TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42979/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti ANTONINA SCOLARO (p.e.c. Email_1
e ND BO (p.e.c. Email_2
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR EZ (p.e.c. Email_3
-convenuta-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente,
In via istruttoria:
- Ordinare alla Sig.ra in caso di contestazione, per il principio di prossimità della prova, CP_1
l'esibizione in giudizio dei contratti relativi alle utenze di telefonia e di fornitura di gas ed energia elettrica dalla stessa stipulati con le società Wind 3 e A2A in relazione all'immobile in Milano, in
Via Paolo Giovio n. 29 e i contratti di lavoro delle collaboratrici domestiche e Per_1 Per_2
nonché i relativi cedolini paga.
[...]
Nel merito :
- Accertare e dichiarare che il Sig. ha provveduto al pagamento del contributo al Parte_1 mantenimento per i figli come da rivalutazione ISTAT per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 e che, pertanto, il credito della Sig.ra è di € 28.594,50; CP_1
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti di credito vantati dal Sig. nei confronti Parte_1 della Sig.ra per il complessivo importo di € 49.974,21, per i titoli, le ragioni e le cause, CP_1 come meglio descritto in narrativa, salva diversa veriore somma accertata in corso di causa;
- Disporre la compensazione del credito di € 28.954,50 vantato dalla Sig.ra con pari CP_1 importo rispetto ai maggiori crediti liquidi ed esigibili vantati dal Sig. Parte_1
- Condannare e dichiarare tenuta la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. CP_1 Parte_1 della somma di € 21.019,71 o di quella diversa veriore somma accertata in corso di causa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Rigettare l'opposizione proposta dal sig. al precetto notificato in data 11.10.2024 perché Parte_1 inammissibile, generica, non fondata in fatto e in diritto e non provata per le motivazioni in narrativa.
Confermare il precetto opposto con condanna del sig. al pagamento dell'importo di € Parte_1
33.126,00 come determinato in narrativa, o per la diversa somma accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di opposizione a precetto introdotto da
[...]
contro a seguito della notificazione da parte di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima di atto di precetto in data 11.10.2024 e per l'importo capitale di € 6.177,89 oltre competenze e oneri di legge, in ragione del presunto inadempimento degli obblighi di mantenimento a carico dell'attore, statuiti nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. pronunciata in data 02.12.2023 nel giudizio di separazione tra le parti.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha eccepito, sinteticamente: (i)
l'errata quantificazione del credito da parte della Sig.ra che non terrebbe CP_1 conto del regolare pagamento del contributo per il mantenimento da parte dell'opponente, in considerazione della corretta applicazione dell'adeguamento Istat così come disposto dall'ordinanza presidenziale de qua; (ii) la sussistenza di controcrediti vantati dal Sig.
in relazione sia a debiti solidali delle parti che alle spese straordinarie per i Parte_1 figli;
(iii) l'esistenza di un maggior credito vantato dall'opponente eccedente la compensazione.
Si costituiva tempestivamente parte opposta la quale Controparte_1 precisava: (i) l'irripetibilità del pagamento dei ratei di mutuo effettuati dal Sig.
, poiché maturati in periodo precedente alla separazione;
(ii) l'insussistenza Parte_1
a favore dell'opponente del presunto controcredito in ordine alle spese condominiali ordinarie, comunque dovute nella misura della metà sino all'ordinanza presidenziale de qua; (iii) l'irripetibilità delle spese condominiali straordinarie, anch'esse precedenti alla pronuncia presidenziale;
(iv) l'infondatezza ed indeterminatezza della richiesta di rimborso delle spese relative all'uso della casa coniugale, nonché delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli;
(v) la maturazione di un ulteriore credito a titolo di mantenimento per un dovuto complessivo pari ad € 33.126,00.
Disposto il mutamento del rito ordinario in semplificato, all'esito della comparizione delle parti con ordinanza del 20.05.2025, questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo presentata dall'opponente. All'udienza del
12.11.2025, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2.- Premessa: i princìpi applicati per la decisione sulle domande delle parti
Le domande spiegate dalle parti impongono una statuizione separata, mediante trattazione in capitoli diversi. Preliminarmente, però, occorre spiegare brevemente i criteri che saranno applicati per la decisione sulle singole richieste.
pagina 3 di 10 Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni, è opportuno trattare per prima la domanda spiegata dall'opposta in via riconvenzionale.
Essa è da ritenersi pienamente ammissibile, in ragione del noto principio espresso dalla corte di legittimità e che consente all'opposto, nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. di “proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido” (Cass.
Civ. n. 29636 del 18.11.2024).
Sempre a proposito dell'opposta è qui opportuno richiamare quanto già stabilito nell'ordinanza cautelare pronunciata da questo Giudice in data 20.05.2025, nella quale – in sintesi – si è dato rilievo: (i) all'art. 447 c.c., in forza del quale “L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”; (ii) all'irrilevanza dell'auto-limitazione della pretesa operata dall'opposta nell'atto di precetto contestato, concedendo la parziale compensazione dei crediti per mantenimento con i controcrediti relativi al rimborso dei mutui. In sintesi, con riferimento alla domanda spiegata dalla Sig.ra si ritiene di giustizia procedere al riconoscimento del CP_1 credito senza applicazione di alcuna compensazione, detratto semmai quanto pagato dall'opponente in corso di causa.
La domanda riconvenzionale proposta dal Sig. è, invece, piuttosto Parte_1 articolata, ragion per cui si ritiene opportuna la trattazione separata delle singole voci di spesa di cui lo stesso richiede il rimborso.
Con riferimento a tutte le richieste, però, si pone il problema comune di stabilire fino a quando i pagamenti effettuati dal marito potessero ricondursi alla libera scelta di contribuire ai bisogni della famiglia e a partire da quando, invece, debba decorrere il nuovo regime di rapporti economici stabilito dal Tribunale con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.c. pronunciata in data 02.12.2023. A questo riguardo, le posizioni delle parti sono antitetiche:
- il Sig. ritiene che sin dal luglio 2022 – allorché la moglie gli intimò di Parte_1 non rientrare a casa – egli non fosse più tenuto a farsi carico integralmente di tutte le spese relative agli immobili in comproprietà tra i coniugi, come aveva fatto sino a quel momento;
- viceversa, la Sig.ra ritiene che fino alla pronuncia dell'ordinanza CP_1 presidenziale del dicembre 2023 tutti i pagamenti concretamente eseguiti dal marito trovino causa nell'adempimento dei suoi doveri di sostentamento della famiglia e quindi non siano ripetibili.
Ritiene il Tribunale, invece, che lo spartiacque per la valutazione di ripetibilità delle erogazioni effettuate dall'opponente sia da ricercare nella data di presentazione del ricorso pagina 4 di 10 per separazione. Infatti, le erogazioni precedenti alla domanda di separazione devono ritenersi in tutto e per tutto finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, nel rispetto del principio di solidarietà coniugale che permaneva nonostante la crisi di fatto del rapporto sentimentale tra i coniugi.
Nel caso di specie, l'equilibrio economico familiare preesistente al deposito del ricorso giudiziale si è basato, in buona sostanza, sulla contribuzione preponderante da parte del
Sig. ai bisogni della famiglia, tramite il pagamento della maggior parte Parte_1 delle spese correnti (ratei dei mutui, condominio, utenze). Questa impostazione di gestione economica familiare non viene meno con la crisi coniugale, bensì soltanto con la formale apertura del giudizio di separazione (febbraio 2023), laddove l'intervento del
Tribunale si sostituisce agli accordi tra i coniugi stabilendo l'ammontare del contributo economico dovuto da ciascuno. Il Giudice della famiglia, nel quantificare l'assegno di mantenimento, compie una valutazione complessiva della situazione economico- patrimoniale delle parti, tenendo conto del loro tenore di vita precedente e della contribuzione di ciascuno di loro al mantenimento di quel tenore di vita: ne consegue che, se l'ordinanza stabilisce che l'assegno abbia decorrenza retroattiva dalla data della domanda, allora i pagamenti eseguiti nelle more dall'uno o dall'altro coniuge in eccesso rispetto a quanto stabilito dal Tribunale divengono ripetibili.
Invero, la stessa Sig.ra nell'atto di precetto aveva riconosciuto la CP_1 correttezza del criterio di giudizio appena esposto, laddove aveva ammesso l'esistenza del
“debito della stessa nei confronti del marito per anticipo da parte di questi delle quote di spettanza della moglie dei mutui cointestati… per il periodo da febbraio 2023 a tutto dicembre 2023”.
3.- Nel merito. La domanda riconvenzionale dell'opposta.
La convenuta Sig.ra ella propria comparsa ha richiesto, oltre Controparte_1 alla conferma dell'atto di precetto opposto, la condanna del Sig. Parte_1 al pagamento della complessiva somma di € 33.126,00: pari alla sommatoria tra il credito vantato e dedotto nell'atto di precetto (€ 28.594,50) e gli importi maturati sino al deposito della comparsa di costituzione (€ 4.531,50).
La richiesta avanzata dalla Sig.ra appare fondata e meritevole di CP_1 accoglimento, almeno parziale.
La decisione sul punto è avvalorata sulla base di tre ordini di ragioni: (i) la mancata contestazione del dovuto da parte dell'opponente Sig. , il non quale Parte_1 riconosce pacificamente la debenza degli assegni di mantenimento nella misura indicata dall'opposta; (ii) la circostanza, altresì pacifica tra le parti, dell'avvenuto pagamento da parte del Sig. della somma precettata;
(iii) l'inammissibilità della richiesta Parte_1
pagina 5 di 10 di compensazione dei crediti alimentari avanzata dall'opponente sulla base di presunti controcrediti dedotti in citazione, ai sensi dell'art. 447 c.c..
Sulla base delle ragioni sopra esposte, il calcolo del credito alimentare a carico del Sig.
deve quindi tenere conto dell'avvenuto pagamento “dell'importo di € Parte_1
6.104,39 e di € 383,50 oggetto di precetto”, così come affermato (e documentato) da parte opposta nella nota di deposito dell'11.11.2025, da scalare al complessivo richiesto in via riconvenzionale dalla stessa e pari ad € 33.126,00.
Alla Sig.ra va quindi riconosciuto il credito vantato a titolo di CP_1 mantenimento per la minor somma di € 26.638,11.
4.- Nel merito. La domanda riconvenzionale dell'opponente:
Il Sig. propone, a sua volta, domanda riconvenzionale di Parte_1 accertamento di propri ulteriori controcrediti per un importo di gran lunga superiore a quello precettato. Per maggiore chiarezza espositiva, tratteremo di seguito separatamente le singole voci.
a) le rate di mutuo e le spese assicurative.
In primo luogo, il Sig. deduce di aver anticipato per intero le rate di Parte_1 mutuo relative sia alla casa coniugale di Milano, Via Giovio, sia alla casa in montagna di
Courmayeur, in relazione alle quali gli ex coniugi sono entrambi sia comproprietari che mutuatari. Chiede quindi il rimborso della quota del 50% di competenza della Sig.ra per il periodo da luglio 2022 a dicembre 2023, pari rispettivamente a € CP_1
17.968,12 ed € 13.363,00 per la prima e seconda casa.
Dalla documentazione versata in atti (doc. 12-13 citazione) vi è conferma che gli importi richiesti si riferiscono a pagamenti relativi al periodo indicato dall'opponente.
Sulla base dei princìpi esposti in premessa, la Sig.ra è tenuta al CP_1 rimborso della propria parte di ratei di mutuo, ma solo con riferimento al periodo febbraio-dicembre 2023. Del resto, come detto, è la stessa opposta – nell'atto di precetto notificato in data 11.10.2024 – a dichiararsi debitrice della metà dell'importo dei ratei mutui per il periodo suddetto e a quantificare il dovuto in complessivi € 22.490,11.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Sig. ha diritto al rimborso delle Parte_1 rate di mutuo versate a titolo di 50% di competenza dell'opposta, nella ridotta misura di €
22.490,11.
Il medesimo criterio è applicabile anche con riferimento alla richiesta di rimborso della metà delle spese assicurative dei mutui per le case di Milano e Courmayeur, quantificate dall'opponente in € 416,50. Dalla documentazione versata in atti, infatti,
pagina 6 di 10 risultano effettuati due pagamenti da parte del Sig. , successivi al febbraio Parte_1
2023 (02.05.2023 e 04.07.2023), e quindi imputabili per la metà alla Sig.ra CP_1
b) le spese condominiali straordinarie ed ordinarie
La statuizione in ordine alla ripartizione delle spese condominiali dell'immobile di
Via Giovio n. 29 a Milano necessita di una breve premessa in punto di fatto.
In data 29.11.2023 le parti sono state diffidate dal a Controparte_2 provvedere al saldo della complessiva somma di € 12.619,98. L'estratto conto condominiale allegato alla diffida e depositato in atti (doc. 15 citazione), riporta sia le voci relative alle spese dell'esercizio ordinario che gli oneri straordinari per i lavori di risanamento facciate.
Il Sig. dimostra di avere eseguito i seguenti pagamenti (doc. 16 Parte_1 citazione): (i) due bonifici da € 1.012,50 (indicati erroneamente in atti in € 1.112,50) eseguiti in data 18.11.2022 e 08.03.2023 a titolo di spese straordinarie;
(ii) un bonifico pari ad €
6.000,00 eseguito in data 29.12.2023.
Occorre a questo punto stabilire quale parte dell'importo complessivo di € 12.619,98 richiesto dal sia a carico dell'una o dell'altra parte, tenendo a mente sia il CP_2 criterio di solidarietà familiare sopra specificato, ma anche i princìpi di competenza ed imputazione applicabili alle spese condominiali.
Cominciando dalle spese straordinarie, si deve ritenere che la domanda del Sig.
tesa alla restituzione della metà di quanto anticipato sia del tutto infondata: Parte_1 infatti, l'estratto conto condominiale versato in atti fa ricondurre inequivocabilmente l'approvazione di tali spese ad un periodo ben precedente a febbraio 2023, data di deposito del ricorso per la separazione giudiziale e spartiacque tra i due regimi di imputazione sopra spiegati. È indubbio che gli importi pagati dall'opponente a titolo di spese straordinarie si riferiscono a oneri deliberati almeno l'anno prima (2022), e quindi in piena vigenza del regime di gestione economica familiare precedente alla domanda giudiziale di separazione, ove la contribuzione da parte del Sig. riguardava Parte_1 la maggior parte dei bisogni familiari.
Per tale motivo, la richiesta di rimborso della somma di € 1.112,50 – peraltro indicata erroneamente (in luogo di € 1.012,50) – non può essere accolta.
Al contrario, la statuizione sulle spese condominiali “ordinarie” necessita di un calcolo contabile più complesso: partendo dal presupposto che sono a carico dell'opponente tutti gli oneri maturati dal sino a gennaio Controparte_2
2023, il Sig. è tenuto al pagamento del saldo relativo all'esercizio Parte_1 precedente e di sette mensilità dell'esercizio 2022/2023 (dal luglio 2022 al gennaio 2023).
pagina 7 di 10 Il già menzionato estratto conto condominiale (doc. 15) riporta un saldo negativo per l'esercizio 2022/2023 pari ad € 8.359,98. Tale importo comprende però un residuo debito di rilevanti € 2.324,81 imputabile all'anno di esercizio precedente 2021/2022, cosicché il debito per l'esercizio 2022/2023 è pari ad € 6.035,17. Se si suddivide tale importo in 12 mensilità, si ottiene così l'ammontare mensile di € 502,93.
La quota dovuta dal Sig. a titolo di oneri condominiali “ordinari” per il Parte_1 condominio di corrisponde quindi all'intero saldo negativo di € 2.324,81 Controparte_2 per l'esercizio precedente, oltre a € 3.520,52 pari a sette mensilità dell'esercizio 2022/2023
(da luglio 2022 a gennaio 2023), per un totale di € 5.845,33.
Tenuto conto del bonifico eseguito in data 29.12.2023 per € 6.000,00, parte opponente vanta un credito minimo, corrispondente alla differenza tra quest'ultimo pagamento e l'importo di € 5.845,33. Il Sig. ha quindi diritto al parziale rimborso delle Parte_1 spese condominiali “ordinarie” per l'importo residuo di € 154,67.
c) utenze
La domanda relativa al rimborso dei costi delle utenze è meritevole di accoglimento, seppur parziale.
Sulla scorta dei noti princìpi sopra enucleati, sono da ritenere irripetibili solo i pagamenti eseguiti dal Sig. per consumi maturati nel periodo antecedente il Parte_1 febbraio 2023.
Pertanto, le spese per l'utenza A2A per la fornitura di energia elettrica dell'immobile di (doc. 17 citazione) sono da riconoscersi integralmente ad eccezione Controparte_2 dell'addebito di febbraio 2023 e pari ad € 482,00, poiché riferito a consumi maturati nel periodo antecedente. Parte opponente ha quindi diritto al parziale rimborso della somma di € 972,00 (€ 1.454,00 – 482).
Allo stesso modo, sono ripetibili a favore del Sig. le spese dell'utenza Parte_1 telefonica “Wind 3” (doc. 18 citazione) ad esclusione dei primi due pagamenti da € 14,99
(1.2.2023) ed € 27,99 (13.2.2023), da decurtare al totale richiesto e pari ad € 555,70. Parte opponente ha quindi diritto al parziale rimborso della somma di € 512,72 a titolo di spese per l'utenza telefonica “Wind”.
d) spese straordinarie nell'interesse dei figli
Il Sig. richiede altresì il rimborso di € 10.014,64 a titolo di spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nel periodo da febbraio a dicembre 2023, per la quota del 30% gravante sull'opposta.
La copiosa documentazione prodotta dall'opponente (doc. 19-20 citazione), non risulta correttamente ed analiticamente esplicitata in atti, in modo da consentire una chiara pagina 8 di 10 comprensione degli esborsi affrontati e della ripartizione degli stessi - pro quota - tra le parti. In tema di onere probatorio, questo Giudice rammenta che le parti sono prioritariamente tenute alla specifica enunciazione dei fatti posti a fondamento della domanda, da cui soltanto in un secondo momento discende il relativo onere di provare mediante il deposito di apposita documentazione.
Nel caso di specie, parte opponente si limita ad esporre in atti il solo dato contabile risultante dalla sommatoria delle voci di spesa di cui si chiede il rimborso. Tali voci non vengono specificate analiticamente, ma solo richiamate con riferimento alla documentazione prodotta, rappresentata da un estratto di conto corrente e fatture di spesa. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, non è possibile per l'organo giudicante trarre dai documenti prodotti l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda carente nell'esposizione delle difese (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.1997).
Inoltre, la specificazione delle circostanze in modo dettagliato ed analitico consentirebbe a parte opposta di prendere posizione verso tali puntuali allegazioni e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.
La mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, “esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n.26510).
La domanda non è pertanto meritevole di accoglimento e deve essere quindi rigettata.
5.- Spese legali
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA il diritto della Sig.ra percepire la somma complessiva di € CP_1
33.126,00 a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli da febbraio 2023 a gennaio 2025;
2) CONDANNA il Sig. al pagamento del residuo rispetto a quanto già Parte_1 pagato in corso di causa e quindi a corrispondere alla Sig.ra la CP_1 complessiva somma di € 26.638,11;
3) CONDANNA la Sig.ra pagare a favore del Sig. : CP_1 Parte_1
- € 22.490,11 a titolo di rimborso dei ratei di mutuo relativi agli immobili di
[...]
a Milano e Courmayeur;
CP_2
pagina 9 di 10 - € 416,50 a titolo di rimborso delle spese di assicurazione dei mutui predetti;
- € 154,67 a titolo di rimborso delle spese condominiali ordinarie;
- € 972,00 a titolo di rimborso spese utenza “A2A”;
- € 512,72 a titolo di rimborso spese utenza “Wind 3”
4) RIGETTA tutte le altre domande del Sig. ; Parte_1
5) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Milano, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42979/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti ANTONINA SCOLARO (p.e.c. Email_1
e ND BO (p.e.c. Email_2
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR EZ (p.e.c. Email_3
-convenuta-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente,
In via istruttoria:
- Ordinare alla Sig.ra in caso di contestazione, per il principio di prossimità della prova, CP_1
l'esibizione in giudizio dei contratti relativi alle utenze di telefonia e di fornitura di gas ed energia elettrica dalla stessa stipulati con le società Wind 3 e A2A in relazione all'immobile in Milano, in
Via Paolo Giovio n. 29 e i contratti di lavoro delle collaboratrici domestiche e Per_1 Per_2
nonché i relativi cedolini paga.
[...]
Nel merito :
- Accertare e dichiarare che il Sig. ha provveduto al pagamento del contributo al Parte_1 mantenimento per i figli come da rivalutazione ISTAT per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 e che, pertanto, il credito della Sig.ra è di € 28.594,50; CP_1
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti di credito vantati dal Sig. nei confronti Parte_1 della Sig.ra per il complessivo importo di € 49.974,21, per i titoli, le ragioni e le cause, CP_1 come meglio descritto in narrativa, salva diversa veriore somma accertata in corso di causa;
- Disporre la compensazione del credito di € 28.954,50 vantato dalla Sig.ra con pari CP_1 importo rispetto ai maggiori crediti liquidi ed esigibili vantati dal Sig. Parte_1
- Condannare e dichiarare tenuta la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. CP_1 Parte_1 della somma di € 21.019,71 o di quella diversa veriore somma accertata in corso di causa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Rigettare l'opposizione proposta dal sig. al precetto notificato in data 11.10.2024 perché Parte_1 inammissibile, generica, non fondata in fatto e in diritto e non provata per le motivazioni in narrativa.
Confermare il precetto opposto con condanna del sig. al pagamento dell'importo di € Parte_1
33.126,00 come determinato in narrativa, o per la diversa somma accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione il giudizio di opposizione a precetto introdotto da
[...]
contro a seguito della notificazione da parte di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima di atto di precetto in data 11.10.2024 e per l'importo capitale di € 6.177,89 oltre competenze e oneri di legge, in ragione del presunto inadempimento degli obblighi di mantenimento a carico dell'attore, statuiti nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. pronunciata in data 02.12.2023 nel giudizio di separazione tra le parti.
A sostegno delle proprie doglianze, parte opponente ha eccepito, sinteticamente: (i)
l'errata quantificazione del credito da parte della Sig.ra che non terrebbe CP_1 conto del regolare pagamento del contributo per il mantenimento da parte dell'opponente, in considerazione della corretta applicazione dell'adeguamento Istat così come disposto dall'ordinanza presidenziale de qua; (ii) la sussistenza di controcrediti vantati dal Sig.
in relazione sia a debiti solidali delle parti che alle spese straordinarie per i Parte_1 figli;
(iii) l'esistenza di un maggior credito vantato dall'opponente eccedente la compensazione.
Si costituiva tempestivamente parte opposta la quale Controparte_1 precisava: (i) l'irripetibilità del pagamento dei ratei di mutuo effettuati dal Sig.
, poiché maturati in periodo precedente alla separazione;
(ii) l'insussistenza Parte_1
a favore dell'opponente del presunto controcredito in ordine alle spese condominiali ordinarie, comunque dovute nella misura della metà sino all'ordinanza presidenziale de qua; (iii) l'irripetibilità delle spese condominiali straordinarie, anch'esse precedenti alla pronuncia presidenziale;
(iv) l'infondatezza ed indeterminatezza della richiesta di rimborso delle spese relative all'uso della casa coniugale, nonché delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli;
(v) la maturazione di un ulteriore credito a titolo di mantenimento per un dovuto complessivo pari ad € 33.126,00.
Disposto il mutamento del rito ordinario in semplificato, all'esito della comparizione delle parti con ordinanza del 20.05.2025, questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo presentata dall'opponente. All'udienza del
12.11.2025, discussa oralmente la causa e precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2.- Premessa: i princìpi applicati per la decisione sulle domande delle parti
Le domande spiegate dalle parti impongono una statuizione separata, mediante trattazione in capitoli diversi. Preliminarmente, però, occorre spiegare brevemente i criteri che saranno applicati per la decisione sulle singole richieste.
pagina 3 di 10 Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni, è opportuno trattare per prima la domanda spiegata dall'opposta in via riconvenzionale.
Essa è da ritenersi pienamente ammissibile, in ragione del noto principio espresso dalla corte di legittimità e che consente all'opposto, nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. di “proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido” (Cass.
Civ. n. 29636 del 18.11.2024).
Sempre a proposito dell'opposta è qui opportuno richiamare quanto già stabilito nell'ordinanza cautelare pronunciata da questo Giudice in data 20.05.2025, nella quale – in sintesi – si è dato rilievo: (i) all'art. 447 c.c., in forza del quale “L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”; (ii) all'irrilevanza dell'auto-limitazione della pretesa operata dall'opposta nell'atto di precetto contestato, concedendo la parziale compensazione dei crediti per mantenimento con i controcrediti relativi al rimborso dei mutui. In sintesi, con riferimento alla domanda spiegata dalla Sig.ra si ritiene di giustizia procedere al riconoscimento del CP_1 credito senza applicazione di alcuna compensazione, detratto semmai quanto pagato dall'opponente in corso di causa.
La domanda riconvenzionale proposta dal Sig. è, invece, piuttosto Parte_1 articolata, ragion per cui si ritiene opportuna la trattazione separata delle singole voci di spesa di cui lo stesso richiede il rimborso.
Con riferimento a tutte le richieste, però, si pone il problema comune di stabilire fino a quando i pagamenti effettuati dal marito potessero ricondursi alla libera scelta di contribuire ai bisogni della famiglia e a partire da quando, invece, debba decorrere il nuovo regime di rapporti economici stabilito dal Tribunale con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.c. pronunciata in data 02.12.2023. A questo riguardo, le posizioni delle parti sono antitetiche:
- il Sig. ritiene che sin dal luglio 2022 – allorché la moglie gli intimò di Parte_1 non rientrare a casa – egli non fosse più tenuto a farsi carico integralmente di tutte le spese relative agli immobili in comproprietà tra i coniugi, come aveva fatto sino a quel momento;
- viceversa, la Sig.ra ritiene che fino alla pronuncia dell'ordinanza CP_1 presidenziale del dicembre 2023 tutti i pagamenti concretamente eseguiti dal marito trovino causa nell'adempimento dei suoi doveri di sostentamento della famiglia e quindi non siano ripetibili.
Ritiene il Tribunale, invece, che lo spartiacque per la valutazione di ripetibilità delle erogazioni effettuate dall'opponente sia da ricercare nella data di presentazione del ricorso pagina 4 di 10 per separazione. Infatti, le erogazioni precedenti alla domanda di separazione devono ritenersi in tutto e per tutto finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, nel rispetto del principio di solidarietà coniugale che permaneva nonostante la crisi di fatto del rapporto sentimentale tra i coniugi.
Nel caso di specie, l'equilibrio economico familiare preesistente al deposito del ricorso giudiziale si è basato, in buona sostanza, sulla contribuzione preponderante da parte del
Sig. ai bisogni della famiglia, tramite il pagamento della maggior parte Parte_1 delle spese correnti (ratei dei mutui, condominio, utenze). Questa impostazione di gestione economica familiare non viene meno con la crisi coniugale, bensì soltanto con la formale apertura del giudizio di separazione (febbraio 2023), laddove l'intervento del
Tribunale si sostituisce agli accordi tra i coniugi stabilendo l'ammontare del contributo economico dovuto da ciascuno. Il Giudice della famiglia, nel quantificare l'assegno di mantenimento, compie una valutazione complessiva della situazione economico- patrimoniale delle parti, tenendo conto del loro tenore di vita precedente e della contribuzione di ciascuno di loro al mantenimento di quel tenore di vita: ne consegue che, se l'ordinanza stabilisce che l'assegno abbia decorrenza retroattiva dalla data della domanda, allora i pagamenti eseguiti nelle more dall'uno o dall'altro coniuge in eccesso rispetto a quanto stabilito dal Tribunale divengono ripetibili.
Invero, la stessa Sig.ra nell'atto di precetto aveva riconosciuto la CP_1 correttezza del criterio di giudizio appena esposto, laddove aveva ammesso l'esistenza del
“debito della stessa nei confronti del marito per anticipo da parte di questi delle quote di spettanza della moglie dei mutui cointestati… per il periodo da febbraio 2023 a tutto dicembre 2023”.
3.- Nel merito. La domanda riconvenzionale dell'opposta.
La convenuta Sig.ra ella propria comparsa ha richiesto, oltre Controparte_1 alla conferma dell'atto di precetto opposto, la condanna del Sig. Parte_1 al pagamento della complessiva somma di € 33.126,00: pari alla sommatoria tra il credito vantato e dedotto nell'atto di precetto (€ 28.594,50) e gli importi maturati sino al deposito della comparsa di costituzione (€ 4.531,50).
La richiesta avanzata dalla Sig.ra appare fondata e meritevole di CP_1 accoglimento, almeno parziale.
La decisione sul punto è avvalorata sulla base di tre ordini di ragioni: (i) la mancata contestazione del dovuto da parte dell'opponente Sig. , il non quale Parte_1 riconosce pacificamente la debenza degli assegni di mantenimento nella misura indicata dall'opposta; (ii) la circostanza, altresì pacifica tra le parti, dell'avvenuto pagamento da parte del Sig. della somma precettata;
(iii) l'inammissibilità della richiesta Parte_1
pagina 5 di 10 di compensazione dei crediti alimentari avanzata dall'opponente sulla base di presunti controcrediti dedotti in citazione, ai sensi dell'art. 447 c.c..
Sulla base delle ragioni sopra esposte, il calcolo del credito alimentare a carico del Sig.
deve quindi tenere conto dell'avvenuto pagamento “dell'importo di € Parte_1
6.104,39 e di € 383,50 oggetto di precetto”, così come affermato (e documentato) da parte opposta nella nota di deposito dell'11.11.2025, da scalare al complessivo richiesto in via riconvenzionale dalla stessa e pari ad € 33.126,00.
Alla Sig.ra va quindi riconosciuto il credito vantato a titolo di CP_1 mantenimento per la minor somma di € 26.638,11.
4.- Nel merito. La domanda riconvenzionale dell'opponente:
Il Sig. propone, a sua volta, domanda riconvenzionale di Parte_1 accertamento di propri ulteriori controcrediti per un importo di gran lunga superiore a quello precettato. Per maggiore chiarezza espositiva, tratteremo di seguito separatamente le singole voci.
a) le rate di mutuo e le spese assicurative.
In primo luogo, il Sig. deduce di aver anticipato per intero le rate di Parte_1 mutuo relative sia alla casa coniugale di Milano, Via Giovio, sia alla casa in montagna di
Courmayeur, in relazione alle quali gli ex coniugi sono entrambi sia comproprietari che mutuatari. Chiede quindi il rimborso della quota del 50% di competenza della Sig.ra per il periodo da luglio 2022 a dicembre 2023, pari rispettivamente a € CP_1
17.968,12 ed € 13.363,00 per la prima e seconda casa.
Dalla documentazione versata in atti (doc. 12-13 citazione) vi è conferma che gli importi richiesti si riferiscono a pagamenti relativi al periodo indicato dall'opponente.
Sulla base dei princìpi esposti in premessa, la Sig.ra è tenuta al CP_1 rimborso della propria parte di ratei di mutuo, ma solo con riferimento al periodo febbraio-dicembre 2023. Del resto, come detto, è la stessa opposta – nell'atto di precetto notificato in data 11.10.2024 – a dichiararsi debitrice della metà dell'importo dei ratei mutui per il periodo suddetto e a quantificare il dovuto in complessivi € 22.490,11.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Sig. ha diritto al rimborso delle Parte_1 rate di mutuo versate a titolo di 50% di competenza dell'opposta, nella ridotta misura di €
22.490,11.
Il medesimo criterio è applicabile anche con riferimento alla richiesta di rimborso della metà delle spese assicurative dei mutui per le case di Milano e Courmayeur, quantificate dall'opponente in € 416,50. Dalla documentazione versata in atti, infatti,
pagina 6 di 10 risultano effettuati due pagamenti da parte del Sig. , successivi al febbraio Parte_1
2023 (02.05.2023 e 04.07.2023), e quindi imputabili per la metà alla Sig.ra CP_1
b) le spese condominiali straordinarie ed ordinarie
La statuizione in ordine alla ripartizione delle spese condominiali dell'immobile di
Via Giovio n. 29 a Milano necessita di una breve premessa in punto di fatto.
In data 29.11.2023 le parti sono state diffidate dal a Controparte_2 provvedere al saldo della complessiva somma di € 12.619,98. L'estratto conto condominiale allegato alla diffida e depositato in atti (doc. 15 citazione), riporta sia le voci relative alle spese dell'esercizio ordinario che gli oneri straordinari per i lavori di risanamento facciate.
Il Sig. dimostra di avere eseguito i seguenti pagamenti (doc. 16 Parte_1 citazione): (i) due bonifici da € 1.012,50 (indicati erroneamente in atti in € 1.112,50) eseguiti in data 18.11.2022 e 08.03.2023 a titolo di spese straordinarie;
(ii) un bonifico pari ad €
6.000,00 eseguito in data 29.12.2023.
Occorre a questo punto stabilire quale parte dell'importo complessivo di € 12.619,98 richiesto dal sia a carico dell'una o dell'altra parte, tenendo a mente sia il CP_2 criterio di solidarietà familiare sopra specificato, ma anche i princìpi di competenza ed imputazione applicabili alle spese condominiali.
Cominciando dalle spese straordinarie, si deve ritenere che la domanda del Sig.
tesa alla restituzione della metà di quanto anticipato sia del tutto infondata: Parte_1 infatti, l'estratto conto condominiale versato in atti fa ricondurre inequivocabilmente l'approvazione di tali spese ad un periodo ben precedente a febbraio 2023, data di deposito del ricorso per la separazione giudiziale e spartiacque tra i due regimi di imputazione sopra spiegati. È indubbio che gli importi pagati dall'opponente a titolo di spese straordinarie si riferiscono a oneri deliberati almeno l'anno prima (2022), e quindi in piena vigenza del regime di gestione economica familiare precedente alla domanda giudiziale di separazione, ove la contribuzione da parte del Sig. riguardava Parte_1 la maggior parte dei bisogni familiari.
Per tale motivo, la richiesta di rimborso della somma di € 1.112,50 – peraltro indicata erroneamente (in luogo di € 1.012,50) – non può essere accolta.
Al contrario, la statuizione sulle spese condominiali “ordinarie” necessita di un calcolo contabile più complesso: partendo dal presupposto che sono a carico dell'opponente tutti gli oneri maturati dal sino a gennaio Controparte_2
2023, il Sig. è tenuto al pagamento del saldo relativo all'esercizio Parte_1 precedente e di sette mensilità dell'esercizio 2022/2023 (dal luglio 2022 al gennaio 2023).
pagina 7 di 10 Il già menzionato estratto conto condominiale (doc. 15) riporta un saldo negativo per l'esercizio 2022/2023 pari ad € 8.359,98. Tale importo comprende però un residuo debito di rilevanti € 2.324,81 imputabile all'anno di esercizio precedente 2021/2022, cosicché il debito per l'esercizio 2022/2023 è pari ad € 6.035,17. Se si suddivide tale importo in 12 mensilità, si ottiene così l'ammontare mensile di € 502,93.
La quota dovuta dal Sig. a titolo di oneri condominiali “ordinari” per il Parte_1 condominio di corrisponde quindi all'intero saldo negativo di € 2.324,81 Controparte_2 per l'esercizio precedente, oltre a € 3.520,52 pari a sette mensilità dell'esercizio 2022/2023
(da luglio 2022 a gennaio 2023), per un totale di € 5.845,33.
Tenuto conto del bonifico eseguito in data 29.12.2023 per € 6.000,00, parte opponente vanta un credito minimo, corrispondente alla differenza tra quest'ultimo pagamento e l'importo di € 5.845,33. Il Sig. ha quindi diritto al parziale rimborso delle Parte_1 spese condominiali “ordinarie” per l'importo residuo di € 154,67.
c) utenze
La domanda relativa al rimborso dei costi delle utenze è meritevole di accoglimento, seppur parziale.
Sulla scorta dei noti princìpi sopra enucleati, sono da ritenere irripetibili solo i pagamenti eseguiti dal Sig. per consumi maturati nel periodo antecedente il Parte_1 febbraio 2023.
Pertanto, le spese per l'utenza A2A per la fornitura di energia elettrica dell'immobile di (doc. 17 citazione) sono da riconoscersi integralmente ad eccezione Controparte_2 dell'addebito di febbraio 2023 e pari ad € 482,00, poiché riferito a consumi maturati nel periodo antecedente. Parte opponente ha quindi diritto al parziale rimborso della somma di € 972,00 (€ 1.454,00 – 482).
Allo stesso modo, sono ripetibili a favore del Sig. le spese dell'utenza Parte_1 telefonica “Wind 3” (doc. 18 citazione) ad esclusione dei primi due pagamenti da € 14,99
(1.2.2023) ed € 27,99 (13.2.2023), da decurtare al totale richiesto e pari ad € 555,70. Parte opponente ha quindi diritto al parziale rimborso della somma di € 512,72 a titolo di spese per l'utenza telefonica “Wind”.
d) spese straordinarie nell'interesse dei figli
Il Sig. richiede altresì il rimborso di € 10.014,64 a titolo di spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nel periodo da febbraio a dicembre 2023, per la quota del 30% gravante sull'opposta.
La copiosa documentazione prodotta dall'opponente (doc. 19-20 citazione), non risulta correttamente ed analiticamente esplicitata in atti, in modo da consentire una chiara pagina 8 di 10 comprensione degli esborsi affrontati e della ripartizione degli stessi - pro quota - tra le parti. In tema di onere probatorio, questo Giudice rammenta che le parti sono prioritariamente tenute alla specifica enunciazione dei fatti posti a fondamento della domanda, da cui soltanto in un secondo momento discende il relativo onere di provare mediante il deposito di apposita documentazione.
Nel caso di specie, parte opponente si limita ad esporre in atti il solo dato contabile risultante dalla sommatoria delle voci di spesa di cui si chiede il rimborso. Tali voci non vengono specificate analiticamente, ma solo richiamate con riferimento alla documentazione prodotta, rappresentata da un estratto di conto corrente e fatture di spesa. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, non è possibile per l'organo giudicante trarre dai documenti prodotti l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda carente nell'esposizione delle difese (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.1997).
Inoltre, la specificazione delle circostanze in modo dettagliato ed analitico consentirebbe a parte opposta di prendere posizione verso tali puntuali allegazioni e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.
La mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, “esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n.26510).
La domanda non è pertanto meritevole di accoglimento e deve essere quindi rigettata.
5.- Spese legali
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA il diritto della Sig.ra percepire la somma complessiva di € CP_1
33.126,00 a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli da febbraio 2023 a gennaio 2025;
2) CONDANNA il Sig. al pagamento del residuo rispetto a quanto già Parte_1 pagato in corso di causa e quindi a corrispondere alla Sig.ra la CP_1 complessiva somma di € 26.638,11;
3) CONDANNA la Sig.ra pagare a favore del Sig. : CP_1 Parte_1
- € 22.490,11 a titolo di rimborso dei ratei di mutuo relativi agli immobili di
[...]
a Milano e Courmayeur;
CP_2
pagina 9 di 10 - € 416,50 a titolo di rimborso delle spese di assicurazione dei mutui predetti;
- € 154,67 a titolo di rimborso delle spese condominiali ordinarie;
- € 972,00 a titolo di rimborso spese utenza “A2A”;
- € 512,72 a titolo di rimborso spese utenza “Wind 3”
4) RIGETTA tutte le altre domande del Sig. ; Parte_1
5) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Milano, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 10 di 10