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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n.7372/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU RM
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DELNERO ALESSIA -c.f. , nonché C.F._2 dell'avv. DELNERO FRANCO -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 15/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la
1 declaratoria del diritto all'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data della revisione o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
2 va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.8 a pag.11 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «Dalla valutazione degli atti esaminati e dalla visita medica in sede di operazioni peritali, si può affermare che a tutt'oggi il sig. Parte_1
sia affetto da: pregressa Prostatectomia radicale per K
[...] prostata con esiti di incontinenza urinaria da sforzo e disfunzione erettile. Mieloma plasmacellulare a basso grado in stadio 1 A in follow up ematologico. emorroidi di II CP_2 grado. Tireopatia nodulare eutiroidea. Ipertensione arteriosa.
Riscontro RMN di protrusioni discali al tratto cervicale e lombare. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica presente alle frequenza acute (perdita totale OD+OS pari a 90 dB presente solo alla frequenza di 2000 Hz). Riscontro radiologico di incremento dimensionale della ghiandola pineale.
Per quel che attiene la prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/1984), va doverosamente premesso che trattasi di valutazione non (strettamente) tabellare, in quanto da
3 eseguirsi previa personalizzazione, con riferimento all'età, alla scolarità ed alle mansioni lavorative confacenti alle specifiche attitudini;
tuttavia appare utile, almeno da un punto di vista preliminare e meramente orientativo, procedere ad un primo inquadramento percentuale con riferimento alle Tabelle di
Invalidità Civile (D.M. 5/2/1992) di seguito riportate e si esegue un calcolo con formula intermedia per patologie Parte_2 concorrenti sullo stesso organo od apparato ed un calcolo riduzionistico per individuare l'invalidità totale secondo la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1·IP2)
CODICE PATOLOGIA PERCENTUALE DI
INVALIDITA'
6601(per analogia) Difficolta' organica al 20 rapporto sessuale fino all'impossibilita' all'erezione
8207(per analogia) Incontinenza urinaria 15
Iniziale
(da forzo, da urgenza)
9312 Gammapatia monoclonale 25 benigna
6101 Emorroidi 10
6441 Miocardiopatie o 21-30 valvulopatie con insufficienza cardiaca 21 lieve (I classe Nyha)
INVALIDITA' TOTALE 65
Ne deriverebbe una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 65%.
La prostatectomia ha esitato in una incontinenza da sforzo ed in una disfunzione erettile.
Il Mieloma in follow up viene definito come “Mieloma Multiplo IgA
K asintomatico”. Tale patologia ematologica rimane asintomatica in assenza di lesioni osteolitiche come nel caso de quo (Vedi certificazione specialistica ematologica del 22.08.2023).
4 Il gozzo nodulare è stato inquadrato come una tireopatia eutiroidea e di conseguenza con normale attività funzionale ormonale(vedi certificazione endocrinologica in atti).
L'ingrandimento della ghiandola pineale è un riscontro radiologico senza alterazioni endocrino/funzionali.
Altresì dicasi per le protrusioni al tratto cervicale lombare;
invero non c'è documentazione specialistica in atti che attesti alterazioni cliniche relative né l'esame obiettivo in corso di operazioni peritali ha riscontrato deficit funzionali.
Per quanto attiene alle occupazioni confacenti alle attitudini del
Ricorrente (operaio calzaturiero) si deve tenere presente che le stesse comportano un lavoro manuale svolto in piedi, con necessità di movimenti di flesso estensione del tronco e con l'utilizzo specifico degli arti superiori ed inferiori, attivati nelle articolazioni proprie: spalle, gomiti, polsi e mani, anche e ginocchia. Tuttavia dalla valutazione tabellare indicativa, precedentemente riportata, si evince chiaramente che i deficit riscontrati (disfunzione erettile, incontinenza urinaria da sforzo;
Gammapatia monoclonale benigna;
l'ipertensione arteriosa;
emorroidi) non inficiano le attitudini lavorative del ricorrente.
Pertanto, dopo una valutazione complessiva, si può affermare che il ricorrente sig. non presenti una riduzione Parte_1 in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico a meno di un terzo, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio calzaturiero.
Visto il quadro clinico-funzionale riscontrato in corso di operazioni peritali e la documentazione clinica presente agli atti, si ritiene poter rispondere ai quesiti posti dal Sig.
Giudice, affermando che: non sussistono le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto a: SE IO
DI INVALIDITA'».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che
5 questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU RM AB
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU RM
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DELNERO ALESSIA -c.f. , nonché C.F._2 dell'avv. DELNERO FRANCO -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 15/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la
1 declaratoria del diritto all'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data della revisione o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
2 va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.8 a pag.11 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «Dalla valutazione degli atti esaminati e dalla visita medica in sede di operazioni peritali, si può affermare che a tutt'oggi il sig. Parte_1
sia affetto da: pregressa Prostatectomia radicale per K
[...] prostata con esiti di incontinenza urinaria da sforzo e disfunzione erettile. Mieloma plasmacellulare a basso grado in stadio 1 A in follow up ematologico. emorroidi di II CP_2 grado. Tireopatia nodulare eutiroidea. Ipertensione arteriosa.
Riscontro RMN di protrusioni discali al tratto cervicale e lombare. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica presente alle frequenza acute (perdita totale OD+OS pari a 90 dB presente solo alla frequenza di 2000 Hz). Riscontro radiologico di incremento dimensionale della ghiandola pineale.
Per quel che attiene la prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità ex Legge 222/1984), va doverosamente premesso che trattasi di valutazione non (strettamente) tabellare, in quanto da
3 eseguirsi previa personalizzazione, con riferimento all'età, alla scolarità ed alle mansioni lavorative confacenti alle specifiche attitudini;
tuttavia appare utile, almeno da un punto di vista preliminare e meramente orientativo, procedere ad un primo inquadramento percentuale con riferimento alle Tabelle di
Invalidità Civile (D.M. 5/2/1992) di seguito riportate e si esegue un calcolo con formula intermedia per patologie Parte_2 concorrenti sullo stesso organo od apparato ed un calcolo riduzionistico per individuare l'invalidità totale secondo la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1·IP2)
CODICE PATOLOGIA PERCENTUALE DI
INVALIDITA'
6601(per analogia) Difficolta' organica al 20 rapporto sessuale fino all'impossibilita' all'erezione
8207(per analogia) Incontinenza urinaria 15
Iniziale
(da forzo, da urgenza)
9312 Gammapatia monoclonale 25 benigna
6101 Emorroidi 10
6441 Miocardiopatie o 21-30 valvulopatie con insufficienza cardiaca 21 lieve (I classe Nyha)
INVALIDITA' TOTALE 65
Ne deriverebbe una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 65%.
La prostatectomia ha esitato in una incontinenza da sforzo ed in una disfunzione erettile.
Il Mieloma in follow up viene definito come “Mieloma Multiplo IgA
K asintomatico”. Tale patologia ematologica rimane asintomatica in assenza di lesioni osteolitiche come nel caso de quo (Vedi certificazione specialistica ematologica del 22.08.2023).
4 Il gozzo nodulare è stato inquadrato come una tireopatia eutiroidea e di conseguenza con normale attività funzionale ormonale(vedi certificazione endocrinologica in atti).
L'ingrandimento della ghiandola pineale è un riscontro radiologico senza alterazioni endocrino/funzionali.
Altresì dicasi per le protrusioni al tratto cervicale lombare;
invero non c'è documentazione specialistica in atti che attesti alterazioni cliniche relative né l'esame obiettivo in corso di operazioni peritali ha riscontrato deficit funzionali.
Per quanto attiene alle occupazioni confacenti alle attitudini del
Ricorrente (operaio calzaturiero) si deve tenere presente che le stesse comportano un lavoro manuale svolto in piedi, con necessità di movimenti di flesso estensione del tronco e con l'utilizzo specifico degli arti superiori ed inferiori, attivati nelle articolazioni proprie: spalle, gomiti, polsi e mani, anche e ginocchia. Tuttavia dalla valutazione tabellare indicativa, precedentemente riportata, si evince chiaramente che i deficit riscontrati (disfunzione erettile, incontinenza urinaria da sforzo;
Gammapatia monoclonale benigna;
l'ipertensione arteriosa;
emorroidi) non inficiano le attitudini lavorative del ricorrente.
Pertanto, dopo una valutazione complessiva, si può affermare che il ricorrente sig. non presenti una riduzione Parte_1 in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico a meno di un terzo, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio calzaturiero.
Visto il quadro clinico-funzionale riscontrato in corso di operazioni peritali e la documentazione clinica presente agli atti, si ritiene poter rispondere ai quesiti posti dal Sig.
Giudice, affermando che: non sussistono le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto a: SE IO
DI INVALIDITA'».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che
5 questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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