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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
9.6.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7780/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. PALMERI GUIDO;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BAUER RAIMUND;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05/08/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che fosse affetta Parte_1 da “…Pregresso STEMI trattato con PCI + 2 stent in soggetto con stato ansioso depressivo reattivo
a patologia organica” riconoscendo pertanto un grado di invalidità parti al 67%.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 9.6.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
a decorrere dal luglio 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di luglio 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia cardiologica - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III Classe NYHA), assimilabile al codice 6443 (range valutativo 71-80) viene valutato nella misura del 75%; la patologia psichiatrica
-sindrome depressiva endoreattiva lieve,assimilabile al codice 2204 (fisso 10), viene valutata nella misura del 10%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale
è del 78%. […] Da tutto quanto sopra, si può ritenere che la sig.ra sia Parte_1
portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 78% (settantotto per cento). Alla luce di quanto sopra sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno. Per quanto concerne la decorrenza confrontando la documentazione e l'obiettività allegata agli atti con quella da me riscontrata, ritengo che debba farsi decorrere dal mese di luglio del 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti
2 effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di luglio 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di luglio 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
9.6.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7780/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. PALMERI GUIDO;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BAUER RAIMUND;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05/08/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che fosse affetta Parte_1 da “…Pregresso STEMI trattato con PCI + 2 stent in soggetto con stato ansioso depressivo reattivo
a patologia organica” riconoscendo pertanto un grado di invalidità parti al 67%.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 9.6.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
a decorrere dal luglio 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di luglio 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia cardiologica - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III Classe NYHA), assimilabile al codice 6443 (range valutativo 71-80) viene valutato nella misura del 75%; la patologia psichiatrica
-sindrome depressiva endoreattiva lieve,assimilabile al codice 2204 (fisso 10), viene valutata nella misura del 10%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale
è del 78%. […] Da tutto quanto sopra, si può ritenere che la sig.ra sia Parte_1
portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 78% (settantotto per cento). Alla luce di quanto sopra sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno. Per quanto concerne la decorrenza confrontando la documentazione e l'obiettività allegata agli atti con quella da me riscontrata, ritengo che debba farsi decorrere dal mese di luglio del 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti
2 effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di luglio 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di luglio 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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