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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Osservatorio Corte EDU: giugno 2025https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12335/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 P.IVA_1
LUCIA elettivamente domiciliato in VIA DI SANTA COSTANZA 27 00198 ROMA presso il difensore avv. MARINI LUCIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GIRARDI EUGENIA e dell'avv. PARISI C.F._1
MASSIMILIANO ( ) VIA PIETRO TOSELLI 145 50144 FIRENZE C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TOSELLI 145 50144 FIRENZE presso il difensore avv.
GIRARDI EUGENIA
PARTE CONVENUTA
rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38100 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI
ANDREA rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
PANEBARCO MICHELANGIOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 85 50129
FIRENZE presso il difensore avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 10 Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare la responsabilità della società convenuta per le ragioni esposte in premessa, in ordine all'evento del 2.4.2019 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della Controparte_4
(già ) della somma di € 25.982,00 oltre interessi, rivalutazione e maggior danno Controparte_5 per l'indennizzo corrisposto alla dalla data di avvenuto pagamento (11.2.21) fino alla data Parte_2
di avvenuta restituzione delle somme, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa ”
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa reiezione delle domanda di tutte le parti costituite, 1) in tesi, accertare e dichiarare l'estraneità della convenuta nella causazione dell'evento di danno e rigettare le domande tutte di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che destituite di ogni pertinente riscontro probatorio, per i motivi tutti di cui agli atti difensivi sopra richiamati;
2) in ipotesi denegata, qualora risultasse accertata l'esistenza di eventuali vizi Contr dell' per cui è causa, nonché – in tutto o in parte – la loro potenzialità causale del danno lamentato da parte attrice, dichiarare, per i motivi tutti di cui agli atti difensivi sopra richiamati, Contr l'esclusiva responsabilità per gli stessi della – azienda fornitrice dell' – e, Controparte_2
quindi, condannarla a manlevare e rilevare totalmente indenne la convenuta da ogni pretesa vantata da parte attrice e da ogni richiesta di condanna nei suoi confronti formulata dalle parti in causa;
3) in ipotesi subordinata denegata, qualora risultasse accertata una qualsivoglia responsabilità della CP_1 convenuta nella produzione del danno lamentato da parte attrice, accertata e dichiarata l'operatività della garanzia di cui a tutte le clausole contrattuali sottoscritte, condannare la
[...]
a manlevare e rilevare totalmente indenne la convenuta da ogni pretesa Parte_3
vantata da parte attrice e da ogni richiesta di condanna nei suoi confronti formulata dalle parti in causa, per i motivi tutti di cui agli atti difensivi sopra richiamati;
4) in via istruttoria, si insiste per le richieste di cui alle depositate memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. ove non già esperite. 5) con riferimento alla CTU svolta in corso di causa, ritenere l'inutilità dell'indagine alla luce di quanto acquisito agli atti, prima e dopo la CTU (soprattutto l'assenza degli strumenti da periziare), disattendendo le conclusioni cui il CTU incaricato è pervenuto;
ove, in ipotesi denegata, ritenuta, con congrua motivazione, meritevole di apprezzamento l'elaborato del CTU, ordinare al predetto il deposito dei singoli originali digitali della documentazione tutta allegata alla Relazione depositata, al fine di determinarne l'effettiva fonte di provenienza e la datazione dei contenuti;
tenere in debito conto, nella liquidazione del compenso dell'Ing. da porre a carico di parte attrice - l'unica CP_7
pagina 2 di 10 che ha manifestato interesse ed adesione alle Conclusioni del CTU (v. Replica Ing. – inserita Per_1
nella Relazione ma mai trasmessa ai consulenti di parte) - delle ragioni di contestazione evidenziate, nonché delle vicende che hanno riguardato lo svolgimento e la formazione della perizia (omissioni, ritardi, vano sopralluogo, genericità/inesattezze/contraddizioni dell'elaborato). Con richiesta dei termini per Comparse conclusionali e Memorie di replica. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre accessori di legge, ivi compresi i costi di CTU e conseguente CTP.”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze: -In tesi: respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e comunque carente di prova e per l'effetto sollevare la convenuta e conseguentemente la compagnia da ogni e Controparte_1 CP_3
qualsiasi responsabilità; -In subordine: in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta a carico della terza chiamata condannare quest'ultima a rilevare Controparte_8 indenne l'assicurata dalle pretese attoree e per l'effetto, dichiarare Controparte_1
assorbita o respinta la domanda di garanzia svolta in subordine dalla convenuta a carico dell'esponente compagnia;
-In denegata ipotesi di accertata responsabilità a carico della convenuta: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per difetto di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera b) delle condizioni aggiuntive e per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata a carico della compagnia, sollevando quest'ultima da qualsiasi obbligo di garanzia;
-in via ulteriormente gradata e in denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia postuma: dichiarare la compagnia tenuta a rilevare indenne l'assicurata nei limiti del giusto e del provato, con
l'applicazione della franchigia di euro 500,00 di cui all'art. 4 delle condizioni aggiuntive. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: la compagnia, mentre reitera i motivi di opposizione all'ammissione delle prove testimoniali richieste da parte attrice, insiste all'occorrenza per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_9
sulle circostanze dedotte e capitolate in comparsa e reiterate in II memoria ex art.
[...]
183 c.p.c. e insiste altresì per il rinnovo della Consulenza tecnica, previa revoca e sostituzione del
CTU e in ipotesi per la convocazione del CTU a chiarimenti sui rilievi sollevati dal CTP, stante la laconicità delle risposte fornite dal CTU, sia in ordine alla causa e alla natura del guasto sia in ordine alla dichiarata congruità degli importi erogati da a titolo di indennizzo” Parte_1
Parte terza chiamata ha così concluso: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate da parte attrice, nonché della domanda di garanzia e manleva formulata da
, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via Controparte_1
pagina 3 di 10 subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande formulate in principalità, accertare e dichiarare la corresponsabilità della
[...]
per quanto occorso, con tutte le declaratorie del caso, e comunque Controparte_1 contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in via istruttoria: si chiede il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i danni oggetto di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara procuratore antistatario”.
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra tutte le parti in causa.
Ciò premesso, va rilevato che con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio la ditta individuale , per
[...] Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità in ordine all'evento del 2.4.19 e per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore della somma di Euro 25.982,00, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno,
a titolo di rivalsa per l'indennizzo corrisposto all' dalla data dell'avvenuto Parte_4
pagamento (11.2.21) fino alla restituzione delle somme, ovvero la diversa maggiore o minor somma che fosse risultata di giustizia e con vittoria di spese e compensi di causa. A sostegno della domanda, la compagnia assicuratrice riferiva di aver provveduto ad indennizzare, giusta polizza n. 155688847 stipulata con l' , i danni subiti dall'assicurata per il guasto al microscopio Philips Parte_4
pagina 4 di 10 CM200 Feg D 805 in dotazione al dipartimento di Scienze Della Vita, avvenuto in data 2.4.19 a causa del malfunzionamento del gruppo di continuità (UPS) modello Italconv Power Plus 10KVA dalla stessa acquistato dalla ditta e ancora in garanzia e che, dopo Controparte_1 aver emesso un forte rumore, era andato in crash, provocando l'improvviso spegnimento e danneggiamento del microscopio, per un danno stimato dal proprio perito in Euro 23.346,00 oltre IVA da cui detrarre la franchigia contrattuale di Euro 2.500,00, e poi definito in transazione per complessivi
Euro 25.982,00 versati dall'assicuratrice alla assicurata in data 11.2.21. Sul presupposto che il danneggiamento fosse imputabile alla ditta che aveva provveduto ad installare il gruppo di continuità,
l'attrice, ai fini dell'esercizio della rivalsa, dava altresì atto di aver inviato l'invito a negoziare alla
, che aveva esteso il contraddittorio alla ditta fornitrice, nonché alla Controparte_1 Controparte_2
, quale sua compagnia assicuratrice, e che la negoziazione si era conclusa negativamente, CP_3
Cont stante il rifiuto di ad aderire e la conseguente revoca dell'adesione da parte di . CP_3
Nel giudizio de quo si sono costituite tutte le parti convenute e chiamate in causa e tutte hanno contestato la domanda attrice sia in fatto che in diritto. La causa, giunta a cognizione di questo Giudice solo all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico e l'assunzione del giuramento di rito del CTU,
è stata istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU.
Orbene, risultano provati documentalmente i presupposti della rivalsa e cioè l'esistenza del rapporto di assicurazione e il pagamento del risarcimento a seguito del quale l'impresa assicuratrice risulta subentrata nell'identica posizione, sostanziale e processuale, dell'assicurata/danneggiata verso il terzo responsabile del fatto dannoso.
Non risulta provato invece il nesso causale tra l'evento e il danno e più precisamente non risulta provato il nesso di causa tra lo spegnimento del gruppo di continuità (UPS) e il danneggiamento del microscopio. Era, ovviamente, onere di parte attrice allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi relativi al diritto vantato, ivi compreso il nesso di causalità tra evento e danno.
Cont Va rilevato che risultano solo in parte pacifici i fatti di causa e cioè il verificarsi della rottura dell' Cont l'intervento da parte della teso a rimuovere il gruppo per inviarlo alla fornitrice Parte_5
[...]
e poi la reinstallazione ad opera della prima dopo che la fornitrice stessa aveva provveduto CP_2
alla riparazione in garanzia.
Per il resto tutte le tesi prospettate dalle parti non hanno trovato piena e completa conferma avendo rilasciato i testi dichiarazioni contraddittorie.
Il teste , operario della , interrogato sui capitoli di prova, ha Testimone_1 Controparte_1 dichiarato: “ Confermo che quando ci segnalarono il guasto intervenimmo il giorno stesso….Andai
pagina 5 di 10 insieme al mio titolare per verificare il malfunzionamento ” (…..) “i fatti sono avvenuti nell'aprile
2019. “
La circostanza sembra confermata dal teste responsabile dell'ufficio sinistri Testimone_2 dell' che, tuttavia, dichiara che i fatti si sono svolti in un periodo completamente Parte_4
diverso (il che è dirimente per quanto di seguito andremo ad esplicitare) e precisamente : “ abbiamo ricevuto la comunicazione del malfunzionamento il 20.5.19 , abbiamo allertato la il Controparte_1
27 maggio e denunciato il sinistro a il 6 luglio 2019 ”. CP_4
Contr Inoltre, mentre quest'ultimo ha riferito che: “(,,,) Abbiamo verificato che a seguito del guasto dell' Contr si era bloccato l'intero microscopio elettronico e dopo aver ripristinato l' abbiamo verificato che comunque il microscopio non funzionava anzi non si riaccendeva nemmeno. Il meccanismo è una
Contr catena se si rompe l' si rompono anche le attrezzature a valle. Nel microscopio si sono rotti
l'alimentatore, l'unità di puntamento e un altro componente che abbiamo dovuto far riparare dall'assistenza del microscopio. Sono riparazioni successive perché prima viene l'alimentatore e poi si può verificare il funzionamento di tutto il resto. 8) Confermo che denunciammo il sinistro all' CP_4
e alla dopo l'esecuzione dei test di cui al documento che mi si mostra. I test Controparte_1 verificavano solo il funzionamento dell'UPS ma non del microscopio”, il teste ha Testimone_1 invece dichiarato: “Ci fu richiesto dai responsabili del laboratorio di bypassare il microscopio per Contr Cont collegarlo alla rete elettrica per farlo funzionare. 3) E' esatto inviammo l' alla ditta che aveva fornito il pezzo per le riparazioni in garanzia. 4) Confermo che reinstallammo l'UPS riparato ed eseguimmo i test di cui al documento che mi si mostra. 5) E' vero venne verificato il funzionamento del Contr microscopio dopo aver reinstallato l' Preciso che venne verificato che il microscopio si Contr riaccendeva regolarmente, poi non so come funzionasse. Chiarisco che l' è uno stabilizzatore di corrente che impedisce nel caso la corrente andasse via lo spegnimento delle apparecchiature
Contr collegate. Chiarisco che se l' è rotto la corrente non passa più e bisogna bypassarlo come facemmo appena allertati”.
Quanto alle prove come richieste ed articolate da parte attrice, esse si sono rivelate inammissibili e come tali dichiarate dal precedente Istruttore, perché vertenti su circostanze “generiche, valutative e prive dei necessari riferimenti temporali ” mentre la perizia stragiudiziale prodotta dalla Parte_1
risulta essere stata redatta con superficialità non avendo il perito effettuato alcun accertamento necessario per operare una corretta valutazione dell'esistenza del nesso di causalità e della quantificazione dei danni. Dalla detta perizia di parte risulta che il perito assicurativo si è affidato alla ricostruzione dei fatti così come descritti dal tecnico dell'Università senza operare alcun'attività di pagina 6 di 10 controllo e accertamento del guasto e del danno conseguente ma semplicemente associando la rottura del microscopio al guasto dell'UPS.
Chiamato a testimoniare egli dichiara: “abbiamo verificato che la causa del guasto al microscopio era di origine elettronica. Poi abbiamo eliminato le cause esterne, cioè, folgorazioni e sbalzi di tensione;
Contr infine abbiamo collegato la causa ad un malfunzionamento dell' e questo ci è stato consentito dal Contr fatto che l' era stato sostituito ed era in garanzia. Chiarisco che non è stato fatto alcun Contr accertamento ma posso dire che abbiamo associato il malfunzionamento alla sostituzione dell' che
è avvenuta in garanzia.
Contr Ed infine dirimente la sua dichiarazione: “Poi non abbiamo accertato il malfunzionamento dell' “
Appare evidente come la liquidazione del danno ad opera della sia avvenuta esclusivamente CP_4
sulla scorta di una supposizione, una presunzione, ma senza alcun accertamento che invece doveva ritenersi necessario tenuto conto anche della ingente somma riconosciuta all' . (e per Parte_2 CP_4
Cont essa il suo perito) nulla ha provato sul funzionamento dell' che (il perito) non ha accertato, nulla ha provato sulle condizioni del microscopio danneggiato alla data del 2.4.2019, inoltre non ha provato che il microscopio non fosse funzionante ovvero fosse in condizioni di inefficienza delle singole parti
Cont danneggiate e sostituite a causa dell' nulla ha provato in ordine al regolare, o meno, funzionamento del microscopio dopo il suo collegamento alla rete elettrica pubblica, il giorno
Cont dell'intervento in assistenza della ovvero durante la fase di riparazione dell' (dal 02/04 al CP_1
10/05), né sulla mancata denuncia, ad opera dell' , del malfunzionamento del microscopio, Parte_2
Cont dopo il suo collegamento all' - riparato e reinstallato - ovvero dopo il 10/05 e fino al 20 maggio
2019, data a cui fa riferimento proprio il responsabile dell'ufficio sinistri dell' , teste Parte_4
Il perito assicurativo non ha accertato l'effettiva causa del guasto, ma l'ha ricondotta Testimone_2
Cont sic et simpliciter ad un malfunzionamento dell' perché oggetto di una recente riparazione in garanzia.
Tutto ciò considerato, va rilevato ad ogni buon conto come la perizia di parte stragiudiziale non ha alcun valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. Peraltro, il giudice non è neanche tenuto a motivare il proprio pagina 7 di 10 dissenso rispetto alla perizia di parte nel momento della decisione. (Cassazione civile 27/12/2018,
n.33503) Le dichiarazioni contenute nella perizia della compagnia assicuratrice provengono, in sostanza, dalla stessa atteso il rapporto di collaborazione professionale tra la compagnia stessa CP_4
ed il proprio fiduciario tecnico e, quindi, costituiscono dichiarazioni "pro se" rese dalla stessa parte che ha inteso servirsene, priva di qualsiasi valore probatorio.
Anche la CTU, a firma dell'Ing. correttamente ammessa dal precedente istruttore e non CP_7
revocata da questa giudice dal momento che è noto come il Giudice di merito non ha le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere il caso concreto nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, non ha tuttavia risolto i numerosi dubbi che emergono in tutta questa vicenda. Dando atto dell'impossibilità di effettuare un'indagine completa, per assenza Cont Cont dell' non più esistente (dichiara il CTU che l' a seguito di un incendio ha preso fuoco ed è stato smaltito) e perché il microscopio era stato “smontato e conservato in un magazzino” , il CTU ha dichiarato che “il guasto al sistema del microscopio non può che essere stato causato da un Contr malfunzionamento del suo generatore, ovvero l' .
Ritiene questo Giudice di doversi discostare dalle risultanze della CTU in primis poiché non è possibile formulare giudizi tecnici senza prendere visione della strumentazione oggetto della CTU (dagli atti emerge che anche l'alimentatore del microscopio non fosse più disponibile), in secundis poiché – come evidenziato dai consulenti delle parti convenuta e chiamate in causa - il CTU non ha considerato, neppure ai fini di escluderla, nessun'altra causa generatrice del danno, dal malfunzionamento dell'alimentatore del microscopio, ad un guasto all'inverter o ai conduttori tra l'inverter e l'alimentatore né ha considerato la cronologia degli eventi così come risultano dalla documentazione versata in atti dalle parti e delle dichiarazioni rese dai testi, né convincono le risposte rese a seguito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte. Risulta prodotto in atti (doc. 6 della convenuta) una relazione di intervento sottoscritta dall' , senza alcuna riserva, e non contestata da parte Parte_2
Cont attrice, che attesta la riparazione dell' e l'accensione con esito positivo ma alcun malfunzionamento del microscopio.
Non poteva servire a dirimere la questione la chiamata a chiarimenti del CTU ovvero la nomina di un nuovo perito in mancanza della strumentazione oggetto di accertamento e in secundis poiché sta di fatto che la parte attrice non ha dato la prova in ordine al nesso di causa né tanto meno in punto quantum.
pagina 8 di 10 Il CTU, evidentemente solo per rispondere all'incarico affidatogli, ha effettuato la disamina delle cause del danno così come allegate dalla parte attrice dunque escludendo fenomeni atmosferici e di alterazione della corrente elettrica ma come già sopra evidenziato, ciò che manca è la prova – degna di tale nome - ad opera dell'attrice delle cause dell'asserito evento che avrebbe provocato il danneggiamento del microscopio, del nesso di causa tra evento e danno e della quantificazione del danno stesso. La documentazione prodotta dalla parte attrice nulla infatti prova e come già detto le prove per testi articolate sono risultate inammissibili. Vale la pena ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio in ogni caso non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ( Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
La ricostruzione dei fatti operata dalla non consente di comprendere neanche cosa sia accaduto CP_4 tra il 10.5.2019 – quando il microscopio si sarebbe riacceso, come dichiarato dal teste – e la Tes_1
data della denuncia che appare essere, sulla scorta della documentazione in atti, il 10.6.2019, né la ha indicato i parametri utilizzati ai fini della valutazione della liquidazione effettuata, posto che CP_4
“non ci sono fatture relative alla riparazione del microscopio, documentati dal rapporto di intervento tecnico” ( cfr. perizia di parte . CP_4
La domanda pertanto va rigettata perché non provata.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Data la particolarità del caso e la contraddittorietà delle avverse tesi che non hanno trovato conferma nel procedimento, ritiene questo Giudice che vada disposta, per gravi motivi, la compensazione delle spese. Spese di CTU a carico di Sul punto va evidenziato che avendo il CTU depositato con CP_4
grave ritardo, attese le risultanze della CTU, e in mancanza di una richiesta di liquidazione, gli onorari si riducono e pertanto si ritiene congruo quanto già liquidato nel verbale di conferimento dell'incarico oltre accessori di legge e spese se documentate.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice poiché non provata;
- spese compensate;
- spese di CTU a carico di Parte_1
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza del 23 maggio
2025, pubblicata mediante lettura alle ore 20,04 .
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12335/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 P.IVA_1
LUCIA elettivamente domiciliato in VIA DI SANTA COSTANZA 27 00198 ROMA presso il difensore avv. MARINI LUCIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GIRARDI EUGENIA e dell'avv. PARISI C.F._1
MASSIMILIANO ( ) VIA PIETRO TOSELLI 145 50144 FIRENZE C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TOSELLI 145 50144 FIRENZE presso il difensore avv.
GIRARDI EUGENIA
PARTE CONVENUTA
rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO 139 38100 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI
ANDREA rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
PANEBARCO MICHELANGIOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 85 50129
FIRENZE presso il difensore avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 10 Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare la responsabilità della società convenuta per le ragioni esposte in premessa, in ordine all'evento del 2.4.2019 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della Controparte_4
(già ) della somma di € 25.982,00 oltre interessi, rivalutazione e maggior danno Controparte_5 per l'indennizzo corrisposto alla dalla data di avvenuto pagamento (11.2.21) fino alla data Parte_2
di avvenuta restituzione delle somme, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa ”
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa reiezione delle domanda di tutte le parti costituite, 1) in tesi, accertare e dichiarare l'estraneità della convenuta nella causazione dell'evento di danno e rigettare le domande tutte di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che destituite di ogni pertinente riscontro probatorio, per i motivi tutti di cui agli atti difensivi sopra richiamati;
2) in ipotesi denegata, qualora risultasse accertata l'esistenza di eventuali vizi Contr dell' per cui è causa, nonché – in tutto o in parte – la loro potenzialità causale del danno lamentato da parte attrice, dichiarare, per i motivi tutti di cui agli atti difensivi sopra richiamati, Contr l'esclusiva responsabilità per gli stessi della – azienda fornitrice dell' – e, Controparte_2
quindi, condannarla a manlevare e rilevare totalmente indenne la convenuta da ogni pretesa vantata da parte attrice e da ogni richiesta di condanna nei suoi confronti formulata dalle parti in causa;
3) in ipotesi subordinata denegata, qualora risultasse accertata una qualsivoglia responsabilità della CP_1 convenuta nella produzione del danno lamentato da parte attrice, accertata e dichiarata l'operatività della garanzia di cui a tutte le clausole contrattuali sottoscritte, condannare la
[...]
a manlevare e rilevare totalmente indenne la convenuta da ogni pretesa Parte_3
vantata da parte attrice e da ogni richiesta di condanna nei suoi confronti formulata dalle parti in causa, per i motivi tutti di cui agli atti difensivi sopra richiamati;
4) in via istruttoria, si insiste per le richieste di cui alle depositate memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. ove non già esperite. 5) con riferimento alla CTU svolta in corso di causa, ritenere l'inutilità dell'indagine alla luce di quanto acquisito agli atti, prima e dopo la CTU (soprattutto l'assenza degli strumenti da periziare), disattendendo le conclusioni cui il CTU incaricato è pervenuto;
ove, in ipotesi denegata, ritenuta, con congrua motivazione, meritevole di apprezzamento l'elaborato del CTU, ordinare al predetto il deposito dei singoli originali digitali della documentazione tutta allegata alla Relazione depositata, al fine di determinarne l'effettiva fonte di provenienza e la datazione dei contenuti;
tenere in debito conto, nella liquidazione del compenso dell'Ing. da porre a carico di parte attrice - l'unica CP_7
pagina 2 di 10 che ha manifestato interesse ed adesione alle Conclusioni del CTU (v. Replica Ing. – inserita Per_1
nella Relazione ma mai trasmessa ai consulenti di parte) - delle ragioni di contestazione evidenziate, nonché delle vicende che hanno riguardato lo svolgimento e la formazione della perizia (omissioni, ritardi, vano sopralluogo, genericità/inesattezze/contraddizioni dell'elaborato). Con richiesta dei termini per Comparse conclusionali e Memorie di replica. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre accessori di legge, ivi compresi i costi di CTU e conseguente CTP.”.
Parte terza chiamata ha così concluso: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze: -In tesi: respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e comunque carente di prova e per l'effetto sollevare la convenuta e conseguentemente la compagnia da ogni e Controparte_1 CP_3
qualsiasi responsabilità; -In subordine: in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta a carico della terza chiamata condannare quest'ultima a rilevare Controparte_8 indenne l'assicurata dalle pretese attoree e per l'effetto, dichiarare Controparte_1
assorbita o respinta la domanda di garanzia svolta in subordine dalla convenuta a carico dell'esponente compagnia;
-In denegata ipotesi di accertata responsabilità a carico della convenuta: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per difetto di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera b) delle condizioni aggiuntive e per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata a carico della compagnia, sollevando quest'ultima da qualsiasi obbligo di garanzia;
-in via ulteriormente gradata e in denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia postuma: dichiarare la compagnia tenuta a rilevare indenne l'assicurata nei limiti del giusto e del provato, con
l'applicazione della franchigia di euro 500,00 di cui all'art. 4 delle condizioni aggiuntive. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: la compagnia, mentre reitera i motivi di opposizione all'ammissione delle prove testimoniali richieste da parte attrice, insiste all'occorrenza per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_9
sulle circostanze dedotte e capitolate in comparsa e reiterate in II memoria ex art.
[...]
183 c.p.c. e insiste altresì per il rinnovo della Consulenza tecnica, previa revoca e sostituzione del
CTU e in ipotesi per la convocazione del CTU a chiarimenti sui rilievi sollevati dal CTP, stante la laconicità delle risposte fornite dal CTU, sia in ordine alla causa e alla natura del guasto sia in ordine alla dichiarata congruità degli importi erogati da a titolo di indennizzo” Parte_1
Parte terza chiamata ha così concluso: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate da parte attrice, nonché della domanda di garanzia e manleva formulata da
, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via Controparte_1
pagina 3 di 10 subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande formulate in principalità, accertare e dichiarare la corresponsabilità della
[...]
per quanto occorso, con tutte le declaratorie del caso, e comunque Controparte_1 contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in via istruttoria: si chiede il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i danni oggetto di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara procuratore antistatario”.
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra tutte le parti in causa.
Ciò premesso, va rilevato che con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio la ditta individuale , per
[...] Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità in ordine all'evento del 2.4.19 e per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore della somma di Euro 25.982,00, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno,
a titolo di rivalsa per l'indennizzo corrisposto all' dalla data dell'avvenuto Parte_4
pagamento (11.2.21) fino alla restituzione delle somme, ovvero la diversa maggiore o minor somma che fosse risultata di giustizia e con vittoria di spese e compensi di causa. A sostegno della domanda, la compagnia assicuratrice riferiva di aver provveduto ad indennizzare, giusta polizza n. 155688847 stipulata con l' , i danni subiti dall'assicurata per il guasto al microscopio Philips Parte_4
pagina 4 di 10 CM200 Feg D 805 in dotazione al dipartimento di Scienze Della Vita, avvenuto in data 2.4.19 a causa del malfunzionamento del gruppo di continuità (UPS) modello Italconv Power Plus 10KVA dalla stessa acquistato dalla ditta e ancora in garanzia e che, dopo Controparte_1 aver emesso un forte rumore, era andato in crash, provocando l'improvviso spegnimento e danneggiamento del microscopio, per un danno stimato dal proprio perito in Euro 23.346,00 oltre IVA da cui detrarre la franchigia contrattuale di Euro 2.500,00, e poi definito in transazione per complessivi
Euro 25.982,00 versati dall'assicuratrice alla assicurata in data 11.2.21. Sul presupposto che il danneggiamento fosse imputabile alla ditta che aveva provveduto ad installare il gruppo di continuità,
l'attrice, ai fini dell'esercizio della rivalsa, dava altresì atto di aver inviato l'invito a negoziare alla
, che aveva esteso il contraddittorio alla ditta fornitrice, nonché alla Controparte_1 Controparte_2
, quale sua compagnia assicuratrice, e che la negoziazione si era conclusa negativamente, CP_3
Cont stante il rifiuto di ad aderire e la conseguente revoca dell'adesione da parte di . CP_3
Nel giudizio de quo si sono costituite tutte le parti convenute e chiamate in causa e tutte hanno contestato la domanda attrice sia in fatto che in diritto. La causa, giunta a cognizione di questo Giudice solo all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico e l'assunzione del giuramento di rito del CTU,
è stata istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU.
Orbene, risultano provati documentalmente i presupposti della rivalsa e cioè l'esistenza del rapporto di assicurazione e il pagamento del risarcimento a seguito del quale l'impresa assicuratrice risulta subentrata nell'identica posizione, sostanziale e processuale, dell'assicurata/danneggiata verso il terzo responsabile del fatto dannoso.
Non risulta provato invece il nesso causale tra l'evento e il danno e più precisamente non risulta provato il nesso di causa tra lo spegnimento del gruppo di continuità (UPS) e il danneggiamento del microscopio. Era, ovviamente, onere di parte attrice allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi relativi al diritto vantato, ivi compreso il nesso di causalità tra evento e danno.
Cont Va rilevato che risultano solo in parte pacifici i fatti di causa e cioè il verificarsi della rottura dell' Cont l'intervento da parte della teso a rimuovere il gruppo per inviarlo alla fornitrice Parte_5
[...]
e poi la reinstallazione ad opera della prima dopo che la fornitrice stessa aveva provveduto CP_2
alla riparazione in garanzia.
Per il resto tutte le tesi prospettate dalle parti non hanno trovato piena e completa conferma avendo rilasciato i testi dichiarazioni contraddittorie.
Il teste , operario della , interrogato sui capitoli di prova, ha Testimone_1 Controparte_1 dichiarato: “ Confermo che quando ci segnalarono il guasto intervenimmo il giorno stesso….Andai
pagina 5 di 10 insieme al mio titolare per verificare il malfunzionamento ” (…..) “i fatti sono avvenuti nell'aprile
2019. “
La circostanza sembra confermata dal teste responsabile dell'ufficio sinistri Testimone_2 dell' che, tuttavia, dichiara che i fatti si sono svolti in un periodo completamente Parte_4
diverso (il che è dirimente per quanto di seguito andremo ad esplicitare) e precisamente : “ abbiamo ricevuto la comunicazione del malfunzionamento il 20.5.19 , abbiamo allertato la il Controparte_1
27 maggio e denunciato il sinistro a il 6 luglio 2019 ”. CP_4
Contr Inoltre, mentre quest'ultimo ha riferito che: “(,,,) Abbiamo verificato che a seguito del guasto dell' Contr si era bloccato l'intero microscopio elettronico e dopo aver ripristinato l' abbiamo verificato che comunque il microscopio non funzionava anzi non si riaccendeva nemmeno. Il meccanismo è una
Contr catena se si rompe l' si rompono anche le attrezzature a valle. Nel microscopio si sono rotti
l'alimentatore, l'unità di puntamento e un altro componente che abbiamo dovuto far riparare dall'assistenza del microscopio. Sono riparazioni successive perché prima viene l'alimentatore e poi si può verificare il funzionamento di tutto il resto. 8) Confermo che denunciammo il sinistro all' CP_4
e alla dopo l'esecuzione dei test di cui al documento che mi si mostra. I test Controparte_1 verificavano solo il funzionamento dell'UPS ma non del microscopio”, il teste ha Testimone_1 invece dichiarato: “Ci fu richiesto dai responsabili del laboratorio di bypassare il microscopio per Contr Cont collegarlo alla rete elettrica per farlo funzionare. 3) E' esatto inviammo l' alla ditta che aveva fornito il pezzo per le riparazioni in garanzia. 4) Confermo che reinstallammo l'UPS riparato ed eseguimmo i test di cui al documento che mi si mostra. 5) E' vero venne verificato il funzionamento del Contr microscopio dopo aver reinstallato l' Preciso che venne verificato che il microscopio si Contr riaccendeva regolarmente, poi non so come funzionasse. Chiarisco che l' è uno stabilizzatore di corrente che impedisce nel caso la corrente andasse via lo spegnimento delle apparecchiature
Contr collegate. Chiarisco che se l' è rotto la corrente non passa più e bisogna bypassarlo come facemmo appena allertati”.
Quanto alle prove come richieste ed articolate da parte attrice, esse si sono rivelate inammissibili e come tali dichiarate dal precedente Istruttore, perché vertenti su circostanze “generiche, valutative e prive dei necessari riferimenti temporali ” mentre la perizia stragiudiziale prodotta dalla Parte_1
risulta essere stata redatta con superficialità non avendo il perito effettuato alcun accertamento necessario per operare una corretta valutazione dell'esistenza del nesso di causalità e della quantificazione dei danni. Dalla detta perizia di parte risulta che il perito assicurativo si è affidato alla ricostruzione dei fatti così come descritti dal tecnico dell'Università senza operare alcun'attività di pagina 6 di 10 controllo e accertamento del guasto e del danno conseguente ma semplicemente associando la rottura del microscopio al guasto dell'UPS.
Chiamato a testimoniare egli dichiara: “abbiamo verificato che la causa del guasto al microscopio era di origine elettronica. Poi abbiamo eliminato le cause esterne, cioè, folgorazioni e sbalzi di tensione;
Contr infine abbiamo collegato la causa ad un malfunzionamento dell' e questo ci è stato consentito dal Contr fatto che l' era stato sostituito ed era in garanzia. Chiarisco che non è stato fatto alcun Contr accertamento ma posso dire che abbiamo associato il malfunzionamento alla sostituzione dell' che
è avvenuta in garanzia.
Contr Ed infine dirimente la sua dichiarazione: “Poi non abbiamo accertato il malfunzionamento dell' “
Appare evidente come la liquidazione del danno ad opera della sia avvenuta esclusivamente CP_4
sulla scorta di una supposizione, una presunzione, ma senza alcun accertamento che invece doveva ritenersi necessario tenuto conto anche della ingente somma riconosciuta all' . (e per Parte_2 CP_4
Cont essa il suo perito) nulla ha provato sul funzionamento dell' che (il perito) non ha accertato, nulla ha provato sulle condizioni del microscopio danneggiato alla data del 2.4.2019, inoltre non ha provato che il microscopio non fosse funzionante ovvero fosse in condizioni di inefficienza delle singole parti
Cont danneggiate e sostituite a causa dell' nulla ha provato in ordine al regolare, o meno, funzionamento del microscopio dopo il suo collegamento alla rete elettrica pubblica, il giorno
Cont dell'intervento in assistenza della ovvero durante la fase di riparazione dell' (dal 02/04 al CP_1
10/05), né sulla mancata denuncia, ad opera dell' , del malfunzionamento del microscopio, Parte_2
Cont dopo il suo collegamento all' - riparato e reinstallato - ovvero dopo il 10/05 e fino al 20 maggio
2019, data a cui fa riferimento proprio il responsabile dell'ufficio sinistri dell' , teste Parte_4
Il perito assicurativo non ha accertato l'effettiva causa del guasto, ma l'ha ricondotta Testimone_2
Cont sic et simpliciter ad un malfunzionamento dell' perché oggetto di una recente riparazione in garanzia.
Tutto ciò considerato, va rilevato ad ogni buon conto come la perizia di parte stragiudiziale non ha alcun valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. Peraltro, il giudice non è neanche tenuto a motivare il proprio pagina 7 di 10 dissenso rispetto alla perizia di parte nel momento della decisione. (Cassazione civile 27/12/2018,
n.33503) Le dichiarazioni contenute nella perizia della compagnia assicuratrice provengono, in sostanza, dalla stessa atteso il rapporto di collaborazione professionale tra la compagnia stessa CP_4
ed il proprio fiduciario tecnico e, quindi, costituiscono dichiarazioni "pro se" rese dalla stessa parte che ha inteso servirsene, priva di qualsiasi valore probatorio.
Anche la CTU, a firma dell'Ing. correttamente ammessa dal precedente istruttore e non CP_7
revocata da questa giudice dal momento che è noto come il Giudice di merito non ha le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere il caso concreto nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, non ha tuttavia risolto i numerosi dubbi che emergono in tutta questa vicenda. Dando atto dell'impossibilità di effettuare un'indagine completa, per assenza Cont Cont dell' non più esistente (dichiara il CTU che l' a seguito di un incendio ha preso fuoco ed è stato smaltito) e perché il microscopio era stato “smontato e conservato in un magazzino” , il CTU ha dichiarato che “il guasto al sistema del microscopio non può che essere stato causato da un Contr malfunzionamento del suo generatore, ovvero l' .
Ritiene questo Giudice di doversi discostare dalle risultanze della CTU in primis poiché non è possibile formulare giudizi tecnici senza prendere visione della strumentazione oggetto della CTU (dagli atti emerge che anche l'alimentatore del microscopio non fosse più disponibile), in secundis poiché – come evidenziato dai consulenti delle parti convenuta e chiamate in causa - il CTU non ha considerato, neppure ai fini di escluderla, nessun'altra causa generatrice del danno, dal malfunzionamento dell'alimentatore del microscopio, ad un guasto all'inverter o ai conduttori tra l'inverter e l'alimentatore né ha considerato la cronologia degli eventi così come risultano dalla documentazione versata in atti dalle parti e delle dichiarazioni rese dai testi, né convincono le risposte rese a seguito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte. Risulta prodotto in atti (doc. 6 della convenuta) una relazione di intervento sottoscritta dall' , senza alcuna riserva, e non contestata da parte Parte_2
Cont attrice, che attesta la riparazione dell' e l'accensione con esito positivo ma alcun malfunzionamento del microscopio.
Non poteva servire a dirimere la questione la chiamata a chiarimenti del CTU ovvero la nomina di un nuovo perito in mancanza della strumentazione oggetto di accertamento e in secundis poiché sta di fatto che la parte attrice non ha dato la prova in ordine al nesso di causa né tanto meno in punto quantum.
pagina 8 di 10 Il CTU, evidentemente solo per rispondere all'incarico affidatogli, ha effettuato la disamina delle cause del danno così come allegate dalla parte attrice dunque escludendo fenomeni atmosferici e di alterazione della corrente elettrica ma come già sopra evidenziato, ciò che manca è la prova – degna di tale nome - ad opera dell'attrice delle cause dell'asserito evento che avrebbe provocato il danneggiamento del microscopio, del nesso di causa tra evento e danno e della quantificazione del danno stesso. La documentazione prodotta dalla parte attrice nulla infatti prova e come già detto le prove per testi articolate sono risultate inammissibili. Vale la pena ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio in ogni caso non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ( Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).
La ricostruzione dei fatti operata dalla non consente di comprendere neanche cosa sia accaduto CP_4 tra il 10.5.2019 – quando il microscopio si sarebbe riacceso, come dichiarato dal teste – e la Tes_1
data della denuncia che appare essere, sulla scorta della documentazione in atti, il 10.6.2019, né la ha indicato i parametri utilizzati ai fini della valutazione della liquidazione effettuata, posto che CP_4
“non ci sono fatture relative alla riparazione del microscopio, documentati dal rapporto di intervento tecnico” ( cfr. perizia di parte . CP_4
La domanda pertanto va rigettata perché non provata.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Data la particolarità del caso e la contraddittorietà delle avverse tesi che non hanno trovato conferma nel procedimento, ritiene questo Giudice che vada disposta, per gravi motivi, la compensazione delle spese. Spese di CTU a carico di Sul punto va evidenziato che avendo il CTU depositato con CP_4
grave ritardo, attese le risultanze della CTU, e in mancanza di una richiesta di liquidazione, gli onorari si riducono e pertanto si ritiene congruo quanto già liquidato nel verbale di conferimento dell'incarico oltre accessori di legge e spese se documentate.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice poiché non provata;
- spese compensate;
- spese di CTU a carico di Parte_1
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza del 23 maggio
2025, pubblicata mediante lettura alle ore 20,04 .
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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