TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7578 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20434/2023
tra
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Parte_1
SO, NS SO e AO MB, giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 sede in Bacoli (NA) alla Piazza Rossini n. 1, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Cristallino ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) alla Via Celle n. 2, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07.11.2023, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 dal 16.1.1986 al 15.10.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 40 ore settimanali ed inquadramento, da ultimo, al III livello del CCNL Commercio, con mansioni di assistente alle visite per foto di matrimonio e di addetto alla riscossione del prezzo pagato dagli sposi;
- che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per giusta causa in data 15.10.2019, atto dichiarato illegittimo a seguito di provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli dott. Gambardella del 27.10.2020; - che, pur avendo il ricorrente lavorato alle dipendenze della società convenuta per siffatto periodo senza soluzione di continuità, la stessa, per il periodo che va dal 01.7.2006 al 31.12.2006, non ha versato all' alcuna somma a titolo di CP_2 contributi previdenziali;
- che la società e l sono stati messi in mora con pec del CP_2
29.9.2023;
- che i contributi previdenziali risultano prescritti ex art. 28 della legge n. 689/1981 e che siffatta omissione contributiva ha generato un danno potenziale consistente nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante se la società avesse regolarmente versato i contributi.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di: a) accertare e dichiarare che il sig. ha lavorato Parte_1 alle dipendenze del senza Controparte_1 soluzione di continuità, a far data dal 16.1.1986 e sino al 15.10.2019; b) accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta consistito nel mancato versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente per il periodo che va dall'1.7.2006 al 31.12.2006; c) per effetto di quanto innanzi, condannare la società convenuta, in via generica, al risarcimento del danno da omissione contributiva e previdenziale;
d) vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. Si costituiva il convenuto che Controparte_1 deduceva la non sussistenza dei presupposti per la domanda generica di risarcimento del danno, in quanto la società aveva presentato domanda di
“riserva matematica” per l'integrazione del trattamento pensionistico percepito dal ricorrente nella corretta e giusta misura al medesimo spettante. Riteneva, inoltre, che l'estratto conto depositato da parte ricorrente fosse inidoneo ai fini probatori, per la dizione nel medesimo contenuta
“il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell' Non ha valore certificativo. Laddove fosse necessario CP_2 verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell' o ad un Ente di Patronato”. CP_2
2 Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
******** Rileva il Tribunale come tra le parti in causa non sia in contestazione la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo, per il periodo dal 16 gennaio 1986 al 15 ottobre 2019. Risulta altrettanto pacifico che la società non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali. Il ricorso deve essere rigettato. La società, infatti, costituendosi in giudizio, affermava e documentava di aver presentato domanda di riserva matematica ai fini dell'integrazione del trattamento pensionistico del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 1338/1962. Osserva, sul punto, il giudicante come nell'ipotesi in cui il versamento dei contributi omessi dal datore di lavoro risulta precluso dal decorso del termine di prescrizione, la tutela del lavoratore è affidata ad alcune norme speciali. Tale tutela risiede anche nella facoltà di costituire una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. 1338/1962, che dispone “il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del Regio decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di CP_2 costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
3 vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato (…)”. L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 prevede una specifica forma di risarcimento che consente al datore di lavoro che ha omesso il versamento di contributi previdenziali ormai prescritti di rimuovere il vuoto contributivo mediante il versamento di una riserva matematica produttiva di una rendita vitalizia, con effetti equivalenti alla contribuzione mancante;
la costituzione della riserva matematica può essere operata dallo stesso lavoratore interessato, il quale poi potrà rivalersi nei confronti del datore di lavoro. Sulla materia oggetto di causa, la S.C., nella sentenza n. 12213 del 2004, ha affermato “l'omissione di contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro ed anzi possono essere distinti due tipi di danno. Uno è dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, e si verifica nel momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile. L'altro è dato già dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. È necessario, perciò, distinguere le seguenti situazioni giuridiche soggettive, di cui può essere titolare il prestatore di lavoro. Nei confronti del datore, e dopo raggiunta l'età pensionabile, la perdita totale o parziale della pensione da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cit. Quanto al momento in cui sorge il diritto al risarcimento ossia in cui ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. inizia a decorrere la prescrizione, la giurisprudenza di questa Corte oscilla fra il momento di maturazione della prescrizione del diritto dell'ente assicuratore ai contributi (Cass. 6 maggio 1975 n. 1744) o della definitiva perdita della pensione (Sez. un. 18 dicembre 1979 n. 6568; Sez. Lav. Cass. 19 dicembre 1991 n. 13715, 25 ottobre 1997 n. 10528) o, ancora, dell'emanazione del provvedimento negativo da parte dell'ente (Cass. 4 giugno 1988 n. 3970). B) Nei confronti del datore e prima di raggiungere l'età pensionabile, la Corte ritiene da tempo che, ancor prima dell'avveramento del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore possa chiedere una condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 cit.. Si tratta non già del
4 danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertata la sussistenza (cfr. art. 278, primo comma, cod. proc. civ.), ma del danno da irregolarità contributiva. In alcune pronunce si trova l'affermazione secondo cui questa condanna generica può servire per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale di cui all'art. 2818 cod. civ. Tra le più risalenti, Cass. 12 marzo 1963 n. 608, 15 giugno 1968 n. 1926. Tra le più recenti Cass. 26 maggio 1995 n. 5825, 20 marzo 2001 n. 3963). Sempre nei confronti del datore di lavoro e nella stessa situazione ora detta, alcune sentenze affermano l'esperibilità di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. 18 dicembre 1975 n. 4169, 27 agosto 1987 n. 7059). Altre pronunce ancora affermano che, non essendo ancora prescritto il diritto dell'ente previdenziale ai contributi, il lavoratore può agire perché il datore effettui il versamento. Quest'azione trova positiva conferma nell'art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300, che parla di condanna del datore a versare i contributi in favore del lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. Sez. Un. Ord. n. 3339 del 2004 cit.). Il lavoratore, creditore della prestazione previdenziale, esercita verso il datore la pretesa spettante all'ente, suo debitore, potendo così ravvisarsi un caso di legittimazione surrogatoria. E) Nei confronti dell'Ente assicuratore sussiste il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, che sopperisca all'omissione contributiva, ai sensi del sopra riportato art. 13 l. n. 1338 del 1962. Lo stesso art. 13 permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita ora detta. Il versamento integra un risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12213 del 03/07/2004). Alla stregua delle considerazioni che precedono, accertata l'omissione contributiva e la sua prescrizione, accertata altresì la presentazione da parte della società della domanda di riserva matematica in data 18.03.2024, il ricorso non può che essere rigettato. La domanda di riserva matematica presentata dalla società, infatti, garantisce l'integrazione del trattamento pensionistico del ricorrente, così sanando la posizione ed escludendo la responsabilità datoriale per il mancato versamento dei contributi. Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la natura della lite, sono interamente compensate.
P.Q.M.
5 il Giudice di Napoli, dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
6