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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 53/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 53/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Viterbo, Via Claudio Monteverdi n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Puri ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Viterbo, Piazza della Rocca n. 31, presso il difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Todi (PG) Via delle Scalette 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Nulli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi, Via Paolo Rolli n. 3, presso il difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 4 Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo del
2.04.2025:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra ed il Sig. trascritto nel registro degli Atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Todi, al N.159 P.1 S.A. 1968, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alla trascrizione della relativa sentenza;
- disporre a carico del Sig. un contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne e non autosufficiente economicamente, da corrispondere in favore della Resistente entro il giorno 5 di ogni mese nella misura di €300,00 mensili, da rivalutare, annualmente, nella misura del
100% secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, di seguito indicate in maniera esemplificativa e non tassativa: a) spese per acquisto di testi e pagamento tasse universitarie, abbonamenti e spese trasporto, spese per canoni di affitto e relative utenze per alloggio per frequenza corsi universitari, acquisto di computer e/o simili, spese relative a visite di istruzione e/o viaggi di studio in Italia o all'estero, lezioni private di sostegno allo studio;
b) spese mediche specialistiche ivi comprese quelle odontoiatriche;
c) spese per attività sportive ivi compreso l'abbigliamento specifico.
- Compensare integralmente tra le parti le spese legali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14.01.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo Parte_1 che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Controparte_1 data 25.02.2007 in Todi e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2007.
La ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione è nata la figlia in data 25.09.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
pagina 2 di 4 - di essersi separati con decreto di omologazione del 5.05.2015 del Tribunale di Spoleto;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, con revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia o, in subordine, una Per_1 sua riduzione.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 13.03.2025, Controparte_1 associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio ma contestando la ricostruzione avversaria in punto di autosufficienza economica della figlia Ha, infatti, evidenziato che la stessa sia Per_1 attualmente iscritta all'università e cha abbia svolto esclusivamente lavori salutari in alcuni locali non potendo considerarsi economicamente indipendente. Ha, quindi, concluso chiedendo di disporre un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al 75% delle spese Per_1 straordinarie a carico del ricorrente.
Alla prima udienza davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 25.02.2007 in Todi e trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2007;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Todi di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto, 21.10.2025
Il Presidente est.
CL TE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 53/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Viterbo, Via Claudio Monteverdi n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Puri ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Viterbo, Piazza della Rocca n. 31, presso il difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Todi (PG) Via delle Scalette 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Nulli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi, Via Paolo Rolli n. 3, presso il difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 4 Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo del
2.04.2025:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra ed il Sig. trascritto nel registro degli Atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Todi, al N.159 P.1 S.A. 1968, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alla trascrizione della relativa sentenza;
- disporre a carico del Sig. un contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne e non autosufficiente economicamente, da corrispondere in favore della Resistente entro il giorno 5 di ogni mese nella misura di €300,00 mensili, da rivalutare, annualmente, nella misura del
100% secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, di seguito indicate in maniera esemplificativa e non tassativa: a) spese per acquisto di testi e pagamento tasse universitarie, abbonamenti e spese trasporto, spese per canoni di affitto e relative utenze per alloggio per frequenza corsi universitari, acquisto di computer e/o simili, spese relative a visite di istruzione e/o viaggi di studio in Italia o all'estero, lezioni private di sostegno allo studio;
b) spese mediche specialistiche ivi comprese quelle odontoiatriche;
c) spese per attività sportive ivi compreso l'abbigliamento specifico.
- Compensare integralmente tra le parti le spese legali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14.01.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo Parte_1 che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Controparte_1 data 25.02.2007 in Todi e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2007.
La ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione è nata la figlia in data 25.09.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
pagina 2 di 4 - di essersi separati con decreto di omologazione del 5.05.2015 del Tribunale di Spoleto;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, con revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia o, in subordine, una Per_1 sua riduzione.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 13.03.2025, Controparte_1 associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio ma contestando la ricostruzione avversaria in punto di autosufficienza economica della figlia Ha, infatti, evidenziato che la stessa sia Per_1 attualmente iscritta all'università e cha abbia svolto esclusivamente lavori salutari in alcuni locali non potendo considerarsi economicamente indipendente. Ha, quindi, concluso chiedendo di disporre un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al 75% delle spese Per_1 straordinarie a carico del ricorrente.
Alla prima udienza davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 25.02.2007 in Todi e trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2007;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Todi di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto, 21.10.2025
Il Presidente est.
CL TE
pagina 4 di 4