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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I Grado iscritta al N. R.G. 1752/2021 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Michele Cancellaro e Simone Moffa, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in AN Severo, via Teresa Masselli n. 8;
-attore-
CONTRO
- (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Amedeo Ciuffetelli e domiciliati C.F._3 presso il suo studio sito in L'Aquila, Via Goriano Valle n. 10;
-convenuti-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/10/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE:” 1) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei Sigg.ri e nei confronti del Dott. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
2) per gli effetti, condannare i Sigg.ri e al
[...] Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dal Dott. nella misura complessiva di € Parte_1
50.000,00 (cinquantamila/00) o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, oltre spese forf. nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge”.
pagina 1 di 12 PER PARTE CONVENUTA: ”
1. Dichiarare infondata la domanda attorea e per l'effetto rigettarla;
2.
Condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.10.2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio e chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 50.000,00, ritenendoli responsabili ex art. 2043 c.c. per averlo “falsamente ed ingiustamente accusato per fatti inesistenti”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 16.02.2015, e in data 17.02.2015, sporgevano due Controparte_2 Controparte_1 denunce presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Fermo avverso
[...]
; Parte_1
- a seguito delle suddette denunce veniva istaurato il procedimento penale N.R.G. 583/2015 nei confronti del per il reato di cui all'art. 323 c.p. il quale si concludeva con la Pt_1
richiesta di archiviazione del P.M. del 18.06.2015 presso il Tribunale di L'Aquila e con il pedissequo decreto di archiviazione del G.I.P. del 16.07.2015;
- successivamente, con richiesta del 12.11.2015, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila chiedeva disporsi rinvio a Giudizio di e Controparte_2 per il reato di calunnia;
Controparte_1
- in data 22.02.2017 all'esito dell'udienza preliminare del suddetto procedimento penale – con la costituzione di come parte civile - il G.I.P. presso Parte_1 il Tribunale di L'Aquila emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti di e poiché “il fatto non costituisce reato”; Controparte_2 Controparte_1
- la suddetta sentenza veniva impugnata dal P.M. presso la Corte di Cassazione, la quale con successiva sentenza del 28.02.2018 annullava la decisione e rinviava gli atti al
Tribunale di L'Aquila;
- pertanto, il G.U.P. presso il Tribunale di L'Aquila – a seguito di richiesta di rito abbreviato avanzata dai pronunciava la sentenza n. 197/2019, pubblicata il 30.12.2019 con la CP_1
quale assolveva gli imputati e ex art. 530 comma 2 dal Controparte_2 Controparte_1 reato loro ascritto perché “il fatto non costituisce reato”;
pagina 2 di 12 - i fatti per cui è causa trovano origine nelle due distinte denunce sporte il 16.02.2015 e il
17.02.2015 rispettivamente da e contro Controparte_2 Controparte_1 [...]
per averlo ritenuto responsabile dei molteplici controlli Parte_1 investigativi effettuati nel corso dell'anno 2014 presso il loro ristorante “Il Faro” sito in
RT AN OR attivati dal – in qualità di Procuratore della Repubblica di Fermo Pt_1
– in modo strumentale e ritorsivo per esserle stato negato un trattamento di favore in occasione di un pasto consumato presso il predetto ristorante;
- le affermazioni contenute nelle denunce sporte dai convenuti sono false hanno carattere calunnioso nei confronti del TO;
pertanto, gli stessi devono essere Pt_1
condannati al risarcimento dei danni subiti da parte attrice;
- con lettera raccomandata A/R del 17.11.2019 invitava i Parte_1 convenuti a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita senza ricevere alcun riscontro dai medesimi.
Si costituivano in giudizio e i quali hanno chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_1
della domanda risarcitoria deducendo, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- con la sentenza n. 197/2019 emessa dal Tribunale di L'Aquila in sede di nuovo esame - a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n. 9093/2018- gli imputati e venivano assolti dal reato di calunnia loro Controparte_2 Controparte_1
ascritto perché “il fatto non costituisce reato” affermando, segnatamente che : “Nel caso di specie (…) in nessun caso vi è la prova certa che i abbiano riferito circostanze false, e CP_1 comunque le inferenze conseguenti a fatti realmente avvenuti erano ragionevoli, per cui deve essere escluso che gli imputati avessero piena consapevolezza della innocenza dell'incolpato”;
- i fatti per cui è causa sono stati oggetto di specifico accertamento in sede di giudizio penale e a fronte di una dettagliata ricostruzione fattuale il giudice nella suddetta sentenza concludeva che “E' un fatto indiscutibile che, sulla base di un esposto anonimo, il Procuratore
avviò una serie di controlli davvero imponente nei confronti dell'esercizio commerciale Pt_1 gestito dai Incaricò dapprima la G.d.F. di controlli, e, ricevuta risposta negativa, invitò la CP_1 stessa ad ulteriori approfondimenti istruttori, ritenendo insufficienti quelli svolti. Nel medesimo tempo, in un ristretto arco temporale, incaricò di analoghi controlli, direttamente o attraverso organi delegati, il NAS dei Carabinieri (che operarono due accessi), la Direzione Provinciale del
Lavoro (che operò due controlli, con funzionari civili e militari), l'Azienda ANitaria Unica pagina 3 di 12 Regionale delle Marche, e ulteriori controlli svolsero l'Agenzia delle Entrate e la Capitaneria di
RT” affermando altresì che tali controlli effettuati su incarico del da parte di Pt_1 organi amministrativi e di polizia giudiziaria sulla base di un esposto anonimo e in assenza di preventivi indizi di ipotesi di rilevanza penale, “poteva ingenerare nei la CP_1
convinzione di essere oggetto di una persecuzione giudiziaria da parte del ”; Pt_1
- l'inferenza denunciata dai convenuti ai Carabinieri – ossia che potesse esservi una relazione tra la serie di controlli disposta dal Procuratore presso il ristorante gestito dai e il risentimento nutrito nei confronti dei medesimi - è suffragata altresì da ulteriori CP_1
circostanze in particolare: 1) dal fatto che la loro congiunta avesse loro Persona_1
riferito che la titolare di una farmacia del posto (TA GE) amica e locatrice di un immobile al , le avesse domandato le ragioni di una lamentela raccolta dal Pt_1
Procuratore, che “era stato male” presso il loro ristorante;
2) dal fatto che gli uomini della scorta del Procuratore si fossero effettivamente recati presso il ristorante chiedendo informazioni sul menù e sui prezzi praticati;
3) dalla lamentela espressa dai finanzieri in occasione di un accesso presso il ristorante in ordine alla richiesta del Procuratore di eseguire ulteriori controlli nonostante gli stessi li avessero già effettuati con esito negativo;
- non risultano provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ossia l'illiceità della condotta, il danno nonché il nesso causale, in quanto l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito civile corrisponde all'accertamento dell'elemento psicologico del reato, ovvero al dolo della calunnia, ritenuto insussistente nel caso di specie da parte del
Giudice penale;
- la pretesa risarcitoria di parte attrice risulta eccessiva e non provata.
Alla prima udienza del 13.01.2022 di comparizione delle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie istruttorie nel rispetto dei termini concessi.
In particolare, nella prima memoria parte attrice precisava così le proprie allegazioni deducendo che le dichiarazioni calunniose e diffamatorie hanno cagionato al medesimo un danno non patrimoniale all'onere e alla reputazione.
Alla successiva udienza del 21.06.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 12 All'udienza del 31.10.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. La domanda proposta dall'attore va rigettata in quanto infondata per i motivi che seguono.
2. L'attore fa valere la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. in relazione alla condotta ritenuta illecita in quanto integrante reato di calunnia, dei sig.ro e Controparte_1
e dunque domanda il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tale Controparte_2
illecito.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi della domanda ossia: la condotta attiva od omissiva causativa del danno,
l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno conseguenza (in materia di calunnia cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020).
3. In particolare in relazione al risarcimento del danno derivante da calunnia occorre premettere i seguenti principi che devono guidare l'accertamento dell'illecito:
-colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. 30/11/2018, n.
30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271);
- la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass. nn.
3536/2000, 750/2002, 15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016);
pagina 5 di 12 -l'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato opera interrompendo il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di denuncia o di una querela infondate” (cfr. Cass. nn. 10033/2004 e 30988/2018);
-principi confermati da ultimo dalla Suprema Corte con Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n.
29495: “La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per
l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante”.
4. Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie si prende atto che il procedimento penale apertosi a seguito della denuncia dei sig.ri si è chiuso con CP_1
richiesta di archiviazione accolta con decreto del 16 luglio 2015; ciò non comporta automaticamente una risarcibilità dei danni per calunnia dovendosi valutare se sussiste l'elemento soggettivo del dolo ossia se il denunciante ha dato volontariamente una falsa rappresentazione degli eventi su cui fonda la denunzia.
5. Sotto il profilo soggettivo si rammenta che non ricorre il dolo quando si accerti che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass. VI, n. 12209/2020); al fine di determinare se vi sia il dolo di calunnia, il giudice è tenuto a considerare il grado di cultura di un soggetto (Cass. VI, n. 24606/2015) ovvero se la situazione rappresentata sia fondata su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. VI, n. 35558/2011).
6. Ciò detto, deve e può valorizzarsi in questa sede il compendio probatorio assunto nel procedimento penale in quanto il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel pagina 6 di 12 giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (ex aliis
Cassazione civile sez. III, 31.05.2024, n.15296 Cass. 20.01.2015, n.840; Cass.10.10.2018,
n.25067; Cass. 31.01.2024, n. 2897), soprattutto nell'ipotesi come quella in questione in cui, durante l'assunzione delle prove orali in sede penale, vi è stato il pieno contraddittorio tra parti dell'odierno giudizio.
7. Analizzando i documenti e gli atti del procedimento penale in cui i sig.ri erano CP_1 imputati del reato di calunnia si può arrivare alla conclusione che la ascrizione di una responsabilità di rilievo penale al dott. in relazione ai fatti denunciati appariva Pt_1 ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si fosse trovata nella medesima situazione di conoscenza.
7.1. Infatti, il locale di cui è titolare il sig. aveva subito nel 2014 una serie di Controparte_1
controlli sull'attività svolta nel ristorante da parte di più autorità. Gli accertamenti a cui avevano potuto direttamente assistere i denuncianti perché avvenuti in loro presenza risultano in particolare:
- un controllo della Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, effettuato alla data del
16.11.2013 e conclusasi con comunicazione di regolarità del 21.1.2014;
- un accesso in data 3 aprile 2014 da parte dei Carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del
Lavoro) presso la Direzione Territoriale del Lavoro stessa D.T.L. volto a verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale con esito regolare;
- un tentativo di un accesso in data 9 aprile 2014 dei Carabinieri del N.A.S. di Ancona: il controllo non fu tuttavia eseguito dal momento che l'attività era chiusa per malattia del titolare, Signor ma era presente;
ma risulta che il figlio era presente Controparte_1 CP_2 al tentativo dell'accesso;
-un accesso eseguito in data 16 maggio 2014 dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di AN Benetto del Tronto, finalizzato a riscontrare il rispetto della normativa fiscale e della tracciabilità dei prodotti alimentari;
- un accesso dei Carabinieri del N.A.S. di Ancona, in data 28 maggio 2014, volto al controllo del rispetto delle regole di igiene nella conservazione e preparazione del pesce seguito da pagina 7 di 12 sanzione per non aver osservato le procedure di rilevazione e registrazione delle temperature dei frigoriferi;
-l'accesso del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Asur Marche in data 11 novembre 2014 per accertamento di eventuali “violazioni in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro” seguito da contestazione del 26.11.2014 di violazioni sulla mancanza di talune misure di sicurezza nel luogo di lavoro e di inadempimenti sulla posizione lavorativa della dipendente
[...]
; all'esito dei controlli è stato emesso decreto penale di condanna all'ammenda di € CP_3
3.000,00 in data 14.5.2015;
- l'accesso in data 14.10.2014 e accertamento da parte degli agenti dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di RT AN OR conclusosi con esito di elevazione di contravvenzione amministrativa per mancata traccibilità dei prodotti (vongole).
A ciò si aggiunge che in data 11.12.2014 a seguito di richiesta dell'esistenza di iscrizioni a proprio carico, acquisiva il certificato ex art 335 bis c.p.p. da cui emergeva Controparte_1
l'iscrizione per la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
7.2. Risulta inoltre accertato in sede penale (v. pag. 3 sentenza n. 197/2019 GIP Tribunale di
L'Aquila) e, riconosciuto anche dall'odierno attore, che gli uomini impegnati nella scorta si fossero effettivamente recati nel locale “Il Faro” al fine di acquisire informazioni sulla sicurezza e sui prezzi del posto, pertanto è provato che tali due circostanze (numerosità degli accertamenti e visita della scorta al locale) riportate nella querela da e Controparte_2 CP_1 risultano vere.
[...]
7.3. Non è risultata provata in sede penale la circostanza, riferita in sede di denuncia, che la farmacista di RT AN OR (sig.ra GE) rimproverò la (moglie del Per_1
chiedendole cosa avessero fatto al Procuratore che si era lamentato circa il costo di CP_1
una cena. La sig.ra GE in sede testimoniale infatti ha negato di aver proferito tale frase alla sig.ra e, su specifica domanda del Giudice, ha dichiarato di non ricordare se ci Per_1
fosse mai stato un colloquio con la sig.ra riguardante il dott. (v. Per_1 Pt_1
dichiarazioni rese nel procedimento penale Tribunale de L'Aquila all'udienza del 04.11.2019).
Risulta superfluo chiamare nuovamente a testimoniare sul punto la sig.ra GE posto che la stessa è stata ampiamente sentita sotto giuramento e nel contraddittorio fra le odierne parti ed è stata anche messa a diretto confronto con la sul punto;
difficilmente la Per_1
pagina 8 di 12 sig.ra GE potrebbe ricordare oggi a distanza di anni quello che già ha dichiarato di non ricordare nel 2019.
Di rilievo è invece il fatto che la la quale all'esame dell'intera testimonianza Per_1 risulta credibile- abbia ricordato di avere avuto tale conversazione e soprattutto di aver riferito ai familiari ciò che aveva sentito -o, quantomeno, riteneva di aver sentito e di aver capito- dalla sig.ra GE ossia: “che gli avete fatto al TT ?”… “sa è stato male” (a Pt_1 domanda del Giudice: “lei tornata casa ha riferito questo fatto ai suoi parenti?” TESTIMONE DE
ANGELI “si”).
Peraltro, la conversazione sarebbe avvenuta, come dichiarato dalla Persona_2 [...]
in sede penale, “un po' prima” dei controlli effettuati dalle varie autorità e pertanto Per_1
tale conversazione, in uno con la numerosità dei successivi controlli ha inciso sulla ricostruzione dei fatti come percepita dagli odierni convenuti che hanno collegato l'attività di indagine e gli accessi (avvenuti questi proprio nell'arco dell'anno successivo) alle (seppure solo riferite) lamentele del Procuratore.
7.4. Ancora è verosimile che i avessero ritenuto che il Procuratore si fosse recato nel CP_1
ristorante, posto che la scorta del Procuratore, si era effettivamente recata sul luogo e successivamente uno dei clienti (sebbene non sia stato provato all'esito dell'istruttoria Penale che si trattasse del Procuratore) aveva tenuto un comportamento di particolare attenzione al conto portatogli all'esito della cena (v. dichiarazioni rese dalla teste all'udienza Per_1 del 04.11.2019 “un giorno a un tavolo, un signore con una signora, che ha pagato alla cassa e ha guardato lo scontrino”).
7.5. Si rileva inoltre che la circostanza che il Procuratore non fosse solito a sottrarsi al Pt_1 servizio di scorta e che venisse accompagnato dagli agenti quando si recava fuori a cena (v. dichiarazioni dai testi agenti e rese all'udienza del 5.06.2018 e 4.12.2018 Tes_1 Tes_2 nel procedimento penale 689/2018 Tribunale di L'Aquila) plausibilmente non era conosciuta dai al momento della denuncia: i anche per l'attività professionale svolta, non CP_1 CP_1
potevano conoscere la specifica tipologia di protezione accordata al dott. , non Pt_1 potevano conoscere l'ampiezza della tutela allo stesso riservata e, in particolare, se era tale da implicare l'accompagnamento presso il luogo della cena. Pertanto, la deduzione che il signore che si era soffermato sul conto del ristorante fosse il Procuratore non poteva essere pagina 9 di 12 necessariamente o ragionevolmente esclusa dal fatto che il Procuratore non andasse Pt_1
mai fuori a cena da solo (circostanza al tempo non conosciuta, né dai convenuti, né dalla familiare . Per_1
7.5. Il Sig. inoltre risulta convinto della propria dichiarazione sulla presenza Controparte_2
a cena del Procuratore e basa tale convinzione sulla ricostruzione effettuata ex post tramite una ricerca fotografica avvenuta tre o quattro mesi dopo l'asserita cena (v. dichiarazioni rese all'udienza del 18.01.2022 in qualità di teste assistito nel procedimento 689/2017 Tribunale di
L'Aquila). Da ciò emerge con evidenza che il sig. non avesse accusato Controparte_2 qualcuno che sapeva con certezza innocente.
7.6. Nessun rilievo assume la circostanza che i avrebbero dovuto procedere a più CP_1
accurate e approfondite indagini, poiché ai fini civilistici l'illecito di calunnia è congiurabile solo in caso di dolo e non di colpa. E va anche escluso che il reato di calunnia si possa ascrivere per dolo eventuale “L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato” (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112).
7.7. Infine dall'istruttoria in sede penale e in particolare dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra sono risultate provate le lamentele, seppure generiche, circa i controlli che gli Per_1
operanti della Guardia di Finanza stavano effettuando presso il ristorante “Il Faro”. Tali lamentele (“mi vergogno di quello che sto facendo”, “ma dove ci hanno mandato questi”) risultano effettivamente essere state espresse dagli agenti della PG (v. dichiarazioni della teste
[...]
alla domanda “la finanza a un certo punto ha lasciato perde di fare i controlli, “ma ci hanno Per_1 mandato questi?”, ha detto “mi vergogno di quello che sto facendo?” la teste rispondeva “non l'ha detto a me , l'ha detto tra loro, ha detto…”, “stava li, stavamo li” a domanda del Giudice “quindi ha sentito?: rispondeva “si”). E si condivide quanto rilevato dal GIP del Tribunale di L'Aquila secondo cui le lamentele “sono, in qualche modo, verosimili, dato che è certo che la all'esito Pt_2 dei controlli riferì al Procuratore della inesistenza di fatti aventi rilievo penale e che, nonostante ciò, il
Procuratore ritenne di “rimproverarla” della lacunosità della risposta, chiedendo accertamenti più approfonditi e nonostante ciò, essa rispose nuovamente in modo negativo al . Quindi, che i Pt_1 militari operanti fossero infastiditi dal fatto di essere stati invitati a fare dei controlli su una realtà aziendale che essi avevano accertato essere priva di irregolarità e che quindi quei controlli fossero alla
pagina 10 di 12 fine inutili e dal fatto, oltretutto, di essere stati ripresi dal Procuratore per la loro presunta negligenza.”
(v. sentenza 197/2019 Tribunale di L'Aquila in atti)
Pertanto, laddove in denuncia ha dichiarato “uno dei militari non sono in Controparte_1 grado di riferirvi grado o nome, espressamente mi ha detto “mi vergogno di quello che sto facendo” non risulta aver riferito un fatto di cui era certo fosse falso;
essendo del tutto secondario se non irrilevante anche ai fini della ricostruzione di una ipotesi ritorsiva, se il soggetto a cui venivano rivolte dette lamentele fosse un collega o direttamente il sig. CP_1
Le medesime considerazioni valgono per la dichiarazione resa nella denuncia da parte di laddove dichiara che “i Finanzieri che dicevano di essere stati mandati dalla Controparte_2
Procura di Fermo, mi chiesero addirittura scusa dicendo che non avevano intenzione di prestarsi ad un tale gioco lasciando intendere che stavano subendo una vessazione”, lamentela verosimile proprio per le modalità sopra descritte in cui si erano trovati ad operare gli agenti.
7.7. Non risulta la prova circa la veridicità del fatto che il Maresciallo Controparte_4
“portandomi fuori del locale, mi chiese testualmente in modo alquanto allusivo, cosa avevamo “fatto ad una persona del sud influente e conoscitore di legge” (v. denuncia del sig. . Controparte_2
Sennonchè risulta del tutto ininfluente accertare tale circostanza in quanto sono sufficienti le altre circostanze sopra accertate (numero dei controlli, colloquio riferito dalla sig.ra
GE, visita degli uomini della scorta, lamentele degli operanti della Guardi di Finanza, sproporzione tra il numero di controlli e gli esiti degli accertamenti) a fare sorgere in capo ai una convinzione, seppur ex post risultata infondata, di essere oggetto di una ingiusta CP_1 persecuzione giudiziaria da parte del Procuratore, convinzione tale da escludere la consapevolezza di incolpare qualcuno che è innocente.
8. Tanto premesso va dunque rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore per non configurabilità del reato di calunnia per assenza di dolo.
9. Va esclusa, come sopra prospettato, una responsabilità per colpa non potendosi – in ipotesi di leggerezze/negligenze compiute in sede di denuncia- ravvisare alcun illecito civile causativo di danno.
10. Va escluso altresì il risarcimento per condotta diffamatoria posto che ogni denuncia, concretando una notizia criminis qualificata, si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato,
e dunque di una condotta obiettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato; è dunque evidente che la denuncia, anche ove non fondata, non può fare pagina 11 di 12 sorgere in capo al denunziante una responsabilità per diffamazione e la conseguente responsabilità civile ex art. 2059 e 2043 c.c., poichè servirebbe ad eludere, nella sostanza, la già enunciata non perseguibilità, nemmeno sul piano civilistico, della denuncia infondata ma non calunniosa. (cfr. Corte appello Brescia sez. II, 14/04/2020n.365). In altri termini, escluso il reato di calunnia per assenza di dolo, la denuncia, anche se poi risultata infondata, integra l'esercizio di un diritto (art. 51 1 comma c.p.) che, nello stesso tempo, discrimina la diffamazione e preclude anche la responsabilità civile per quel medesimo fatto, data la norma che lo giustifica, imponendo al soggetto passivo il corrispondente sacrificio (cfr.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2003, n.15646).
11. Ogni altra questione rimane assorbita essendo escluso l'an della responsabilità dei conventi.
12. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite del presente procedimento
PQM
Il Tribunale di Fermo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea
-DICHIARA compensate le spese di lite.
Fermo, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I Grado iscritta al N. R.G. 1752/2021 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Michele Cancellaro e Simone Moffa, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in AN Severo, via Teresa Masselli n. 8;
-attore-
CONTRO
- (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Amedeo Ciuffetelli e domiciliati C.F._3 presso il suo studio sito in L'Aquila, Via Goriano Valle n. 10;
-convenuti-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/10/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE:” 1) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei Sigg.ri e nei confronti del Dott. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
2) per gli effetti, condannare i Sigg.ri e al
[...] Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dal Dott. nella misura complessiva di € Parte_1
50.000,00 (cinquantamila/00) o da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, oltre spese forf. nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge”.
pagina 1 di 12 PER PARTE CONVENUTA: ”
1. Dichiarare infondata la domanda attorea e per l'effetto rigettarla;
2.
Condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.10.2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio e chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 50.000,00, ritenendoli responsabili ex art. 2043 c.c. per averlo “falsamente ed ingiustamente accusato per fatti inesistenti”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 16.02.2015, e in data 17.02.2015, sporgevano due Controparte_2 Controparte_1 denunce presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Fermo avverso
[...]
; Parte_1
- a seguito delle suddette denunce veniva istaurato il procedimento penale N.R.G. 583/2015 nei confronti del per il reato di cui all'art. 323 c.p. il quale si concludeva con la Pt_1
richiesta di archiviazione del P.M. del 18.06.2015 presso il Tribunale di L'Aquila e con il pedissequo decreto di archiviazione del G.I.P. del 16.07.2015;
- successivamente, con richiesta del 12.11.2015, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila chiedeva disporsi rinvio a Giudizio di e Controparte_2 per il reato di calunnia;
Controparte_1
- in data 22.02.2017 all'esito dell'udienza preliminare del suddetto procedimento penale – con la costituzione di come parte civile - il G.I.P. presso Parte_1 il Tribunale di L'Aquila emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti di e poiché “il fatto non costituisce reato”; Controparte_2 Controparte_1
- la suddetta sentenza veniva impugnata dal P.M. presso la Corte di Cassazione, la quale con successiva sentenza del 28.02.2018 annullava la decisione e rinviava gli atti al
Tribunale di L'Aquila;
- pertanto, il G.U.P. presso il Tribunale di L'Aquila – a seguito di richiesta di rito abbreviato avanzata dai pronunciava la sentenza n. 197/2019, pubblicata il 30.12.2019 con la CP_1
quale assolveva gli imputati e ex art. 530 comma 2 dal Controparte_2 Controparte_1 reato loro ascritto perché “il fatto non costituisce reato”;
pagina 2 di 12 - i fatti per cui è causa trovano origine nelle due distinte denunce sporte il 16.02.2015 e il
17.02.2015 rispettivamente da e contro Controparte_2 Controparte_1 [...]
per averlo ritenuto responsabile dei molteplici controlli Parte_1 investigativi effettuati nel corso dell'anno 2014 presso il loro ristorante “Il Faro” sito in
RT AN OR attivati dal – in qualità di Procuratore della Repubblica di Fermo Pt_1
– in modo strumentale e ritorsivo per esserle stato negato un trattamento di favore in occasione di un pasto consumato presso il predetto ristorante;
- le affermazioni contenute nelle denunce sporte dai convenuti sono false hanno carattere calunnioso nei confronti del TO;
pertanto, gli stessi devono essere Pt_1
condannati al risarcimento dei danni subiti da parte attrice;
- con lettera raccomandata A/R del 17.11.2019 invitava i Parte_1 convenuti a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita senza ricevere alcun riscontro dai medesimi.
Si costituivano in giudizio e i quali hanno chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_1
della domanda risarcitoria deducendo, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- con la sentenza n. 197/2019 emessa dal Tribunale di L'Aquila in sede di nuovo esame - a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n. 9093/2018- gli imputati e venivano assolti dal reato di calunnia loro Controparte_2 Controparte_1
ascritto perché “il fatto non costituisce reato” affermando, segnatamente che : “Nel caso di specie (…) in nessun caso vi è la prova certa che i abbiano riferito circostanze false, e CP_1 comunque le inferenze conseguenti a fatti realmente avvenuti erano ragionevoli, per cui deve essere escluso che gli imputati avessero piena consapevolezza della innocenza dell'incolpato”;
- i fatti per cui è causa sono stati oggetto di specifico accertamento in sede di giudizio penale e a fronte di una dettagliata ricostruzione fattuale il giudice nella suddetta sentenza concludeva che “E' un fatto indiscutibile che, sulla base di un esposto anonimo, il Procuratore
avviò una serie di controlli davvero imponente nei confronti dell'esercizio commerciale Pt_1 gestito dai Incaricò dapprima la G.d.F. di controlli, e, ricevuta risposta negativa, invitò la CP_1 stessa ad ulteriori approfondimenti istruttori, ritenendo insufficienti quelli svolti. Nel medesimo tempo, in un ristretto arco temporale, incaricò di analoghi controlli, direttamente o attraverso organi delegati, il NAS dei Carabinieri (che operarono due accessi), la Direzione Provinciale del
Lavoro (che operò due controlli, con funzionari civili e militari), l'Azienda ANitaria Unica pagina 3 di 12 Regionale delle Marche, e ulteriori controlli svolsero l'Agenzia delle Entrate e la Capitaneria di
RT” affermando altresì che tali controlli effettuati su incarico del da parte di Pt_1 organi amministrativi e di polizia giudiziaria sulla base di un esposto anonimo e in assenza di preventivi indizi di ipotesi di rilevanza penale, “poteva ingenerare nei la CP_1
convinzione di essere oggetto di una persecuzione giudiziaria da parte del ”; Pt_1
- l'inferenza denunciata dai convenuti ai Carabinieri – ossia che potesse esservi una relazione tra la serie di controlli disposta dal Procuratore presso il ristorante gestito dai e il risentimento nutrito nei confronti dei medesimi - è suffragata altresì da ulteriori CP_1
circostanze in particolare: 1) dal fatto che la loro congiunta avesse loro Persona_1
riferito che la titolare di una farmacia del posto (TA GE) amica e locatrice di un immobile al , le avesse domandato le ragioni di una lamentela raccolta dal Pt_1
Procuratore, che “era stato male” presso il loro ristorante;
2) dal fatto che gli uomini della scorta del Procuratore si fossero effettivamente recati presso il ristorante chiedendo informazioni sul menù e sui prezzi praticati;
3) dalla lamentela espressa dai finanzieri in occasione di un accesso presso il ristorante in ordine alla richiesta del Procuratore di eseguire ulteriori controlli nonostante gli stessi li avessero già effettuati con esito negativo;
- non risultano provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ossia l'illiceità della condotta, il danno nonché il nesso causale, in quanto l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito civile corrisponde all'accertamento dell'elemento psicologico del reato, ovvero al dolo della calunnia, ritenuto insussistente nel caso di specie da parte del
Giudice penale;
- la pretesa risarcitoria di parte attrice risulta eccessiva e non provata.
Alla prima udienza del 13.01.2022 di comparizione delle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie istruttorie nel rispetto dei termini concessi.
In particolare, nella prima memoria parte attrice precisava così le proprie allegazioni deducendo che le dichiarazioni calunniose e diffamatorie hanno cagionato al medesimo un danno non patrimoniale all'onere e alla reputazione.
Alla successiva udienza del 21.06.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 12 All'udienza del 31.10.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. La domanda proposta dall'attore va rigettata in quanto infondata per i motivi che seguono.
2. L'attore fa valere la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. in relazione alla condotta ritenuta illecita in quanto integrante reato di calunnia, dei sig.ro e Controparte_1
e dunque domanda il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tale Controparte_2
illecito.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi della domanda ossia: la condotta attiva od omissiva causativa del danno,
l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno conseguenza (in materia di calunnia cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020).
3. In particolare in relazione al risarcimento del danno derivante da calunnia occorre premettere i seguenti principi che devono guidare l'accertamento dell'illecito:
-colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. 30/11/2018, n.
30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271);
- la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass. nn.
3536/2000, 750/2002, 15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016);
pagina 5 di 12 -l'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato opera interrompendo il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di denuncia o di una querela infondate” (cfr. Cass. nn. 10033/2004 e 30988/2018);
-principi confermati da ultimo dalla Suprema Corte con Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n.
29495: “La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per
l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante”.
4. Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie si prende atto che il procedimento penale apertosi a seguito della denuncia dei sig.ri si è chiuso con CP_1
richiesta di archiviazione accolta con decreto del 16 luglio 2015; ciò non comporta automaticamente una risarcibilità dei danni per calunnia dovendosi valutare se sussiste l'elemento soggettivo del dolo ossia se il denunciante ha dato volontariamente una falsa rappresentazione degli eventi su cui fonda la denunzia.
5. Sotto il profilo soggettivo si rammenta che non ricorre il dolo quando si accerti che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass. VI, n. 12209/2020); al fine di determinare se vi sia il dolo di calunnia, il giudice è tenuto a considerare il grado di cultura di un soggetto (Cass. VI, n. 24606/2015) ovvero se la situazione rappresentata sia fondata su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. VI, n. 35558/2011).
6. Ciò detto, deve e può valorizzarsi in questa sede il compendio probatorio assunto nel procedimento penale in quanto il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel pagina 6 di 12 giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (ex aliis
Cassazione civile sez. III, 31.05.2024, n.15296 Cass. 20.01.2015, n.840; Cass.10.10.2018,
n.25067; Cass. 31.01.2024, n. 2897), soprattutto nell'ipotesi come quella in questione in cui, durante l'assunzione delle prove orali in sede penale, vi è stato il pieno contraddittorio tra parti dell'odierno giudizio.
7. Analizzando i documenti e gli atti del procedimento penale in cui i sig.ri erano CP_1 imputati del reato di calunnia si può arrivare alla conclusione che la ascrizione di una responsabilità di rilievo penale al dott. in relazione ai fatti denunciati appariva Pt_1 ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si fosse trovata nella medesima situazione di conoscenza.
7.1. Infatti, il locale di cui è titolare il sig. aveva subito nel 2014 una serie di Controparte_1
controlli sull'attività svolta nel ristorante da parte di più autorità. Gli accertamenti a cui avevano potuto direttamente assistere i denuncianti perché avvenuti in loro presenza risultano in particolare:
- un controllo della Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, effettuato alla data del
16.11.2013 e conclusasi con comunicazione di regolarità del 21.1.2014;
- un accesso in data 3 aprile 2014 da parte dei Carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del
Lavoro) presso la Direzione Territoriale del Lavoro stessa D.T.L. volto a verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale con esito regolare;
- un tentativo di un accesso in data 9 aprile 2014 dei Carabinieri del N.A.S. di Ancona: il controllo non fu tuttavia eseguito dal momento che l'attività era chiusa per malattia del titolare, Signor ma era presente;
ma risulta che il figlio era presente Controparte_1 CP_2 al tentativo dell'accesso;
-un accesso eseguito in data 16 maggio 2014 dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di
Finanza di AN Benetto del Tronto, finalizzato a riscontrare il rispetto della normativa fiscale e della tracciabilità dei prodotti alimentari;
- un accesso dei Carabinieri del N.A.S. di Ancona, in data 28 maggio 2014, volto al controllo del rispetto delle regole di igiene nella conservazione e preparazione del pesce seguito da pagina 7 di 12 sanzione per non aver osservato le procedure di rilevazione e registrazione delle temperature dei frigoriferi;
-l'accesso del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Asur Marche in data 11 novembre 2014 per accertamento di eventuali “violazioni in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro” seguito da contestazione del 26.11.2014 di violazioni sulla mancanza di talune misure di sicurezza nel luogo di lavoro e di inadempimenti sulla posizione lavorativa della dipendente
[...]
; all'esito dei controlli è stato emesso decreto penale di condanna all'ammenda di € CP_3
3.000,00 in data 14.5.2015;
- l'accesso in data 14.10.2014 e accertamento da parte degli agenti dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di RT AN OR conclusosi con esito di elevazione di contravvenzione amministrativa per mancata traccibilità dei prodotti (vongole).
A ciò si aggiunge che in data 11.12.2014 a seguito di richiesta dell'esistenza di iscrizioni a proprio carico, acquisiva il certificato ex art 335 bis c.p.p. da cui emergeva Controparte_1
l'iscrizione per la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
7.2. Risulta inoltre accertato in sede penale (v. pag. 3 sentenza n. 197/2019 GIP Tribunale di
L'Aquila) e, riconosciuto anche dall'odierno attore, che gli uomini impegnati nella scorta si fossero effettivamente recati nel locale “Il Faro” al fine di acquisire informazioni sulla sicurezza e sui prezzi del posto, pertanto è provato che tali due circostanze (numerosità degli accertamenti e visita della scorta al locale) riportate nella querela da e Controparte_2 CP_1 risultano vere.
[...]
7.3. Non è risultata provata in sede penale la circostanza, riferita in sede di denuncia, che la farmacista di RT AN OR (sig.ra GE) rimproverò la (moglie del Per_1
chiedendole cosa avessero fatto al Procuratore che si era lamentato circa il costo di CP_1
una cena. La sig.ra GE in sede testimoniale infatti ha negato di aver proferito tale frase alla sig.ra e, su specifica domanda del Giudice, ha dichiarato di non ricordare se ci Per_1
fosse mai stato un colloquio con la sig.ra riguardante il dott. (v. Per_1 Pt_1
dichiarazioni rese nel procedimento penale Tribunale de L'Aquila all'udienza del 04.11.2019).
Risulta superfluo chiamare nuovamente a testimoniare sul punto la sig.ra GE posto che la stessa è stata ampiamente sentita sotto giuramento e nel contraddittorio fra le odierne parti ed è stata anche messa a diretto confronto con la sul punto;
difficilmente la Per_1
pagina 8 di 12 sig.ra GE potrebbe ricordare oggi a distanza di anni quello che già ha dichiarato di non ricordare nel 2019.
Di rilievo è invece il fatto che la la quale all'esame dell'intera testimonianza Per_1 risulta credibile- abbia ricordato di avere avuto tale conversazione e soprattutto di aver riferito ai familiari ciò che aveva sentito -o, quantomeno, riteneva di aver sentito e di aver capito- dalla sig.ra GE ossia: “che gli avete fatto al TT ?”… “sa è stato male” (a Pt_1 domanda del Giudice: “lei tornata casa ha riferito questo fatto ai suoi parenti?” TESTIMONE DE
ANGELI “si”).
Peraltro, la conversazione sarebbe avvenuta, come dichiarato dalla Persona_2 [...]
in sede penale, “un po' prima” dei controlli effettuati dalle varie autorità e pertanto Per_1
tale conversazione, in uno con la numerosità dei successivi controlli ha inciso sulla ricostruzione dei fatti come percepita dagli odierni convenuti che hanno collegato l'attività di indagine e gli accessi (avvenuti questi proprio nell'arco dell'anno successivo) alle (seppure solo riferite) lamentele del Procuratore.
7.4. Ancora è verosimile che i avessero ritenuto che il Procuratore si fosse recato nel CP_1
ristorante, posto che la scorta del Procuratore, si era effettivamente recata sul luogo e successivamente uno dei clienti (sebbene non sia stato provato all'esito dell'istruttoria Penale che si trattasse del Procuratore) aveva tenuto un comportamento di particolare attenzione al conto portatogli all'esito della cena (v. dichiarazioni rese dalla teste all'udienza Per_1 del 04.11.2019 “un giorno a un tavolo, un signore con una signora, che ha pagato alla cassa e ha guardato lo scontrino”).
7.5. Si rileva inoltre che la circostanza che il Procuratore non fosse solito a sottrarsi al Pt_1 servizio di scorta e che venisse accompagnato dagli agenti quando si recava fuori a cena (v. dichiarazioni dai testi agenti e rese all'udienza del 5.06.2018 e 4.12.2018 Tes_1 Tes_2 nel procedimento penale 689/2018 Tribunale di L'Aquila) plausibilmente non era conosciuta dai al momento della denuncia: i anche per l'attività professionale svolta, non CP_1 CP_1
potevano conoscere la specifica tipologia di protezione accordata al dott. , non Pt_1 potevano conoscere l'ampiezza della tutela allo stesso riservata e, in particolare, se era tale da implicare l'accompagnamento presso il luogo della cena. Pertanto, la deduzione che il signore che si era soffermato sul conto del ristorante fosse il Procuratore non poteva essere pagina 9 di 12 necessariamente o ragionevolmente esclusa dal fatto che il Procuratore non andasse Pt_1
mai fuori a cena da solo (circostanza al tempo non conosciuta, né dai convenuti, né dalla familiare . Per_1
7.5. Il Sig. inoltre risulta convinto della propria dichiarazione sulla presenza Controparte_2
a cena del Procuratore e basa tale convinzione sulla ricostruzione effettuata ex post tramite una ricerca fotografica avvenuta tre o quattro mesi dopo l'asserita cena (v. dichiarazioni rese all'udienza del 18.01.2022 in qualità di teste assistito nel procedimento 689/2017 Tribunale di
L'Aquila). Da ciò emerge con evidenza che il sig. non avesse accusato Controparte_2 qualcuno che sapeva con certezza innocente.
7.6. Nessun rilievo assume la circostanza che i avrebbero dovuto procedere a più CP_1
accurate e approfondite indagini, poiché ai fini civilistici l'illecito di calunnia è congiurabile solo in caso di dolo e non di colpa. E va anche escluso che il reato di calunnia si possa ascrivere per dolo eventuale “L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato” (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112).
7.7. Infine dall'istruttoria in sede penale e in particolare dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra sono risultate provate le lamentele, seppure generiche, circa i controlli che gli Per_1
operanti della Guardia di Finanza stavano effettuando presso il ristorante “Il Faro”. Tali lamentele (“mi vergogno di quello che sto facendo”, “ma dove ci hanno mandato questi”) risultano effettivamente essere state espresse dagli agenti della PG (v. dichiarazioni della teste
[...]
alla domanda “la finanza a un certo punto ha lasciato perde di fare i controlli, “ma ci hanno Per_1 mandato questi?”, ha detto “mi vergogno di quello che sto facendo?” la teste rispondeva “non l'ha detto a me , l'ha detto tra loro, ha detto…”, “stava li, stavamo li” a domanda del Giudice “quindi ha sentito?: rispondeva “si”). E si condivide quanto rilevato dal GIP del Tribunale di L'Aquila secondo cui le lamentele “sono, in qualche modo, verosimili, dato che è certo che la all'esito Pt_2 dei controlli riferì al Procuratore della inesistenza di fatti aventi rilievo penale e che, nonostante ciò, il
Procuratore ritenne di “rimproverarla” della lacunosità della risposta, chiedendo accertamenti più approfonditi e nonostante ciò, essa rispose nuovamente in modo negativo al . Quindi, che i Pt_1 militari operanti fossero infastiditi dal fatto di essere stati invitati a fare dei controlli su una realtà aziendale che essi avevano accertato essere priva di irregolarità e che quindi quei controlli fossero alla
pagina 10 di 12 fine inutili e dal fatto, oltretutto, di essere stati ripresi dal Procuratore per la loro presunta negligenza.”
(v. sentenza 197/2019 Tribunale di L'Aquila in atti)
Pertanto, laddove in denuncia ha dichiarato “uno dei militari non sono in Controparte_1 grado di riferirvi grado o nome, espressamente mi ha detto “mi vergogno di quello che sto facendo” non risulta aver riferito un fatto di cui era certo fosse falso;
essendo del tutto secondario se non irrilevante anche ai fini della ricostruzione di una ipotesi ritorsiva, se il soggetto a cui venivano rivolte dette lamentele fosse un collega o direttamente il sig. CP_1
Le medesime considerazioni valgono per la dichiarazione resa nella denuncia da parte di laddove dichiara che “i Finanzieri che dicevano di essere stati mandati dalla Controparte_2
Procura di Fermo, mi chiesero addirittura scusa dicendo che non avevano intenzione di prestarsi ad un tale gioco lasciando intendere che stavano subendo una vessazione”, lamentela verosimile proprio per le modalità sopra descritte in cui si erano trovati ad operare gli agenti.
7.7. Non risulta la prova circa la veridicità del fatto che il Maresciallo Controparte_4
“portandomi fuori del locale, mi chiese testualmente in modo alquanto allusivo, cosa avevamo “fatto ad una persona del sud influente e conoscitore di legge” (v. denuncia del sig. . Controparte_2
Sennonchè risulta del tutto ininfluente accertare tale circostanza in quanto sono sufficienti le altre circostanze sopra accertate (numero dei controlli, colloquio riferito dalla sig.ra
GE, visita degli uomini della scorta, lamentele degli operanti della Guardi di Finanza, sproporzione tra il numero di controlli e gli esiti degli accertamenti) a fare sorgere in capo ai una convinzione, seppur ex post risultata infondata, di essere oggetto di una ingiusta CP_1 persecuzione giudiziaria da parte del Procuratore, convinzione tale da escludere la consapevolezza di incolpare qualcuno che è innocente.
8. Tanto premesso va dunque rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore per non configurabilità del reato di calunnia per assenza di dolo.
9. Va esclusa, come sopra prospettato, una responsabilità per colpa non potendosi – in ipotesi di leggerezze/negligenze compiute in sede di denuncia- ravvisare alcun illecito civile causativo di danno.
10. Va escluso altresì il risarcimento per condotta diffamatoria posto che ogni denuncia, concretando una notizia criminis qualificata, si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato,
e dunque di una condotta obiettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato; è dunque evidente che la denuncia, anche ove non fondata, non può fare pagina 11 di 12 sorgere in capo al denunziante una responsabilità per diffamazione e la conseguente responsabilità civile ex art. 2059 e 2043 c.c., poichè servirebbe ad eludere, nella sostanza, la già enunciata non perseguibilità, nemmeno sul piano civilistico, della denuncia infondata ma non calunniosa. (cfr. Corte appello Brescia sez. II, 14/04/2020n.365). In altri termini, escluso il reato di calunnia per assenza di dolo, la denuncia, anche se poi risultata infondata, integra l'esercizio di un diritto (art. 51 1 comma c.p.) che, nello stesso tempo, discrimina la diffamazione e preclude anche la responsabilità civile per quel medesimo fatto, data la norma che lo giustifica, imponendo al soggetto passivo il corrispondente sacrificio (cfr.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2003, n.15646).
11. Ogni altra questione rimane assorbita essendo escluso l'an della responsabilità dei conventi.
12. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite del presente procedimento
PQM
Il Tribunale di Fermo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea
-DICHIARA compensate le spese di lite.
Fermo, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini
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