Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2804 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara presso cui el.te dom.to in Aversa via Salvo Parte_1
D'Acquisto 200
[...]
Controparte_
E
[...]
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Italico Perlini , Luisa Celani , Matteo Controparte_2
Maria Perlini e Gaetano Cappucci presso cui el.te dom.ta in Frosinone via Adige 41
Reclamata
Conclusioni delle parti
Con reclamo depositato in data 16.11.2023, impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1 nord n. 4099 del 17.10.2023 che aveva rigettato la sua domanda di reintegra nel posto di lavoro a seguito di annullamento di un licenziamento illegittimo per giusta causa .
Con il primo motivo di reclamo, il reclamante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva valutato , violando l'art. 112 cpc, il motivo principale del ricorso e cioè lo stato di etilismo cronico pluriennale in cui versava e che voleva essere oggetto della prova articolata. La verifica di tale circostanza di fatto era necessaria se non indispensabile per la sussistenza della discriminazione indiretta .
In particolare poi la patologia di cui soffre il reclamante avrebbe dovuto evitare l' errore di ritenerlo ubriaco manifesto durante l'orario di lavoro perché l'ubriachezza prevista dal codice disciplinare è quella abituale non cronica . Inoltre per la patologia predetta non si è verificata una discriminazione diretta ma indiretta nel momento in cui ben due lettere di contestazione erano state consegnate al in persona in azienda Parte_1 scatenando una reazione di presunta minaccia che non ci sarebbe stata se le due lettere fossero state spedite
Ma anche la vicenda processuale non depone nel senso di una giusta causa di licenziamento poiché nello stesso giorno, il 18.2.2022, il si era lamentato perché non aveva trovato il parcheggio in evidente Parte_1 stato di ubriachezza e in quell' occasione gli furono recapitate brevi manu due lettere di contestazione una riferita ad un episodio avvenuto un mese prima e mai contestato e l'altra riferita all'episodio avvenuto quel giorno. Probabilmente il reclamante per la situazione in cui si trovava aveva reagito in maniera scomposta e irrispettosa.
E anche le due contestazioni erano illegittime poiché non tenevano conto della situazione psicologica del lavoratore che nel gennaio del 2022 nella notte tra il 17 e il 18 si era presentato al lavoro ma era in una condizione tale da non poterlo svolgere e il capo reparto lo aveva invitato a lasciare la postazione e a riposarsi in macchina con l'invito a non tornare a casa guidando.
La seconda contestazione invece era relativa ad una condotta tenuta in reparto.
Il licenziamento era avvenuto perché dopo la consegna delle due contestazioni entrambe infondate il reclamante aveva minacciato i vertici aziendali con la frase “ tengo i figli carcerati vi aspetto fuori”.
Anche questa frase però non aveva il tono della minaccia in quanto era volta ad indicare una situazione familiare ed economica che si sarebbe aggravata con il suo licenziamento .
I fatti posti a base delle due contestazioni non era fondati sia perché non si erano verificati come il datore di lavoro li aveva descritti e contestati sia perché non erano affatto gravi .
Si costituiva la società reclamata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del reclamo. Chiedeva la conferma della sentenza perché correttamente motivata in fatto e diritto.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte riservava la decisione
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e pertanto va rigettato. La prima valutazione da fare in ordine logico giuridico riguarda la condizione psico – patologica del reclamante . Sostiene di essere stato in uno stato di etilismo cronico pluriennale e ciò sarebbe la causa dei suoi comportamenti di immediata e irrazionale reazione ritenuta violenta e minacciosa con la terza contestazione che per la ragione più liquida , questa Corte intende valutare per prima.
Ma dalle certificazioni in atti ciò non emerge . I certificati medici allegati sono tutti nel senso che il reclamante era idoneo al lavoro e aveva delle cd criticità sia in ordine al fumo, 20 sigarette al giorno, che alcol ma non tali da renderlo intossicato dall'alcol per cui starebbe in una situazione di incapacità di intendere e volere in permanenza. Le stesse assenze per malattia erano di breve durata e per pochi giorni all'anno. Solo la Ctp evidenzia che il reclamante era affetto da alcolismo cronico per i valori sempre alterati delle GT e che nonostante avesse ridotto il consumo di alcool rectius vino non diminuivano in modo rilevante da raggiungere la soglia normale e ordinaria.
Ma la cronicità non comportava un'incapacità totale e permanente e nemmeno transeunte se il reclamante non aveva bevuto.
La stessa ctu disposta dal Collegio, condivisa perché fondata su di un'analisi clinica e strumentale corretta e rispondente ai canoni della medicina – legale, evidenzia questo dato laddove conclude che il reclamante non
è affetto da cronica intossicazione da alcol bensì da ubriachezza abituale che consente momenti di lucidità non solo ma che al momento della minaccia il lavoratore era lucido e sobrio ed era onere della prova dello stesso dimostrare il contrario. Dalle prove raccolte emerge che non solo il reclamante da tempo si era sottoposto ad una disintossicazione ma che al momento predetto era lucido e sobrio. Infine se pure il lavoratore si fosse trovato in una situazione di alterazione alcolica anche cronica , la sua responsabilità non sarebbe venuta meno perché ciò derivava da una sua libera scelta e le condotte successive dovevano essergli ascritte secondo il noto principio dell' actio libera in causa.
Quindi non vi era nessuna situazione di handicap che potesse fondare sia in modo permanente che in modo transeunte un'incapacità del reclamante in una situazione normale e ordinaria quando cioè non assumeva alcol .
In questi casi non si può affatto rilevare una sorta di discriminazione indiretta sia perché il lavoratore non versava in nessuna situazione di handicap permanente indipendentemente dalla valutazione della causa di tale invalidità ma nemmeno era in uno stato di incapacità naturale come lo descrive l'art. 428 cc . Di conseguenza la condotta datoriale di consegnare brevi manu le due lettere di contestazione era perfettamente legittima e lecita. La reazione invece del lavoratore non in stato d'incapacità né permanente né transeunte è stata grave e tale da minare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro avendo egli profferito una grave minaccia. Infatti ha risposto il che “ io c'ho figli incarcerati, vi dovete stare attenti che Parte_1 vi aspetto fuori”. I testi presenti alla grave minaccia , e hanno entrambi Testimone_1 Persona_1 dichiarato che la maggior parte delle contestazioni disciplinari veniva consegnata a mani proprie e che provvedevano loro personalmente.
Il pomeriggio in cui era stato chiamato per ricevere la lettera , il reclamante stava lavorando ed era lucido .
Quindi non vi era alcuna alterazione mentale o psicologica del reclamante dovuta all'alcol per poter in qualche modo ritenere discriminatoria la consegna della lettera di contestazione e di poter giustificare la risposta gravemente minacciosa prima descritta.
La stessa minaccia poi è del tutto sconnessa da un eventuale stato di alterazione mentale perché essa attiene ad una condotta che si sarebbe tenuta fuori dall'ambito dell'adempimento della prestazione lavorativa, non aveva nessun rapporto con la stessa e quindi non era influenzata dalla eventuale condizione di alterazione dovuta all'alcool.
D'altra parte in una delle due lettere era contenuta la contestazione di un'assenza ingiustificata che era risultata, all'esito dell'istruttoria, fondata poiché a fronte dell'assenza dal lavoro del , non era Parte_1 stata fornita dal lavoratore un'adeguata giustificazione come scritto nella sentenza di primo grado e non censurato in fatto e diritto dal ricorso in appello se non per sostenere la natura non grave della mancanza da richiedere una sanzione conservativa.
Le minaccia come detto era grave perché otre a manifestare un'insubordinazione altrettanto grave era rivolta ai vertici aziendali e aveva come contenuto una possibile forma violenta di rappresaglia e di soluzione dei problemi con le maniere forti e intimidatorie. Ciò non poteva consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per la lesione irreversibile e definitiva del vincolo fiduciario e di rispetto che deve esistere tra datore di lavoro e lavoratore e in generale nell'ambiente di lavoro. Né una tale minaccia poteva comportare una tutela indennitaria dato che il licenziamento era assolutamente proporzionato alla gravità della stessa aumentata dal riferimento ai figli carcerati come a dire capaci di usare violenza nei confronti di chiunque anche in considerazione del numero dei soggetti che avrebbero potuto agire nei confronti dei vertici aziendali.
Le spese si compensano data la particolarità delle questioni trattate. Le spese della ctu si pongono in solido a carico di entrambe le parti e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta il reclamo;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio tranne quelle della ctu che vengono liquidate a carico di entrambe le parti in solido e determinate in un separato decreto.
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 4.3.2025
Il Presidente rel