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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CA AI, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 185/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Riccardo Germani presso il cui studio in Pavia, corso Cavour n.
38, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
con gli avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo, domicilio eletto in
Napoli, via Carducci n. 9,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro,
perché venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “Accertare e dichiarare la condotta persecutoria e discriminatoria posta in essere
dalla resistente nei confronti della ricorrente;
2. Condannare la resistente a reintegrare la ricorrente nei turni di lavoro
precedenti o, comunque, a garantire una programmazione equa e rispettosa della
normativa contrattuale, delle condizioni mediche e delle certificazioni mediche
prodotte;
3. Condannare la resistente al pagamento di:
- Differenze retributive maturate dal 12/12/2024 fino alla decisione del Giudice;
- Risarcimento del danno morale, biologico e professionale, da liquidarsi in via
equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., per un importo non inferiore ad € 75.000,00;
con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole
scadenze al saldo.
4. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali
del presente procedimento oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per
legge di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.
e, conseguentemente, chiede la distrazione a favore dello stesso, ai sensi di cui
all'art. 93 c.p.c., di quanto verrà liquidato a titolo di onorari e spese giudiziali.
Si dichiara, altresì, la disponibilità a tentare una conciliazione ai sensi dell'art.
410 c.p.c.”
Si è ritualmente costituita la società convenuta, contrastando integralmente le pretese avversarie.
Lungamente tentata e fallita la conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, è documentale in causa che la ricorrente sia stata assunta da il 1° giugno 2025 (con anzianità convenzionale al luglio Controparte_1
1999), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
2 qualifica di operaia, IV livello CCNL Vigilanza Privata e Servizi di
Sicurezza, mansioni di guardia particolare giurata.
La ricorrente chiede, in questa sede, di essere “reintegrata” nei turni di lavoro precedenti, con condanna di controparte alle retribuzioni maturate dal 12 dicembre 2024.
Lamenta, inoltre, di avere subito comportamento discriminanti e mobbizzanti dal suo diretto superiore, maresciallo , Persona_1
fonte di pregiudizi di varia natura di cui chiede il ristoro in misura non inferiore a 75.000,00.
Così delineata la fattispecie, dai documenti di causa, si evince che,
nell'ottobre 2024, la postazione “Control room 4° Palazzo Uffici SAIPEM
S.p.a.” di S. Donato Milanese – ove la ricorrente era assegnata con altre tre guardie – veniva dismessa (doc. 1 res.).
La lavoratrice veniva quindi riassegnata alla postazione Revalo/Landlease,
in via Russolo n. 5, a Milano, dopo aver scartato altre soluzioni propostele
(Consolato Svizzero servizio di autopattuglia SAIPEM, Stazione Centrale
di Milano), rifiutate per le limitazioni audio-visive e alla postura eretta di cui la ricorrente è portatrice.
In Revalo/Landlease, per ammissione della stessa , il Controparte_1
servizio richiede “servizio di ronde a piedi – limitate a due edifici, di durata di
15 minuti e distanziate di 120 minuti durante i quali la guardia sosta in una
apposita stanza – secondo turni alternati 18,00/01,00 – 01,00/08,00 nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle 13,00 alle 21 il sabato, dalle 07,00 alle 15,00 la domenica”
(rif. pag. 4 memoria di costituzione).
La ricorrente sostiene che le sono stati assegnati solo turni notturni di pattugliamento “sempre in via esclusiva e individuale e differentemente da altri
colleghi”.
3 La postazione risultava poi inospitale per via della bassa temperatura,
dovuta alla presenza di server e per l'assenza di servizi.
In data 22 novembre 2024, la ricorrente avanzava una formale contestazione rispetto a tale comportamento datoriale (doc. 4), senza nulla sortire.
A partire dal 27 novembre 2024, la ricorrente fruiva di malattia sino all'11
dicembre 2024.
Nelle more della malattia, in data 4 dicembre 2024, la ricorrente veniva sottoposta a visita da parte del medico del lavoro, il quale certificava l'idoneità alla mansione ma con l'esplicita indicazione: “no turni notturni,
evitare servizi all'esterno. Adibire a SERVIZI ALL'INTERNO SENZA GIRI
ISPETTIVI” (doc. 5).
L'11 dicembre 2024, alla vigilia del suo rientro, la ricorrente apprendeva,
tuttavia, dal suo superiore che l'indomani avrebbe ripreso il servizio proprio con turnazione notturna e pattugliamento. Ciò in quanto il maresciallo non sarebbe stato a conoscenza della certificazione Per_1
medica attestante la necessità di limitazioni.
Il 12 dicembre 2024, la ricorrente contestava il comportamento datoriale con messaggio WhatsApp inviato al suo superiore (doc. 5).
Seguiva, in pari data, formale messa in mora via PEC, da parte del difensore di fiducia della lavoratrice, con allegata la documentazione sanitaria in questione, nell'ipotesi in cui la società non l'avesse ancora ricevuta (doc. 6).
, tuttavia, rimaneva inerte. Controparte_1
È da ritenere pacifico in causa che, dal 12 dicembre 2024, la società non abbia assegnato alla ricorrente alcun turno lavorativo, situazione che si è
protratta sino all'inizio del presente giudizio.
4 Dalle buste paga prodotte in giudizio, si evince che la società, per tutto il mese di dicembre 2024, ha considerato la lavoratrice in malattia benchè
così non fosse a partire dal giorno 12 in poi;
analogamente, la società ha proceduto per il mese di gennaio 2025.
Le buste paga sono state formalmente contestate dal legale di fiducia della sig.ra l'11 febbraio 2025 poiché non rispondenti al vero, ribadendo Pt_2
la lavoratrice la sua immediata disponibilità alla ripresa lavorativa, con contestuale comunicazione anche a INPS e IN (doc. 12).
Da febbraio 2025 in avanti, le buste paga recano la dicitura “assenza ingiustificata” per tutti i giorni del mese, con saldo negativo e sono stati parimenti confutate dal legale di fiducia della ricorrente (doc. 14).
La società, peraltro, non risulta aver inviato alcuna contestazione disciplinare alla lavoratrice, pur a fronte di un'assenza asseritamente ingiustificata protrattasi per mesi.
A giudizio già in corso, la ricorrente è stata confermata presso l'appalto
Revalo/Landlease con orario e modalità compatibili con le sue condizioni di salute.
La ripresa del servizio è stata immediata (rif. verbale di udienza del 27
maggio 2025).
Come riferito in udienza dalla difesa societaria, tale possibilità di impiego sarebbe scaturita da un incremento del fabbisogno della società cliente,
comunicato a a inizio maggio 2025. Controparte_1
Così delineata la fattispecie, scarne considerazioni si impongono.
Seppure la società si sia - tardivamente - conformata alle condizioni di salute della dipendente, va comunque affermato il diritto della ricorrente ad essere assegnata a servizi e orari compatibili con le sue limitazioni funzionali.
5 Dette limitazioni – peraltro, aggiuntive rispetto ad altre, preesistenti e già
note alla parte datrice - sono documentate in causa e il mancato adeguamento alle stesse, da parte della società convenuta, risulta del tutto ingiustificato e pretestuoso, come anche dimostra l'illegittima scelta di escludere la dipendente dal servizio per mesi, predisponendo buste paga non rispondenti al vero (assenza per malattia) che hanno pesantemente penalizzato la lavoratrice anche dal punto di vista economico.
Non risultando che il medesimo trattamento sia stato riservato anche ad altri dipendenti, la condotta datoriale è da ritenere – più che mobbizzante
- discriminatoria e ritorsiva, in quanto conseguente alle legittime rivendicazioni avanzate dalla sig.ra all'esito della visita medica Pt_2
del 4 dicembre 2024 e di cui la società non ha tenuto alcun conto.
È bene chiarire, peraltro, che non si verte, nel caso concreto, di eccezione di inadempimento, come sostenuto dalla difesa della società.
La ricorrente non ha prestato servizio perché non ha potuto farlo posto che dal 12 dicembre 2024 nessun turno le è stato più assegnato e la società non ha provato il contrario, come sarebbe stato invece suo onere.
Si comprende peraltro che una simile prova – a fronte di pretesi,
ingiustificati mesi di assenza - non avrebbe potuto essere fornita per testi,
come invece avrebbe preteso . Controparte_1
Parimenti fuorviante è che la società sostenga di avere serbato, nei confronti della dipendente, un comportamento “tollerante”.
Nemmeno in causa viene minimamente addotto il motivo che giustificherebbe una simile “benevolenza” a fronte di una previsione del
CCNL che avrebbe legittimato il licenziamento per giusta causa già dopo solo 5 giorni consecutivi di assenza ingiustificata ex art. 101 (doc. 5 res.)
6 Oltre all'adibizione ad una sede lavorativa e ad un orario compatibili con le limitazioni accertate dal medico del lavoro, la ricorrente ha diritto al pagamento integrale delle retribuzioni intercorrenti dal 12 dicembre 2024
sino alla data di ripresa dell'attività lavorativa, con i relativi interessi,
detratto quanto sin qui eventualmente versato dalla società.
Si reputa inoltre che l'illegittima condotta datoriale abbia causato un pregiudizio psico – fisico alla ricorrente che – ingiustamente, dall'oggi al domani – è stata indebitamente estromessa dal servizio e privata dell'unica fonte di reddito.
Ciò per il solo fatto di avere chiesto di essere adibita a una sede di lavoro e a turni compatibili con la sua accertata condizione sanitaria.
A tale titolo, si valuta di poter riconoscere in via equitativa un importo pari a euro 10.000,00 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a rimanere assegnata a servizio e orario di lavoro compatibili con le sue accertate limitazioni sanitarie;
2) condanna la società resistente a pagare integralmente alla ricorrente le retribuzioni maturate dal 12 dicembre 2024 sino all'effettiva ripresa del servizio, oltre accessori di legge;
3) condanna la società resistente a risarcire il danno patito dalla ricorrente per i fatti di causa, determinato equitativamente in euro 10.000,00 oltre accessori di legge, dal deposito del ricorso al pagamento effettivo;
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso
7 spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12/06/2025
Il giudice
CA AI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CA AI, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 185/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
con l'avv. Riccardo Germani presso il cui studio in Pavia, corso Cavour n.
38, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
con gli avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo, domicilio eletto in
Napoli, via Carducci n. 9,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro,
perché venissero accolte le seguenti domande: Controparte_1 “Accertare e dichiarare la condotta persecutoria e discriminatoria posta in essere
dalla resistente nei confronti della ricorrente;
2. Condannare la resistente a reintegrare la ricorrente nei turni di lavoro
precedenti o, comunque, a garantire una programmazione equa e rispettosa della
normativa contrattuale, delle condizioni mediche e delle certificazioni mediche
prodotte;
3. Condannare la resistente al pagamento di:
- Differenze retributive maturate dal 12/12/2024 fino alla decisione del Giudice;
- Risarcimento del danno morale, biologico e professionale, da liquidarsi in via
equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., per un importo non inferiore ad € 75.000,00;
con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole
scadenze al saldo.
4. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali
del presente procedimento oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per
legge di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.
e, conseguentemente, chiede la distrazione a favore dello stesso, ai sensi di cui
all'art. 93 c.p.c., di quanto verrà liquidato a titolo di onorari e spese giudiziali.
Si dichiara, altresì, la disponibilità a tentare una conciliazione ai sensi dell'art.
410 c.p.c.”
Si è ritualmente costituita la società convenuta, contrastando integralmente le pretese avversarie.
Lungamente tentata e fallita la conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, è documentale in causa che la ricorrente sia stata assunta da il 1° giugno 2025 (con anzianità convenzionale al luglio Controparte_1
1999), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
2 qualifica di operaia, IV livello CCNL Vigilanza Privata e Servizi di
Sicurezza, mansioni di guardia particolare giurata.
La ricorrente chiede, in questa sede, di essere “reintegrata” nei turni di lavoro precedenti, con condanna di controparte alle retribuzioni maturate dal 12 dicembre 2024.
Lamenta, inoltre, di avere subito comportamento discriminanti e mobbizzanti dal suo diretto superiore, maresciallo , Persona_1
fonte di pregiudizi di varia natura di cui chiede il ristoro in misura non inferiore a 75.000,00.
Così delineata la fattispecie, dai documenti di causa, si evince che,
nell'ottobre 2024, la postazione “Control room 4° Palazzo Uffici SAIPEM
S.p.a.” di S. Donato Milanese – ove la ricorrente era assegnata con altre tre guardie – veniva dismessa (doc. 1 res.).
La lavoratrice veniva quindi riassegnata alla postazione Revalo/Landlease,
in via Russolo n. 5, a Milano, dopo aver scartato altre soluzioni propostele
(Consolato Svizzero servizio di autopattuglia SAIPEM, Stazione Centrale
di Milano), rifiutate per le limitazioni audio-visive e alla postura eretta di cui la ricorrente è portatrice.
In Revalo/Landlease, per ammissione della stessa , il Controparte_1
servizio richiede “servizio di ronde a piedi – limitate a due edifici, di durata di
15 minuti e distanziate di 120 minuti durante i quali la guardia sosta in una
apposita stanza – secondo turni alternati 18,00/01,00 – 01,00/08,00 nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle 13,00 alle 21 il sabato, dalle 07,00 alle 15,00 la domenica”
(rif. pag. 4 memoria di costituzione).
La ricorrente sostiene che le sono stati assegnati solo turni notturni di pattugliamento “sempre in via esclusiva e individuale e differentemente da altri
colleghi”.
3 La postazione risultava poi inospitale per via della bassa temperatura,
dovuta alla presenza di server e per l'assenza di servizi.
In data 22 novembre 2024, la ricorrente avanzava una formale contestazione rispetto a tale comportamento datoriale (doc. 4), senza nulla sortire.
A partire dal 27 novembre 2024, la ricorrente fruiva di malattia sino all'11
dicembre 2024.
Nelle more della malattia, in data 4 dicembre 2024, la ricorrente veniva sottoposta a visita da parte del medico del lavoro, il quale certificava l'idoneità alla mansione ma con l'esplicita indicazione: “no turni notturni,
evitare servizi all'esterno. Adibire a SERVIZI ALL'INTERNO SENZA GIRI
ISPETTIVI” (doc. 5).
L'11 dicembre 2024, alla vigilia del suo rientro, la ricorrente apprendeva,
tuttavia, dal suo superiore che l'indomani avrebbe ripreso il servizio proprio con turnazione notturna e pattugliamento. Ciò in quanto il maresciallo non sarebbe stato a conoscenza della certificazione Per_1
medica attestante la necessità di limitazioni.
Il 12 dicembre 2024, la ricorrente contestava il comportamento datoriale con messaggio WhatsApp inviato al suo superiore (doc. 5).
Seguiva, in pari data, formale messa in mora via PEC, da parte del difensore di fiducia della lavoratrice, con allegata la documentazione sanitaria in questione, nell'ipotesi in cui la società non l'avesse ancora ricevuta (doc. 6).
, tuttavia, rimaneva inerte. Controparte_1
È da ritenere pacifico in causa che, dal 12 dicembre 2024, la società non abbia assegnato alla ricorrente alcun turno lavorativo, situazione che si è
protratta sino all'inizio del presente giudizio.
4 Dalle buste paga prodotte in giudizio, si evince che la società, per tutto il mese di dicembre 2024, ha considerato la lavoratrice in malattia benchè
così non fosse a partire dal giorno 12 in poi;
analogamente, la società ha proceduto per il mese di gennaio 2025.
Le buste paga sono state formalmente contestate dal legale di fiducia della sig.ra l'11 febbraio 2025 poiché non rispondenti al vero, ribadendo Pt_2
la lavoratrice la sua immediata disponibilità alla ripresa lavorativa, con contestuale comunicazione anche a INPS e IN (doc. 12).
Da febbraio 2025 in avanti, le buste paga recano la dicitura “assenza ingiustificata” per tutti i giorni del mese, con saldo negativo e sono stati parimenti confutate dal legale di fiducia della ricorrente (doc. 14).
La società, peraltro, non risulta aver inviato alcuna contestazione disciplinare alla lavoratrice, pur a fronte di un'assenza asseritamente ingiustificata protrattasi per mesi.
A giudizio già in corso, la ricorrente è stata confermata presso l'appalto
Revalo/Landlease con orario e modalità compatibili con le sue condizioni di salute.
La ripresa del servizio è stata immediata (rif. verbale di udienza del 27
maggio 2025).
Come riferito in udienza dalla difesa societaria, tale possibilità di impiego sarebbe scaturita da un incremento del fabbisogno della società cliente,
comunicato a a inizio maggio 2025. Controparte_1
Così delineata la fattispecie, scarne considerazioni si impongono.
Seppure la società si sia - tardivamente - conformata alle condizioni di salute della dipendente, va comunque affermato il diritto della ricorrente ad essere assegnata a servizi e orari compatibili con le sue limitazioni funzionali.
5 Dette limitazioni – peraltro, aggiuntive rispetto ad altre, preesistenti e già
note alla parte datrice - sono documentate in causa e il mancato adeguamento alle stesse, da parte della società convenuta, risulta del tutto ingiustificato e pretestuoso, come anche dimostra l'illegittima scelta di escludere la dipendente dal servizio per mesi, predisponendo buste paga non rispondenti al vero (assenza per malattia) che hanno pesantemente penalizzato la lavoratrice anche dal punto di vista economico.
Non risultando che il medesimo trattamento sia stato riservato anche ad altri dipendenti, la condotta datoriale è da ritenere – più che mobbizzante
- discriminatoria e ritorsiva, in quanto conseguente alle legittime rivendicazioni avanzate dalla sig.ra all'esito della visita medica Pt_2
del 4 dicembre 2024 e di cui la società non ha tenuto alcun conto.
È bene chiarire, peraltro, che non si verte, nel caso concreto, di eccezione di inadempimento, come sostenuto dalla difesa della società.
La ricorrente non ha prestato servizio perché non ha potuto farlo posto che dal 12 dicembre 2024 nessun turno le è stato più assegnato e la società non ha provato il contrario, come sarebbe stato invece suo onere.
Si comprende peraltro che una simile prova – a fronte di pretesi,
ingiustificati mesi di assenza - non avrebbe potuto essere fornita per testi,
come invece avrebbe preteso . Controparte_1
Parimenti fuorviante è che la società sostenga di avere serbato, nei confronti della dipendente, un comportamento “tollerante”.
Nemmeno in causa viene minimamente addotto il motivo che giustificherebbe una simile “benevolenza” a fronte di una previsione del
CCNL che avrebbe legittimato il licenziamento per giusta causa già dopo solo 5 giorni consecutivi di assenza ingiustificata ex art. 101 (doc. 5 res.)
6 Oltre all'adibizione ad una sede lavorativa e ad un orario compatibili con le limitazioni accertate dal medico del lavoro, la ricorrente ha diritto al pagamento integrale delle retribuzioni intercorrenti dal 12 dicembre 2024
sino alla data di ripresa dell'attività lavorativa, con i relativi interessi,
detratto quanto sin qui eventualmente versato dalla società.
Si reputa inoltre che l'illegittima condotta datoriale abbia causato un pregiudizio psico – fisico alla ricorrente che – ingiustamente, dall'oggi al domani – è stata indebitamente estromessa dal servizio e privata dell'unica fonte di reddito.
Ciò per il solo fatto di avere chiesto di essere adibita a una sede di lavoro e a turni compatibili con la sua accertata condizione sanitaria.
A tale titolo, si valuta di poter riconoscere in via equitativa un importo pari a euro 10.000,00 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a rimanere assegnata a servizio e orario di lavoro compatibili con le sue accertate limitazioni sanitarie;
2) condanna la società resistente a pagare integralmente alla ricorrente le retribuzioni maturate dal 12 dicembre 2024 sino all'effettiva ripresa del servizio, oltre accessori di legge;
3) condanna la società resistente a risarcire il danno patito dalla ricorrente per i fatti di causa, determinato equitativamente in euro 10.000,00 oltre accessori di legge, dal deposito del ricorso al pagamento effettivo;
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso
7 spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12/06/2025
Il giudice
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