TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10202/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10202/2022
Oggi 6 giugno ad ore 10:30 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'Avv. Gualtieri;
l'Avv. Passanisi su delega dell'Avv. Fiume;
l'Avv. Sferlazzo su delega dell'Avv. Marino.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Avv. Gualtieri precisa le conclusioni come da citazione.
L'Avv. Passanisi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
L'Avv. Sferlazzo precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
discute oralmente la causa come da atti, rilevando che l'istruttoria processuale ha comprovato l'avvenuto incasso da parte dell'attrice di una somma di denaro a tacitazione del danno da parte di compagnia assicurativa svizzera e della quale si dovrà tenere conto in sede decisoria ai fini della determinazione del risarcimento nel caso di accoglimento della domanda, la quale è comunque sfornita di prova.
L'Avv. Gualtieri rileva che l'indennità di cui sopra ha tacitato unicamente le poste di danno relative alle spese mediche sostenute dalla propria assistita ed all'inabilità lavorativa conseguita all'infortunio; rileva, ai fini della prova e della fondatezza della domanda risarcitoria, che furono gli stessi responsabili dell'ente convenuto a soccorrere l'attrice in occasione dell'incidente ed a chiamare i soccorsi;
il convenuto non ha offerto, peraltro, alcuna prova liberatoria della propria responsabilità.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
10202/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. JESSICA Parte_1 C.F._1
GUALTIERI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE 83/A, SAN
GREGORIO DI CATANIA
contro
( rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. CLAUDIO FIUME, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MONSIGNOR
VENTIMIGLIA 228, CATANIA
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentata e difesa dall'avv. FABIO MARINO, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SAMMARTINO 4, PALERMO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. È infondata la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti di (nel prosieguo, ), per le motivazioni di Controparte_1 CP_1
seguito esposte. pagina 2 di 8 1.1. Parte attrice ha allegato (e provato) che in data 3 giugno 2022, durante un soggiorno presso la struttura alberghiera “Agriturismo Boscoscuro” - sita in Ragalna, via Monte Arso e gestita dall'odierna convenuta -, nell'utilizzare per pulizia personale il bidet sito all'interno della propria camera, a causa dell'improvvisa rottura dello stesso, cadde riportando gravi lesioni da taglio alla regione lombosacrale. L'attrice agisce pertanto in questa sede chiedendo, previo accertamento della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna di nella qualità di proprietaria CP_1 dell'“Agriturismo Boscoscuro”, al risarcimento del danno patito.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, in particolare, allegando la consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e l'assenza di vizi della res, e chiedendo pertanto accertarsi la responsabilità di parte attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per l'uso improprio del bidet;
in via subordinata, in caso di condanna al risarcimento del danno, parte convenuta ha formulato eccezione di compensatio lucri cum damno e chiesto in ogni caso di essere manlevata e garantita nei confronti dell'attrice dalla compagnia assicuratrice in forza della polizza assicurativa n. 404370857 (cfr. doc. 4 Controparte_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Integrato il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima, la compagnia assicuratrice ha in primo luogo chiesto il rigetto della domanda rilevandone l'infondatezza, attesa l'asserita sussistenza del caso fortuito – costituito dall'assenza di anomalie e dall'uso improprio della res da parte della danneggiata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, ha anch'essa chiesto sottrarsi, dalla somma riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, la somma eventualmente già corrisposta in favore della da parte di , società assicuratrice sociale svizzera che Parte_1 CP_3
garantisce prestazioni assicurative/previdenziali ai lavoratori secondo la legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni.
Ciò premesso, osserva il tribunale che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da essa cagionati, individua un criterio di imputazione avente carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, comprensivo anche della condotta incauta della vittima e senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022; Cass.
27724/2018).
pagina 3 di 8 Alla luce del compendio probatorio agli atti, ha dato prova dell'evento Parte_1 dannoso descritto in citazione: in particolare, il verbale di pronto soccorso presso l'Ospedale “S.S.
Salvatore” di Paternò certifica che l'attrice arrivò la mattina del 3 giugno 2022 al nosocomio in codice giallo, in condizioni mediamente critiche, con ferite da taglio alla regione glutea e lombosacrale riferendo già in quella sede che le lesioni conseguivano alla rottura improvvisa del bidet in un agriturismo (si veda la documentazione medica allegata alla citazione).
Peraltro, la criticità delle lesioni riportate emerge inequivocabilmente dalle rappresentazioni fotografiche in atti, le quali evidenziano una profonda lacerazione nella zona lombosacrale (cfr. pag. 9 della perizia di parte in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
L'attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta riportò un “trauma contusivo alla regione sacro-coccigea con Parte_1
sottile rima di infrazione ossea alla seconda vertebra sacrale e prime vertebre coccigee e FLC suturata alla regione interglutea” – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale. Il perito ha rilevato, in particolare, che il “[…] complesso patorganico è compatibile con la dinamica dell'evento lesivo secondo il criterio cronologico, topografico, modale, di idoneità qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e di esclusione di altre cause […]” (cfr. pagg. 4 s. della consulenza tecnica d'ufficio).
Osserva inoltre il tribunale che, nel caso in esame, la situazione di potenziale pericolo conseguita all'improvvisa rottura del bidet non solo non era prevedibile, ma nemmeno era suscettibile di essere superata attraverso l'adozione, da parte della signora, di qualsivoglia cautela: in rapporto alle circostanze di tempo, di luogo ed anche personali del danneggiato, infatti, non è possibile individuare – né il convenuto o il terzo chiamato hanno provato - un qualche comportamento della che Parte_1
abbia, in concreto, potuto incidere nel dinamismo causale del danno e possa integrare il caso fortuito preteso dall'art. 2051 c.c. ai fini della prova liberatoria a beneficio del custode della cosa.
Adeguatamente valutate le anzidette circostanze, all'esito dell'istruttoria processuale può dirsi acclarata la tesi sostenuta da parte attrice nelle proprie difese: deve quindi presumersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la signora sia caduta a causa della res e di ciò è CP_1
chiamata a rispondere nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 4 di 8 1.2. Prima di esaminare l'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata dal convenuto e dal terzo chiamato nelle rispettive difese, si procede alla quantificazione del danno non patrimoniale preteso dall'attrice.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Peraltro, in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi con decorrenza dal momento dell'illecito (Cass. 10476/2024) – domanda che, nel caso in esame, non è stata formulata dalla parte attrice, con conseguente esclusione di tale posta attiva (rimasta comunque indimostrata) dalla quantificazione del complessivo ammontare a titolo risarcitorio.
Il calcolo della (sola) rivalutazione si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva a sua volta d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282
c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si Parte_1 osserva che il perito d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi: “[…] esiti di pregresso trauma contusivo alla regione sacro-coccigea con sottile rima di infrazione ossea alla seconda vertebra sacrale e prime vertebre coccigee e FLC suturata alla regione interglutea”[…]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 6 % (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
pagina 5 di 8 Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale in € 10.489,00
• l'invalidità temporanea assoluta per giorni dieci in € 1.150,00
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per ulteriori venti giorni in € 1.725,00.
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori trenta giorni in € 1.725,00. il tutto, per complessivi € 15.089,00. L'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (15 maggio 2025) alla data del sinistro (3 giugno 2022), per conseguenti € 13.400,53; su tale ultima somma dev'essere poi calcolata la rivalutazione secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi € 14.526,17.
1.3. Ciò statuito, deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata dal convenuto e dal terzo chiamato nelle rispettive difese, essendo tale vaglio deputato ad accertare se il danneggiato abbia già conseguito adeguato ristoro del pregiudizio subito - onde evitare che lo stesso consegua un'indebita locupletazione patrimoniale in conseguenza dell'illecito.
Premessa la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve detrarsi l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. 33900/2023).
Nel caso di specie, l'eccezione formulata sul punto dal convenuto e dal terzo chiamato è fondata: è infatti pacifico che (società assicuratrice sociale svizzera) abbia riconosciuto (e CP_3 corrisposto) in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno sofferto in occasione dell'infortunio n. 25.23700.22.0, la somma di € 34.085,93 (= CHF 31.863,00) – cfr. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. del terzo chiamato -, che è di fatto ben superiore all'importo che l'intestato ufficio avrebbe liquidato alla signora a titolo di risarcimento del danno nella presente causa.
Non è poi superfluo notarsi che la stessa società assicuratrice elvetica ha espressamente specificato che “[…] l'indennità per menomazione dell'integrità […] da noi […] accordata al danneggiato costituisce una posta di danno identica al danno biologico italiano […]” (cfr. doc. 4 in pagina 6 di 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato): ciò dunque esclude che, appurato il versamento del suddetto emolumento da parte di ed a favore della in corso di CP_3 Parte_1
causa, quest'ultima possa pretendere un ulteriore ristoro monetario per poste di danno già integralmente tacitate dall'indennità di cui sopra.
L'accoglimento della superiore eccezione determina pertanto il rigetto della domanda proposta da Parte_1
2. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
Se in sede di costituzione in giudizio la parte convenuta si è unicamente limitata ad ipotizzare l'eventuale versamento di indennità risarcitorie a beneficio dell'attrice prima della promozione della presente causa, il terzo chiamato ha prodotto, sempre in sede di costituzione, documentazione comprovante la circostanza che, nel novembre del 2022 – e, dunque, già pendente la lite per cui è causa
– la relativa pratica assicurativa era ancora all'esame degli addetti della compagnia assicurativa elvetica
(cfr. doc. 4 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato). La conseguente liquidazione dell'emolumento a favore della sarebbe avvenuta, poi, solamente nel 2023 – Parte_1
come desumibile dal doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c. del terzo chiamato.
Ciò sta a significare che le circostanze fondanti l'accoglimento della relativa eccezione formulata sul punto tanto dal convenuto, quanto dal terzo chiamato sono sopravvenute all'indomani della promozione del presente giudizio e che, pertanto, alla data di pendenza della lite, la signora non poteva né ragionevolmente prevedere se la richiesta di liquidazione inoltrata a sarebbe stata CP_3 accolta o meno, né se l'eventuale accoglimento avrebbe tacitato tutte le poste di danno dalla stessa rivendicate in questa sede – da cui l'opportunità d'integrale compensazione degli oneri della presente causa (ivi incluse le spese per negoziazione assistita).
Per le medesime motivazioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
pagina 7 di 8 2. compensa le spese di lite e di negoziazione assistita;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10202/2022
Oggi 6 giugno ad ore 10:30 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'Avv. Gualtieri;
l'Avv. Passanisi su delega dell'Avv. Fiume;
l'Avv. Sferlazzo su delega dell'Avv. Marino.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Avv. Gualtieri precisa le conclusioni come da citazione.
L'Avv. Passanisi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
L'Avv. Sferlazzo precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
discute oralmente la causa come da atti, rilevando che l'istruttoria processuale ha comprovato l'avvenuto incasso da parte dell'attrice di una somma di denaro a tacitazione del danno da parte di compagnia assicurativa svizzera e della quale si dovrà tenere conto in sede decisoria ai fini della determinazione del risarcimento nel caso di accoglimento della domanda, la quale è comunque sfornita di prova.
L'Avv. Gualtieri rileva che l'indennità di cui sopra ha tacitato unicamente le poste di danno relative alle spese mediche sostenute dalla propria assistita ed all'inabilità lavorativa conseguita all'infortunio; rileva, ai fini della prova e della fondatezza della domanda risarcitoria, che furono gli stessi responsabili dell'ente convenuto a soccorrere l'attrice in occasione dell'incidente ed a chiamare i soccorsi;
il convenuto non ha offerto, peraltro, alcuna prova liberatoria della propria responsabilità.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
10202/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. JESSICA Parte_1 C.F._1
GUALTIERI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE 83/A, SAN
GREGORIO DI CATANIA
contro
( rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. CLAUDIO FIUME, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MONSIGNOR
VENTIMIGLIA 228, CATANIA
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentata e difesa dall'avv. FABIO MARINO, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SAMMARTINO 4, PALERMO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. È infondata la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti di (nel prosieguo, ), per le motivazioni di Controparte_1 CP_1
seguito esposte. pagina 2 di 8 1.1. Parte attrice ha allegato (e provato) che in data 3 giugno 2022, durante un soggiorno presso la struttura alberghiera “Agriturismo Boscoscuro” - sita in Ragalna, via Monte Arso e gestita dall'odierna convenuta -, nell'utilizzare per pulizia personale il bidet sito all'interno della propria camera, a causa dell'improvvisa rottura dello stesso, cadde riportando gravi lesioni da taglio alla regione lombosacrale. L'attrice agisce pertanto in questa sede chiedendo, previo accertamento della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna di nella qualità di proprietaria CP_1 dell'“Agriturismo Boscoscuro”, al risarcimento del danno patito.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, in particolare, allegando la consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e l'assenza di vizi della res, e chiedendo pertanto accertarsi la responsabilità di parte attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per l'uso improprio del bidet;
in via subordinata, in caso di condanna al risarcimento del danno, parte convenuta ha formulato eccezione di compensatio lucri cum damno e chiesto in ogni caso di essere manlevata e garantita nei confronti dell'attrice dalla compagnia assicuratrice in forza della polizza assicurativa n. 404370857 (cfr. doc. 4 Controparte_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Integrato il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima, la compagnia assicuratrice ha in primo luogo chiesto il rigetto della domanda rilevandone l'infondatezza, attesa l'asserita sussistenza del caso fortuito – costituito dall'assenza di anomalie e dall'uso improprio della res da parte della danneggiata;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, ha anch'essa chiesto sottrarsi, dalla somma riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, la somma eventualmente già corrisposta in favore della da parte di , società assicuratrice sociale svizzera che Parte_1 CP_3
garantisce prestazioni assicurative/previdenziali ai lavoratori secondo la legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni.
Ciò premesso, osserva il tribunale che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da essa cagionati, individua un criterio di imputazione avente carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, comprensivo anche della condotta incauta della vittima e senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022; Cass.
27724/2018).
pagina 3 di 8 Alla luce del compendio probatorio agli atti, ha dato prova dell'evento Parte_1 dannoso descritto in citazione: in particolare, il verbale di pronto soccorso presso l'Ospedale “S.S.
Salvatore” di Paternò certifica che l'attrice arrivò la mattina del 3 giugno 2022 al nosocomio in codice giallo, in condizioni mediamente critiche, con ferite da taglio alla regione glutea e lombosacrale riferendo già in quella sede che le lesioni conseguivano alla rottura improvvisa del bidet in un agriturismo (si veda la documentazione medica allegata alla citazione).
Peraltro, la criticità delle lesioni riportate emerge inequivocabilmente dalle rappresentazioni fotografiche in atti, le quali evidenziano una profonda lacerazione nella zona lombosacrale (cfr. pag. 9 della perizia di parte in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
L'attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta riportò un “trauma contusivo alla regione sacro-coccigea con Parte_1
sottile rima di infrazione ossea alla seconda vertebra sacrale e prime vertebre coccigee e FLC suturata alla regione interglutea” – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale. Il perito ha rilevato, in particolare, che il “[…] complesso patorganico è compatibile con la dinamica dell'evento lesivo secondo il criterio cronologico, topografico, modale, di idoneità qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e di esclusione di altre cause […]” (cfr. pagg. 4 s. della consulenza tecnica d'ufficio).
Osserva inoltre il tribunale che, nel caso in esame, la situazione di potenziale pericolo conseguita all'improvvisa rottura del bidet non solo non era prevedibile, ma nemmeno era suscettibile di essere superata attraverso l'adozione, da parte della signora, di qualsivoglia cautela: in rapporto alle circostanze di tempo, di luogo ed anche personali del danneggiato, infatti, non è possibile individuare – né il convenuto o il terzo chiamato hanno provato - un qualche comportamento della che Parte_1
abbia, in concreto, potuto incidere nel dinamismo causale del danno e possa integrare il caso fortuito preteso dall'art. 2051 c.c. ai fini della prova liberatoria a beneficio del custode della cosa.
Adeguatamente valutate le anzidette circostanze, all'esito dell'istruttoria processuale può dirsi acclarata la tesi sostenuta da parte attrice nelle proprie difese: deve quindi presumersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la signora sia caduta a causa della res e di ciò è CP_1
chiamata a rispondere nella qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 4 di 8 1.2. Prima di esaminare l'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata dal convenuto e dal terzo chiamato nelle rispettive difese, si procede alla quantificazione del danno non patrimoniale preteso dall'attrice.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Peraltro, in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi con decorrenza dal momento dell'illecito (Cass. 10476/2024) – domanda che, nel caso in esame, non è stata formulata dalla parte attrice, con conseguente esclusione di tale posta attiva (rimasta comunque indimostrata) dalla quantificazione del complessivo ammontare a titolo risarcitorio.
Il calcolo della (sola) rivalutazione si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva a sua volta d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282
c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si Parte_1 osserva che il perito d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi: “[…] esiti di pregresso trauma contusivo alla regione sacro-coccigea con sottile rima di infrazione ossea alla seconda vertebra sacrale e prime vertebre coccigee e FLC suturata alla regione interglutea”[…]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 6 % (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
pagina 5 di 8 Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale in € 10.489,00
• l'invalidità temporanea assoluta per giorni dieci in € 1.150,00
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per ulteriori venti giorni in € 1.725,00.
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori trenta giorni in € 1.725,00. il tutto, per complessivi € 15.089,00. L'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (15 maggio 2025) alla data del sinistro (3 giugno 2022), per conseguenti € 13.400,53; su tale ultima somma dev'essere poi calcolata la rivalutazione secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi € 14.526,17.
1.3. Ciò statuito, deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno formulata dal convenuto e dal terzo chiamato nelle rispettive difese, essendo tale vaglio deputato ad accertare se il danneggiato abbia già conseguito adeguato ristoro del pregiudizio subito - onde evitare che lo stesso consegua un'indebita locupletazione patrimoniale in conseguenza dell'illecito.
Premessa la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve detrarsi l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. 33900/2023).
Nel caso di specie, l'eccezione formulata sul punto dal convenuto e dal terzo chiamato è fondata: è infatti pacifico che (società assicuratrice sociale svizzera) abbia riconosciuto (e CP_3 corrisposto) in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno sofferto in occasione dell'infortunio n. 25.23700.22.0, la somma di € 34.085,93 (= CHF 31.863,00) – cfr. doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. del terzo chiamato -, che è di fatto ben superiore all'importo che l'intestato ufficio avrebbe liquidato alla signora a titolo di risarcimento del danno nella presente causa.
Non è poi superfluo notarsi che la stessa società assicuratrice elvetica ha espressamente specificato che “[…] l'indennità per menomazione dell'integrità […] da noi […] accordata al danneggiato costituisce una posta di danno identica al danno biologico italiano […]” (cfr. doc. 4 in pagina 6 di 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato): ciò dunque esclude che, appurato il versamento del suddetto emolumento da parte di ed a favore della in corso di CP_3 Parte_1
causa, quest'ultima possa pretendere un ulteriore ristoro monetario per poste di danno già integralmente tacitate dall'indennità di cui sopra.
L'accoglimento della superiore eccezione determina pertanto il rigetto della domanda proposta da Parte_1
2. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
Se in sede di costituzione in giudizio la parte convenuta si è unicamente limitata ad ipotizzare l'eventuale versamento di indennità risarcitorie a beneficio dell'attrice prima della promozione della presente causa, il terzo chiamato ha prodotto, sempre in sede di costituzione, documentazione comprovante la circostanza che, nel novembre del 2022 – e, dunque, già pendente la lite per cui è causa
– la relativa pratica assicurativa era ancora all'esame degli addetti della compagnia assicurativa elvetica
(cfr. doc. 4 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato). La conseguente liquidazione dell'emolumento a favore della sarebbe avvenuta, poi, solamente nel 2023 – Parte_1
come desumibile dal doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c. del terzo chiamato.
Ciò sta a significare che le circostanze fondanti l'accoglimento della relativa eccezione formulata sul punto tanto dal convenuto, quanto dal terzo chiamato sono sopravvenute all'indomani della promozione del presente giudizio e che, pertanto, alla data di pendenza della lite, la signora non poteva né ragionevolmente prevedere se la richiesta di liquidazione inoltrata a sarebbe stata CP_3 accolta o meno, né se l'eventuale accoglimento avrebbe tacitato tutte le poste di danno dalla stessa rivendicate in questa sede – da cui l'opportunità d'integrale compensazione degli oneri della presente causa (ivi incluse le spese per negoziazione assistita).
Per le medesime motivazioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
pagina 7 di 8 2. compensa le spese di lite e di negoziazione assistita;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 8 di 8