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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VILLA FEDERICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MAZZANTI LUCA ATTRICE
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. GARCEA GIACOMO C.F._1 CONVENUTI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TADDIA Controparte_3 P.IVA_3 STEFANO TE CHIAMATO
e (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4 P.IVA_4 PELLINI PIER LUIGI
TE CH
Oggetto: Responsabilità professionale
1 CONCLUSIONI
Per la “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione Parte_1 ed istanza respinta: (i) in via principale dichiarare ed il dott. Controparte_1 responsabili dei danni cagionati ad dall'errata CP_2 Parte_1 applicazione dell'art. 2, L. 335/1995 e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in € 80.890,64 per il mancato pagamento dei contributi riferiti al lavoratore dott. per gli Controparte_5 anni 2015 e 2016, ovvero condannarli al pagamento della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. (ii) in ogni caso con vittoria di spese e onorari come per legge”
Per e per “In via principale, nel Controparte_1 CP_2 merito: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dalla società ricorrente, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di entrambi i conchiudenti perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate per le ragioni esposte in atti;
In subordine, nel merito: Accertato e dichiarato ex art. 1227 c.c. il concorso colposo del creditore - in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore - nella determinazione dell'inadempimento contrattuale ascritto ai resistenti, determinare l'entità del richiesto risarcimento diminuendolo rispetto alla domanda di parte ricorrente in maniera proporzionale rispetto alla gravità della colpa del datore di lavoro ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ulteriore subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda principale avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di condanna anche solo parziale del Dott. e di al CP_2 Controparte_1
2 pagamento di somme di denaro nei confronti di – in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore - dichiarare tenute e condannare (per i rispettivi titoli e per le ragioni di cui in parte narrativa) – Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore – ed
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 pagare direttamente a – in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore - ex art. 1917 secondo comma c.c. il denegato risarcimento, o comunque a tenere indenni e manlevati entrambi i conchiudenti da ogni condanna e spesa, ivi compresa quella di resistenza al giudizio ex art 1917 comma terzo c.c., oltre interessi e rivalutazione sino al saldo. Vinte le spese, da liquidarsi come da nota allegata.”.
Per : “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le Controparte_3 domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi. IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande, previo accertamento delle quote di responsabilità a carico dei singoli convenuti, dichiarare l'obbligo della Compagnia di assicurazione di garantire e manlevare il professionista assicurato, Dott. nei limiti della CP_2 riconosciuta sua esclusiva responsabilità, con l'esclusione del vincolo di solidarietà, nonché nei limiti del massimale garantito ed al netto delle franchigie previste in polizza, come anche nei limiti di tutte le condizioni di polizza in atti richiamate. Con vittoria di competenze ed onorari di causa.
Per : “Si conclude affinché il Tribunale Ill.mo rigetti la CP_7 domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1
3 della esponente società attesa la mancanza di copertura della polizza di cui si
è chiesta l'applicazione in merito alle circostanze che formano oggetto di causa. Vinte le spese.”
Fatti della causa e ragioni della decisione
1. La ha chiesto che la e Parte_1 Controparte_1 vengano condannati a risarcirle il danno da inadempimento del CP_2 contratto di prestazione d'opera professionale, concluso nel 2013, relativo alla elaborazione del cedolino paga del dirigente , per avere i Persona_1 convenuti calcolato in modo errato i contributi INPS da pagarsi per le annualità 2015 e 2016 con conseguente emissione da parte dell'Istituto di avvisi recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995 per indebito utilizzo dell'elemento “Eccedenza massimale” in
Uniemens, per complessivi € 177.907,51 di cui € 117.740,37 a titolo di contributi omessi per l'anno 2016, € 24.554,31 a titolo di contributi omessi per l'anno 2015 ed € 35.612,83 a titolo di sanzioni. La ha Pt_1 evidenziato che l'errore era stato compiuto anche per gli anni 2013 e 2014, con identiche conseguenze rispetto all'INPS, ma che, essendo ormai decorso il termine prescrizionale del credito risarcitorio, non intendeva avanzare domande per tali anni.
A fondamento della domanda, la ha dedotto che il dipendente Pt_1 risultava in possesso di un'anzianità contributiva antecedente al 1.1.1996 e quindi non godeva dei requisiti necessari per accedere al beneficio contributivo di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995; che lo 3 e CP_1 CP_2 avevano errato nel ritenere il contrario e, conseguentemente, nel
[...] calcolare i contributi;
che la colpa dei convenuti, per ignoranza o inosservanza della legge, era aggravata dal fatto che essi avevano ritenuto di
4 non seguire la prassi del soggetto a cui erano subentrati nell'incarico della redazione delle buste paga, il quale, fino al 2012, aveva calcolato i contributi senza applicare il beneficio.
2. I convenuti si sono costituiti, hanno dedotto che la on aveva con Pt_1 chiarezza indicato il soggetto a cui la stessa aveva conferito l'incarico professionale;
senza contestare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria -essere stata errata l'elaborazione delle buste paghe del dirigente in relazione all'indicazione del contributo previdenziale per gli anni CP_5
2015/2016-, hanno centrato la difesa su questo argomento: l'errata applicazione del massimale contributivo era dipesa dalla non conoscenza del possesso da parte del di una anzianità contributiva antecedente CP_5 all'1.01.1996; la non conoscenza era a sua volta dipesa dal fatto che nessuno di essi convenuti -chiunque fosse il prestatore d'opera a cui l'incarico era stato conferito- era stato informato della circostanza dalla o dal lavoratore;
hanno, comunque, contestato anche il quantum Pt_1 della domanda risarcitoria.
3. Sono state chiamate in causa, con richiesta di manleva, da parte del CP_2 la e, da parte della , la in Controparte_3 CP_1 CP_7 qualità di rispettive assicuratrici per responsabilità professionale.
La ha ripreso l'eccezione del proprio assicurato per cui la Controparte_3 ricorrente non aveva allegato in modo preciso né tanto meno aveva provato di avere conferito al l'incarico della elaborazione dei dati relativi al CP_2 profilo previdenziale del lavoratore;
ha evidenziato che la aveva Pt_1 prodotto unicamente il contratto di consulenza intervenuto con lo CP_1
ha aderito all'argomentazione difensiva del proprio assistito e alla
[...] subordinata contestazione del quantum della pretesa risarcitoria;
ha fatto poi valere, per il caso di condanna dell'assicurato, clausole limitative
5 dell'assicurazione.
La ha sostenuto che la polizza assicurativa di cui era stata chiesta CP_7
l'applicazione riguardava la responsabilità civile ascrivibile all'assicurato per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza;
che l'attività descritta in polizza riguardava l'acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo sistemi elettronici, la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite dai clienti su supporti propri e di terzi, la codifica e i controlli con uso di apparecchiature e supporti, la gestione di informazioni fornite da clienti o terzi con l'impiego di apparecchiature e software;
che l'attività descritta nella polizza non riguarda la condotta ascritta dalla ricorrente allo Studio 3, implicante scelte basate sulla conoscenza delle circolari INPS e valutazioni circa la opportunità e correttezza della relativa applicazione. In via subordinata la ha richiamato le clausole della polizza variamente CP_7 limitative della copertura.
4. La domanda nei confronti del è infondata e va rigettata. CP_2
Si deduce, da parte della ricorrente, una responsabilità da inadempimento contrattuale ma non si allega in modo preciso e comunque non si dà prova -a fronte delle eccezioni del oltre che della sua Assicurazione- del fatto che
CP_2 tra la ricorrente e il sia stato concluso il contratto del cui
CP_2 inadempimento questi dovrebbe rispondere: sotto il profilo della allegazione la ricorrente scrive, prima, di aver stipulato un contratto con “la Parte_1 ed in particolare con il Dottor , poi, che “il Dottor anche
CP_2 CP_2 per il tramite dello gestiva e redigeva … le buste paga …”, poi, CP_1 che “ [era] la società appaltatrice di servizi di consulenza … il Dottor CP_1 era il professionista incaricato delle concreta redazione delle
CP_2 buste paga e degli altri adempimenti oggetto dell'appalto”; sotto il profilo
6 della prova la ricorrente produce, come all.3 del ricorso, un documento contrattuale stipulato con la e nel quale il non è CP_1 CP_2 menzionato.
5. Per effetto del rigetto della domanda nel confronti del resta assorbita CP_2 la domanda del verso la CP_2 Controparte_3
6. La domanda della ricorrente nei confronti della è infondata e CP_1 va rigettata.
Premesso che il rapporto contrattuale tra le parti è documentato (v. all.3 cit.), la dedotta responsabilità della non è ravvisabile. CP_1
Con Come si legge nel contratto la era incaricata di tenere i cedolini paga dei dipendenti della Pt_1
La tenuta dei cedolini paga è avvenuta in modo tale che i contributi INPS sono stati pagati in misura non conforme alla previsione dell'art. 2, comma
18 della legge di riforma del sistema pensionistico, che prevede, tra l'altro, che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132 milioni sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT.
L'INPS con la circolare n. 177 del 7.09.1996, ha precisato che “agli effetti degli adempimenti contributivi si osserveranno i seguenti criteri. a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità
7 contributiva anteriori all' 1 gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza cioè applicare il massimale. b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile”.
Con circolare n. 42 del 17.03.2009 l'INPS ha ribadito che “Nel momento in cui il livello retributivo dei lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo, i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi
(lavoratori) una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva”.
E' incontroverso che la non ha comunicato alla Studio 3 il dato Pt_1 relativo alla esistenza, in capo al lavoratore , di anzianità CP_5 contributiva anteriore al 1996.
Secondo la avrebbe dovuto chiederle se tali periodi Pt_1 CP_1 esistessero o meno e sarebbe responsabile per aver calcolato i contributi
INSP in riferimento all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, senza averlo fatto.
Se è vero che il contratto di consulenza obbliga il consulente a svolgere non solo la specifica attività contrattualizzata -nella specie l'attività di redazione dei cedolini paga- ma anche quelle ulteriori prestazioni utili all'esatto adempimento e, più in generale, a salvaguardare l'interesse del committente, nel caso concreto non è configurabile il dedotto obbligo di richiesta di informazioni riguardo, in particolare, alle annualità (2015 e 2016) di cui si discute.
Come esplicitato nelle circolari interpretative INPS, la doveva Pt_1
8 acquisire la menzionata dichiarazione dal lavoratore;
per quanto la Pt_1 stessa allega, fino al 2012, i cedolini paga del dipendente erano CP_5 stati elaborati in riferimento alla sussistenza dei periodi di contribuzione pregressi rispetto al 1996; tale elaborazione presuppone che la Pt_1 avesse effettivamente raccolto, ai sensi della circolare citata, la dichiarazione del dipendente;
come allegato dalla Studio 3 e come risulta dalla documentazione allegata con il n. 8 della comparsa di costituzione, la fino dal 2013, aveva rilevato che nella busta paga del dipendente Pt_1
non era indicata la voce relativa ai contributi sociali ed aveva CP_5 chiesto chiarimenti in merito a tale aspetto ad una dipendente dello Studio 3; questa, come risulta dal medesimo allegato, a settembre 2013, aveva risposto esponendo che i contributi non erano dovuti in quanto il dott.
a luglio 2013 aveva raggiunto il massimale imponibile relativo a tale CP_5 anno contributivo;
a fronte di tale risposta la he, per quanto detto, Pt_1 era evidentemente e in concreto al corrente della alternativa data dalla previsione normativa, non ha comunicato la sussistenza di anzianità antecedente al 1996 del dott. lasciando che la 3 persistesse, CP_5 CP_1
a sua volta, anche riguardo alle annualità 2015 e 2016 di cui si tratta, nel calcolare i contributi in un modo che, in assenza di comunicazione, era corretto. Va aggiunto che a fronte di quanto precede non è conducente l'allegazione della per cui avrebbe “ereditato” la Pt_1 CP_1 documentazione del precedente appaltatore.
7. Al rigetto della domanda della ricorrente nei confronti della 3 segue CP_1
l'assorbimento della domanda di quest'ultima verso la CP_7
8. Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente sia, in base al principio di soccombenza, per quanto concerne le parti convenute, sia in base al principio di causazione (Cass. 13889/2019, tra molte), rispetto alle terze
9 chiamate.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 CP_2 dichiara assorbite le domande di nei confronti di CP_2
e di nei Controparte_3 Controparte_1 confronti di Controparte_4 condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese di causa, liquidate in €14.103,00, oltre
[...] CP_2 spese generali e accessori di legge;
condanna a rifondere a ed a Parte_1 Controparte_3
le spese di causa, liquidate in riferimento Controparte_4
a ciascuna società chiamata, in €14.103,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 989/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VILLA FEDERICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MAZZANTI LUCA ATTRICE
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. GARCEA GIACOMO C.F._1 CONVENUTI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TADDIA Controparte_3 P.IVA_3 STEFANO TE CHIAMATO
e (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4 P.IVA_4 PELLINI PIER LUIGI
TE CH
Oggetto: Responsabilità professionale
1 CONCLUSIONI
Per la “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione Parte_1 ed istanza respinta: (i) in via principale dichiarare ed il dott. Controparte_1 responsabili dei danni cagionati ad dall'errata CP_2 Parte_1 applicazione dell'art. 2, L. 335/1995 e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in € 80.890,64 per il mancato pagamento dei contributi riferiti al lavoratore dott. per gli Controparte_5 anni 2015 e 2016, ovvero condannarli al pagamento della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. (ii) in ogni caso con vittoria di spese e onorari come per legge”
Per e per “In via principale, nel Controparte_1 CP_2 merito: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avanzata dalla società ricorrente, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di entrambi i conchiudenti perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate per le ragioni esposte in atti;
In subordine, nel merito: Accertato e dichiarato ex art. 1227 c.c. il concorso colposo del creditore - in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore - nella determinazione dell'inadempimento contrattuale ascritto ai resistenti, determinare l'entità del richiesto risarcimento diminuendolo rispetto alla domanda di parte ricorrente in maniera proporzionale rispetto alla gravità della colpa del datore di lavoro ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ulteriore subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda principale avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di condanna anche solo parziale del Dott. e di al CP_2 Controparte_1
2 pagamento di somme di denaro nei confronti di – in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore - dichiarare tenute e condannare (per i rispettivi titoli e per le ragioni di cui in parte narrativa) – Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore – ed
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 pagare direttamente a – in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore - ex art. 1917 secondo comma c.c. il denegato risarcimento, o comunque a tenere indenni e manlevati entrambi i conchiudenti da ogni condanna e spesa, ivi compresa quella di resistenza al giudizio ex art 1917 comma terzo c.c., oltre interessi e rivalutazione sino al saldo. Vinte le spese, da liquidarsi come da nota allegata.”.
Per : “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le Controparte_3 domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi. IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande, previo accertamento delle quote di responsabilità a carico dei singoli convenuti, dichiarare l'obbligo della Compagnia di assicurazione di garantire e manlevare il professionista assicurato, Dott. nei limiti della CP_2 riconosciuta sua esclusiva responsabilità, con l'esclusione del vincolo di solidarietà, nonché nei limiti del massimale garantito ed al netto delle franchigie previste in polizza, come anche nei limiti di tutte le condizioni di polizza in atti richiamate. Con vittoria di competenze ed onorari di causa.
Per : “Si conclude affinché il Tribunale Ill.mo rigetti la CP_7 domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1
3 della esponente società attesa la mancanza di copertura della polizza di cui si
è chiesta l'applicazione in merito alle circostanze che formano oggetto di causa. Vinte le spese.”
Fatti della causa e ragioni della decisione
1. La ha chiesto che la e Parte_1 Controparte_1 vengano condannati a risarcirle il danno da inadempimento del CP_2 contratto di prestazione d'opera professionale, concluso nel 2013, relativo alla elaborazione del cedolino paga del dirigente , per avere i Persona_1 convenuti calcolato in modo errato i contributi INPS da pagarsi per le annualità 2015 e 2016 con conseguente emissione da parte dell'Istituto di avvisi recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995 per indebito utilizzo dell'elemento “Eccedenza massimale” in
Uniemens, per complessivi € 177.907,51 di cui € 117.740,37 a titolo di contributi omessi per l'anno 2016, € 24.554,31 a titolo di contributi omessi per l'anno 2015 ed € 35.612,83 a titolo di sanzioni. La ha Pt_1 evidenziato che l'errore era stato compiuto anche per gli anni 2013 e 2014, con identiche conseguenze rispetto all'INPS, ma che, essendo ormai decorso il termine prescrizionale del credito risarcitorio, non intendeva avanzare domande per tali anni.
A fondamento della domanda, la ha dedotto che il dipendente Pt_1 risultava in possesso di un'anzianità contributiva antecedente al 1.1.1996 e quindi non godeva dei requisiti necessari per accedere al beneficio contributivo di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995; che lo 3 e CP_1 CP_2 avevano errato nel ritenere il contrario e, conseguentemente, nel
[...] calcolare i contributi;
che la colpa dei convenuti, per ignoranza o inosservanza della legge, era aggravata dal fatto che essi avevano ritenuto di
4 non seguire la prassi del soggetto a cui erano subentrati nell'incarico della redazione delle buste paga, il quale, fino al 2012, aveva calcolato i contributi senza applicare il beneficio.
2. I convenuti si sono costituiti, hanno dedotto che la on aveva con Pt_1 chiarezza indicato il soggetto a cui la stessa aveva conferito l'incarico professionale;
senza contestare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria -essere stata errata l'elaborazione delle buste paghe del dirigente in relazione all'indicazione del contributo previdenziale per gli anni CP_5
2015/2016-, hanno centrato la difesa su questo argomento: l'errata applicazione del massimale contributivo era dipesa dalla non conoscenza del possesso da parte del di una anzianità contributiva antecedente CP_5 all'1.01.1996; la non conoscenza era a sua volta dipesa dal fatto che nessuno di essi convenuti -chiunque fosse il prestatore d'opera a cui l'incarico era stato conferito- era stato informato della circostanza dalla o dal lavoratore;
hanno, comunque, contestato anche il quantum Pt_1 della domanda risarcitoria.
3. Sono state chiamate in causa, con richiesta di manleva, da parte del CP_2 la e, da parte della , la in Controparte_3 CP_1 CP_7 qualità di rispettive assicuratrici per responsabilità professionale.
La ha ripreso l'eccezione del proprio assicurato per cui la Controparte_3 ricorrente non aveva allegato in modo preciso né tanto meno aveva provato di avere conferito al l'incarico della elaborazione dei dati relativi al CP_2 profilo previdenziale del lavoratore;
ha evidenziato che la aveva Pt_1 prodotto unicamente il contratto di consulenza intervenuto con lo CP_1
ha aderito all'argomentazione difensiva del proprio assistito e alla
[...] subordinata contestazione del quantum della pretesa risarcitoria;
ha fatto poi valere, per il caso di condanna dell'assicurato, clausole limitative
5 dell'assicurazione.
La ha sostenuto che la polizza assicurativa di cui era stata chiesta CP_7
l'applicazione riguardava la responsabilità civile ascrivibile all'assicurato per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza;
che l'attività descritta in polizza riguardava l'acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo sistemi elettronici, la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite dai clienti su supporti propri e di terzi, la codifica e i controlli con uso di apparecchiature e supporti, la gestione di informazioni fornite da clienti o terzi con l'impiego di apparecchiature e software;
che l'attività descritta nella polizza non riguarda la condotta ascritta dalla ricorrente allo Studio 3, implicante scelte basate sulla conoscenza delle circolari INPS e valutazioni circa la opportunità e correttezza della relativa applicazione. In via subordinata la ha richiamato le clausole della polizza variamente CP_7 limitative della copertura.
4. La domanda nei confronti del è infondata e va rigettata. CP_2
Si deduce, da parte della ricorrente, una responsabilità da inadempimento contrattuale ma non si allega in modo preciso e comunque non si dà prova -a fronte delle eccezioni del oltre che della sua Assicurazione- del fatto che
CP_2 tra la ricorrente e il sia stato concluso il contratto del cui
CP_2 inadempimento questi dovrebbe rispondere: sotto il profilo della allegazione la ricorrente scrive, prima, di aver stipulato un contratto con “la Parte_1 ed in particolare con il Dottor , poi, che “il Dottor anche
CP_2 CP_2 per il tramite dello gestiva e redigeva … le buste paga …”, poi, CP_1 che “ [era] la società appaltatrice di servizi di consulenza … il Dottor CP_1 era il professionista incaricato delle concreta redazione delle
CP_2 buste paga e degli altri adempimenti oggetto dell'appalto”; sotto il profilo
6 della prova la ricorrente produce, come all.3 del ricorso, un documento contrattuale stipulato con la e nel quale il non è CP_1 CP_2 menzionato.
5. Per effetto del rigetto della domanda nel confronti del resta assorbita CP_2 la domanda del verso la CP_2 Controparte_3
6. La domanda della ricorrente nei confronti della è infondata e CP_1 va rigettata.
Premesso che il rapporto contrattuale tra le parti è documentato (v. all.3 cit.), la dedotta responsabilità della non è ravvisabile. CP_1
Con Come si legge nel contratto la era incaricata di tenere i cedolini paga dei dipendenti della Pt_1
La tenuta dei cedolini paga è avvenuta in modo tale che i contributi INPS sono stati pagati in misura non conforme alla previsione dell'art. 2, comma
18 della legge di riforma del sistema pensionistico, che prevede, tra l'altro, che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132 milioni sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT.
L'INPS con la circolare n. 177 del 7.09.1996, ha precisato che “agli effetti degli adempimenti contributivi si osserveranno i seguenti criteri. a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità
7 contributiva anteriori all' 1 gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza cioè applicare il massimale. b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile”.
Con circolare n. 42 del 17.03.2009 l'INPS ha ribadito che “Nel momento in cui il livello retributivo dei lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo, i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi
(lavoratori) una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva”.
E' incontroverso che la non ha comunicato alla Studio 3 il dato Pt_1 relativo alla esistenza, in capo al lavoratore , di anzianità CP_5 contributiva anteriore al 1996.
Secondo la avrebbe dovuto chiederle se tali periodi Pt_1 CP_1 esistessero o meno e sarebbe responsabile per aver calcolato i contributi
INSP in riferimento all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, senza averlo fatto.
Se è vero che il contratto di consulenza obbliga il consulente a svolgere non solo la specifica attività contrattualizzata -nella specie l'attività di redazione dei cedolini paga- ma anche quelle ulteriori prestazioni utili all'esatto adempimento e, più in generale, a salvaguardare l'interesse del committente, nel caso concreto non è configurabile il dedotto obbligo di richiesta di informazioni riguardo, in particolare, alle annualità (2015 e 2016) di cui si discute.
Come esplicitato nelle circolari interpretative INPS, la doveva Pt_1
8 acquisire la menzionata dichiarazione dal lavoratore;
per quanto la Pt_1 stessa allega, fino al 2012, i cedolini paga del dipendente erano CP_5 stati elaborati in riferimento alla sussistenza dei periodi di contribuzione pregressi rispetto al 1996; tale elaborazione presuppone che la Pt_1 avesse effettivamente raccolto, ai sensi della circolare citata, la dichiarazione del dipendente;
come allegato dalla Studio 3 e come risulta dalla documentazione allegata con il n. 8 della comparsa di costituzione, la fino dal 2013, aveva rilevato che nella busta paga del dipendente Pt_1
non era indicata la voce relativa ai contributi sociali ed aveva CP_5 chiesto chiarimenti in merito a tale aspetto ad una dipendente dello Studio 3; questa, come risulta dal medesimo allegato, a settembre 2013, aveva risposto esponendo che i contributi non erano dovuti in quanto il dott.
a luglio 2013 aveva raggiunto il massimale imponibile relativo a tale CP_5 anno contributivo;
a fronte di tale risposta la he, per quanto detto, Pt_1 era evidentemente e in concreto al corrente della alternativa data dalla previsione normativa, non ha comunicato la sussistenza di anzianità antecedente al 1996 del dott. lasciando che la 3 persistesse, CP_5 CP_1
a sua volta, anche riguardo alle annualità 2015 e 2016 di cui si tratta, nel calcolare i contributi in un modo che, in assenza di comunicazione, era corretto. Va aggiunto che a fronte di quanto precede non è conducente l'allegazione della per cui avrebbe “ereditato” la Pt_1 CP_1 documentazione del precedente appaltatore.
7. Al rigetto della domanda della ricorrente nei confronti della 3 segue CP_1
l'assorbimento della domanda di quest'ultima verso la CP_7
8. Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente sia, in base al principio di soccombenza, per quanto concerne le parti convenute, sia in base al principio di causazione (Cass. 13889/2019, tra molte), rispetto alle terze
9 chiamate.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 CP_2 dichiara assorbite le domande di nei confronti di CP_2
e di nei Controparte_3 Controparte_1 confronti di Controparte_4 condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese di causa, liquidate in €14.103,00, oltre
[...] CP_2 spese generali e accessori di legge;
condanna a rifondere a ed a Parte_1 Controparte_3
le spese di causa, liquidate in riferimento Controparte_4
a ciascuna società chiamata, in €14.103,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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