , dott.ssa , Controparte_2 Persona_1
legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38;
- convenuto -
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo e per quanto di competenza all'Ill.mo G.I.; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
1) Accertare e dichiarare –previa dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, per 17 anni consecutivi – di cui non meno di 14 in illegittima reiterazione-, e per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro CP_1
convenuto alla corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, della somma non inferiore a n. 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero al maggiore o, in subordine, minore numero di mensilità meglio ritenute;
il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
2) Altresì, sempre in via principale, ove del caso previo accertamento e declaratoria, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE;
degli artt. 14,20 e 47 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, della sentenza della causa C 450/21, degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_3
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; nonché del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di euro 500,00 annui
a favore del ricorrente, ed in particolare in relazione ai periodi di lavoro dettagliati dall'a.s.
2015-2016 ovvero e comunque, a decorrere dalla prima data contrattuale utile che emergerà in corso di causa, sino all'anno 2022/2023 compreso, il tutto nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, o come meglio ritenuto per il caso, e conseguentemente condannare il qui convenuto alla Controparte_1
sua erogazione/corresponsione/pagamento a favore del lavoratore. Il tutto oltre interessi
e/o rivalutazione, come meglio e di legge;
3) Con riferimento alla domanda di cui al precedente punto 2, per il caso eventuale in cui, per fatto sopravvenuto, sino al momento della emananda sentenza (ovvero anche nella successiva fase di sua esecuzione), il ricorrente non fosse più in forze nell'amministrazione qui convenuta, e laddove per tale eventualità ipotetica Codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabile la sentenza di condanna di cui sopra -stanti le peculiari finalità e modalità esecutive della corresponsione degli importi-bonus Carta del docente-, in ogni caso condannare il convenuto al CP_1
pagamento a titolo risarcitorio contrattuale ovvero extracontrattuale per il danno subito
(anche quale perdita di chance formativa) in conseguenza del mancato versamento degli importi annuali e della mancata concessione della carta del docente, ovvero a titolo indennitario o come meglio, per l'importo da quantificarsi parimenti in euro 500,00 annuali, con le decorrenze sopra indicate al precedente punto 2 delle conclusioni, ovvero da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto anzitutto della reiterazione e della durata 2 dei contratti a tempo determinato e della relativa prestazione di docenza svolta, senza sostanziale soluzione di continuità, e, quale riferimento economico, il medesimo importo di euro 500,00 annuale ed il medesimo periodo di tempo di sua mancata fruizione;
il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come meglio e di legge;
4) In via istruttoria, (OMISSIS);
Vinte le spese””.
Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, in subordine, riconoscere la cessazione della materia del contendere. Per la domanda sulla
“Carta elettronica del Docente”, nel caso di soccombenza del , comunque CP_1
riconoscere la dazione della cd “Carta elettronica del docente” e non, genericamente, una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 06.06.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato e di lavorare ancora, come insegnante non di ruolo di religione cattolica per il convenuto con vari contratti a tempo determinato, CP_1
dettagliatamente indicati in ricorso, svolgendo sempre mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo indeterminato;
- di aver prestato servizio per più di 36 mesi alle dipendenze del in assenza CP_1
di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
- di avere, in particolare, lavorato nei seguenti anni scolastici sempre come insegnate di religione e sempre per 18 ore settimanali, salvo quando diversamente specificato:
1. a.s. 2007/2008: dal
1.9.2007 al 31.8.2008, Scuola Media Statale “Caffaro”, 3 ore settimanali;
2. a.s. 2008/2009: dal
1.9.2008 al 31.8.2009, Sc. Secondaria Ansaldo e sez. staccata Mele,
Ist. comp. e SC. secondaria superiore Istituto professionale statale Odero;
CP_5
3. a.s. 2009/2010: dal
1.9.2009 al 31.8.2010, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
4. a.s. 2010/2011: dal
1.9.2010 al 31.08.2011, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri 3
I;
5. a.s. 2011/2012: dal
1.9.2011 al 31.8.2012, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I e IC;
Persona_2
6. a.s. 2012/2013: dal
1.9.2012 al 31.08.2013, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I e IC;
Persona_2
7. a.s. 2013/2014: dal
1.9.2013 al 31.8.2014, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I e IC Sestri est;
8. a.s. 2014/2015: dal
1.9.2014 al 31.8.2015, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
9. a.s. 2015/2016: dal
1.9.2015 al 31.8.2016, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
10. a.s. 2016/2017: dal
1.9.2016 al 31.8.2017, Sc. Secondaria, Ist. Compr. Voltri II e Voltri
I;
11. a.s. 2017/2018: dal
1.9.2017 al 31.8.2018, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
12. a.s. 2018/2019: dal
1.9.2018 al 31.8.2019, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
13. a.s. 2019/2020: dal
1.9.2019 al 31.8.2020, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
14. a.s. 2020/2021: dal 1.9.2020 al 31.8.2021, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist.
Compr. Borzoli;
15. a.s. 2021/2022: dal
1.9.2021 al 31.8.2022, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa, 8 ore settimanali;
16. a.s. 2022/2023: dal
1.9.2022 al 31.8.2023, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa, 7 ore settimanali;
17. a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024, Sc. Secondaria Ist .Compr. Certosa e Ist. 4 Compr. Borzoli;
di avere, pertanto, lavorato con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile, sempre per supplenze annuali con scadenza al 31 agosto dei rispettivi anni, stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/99, per più di 36 mesi;
la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta sulla quota del c.d. 70%
(ex lege 186/2003) e, dunque, per far fronte ad esigenze stabili e permanenti dell'organizzazione scolastica ed in assenza di ragioni sostitutive;
di essere stato, quindi, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti a termine, posta in essere in violazione della direttiva 1999/70/CE e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
di avere, pertanto, diritto al risarcimento del danno subito secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 co. 5° legge n. 183/2010, tenuto anche conto del considerevole periodo di precariato;
di tenere in considerazione, in sede di quantificazione del risarcimento, delle modifiche apportate all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 12, comma 1, del D.L.
131/2024 conv. con modif. in l. 166/2024 entrato in vigore il 17.09.2024;
di avere diritto al beneficio c.d. “carta elettronica del docente”, (si tratta della c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del Contr 2015, infatti, durante tutti i periodi sopra indicati dall'a.s. 2015/2016, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali;
Contr che l'inadempimento da parte del , è proseguito nonostante la diffida del ricorrente del 24.05.2024 (doc. 2 del ricorso).
Il ricorrente ha, quindi, formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il si è costituito ritualmente in Controparte_1
giudizio, rilevando preliminarmente, relativamente alla domanda avente ad oggetto la
“carta del docente”, la prescrizione degli eventuali crediti maturati dal ricorrente, antecedenti la notifica del ricorso de quo del 01.02.2025 e chiedendo la reiezione del
5 ricorso, da ritenersi infondato perché non esiste, in capo ai “supplenti”, il diritto al riconoscimento della carta elettronica e dei relativi importi, in ragione: - dell'impossibilità per il giudice, di “… indicare, discrezionalmente, quando un insegnante non di ruolo diverrebbe titolare del beneficio in tema, individuando un certo quantitativo di giorni prestati di lavoro o di ore settimanali ovvero basandosi su di un altro criterio";
- delle differenti mansioni svolte dai “precari”, atteso che solo i docenti di ruolo “partecipano non solo alle lezioni, preparandole e svolgendone tutte le attività prodromiche ma, ulteriormente, … contribuiscono al benessere della collettività scolastica, organizzando l'intero a.s., partecipando alle riunioni con i colleghi e gli incontri con i genitori degli alunni, operando attività didattiche di supporto e sostegno agli alunni in difficoltà e molte altre attività strumentali alla lezione frontale, poi somministrata ai minori”;
- del fatto che i “supplenti” “non sottostanno all'obbligo di legge [di formazione] di cui al comma 124” della l. 107/2015;
- della natura “premiale” del beneficio, diretto a compensare i maggiori contributi e sforzi compiuti dai docenti di ruolo.
- degli indebiti vantaggi che deriverebbero ai docenti a termine, dalla frequentazione, grazie ai fondi erogati tramite la carta, di “corsi di CP_6 perfezionamento”, atteso che detta frequentazione consente l'acquisizione di un punteggio rilevante ai fini delle graduatorie d'istituto.
In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
In relazione alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'abusiva Cont reiterazione dei contratti a termine, poi, il ha eccepito che:
- il ricorrente ha appena superato il concorso straordinario IRC (doc. memoria di costituzione convenuto n. 2b bando concorso n. 1327 del 29.05.2024 e n. 19 graduatoria del concorso)
e, in ragione di ciò, le pretese del medesimo sarebbero già state soddisfatte in sede amministrativa;
- nel merito, che il ricorrente non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto quale è necessario ottenere l'idoneità dall'autorità ecclesiastica e la loro nomina viene effettuata d'intesa con tale autorità;
- è l'ordinario diocesano, figura estranea all'ordinamento statale, a proporre i nominativi degli insegnanti di religione, tra quelli ai quali non è stata revocata l'idoneità ricevuta;
- non può essere riconosciuta la valenza sanzionatoria all'eventuale risarcimento dei danni di derivazione europea in tale ambito, in quanto il
[...]
non ha un effettivo potere di nomina e/o Controparte_1
di assunzione verso i docenti di religione.
Nulla ha eccepito, invece, in merito ad altre prescrizioni, essendo pertanto decaduto in ragione dei termini di preclusione del rito.
Il ha, quindi, concluso come in epigrafe. CP_1
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa allo stato degli atti, sulle conclusioni formulate dalle parti in udienza, con le quali il ricorrente ha evidenziato di avere già ricevuto il beneficio della “carata docente” in relazione all'anno scolastico 2023/2024, mentre ha chiesto l'estensione della domanda relativa all'anno scolastico in corso.
La domanda del ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione in suo favore della
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e di accredito sulla stessa dell'importo di 500 e per anno scolastico a partire dal 2015/2016, è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di Cont parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di 7 dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale il ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa. E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico” atteso che il medesimo sta svolgendo una supplenza annuale con decorrenza dal
1.9.2024 al 31.08.2025 (v. doc. 1 ricorso).
Tanto premesso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 163/2024 pubbl. il 06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa 8 alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
9 - ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse Cont del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la
Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, 10 provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il ricorrente risulta ad oggi inserito nel sistema scolastico, atteso che il medesimo sta svolgendo una supplenza annuale con decorrenza dal 1.9.2024 al 31.08.2025.
Cont 3. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Deve tuttavia precisarsi che, se l'azione di adempimento si sia prescritta durante la permanenza del rapporto, nessun ristoro può essere chiesto.
3.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per gli aa.ss. successivi a quello 2015/2016, d'interesse nel presente giudizio, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
11
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo
6”.
E secondo il successivo art. 6:
“
3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”.
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ogni anno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
Il ricorrente ha invocato, nella specie, quale atto interruttivo della prescrizione, la Cont diffida inviata al , il 24.05.2024 (doc. 2 del ricorso).
Si tratta, effettivamente, di atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, risultano prescritti gli importi maturati a tutto il 24.05.2019, dunque per il ricorrente risultano prescritti gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, poiché il giorno dal quale poteva essere fatto valere il diritto, in relazione all'a.s.
2018/2019, era il 1.9.2018 (giorno di inizio del rapporto di lavoro).
Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione ai seguenti aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (nulla ostando al riconoscimento del beneficio anche per l'anno in corso come dichiarato altresì dal
Cont difensore del in udienza), per un totale di 5 aa.ss., oltre alla maggior somma tra
12 rivalutazione monetaria ed interesse legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine va osservato quanto segue.
I principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
Il ricorrente è docente di religione cattolica ed ha prestato e presta la propria attività
Cont lavorativa, alle dipendenze del , in forza di una successione ininterrotta di contratti di lavoro annuali, dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2024/2025 (v. doc. 1 ricorso).
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che anche relativamente alla questione del risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine, tale oggetto è già stato esaminato e deciso da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 484/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n. 4155/2024 richiamata di seguito per ampli stralci).
La Suprema Corte, < del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a 13 condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella CP_1
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”>> (Cass. ord. n. 9323/2023).
Nella specie non è contestato che i contratti dedotti in giudizio, a fronte della peculiare disciplina di cui alla legge n. 186/2003, vadano imputati alla quota del
70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale, in realtà non indetti.
In ogni caso, la S.C. <<… ha già affermato (Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066 del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al
31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia 14 comunali). D'altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>> (Cass. ord. n. 9300/2023).
Cont Dunque, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, per un periodo superiore a 36 mesi e in carenza dell'indizione dei concorsi, a partire dal 2010 (meglio, dall'a.s. 2010/2011) per 14 anni oltre il limite consentito dalla legge.
Il lavoratore ha diritto, pertanto, al risarcimento del danno, a fronte della detta abusiva reiterazione.
Cont Si deve osservare, al riguardo, che il ha dedotto il recente espletamento di un concorso straordinario per insegnati di religione cattolica (IRC), bandito con Decreto dipartimentale
1327 del 29.5.2024 (all. 2b MIM), nella cui graduatoria finale (Diocesi di Genova;
ordine scuola: I e II grado) il ricorrente risulta al 19° posto (all. 3b MIM).
Ad avviso del convenuto, l'espletamento di detto concorso comporta la riparazione dell'abuso e costituisce di per sé solo “una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro ex
1999/70/CE”, a seguito del collocarsi dell'odierna parte ricorrente nel novero dei
“vincitori”.
Si tratta di una procedura concorsuale posta in essere in attuazione dell'art. 1 bis, co. 2, d.l.
n. 126/2019 (come modificato dai successivi dd.ll. nn. 36/2022 e 75/2023), ai sensi del quale «il è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di Controparte_1
cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione 15 cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il
e il Presidente della Conferenza Controparte_7 episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175,
e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico
2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del , il quale Controparte_7
prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del
ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura Controparte_1
concorsuale».
Il bando di concorso (di cui al menzionato D.D. n. 1327/2024), ha previsto che le graduatorie di merito regionali siano formate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e di specifici titoli (meglio indicati all'art. 7) e che, inoltre, siano utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento per conferire incarichi a tempo indeterminato in ragione del fabbisogno annuale (v. art. 8, co. 1, bando cit.).
Tuttavia, < assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, 16 all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n. 34558/2022; conf.
Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass.
n. 18695/2024; Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole
“procedure di stabilizzazione”).
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020,
C103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n. 14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione
(ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
In altri termini, si ha riparazione dell'abuso esclusivamente quando la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti abbia, da sola, determinato il conseguimento
(immediato o in tempi certi e ragionevoli) del posto di ruolo (e non lo abbia, invece, semplicemente agevolato).
Sembra, allora, che il concorso indetto con DD n. 1327 del 29.5.2024 non integri misura idonea a riparare l'illecito datoriale, poiché sprovvisto (almeno in parte) dei requisiti sopra 17
indicati. Esso non costituisce procedura volta ad attuare un piano di stabilizzazione del personale precario addetto all'insegnamento della religione cattolica (né il convenuto lo ha CP_1 mai dedotto); non s'inserisce, quindi, nel contesto di misure specifiche, concepite e predisposte onde porre rimedio, in tempi ragionevoli e certi, a tale fenomeno e al connesso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato;
non comporta, come conseguenza immediata e diretta della reiterazione dei contratti, l'attribuzione automatica del posto di ruolo ai docenti interessati dall'abuso; neppure rappresenta - anche alla luce delle premesse
- una “forma blanda di selezione” che consenta ai lavoratori danneggiati di beneficiare, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato all'insegnamento di ruolo.
Occorre precisare, infatti, che il concorso in esame ha previsto la riserva della totalità dei posti a favore dei docenti in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno 36 mesi di servizio
(elemento, questo - come già precisato - di per sé non decisivo), ma è stato altresì caratterizzato dall'espletamento di una prova orale didattico-metodologica, rilevante ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Si tratta, quanto a quest'ultimo, di aspetto che - nonostante il bando preveda l'utilizzo delle graduatorie fino al loro esaurimento e non introduca un punteggio minimo per il superamento della prova orale - osta all'integrazione dei requisiti di matrice giurisprudenziale di cui si è detto, in particolare non conciliandosi con l'accesso agevolato all'impiego a tempo indeterminato, secondo tempistiche certe e ravvicinate, determinabili ex ante e strettamente correlate al (solo) pregresso abuso.
L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, infatti, avverrà in base alla loro collocazione nella graduatoria di merito, che non dipende esclusivamente dal superamento dei 36 mesi di servizio, dai titoli e dall'anzianità di servizio complessiva, ma altresì dal punteggio ottenuto in occasione della prova orale
(comportante l'assegnazione di punti fino a 100, a fronte dei 250 totali: v. art. 7 bando cit.).
Insomma, le tempistiche d'immissione in ruolo sono strettamente collegate all'esito dell'esame orale e al punteggio ottenuto dal candidato (oltre che alla disponibilità di posti vacanti nella diocesi d'interesse), con evidenti profili d'aleatorietà della procedura stessa (e dei suoi esiti), nella quale all'abuso dei contratti a tempo determinato compete, allora, il solo effetto di agevolare (alla luce 18 della “riserva”) il conseguimento del posto di ruolo. Così, diverse pronunce di giudici e corti di merito hanno ritenuto la procedura concorsuale de qua non idonea a ristorare l'abuso, poiché fondata (anche) sull'espletamento di una prova di merito e, più in generale, sprovvista degli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Corte Appello Brescia, sentenze nn. 15, 62 e
95/2025; Corte Appello Perugia, sentenza n. 22/2025; Tribunale Parma sentenze nn. 144 e
275/2025; Tribunale Catania, sentenza n. 1290/2025).
Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che sono stati fino ad oggi individuati nei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in 19 successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella
(in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di < orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>> (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta <<… in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (potendo comunque darsi prova del maggior danno).
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura
20 sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico. Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur sovrapponibile art. 32 l. n.
183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle
SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di procedere in tal senso.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata 21 applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di
Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024).
Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (a decorrere dall'a.s. 2010/2011) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità in 10,5 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e 0,5 mesi per ogni anno successivo), misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Occorre tenere conto, in effetti, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della minor precarietà del lavoro, nei casi quale quello in questione.
Infatti, <<… in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994
e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga 22 durata, sia assolutamente ricorrente. È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
[…]
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato>> (Cass. n.
18698/2022).
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al saldo e, quindi, nella specie
(dato che l'ultimo contratto dedotto è in corso), dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
23 Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore di causa accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto del prof. ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025 per un totale di 5 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro
2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, ad assegnare al ricorrente la “carta
[...] CP_7 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori,
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
, dei contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato stipulati con il prof. a decorrere dall'a.s. Parte_1
2010/2011;
- conseguentemente, dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento a favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di
10,5 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le CP_1
spese di lite, spese che liquida nella somma di euro 2.200,00. per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Golinelli
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 gli insegnati di religione cattolica soggiacciono ad una normativa specifica, per la
24 Genova, 30 maggio 2025 Il Giudice
Giovanna