CA
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/11/2024, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 281/2019
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. N° ________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 6/2019 emessa il
27.12.2018 e pubblicata in data 2 gennaio 2019 dal Tribunale Civile di Bari, notificata in data 14 gennaio 2019 resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3093/2014 r.g.;
tra appresentata e difesa dall'avv. Gaetano Stefano Pesante Parte_1
dell'Avvocatura Interna della Società
- appellante -
e
l' , rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Barbara DAPRILE
- appellato -
Nonché
dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Triggiani in Controparte_2
virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;
- appellato e appellante in via incidentale -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 30.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: riformare integralmente la sentenza n. 6/2019 emessa il 27.12.2018 e
pubblicata in data 2 gennaio 2019 dal Tribunale Civile di Bari, notificata in data 14
gennaio 2019 e, in accoglimento delle difese dispiegate dalla società appellante, rigettare
ogni avversa domanda e doglianza. Con il favore delle spese e competenze di lite del
doppio grado di giudizio.
per l'appellato dichiarare inammissibile e, comunque infondato, l'avverso appello _3
poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
integralmente l'impugnata sentenza;
per l'appellato e appellante incidentale : riformare la sentenza n. 6/2019 emessa CP_2
il 27.12.2018 relativamente al capo in cui ha dichiarato inammissibile la prova per testi
articolata dal dr con ogni conseguenza di legge in ordine all'escussione del CP_2
teste sui capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e alla relativa richiesta
di rigetto della domanda principale spiegata dall' in via subordinata comunque ed _3
in ogni rigettare l'avverso appello per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa
del presente atto. In via istruttoria, per l'effetto dell'appello incidentale proposto, si
reiterano tutte le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. che qui si
abbiano per integralmente ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 19.02.2014, l' conveniva in giudizio _3 [...]
, ex dipendente di dinanzi al Tribunale di Bari, per CP_2 Parte_1
sentirlo condannare al pagamento in favore dell' della somma complessiva di Euro _3
38.622,47, oltre interessi convenzionali al tasso del 3,12%, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo ed integrale pagamento. 2 A sostegno della richiesta allegava che l' , che Controparte_1
aveva integrato dal 01.06.2010 l'IPOST, Istituto Postelegrafonici, Ente Previdenziale e
Assistenziale, soppresso e dall' integrato a decorrere dall'1/6/2010, aveva erogato ad _3
, ex dipendente di un prestito lordo di €41.316,00 Controparte_2 Parte_1
(al netto pari ad €33.974,00), da restituire in 120 rate dell'importo di €344,30 ciascuna,
mediante la cessione del quinto dello stipendio, con inizio della rateizzazione a decorrere dall'1/1/2007 e termine della medesima al mese di dicembre del 2016.
In data 5/5/2008, aveva risolto con , consensualmente in modo Controparte_2 Pt_1
definitivo ed irrevocabile, il suo rapporto di lavoro, senza diritto a pensione, omettendo di provvedere all'estinzione del debito contratto con l'IPOST, avendo versato sedici rate, pari ad €35.807,20, più volte sollecitato al debitore senza alcun riscontro.
Mentre, aveva comunicato all' di non aver operato versamenti Parte_1 _3
a favore del Credito IPOST a titolo di estinzione della cessione del quinto di Pt_2 CP_2
e che, nell'accordo di risoluzione consensuale, non erano stati predisposti accantonamenti di somme all'atto di cessazione del servizio.
Si costituiva in giudizio, in data 09 giugno 2014, il quale chiedeva e Controparte_2
otteneva la chiamare in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. di Parte_1
Eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice del lavoro, nonché l'infondatezza della avversa pretesa, essendo stata definita ogni questione di natura economica, ivi compreso il prestito erogato dall'IPOST, con il proprio datore di lavoro Parte_1
con la sottoscrizione, in data 22/4/2008.
[...]
Si costituiva in data 20.11.2014 eccependo l'incompetenza per Parte_1
materia del giudice adito, contestando l'avversa pretesa, e rilevando l'infondatezza della tesi sostenuta dal convenuto circa l'intercorsa transazione del 22/4/2008. CP_2
Il giudice del Tribunale di Bari, istruita la causa con produzioni documentali, accoglieva la domanda proposta dall' e condannava e in _3 Controparte_2 Parte_1
solido, al pagamento della somma di Euro 38.622,47 in favore dell' oltre spese legali. _3
3 Con atto notificato in data 12.02.2019 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
Si è costituito con comparsa contenente appello incidentale. CP_2
Con comparsa si costituito è l' il quale ha ribadito l'inammissibilità dell'eccezione di _3
incompetenza per materia del giudice adito, già sollevata in primo grado e, nel merito, la fondatezza della propria azione restitutoria in quanto nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla avvenuta stipula da parte del sig. di un verbale di conciliazione sindacale con CP_2
Controparte_4
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ripropone la questione relativa alla competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto le avverse pretese rinvenivano direttamente dall'intercorso rapporto di lavoro tra e . CP_2 Parte_1
Il motivo è infondato.
Ai fini della determinazione della competenza per materia deve aversi riguardo solo alle circostanze inerenti al rapporto giuridico dedotto, rilevandosi del tutto ininfluenti le ulteriori circostanze estranei a detto rapporto, i c.d. fatti extraprocessuali.
Il giudice di primo grado, pertanto, ha determinato la competenza avuto riguardo all'azione di restituzione fatta valere dall'istituto previdenziale, come descritto de facto dall'attore,
ovvero con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, fatta salva ogni diversa valutazione.
Nella specie, oggetto della controversia, è esclusivamente la domanda di restituzione fatta valere dall'attore per il finanziamento concesso a , per cui la causa petendi CP_2
correttamente è stata individuata nel prestito concesso all' , mentre il petitum è CP_2
costituito dalla mancata restituzione dei ratei scaduti e non corrisposti.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erronea interpretazione della disciplina giuridica della cessione del credito ex art. 1260 c.c. e DPR 180/50, applicabile al contratto di finanziamento stipulato dal dr. con l'ex istituto pensionistico postelegrafonico, CP_2
4 cui succedeva l'odierna appellata . _3
Il giudice di primo grado, a fronte dell'obbligo restitutorio di , ha riconosciuto la CP_2
responsabilità solidale della società , terza chiamata, che omise di procedere, Pt_1
anteriormente alla liquidazione una tantum effettuata in favore del dipendente, alla corresponsione di quanto ancora dovuto all'ente erogatore del finanziamento, trattenendo le spettanze nella relativa misura, basandosi, sostiene l'appellante, sull'errata interpretazione dell'art. 45 del DPR 80/1950.
Quindi, aggiunge l'appellante, che sarebbe stato onere dell' provare oltre all'esistenza _3
del credito ed il mancato adempimento da parte del debitore principale di aver esercitato contro , terzo ceduto, il privilegio sugli emolumenti di fine rapporto dovuti a Parte_1
, richiedendo il versamento, previa quantificazione della parte insoluta del debito, CP_2
richiesta rimasta disattesa.
L' si è difeso sostenendo che, oltre alla tardività di tale questione, proposto solamente _3
in appello, tale eccezione sarebbe irrilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo del datore di lavoro cessionario, di recuperare il residuo debito da parte di Parte_1 CP_2
in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro dalle somme erogate a qualsiasi titolo al proprio dipendente.
Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 55 del DPR n. 180/1950, recante "Il T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni", disciplina l'estensibilità delle cessioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro al 2° comma stabilisce che “Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di
stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo
comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati
indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di
impiego o di lavoro”.
L'art 43 “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia 5 di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che
al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione
dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto
per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, pubblico o privato in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto (1) .
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo
equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale
assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione,
tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti
al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38”.
Quindi, l'art. 43 del d.p.R. 180/1950 stabilisce, che qualora la cessazione dal servizio,
anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma “è ritenuta” fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Dalla normativa sopra richiamata si evince pertanto che, nel caso in cui a seguito della cessazione del rapporto il dipendente percepisca una somma una tantum, tale somma dovrà
essere trattenuta dal datore di lavoro fino alla concorrenza dell'intero residuo debito.
Pertanto, in mancanza di espliciti divieti legali, avrebbe dovuto trattenere Parte_1
qualunque somma spettante al lavoratore una tantum all'atto della cessazione, per l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, posto, quindi, che il TFR o qualunque altra somma equivalente è cedibile dal lavoratore e che lo stesso, al momento del finanziamento autorizzò a trattenere le somme in caso di cessazione di rapporto di lavoro.
Quindi, sussiste una responsabilità di per non aver trattenuto le spettanze Parte_1
6 maturate una tantum dal dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro sino alla concorrenza del debito di quest'ultimo verso l'OD (ora ). _3
Mentre, l'art. 45 del D.P.R. 185/1950 richiamato dall'appellante riguarda la possibilità di recuperare il credito, ove non si possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44
o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.
In questo caso, oltre a non esserci più alcun rapporto di lavoro e, quindi, una riduzione di stipendio, non sono stati documentati emolumenti successivi su cui l' avrebbe potuto _3
esercitare il privilegio previsto dalla legge.
La società che a suo tempo accettò la cessione del credito versando Parte_1
al creditore le rate trattenute al dipendente, in forza della normativa richiamata, all'atto della cessazione dal servizio del dipendente , avrebbe dovuto, a prescindere da ogni CP_2
comunicazione (evidentemente non potendo l'Istituto creditore neppure conoscere la data stabilita di cessazione del rapporto di lavoro), prima di procedere alla liquidazione una tantum di recuperare il residuo debito in unica soluzione sulle somme erogate al medesimo.
Quindi, sussiste un obbligo automatico e diretto del terzo ceduto di trattenere, in forza della cessione, come recita la norma “…tale somma “è ritenuta” fino alla concorrenza” le somme dovute al dipendente, salvo nel caso le somme fossero state precedentemente pignorate, comunicando al creditore le ragioni del rifiuto.
Ne consegue, che deve confermarsi la responsabilità solidale della società terza chiamata,
che ha omesso di procedere, anteriormente alla liquidazione una tantum effettuata in favore del dipendente, alla corresponsione di quanto ancora dovuto all'ente erogatore del finanziamento (ex IPOST), trattenendo le spettanze del lavoratore.
Con appello incidentale, il convenuto ha chiesto la riforma della Controparte_2
decisione nella parte in cui lo ha ritenuto debitore solidale dell'importo rivendicato dall' avendo, a suo dire, definito ogni questione di natura economica pendente con _3
7 l'allora datore di lavoro ivi compreso il prestito allo stesso riconosciuto Parte_1
da IPOST con il verbale di conciliazione de 22.04.2008 sottoscritto con . Parte_1
Sostiene l'appellato, che dovendo estinguere il prestito contratto con IPOST avrebbe concordato con un incentivo all'esodo in misura pari ad €. 33.480,00 affinché Pt_1 [...]
provvedesse a versare in favore di IPOST la somma di €. 35.807,20 dovuta Pt_1
dall' per estinguere anticipatamente il prestito. CP_2
Sul punto il convenuto aveva articolato richieste istruttorie rigettate dal giudice di CP_2
primo grado e riproposte in sede di appello, concludendo in sede di gravame per il rigetto della domanda nei propri confronti.
Il motivo è infondato.
L'appellato non nega l'esistenza del debito nei confronti dell' (ex IPOST), CP_2 _3
limitandosi ad allegare l'avvenuta stipula con di un accordo di Parte_1
risoluzione del rapporto di lavoro in virtù del quale, a suo dire, le parti concordavano espressamente, tra l'altro, il pagamento del suo debito da parte di . Parte_1
Come affermato dalla Suprema Corte, difatti, per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 c.c., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti (v. Cass. 12781/12).
Non ha quindi pregio l'argomento dell'appellato in quanto una eventuale pattuizione intercorsa fra le parti del contratto di lavoro non estende l'efficacia anche a coloro che a tale accordo furono estranei.
A fronte di questi assorbenti rilievi perdono di consistenza anche gli ulteriori argomenti spesi dall'appellante a supporto del gravame ivi comprese le richieste istruttorie.
Pertanto, in conclusione, l'appello principale e quello incidentale non meritano accoglimento.
Le spese processuali secondo il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (valore oltre 26.000-52.000,00).
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e di quello incidentale proposta da Parte_1 [...]
, così provvede: CP_2
1) Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3) Condanna in solido con al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_2
processuali in favore dell' del presente grado di giudizio, che liquida in Euro _3
7.616,00 per compensi oltre alle spese generali, Cap ed Iva.
4) Compensa le spese tra e;
Controparte_5 Controparte_2
5) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante principale,
[...]
e di quello incidentale , del versamento per ognuno Parte_1 Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.09.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
9
R.G. N° 281/2019
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. N° ________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 6/2019 emessa il
27.12.2018 e pubblicata in data 2 gennaio 2019 dal Tribunale Civile di Bari, notificata in data 14 gennaio 2019 resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3093/2014 r.g.;
tra appresentata e difesa dall'avv. Gaetano Stefano Pesante Parte_1
dell'Avvocatura Interna della Società
- appellante -
e
l' , rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Barbara DAPRILE
- appellato -
Nonché
dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Triggiani in Controparte_2
virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;
- appellato e appellante in via incidentale -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 30.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: riformare integralmente la sentenza n. 6/2019 emessa il 27.12.2018 e
pubblicata in data 2 gennaio 2019 dal Tribunale Civile di Bari, notificata in data 14
gennaio 2019 e, in accoglimento delle difese dispiegate dalla società appellante, rigettare
ogni avversa domanda e doglianza. Con il favore delle spese e competenze di lite del
doppio grado di giudizio.
per l'appellato dichiarare inammissibile e, comunque infondato, l'avverso appello _3
poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
integralmente l'impugnata sentenza;
per l'appellato e appellante incidentale : riformare la sentenza n. 6/2019 emessa CP_2
il 27.12.2018 relativamente al capo in cui ha dichiarato inammissibile la prova per testi
articolata dal dr con ogni conseguenza di legge in ordine all'escussione del CP_2
teste sui capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e alla relativa richiesta
di rigetto della domanda principale spiegata dall' in via subordinata comunque ed _3
in ogni rigettare l'avverso appello per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa
del presente atto. In via istruttoria, per l'effetto dell'appello incidentale proposto, si
reiterano tutte le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. che qui si
abbiano per integralmente ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 19.02.2014, l' conveniva in giudizio _3 [...]
, ex dipendente di dinanzi al Tribunale di Bari, per CP_2 Parte_1
sentirlo condannare al pagamento in favore dell' della somma complessiva di Euro _3
38.622,47, oltre interessi convenzionali al tasso del 3,12%, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo ed integrale pagamento. 2 A sostegno della richiesta allegava che l' , che Controparte_1
aveva integrato dal 01.06.2010 l'IPOST, Istituto Postelegrafonici, Ente Previdenziale e
Assistenziale, soppresso e dall' integrato a decorrere dall'1/6/2010, aveva erogato ad _3
, ex dipendente di un prestito lordo di €41.316,00 Controparte_2 Parte_1
(al netto pari ad €33.974,00), da restituire in 120 rate dell'importo di €344,30 ciascuna,
mediante la cessione del quinto dello stipendio, con inizio della rateizzazione a decorrere dall'1/1/2007 e termine della medesima al mese di dicembre del 2016.
In data 5/5/2008, aveva risolto con , consensualmente in modo Controparte_2 Pt_1
definitivo ed irrevocabile, il suo rapporto di lavoro, senza diritto a pensione, omettendo di provvedere all'estinzione del debito contratto con l'IPOST, avendo versato sedici rate, pari ad €35.807,20, più volte sollecitato al debitore senza alcun riscontro.
Mentre, aveva comunicato all' di non aver operato versamenti Parte_1 _3
a favore del Credito IPOST a titolo di estinzione della cessione del quinto di Pt_2 CP_2
e che, nell'accordo di risoluzione consensuale, non erano stati predisposti accantonamenti di somme all'atto di cessazione del servizio.
Si costituiva in giudizio, in data 09 giugno 2014, il quale chiedeva e Controparte_2
otteneva la chiamare in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. di Parte_1
Eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice del lavoro, nonché l'infondatezza della avversa pretesa, essendo stata definita ogni questione di natura economica, ivi compreso il prestito erogato dall'IPOST, con il proprio datore di lavoro Parte_1
con la sottoscrizione, in data 22/4/2008.
[...]
Si costituiva in data 20.11.2014 eccependo l'incompetenza per Parte_1
materia del giudice adito, contestando l'avversa pretesa, e rilevando l'infondatezza della tesi sostenuta dal convenuto circa l'intercorsa transazione del 22/4/2008. CP_2
Il giudice del Tribunale di Bari, istruita la causa con produzioni documentali, accoglieva la domanda proposta dall' e condannava e in _3 Controparte_2 Parte_1
solido, al pagamento della somma di Euro 38.622,47 in favore dell' oltre spese legali. _3
3 Con atto notificato in data 12.02.2019 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
Si è costituito con comparsa contenente appello incidentale. CP_2
Con comparsa si costituito è l' il quale ha ribadito l'inammissibilità dell'eccezione di _3
incompetenza per materia del giudice adito, già sollevata in primo grado e, nel merito, la fondatezza della propria azione restitutoria in quanto nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla avvenuta stipula da parte del sig. di un verbale di conciliazione sindacale con CP_2
Controparte_4
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ripropone la questione relativa alla competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto le avverse pretese rinvenivano direttamente dall'intercorso rapporto di lavoro tra e . CP_2 Parte_1
Il motivo è infondato.
Ai fini della determinazione della competenza per materia deve aversi riguardo solo alle circostanze inerenti al rapporto giuridico dedotto, rilevandosi del tutto ininfluenti le ulteriori circostanze estranei a detto rapporto, i c.d. fatti extraprocessuali.
Il giudice di primo grado, pertanto, ha determinato la competenza avuto riguardo all'azione di restituzione fatta valere dall'istituto previdenziale, come descritto de facto dall'attore,
ovvero con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, fatta salva ogni diversa valutazione.
Nella specie, oggetto della controversia, è esclusivamente la domanda di restituzione fatta valere dall'attore per il finanziamento concesso a , per cui la causa petendi CP_2
correttamente è stata individuata nel prestito concesso all' , mentre il petitum è CP_2
costituito dalla mancata restituzione dei ratei scaduti e non corrisposti.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erronea interpretazione della disciplina giuridica della cessione del credito ex art. 1260 c.c. e DPR 180/50, applicabile al contratto di finanziamento stipulato dal dr. con l'ex istituto pensionistico postelegrafonico, CP_2
4 cui succedeva l'odierna appellata . _3
Il giudice di primo grado, a fronte dell'obbligo restitutorio di , ha riconosciuto la CP_2
responsabilità solidale della società , terza chiamata, che omise di procedere, Pt_1
anteriormente alla liquidazione una tantum effettuata in favore del dipendente, alla corresponsione di quanto ancora dovuto all'ente erogatore del finanziamento, trattenendo le spettanze nella relativa misura, basandosi, sostiene l'appellante, sull'errata interpretazione dell'art. 45 del DPR 80/1950.
Quindi, aggiunge l'appellante, che sarebbe stato onere dell' provare oltre all'esistenza _3
del credito ed il mancato adempimento da parte del debitore principale di aver esercitato contro , terzo ceduto, il privilegio sugli emolumenti di fine rapporto dovuti a Parte_1
, richiedendo il versamento, previa quantificazione della parte insoluta del debito, CP_2
richiesta rimasta disattesa.
L' si è difeso sostenendo che, oltre alla tardività di tale questione, proposto solamente _3
in appello, tale eccezione sarebbe irrilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo del datore di lavoro cessionario, di recuperare il residuo debito da parte di Parte_1 CP_2
in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro dalle somme erogate a qualsiasi titolo al proprio dipendente.
Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 55 del DPR n. 180/1950, recante "Il T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni", disciplina l'estensibilità delle cessioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro al 2° comma stabilisce che “Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di
stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo
comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati
indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di
impiego o di lavoro”.
L'art 43 “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia 5 di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che
al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione
dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto
per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, pubblico o privato in base a disposizioni di
leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto (1) .
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo
equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale
assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione,
tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti
al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38”.
Quindi, l'art. 43 del d.p.R. 180/1950 stabilisce, che qualora la cessazione dal servizio,
anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma “è ritenuta” fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Dalla normativa sopra richiamata si evince pertanto che, nel caso in cui a seguito della cessazione del rapporto il dipendente percepisca una somma una tantum, tale somma dovrà
essere trattenuta dal datore di lavoro fino alla concorrenza dell'intero residuo debito.
Pertanto, in mancanza di espliciti divieti legali, avrebbe dovuto trattenere Parte_1
qualunque somma spettante al lavoratore una tantum all'atto della cessazione, per l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, posto, quindi, che il TFR o qualunque altra somma equivalente è cedibile dal lavoratore e che lo stesso, al momento del finanziamento autorizzò a trattenere le somme in caso di cessazione di rapporto di lavoro.
Quindi, sussiste una responsabilità di per non aver trattenuto le spettanze Parte_1
6 maturate una tantum dal dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro sino alla concorrenza del debito di quest'ultimo verso l'OD (ora ). _3
Mentre, l'art. 45 del D.P.R. 185/1950 richiamato dall'appellante riguarda la possibilità di recuperare il credito, ove non si possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44
o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.
In questo caso, oltre a non esserci più alcun rapporto di lavoro e, quindi, una riduzione di stipendio, non sono stati documentati emolumenti successivi su cui l' avrebbe potuto _3
esercitare il privilegio previsto dalla legge.
La società che a suo tempo accettò la cessione del credito versando Parte_1
al creditore le rate trattenute al dipendente, in forza della normativa richiamata, all'atto della cessazione dal servizio del dipendente , avrebbe dovuto, a prescindere da ogni CP_2
comunicazione (evidentemente non potendo l'Istituto creditore neppure conoscere la data stabilita di cessazione del rapporto di lavoro), prima di procedere alla liquidazione una tantum di recuperare il residuo debito in unica soluzione sulle somme erogate al medesimo.
Quindi, sussiste un obbligo automatico e diretto del terzo ceduto di trattenere, in forza della cessione, come recita la norma “…tale somma “è ritenuta” fino alla concorrenza” le somme dovute al dipendente, salvo nel caso le somme fossero state precedentemente pignorate, comunicando al creditore le ragioni del rifiuto.
Ne consegue, che deve confermarsi la responsabilità solidale della società terza chiamata,
che ha omesso di procedere, anteriormente alla liquidazione una tantum effettuata in favore del dipendente, alla corresponsione di quanto ancora dovuto all'ente erogatore del finanziamento (ex IPOST), trattenendo le spettanze del lavoratore.
Con appello incidentale, il convenuto ha chiesto la riforma della Controparte_2
decisione nella parte in cui lo ha ritenuto debitore solidale dell'importo rivendicato dall' avendo, a suo dire, definito ogni questione di natura economica pendente con _3
7 l'allora datore di lavoro ivi compreso il prestito allo stesso riconosciuto Parte_1
da IPOST con il verbale di conciliazione de 22.04.2008 sottoscritto con . Parte_1
Sostiene l'appellato, che dovendo estinguere il prestito contratto con IPOST avrebbe concordato con un incentivo all'esodo in misura pari ad €. 33.480,00 affinché Pt_1 [...]
provvedesse a versare in favore di IPOST la somma di €. 35.807,20 dovuta Pt_1
dall' per estinguere anticipatamente il prestito. CP_2
Sul punto il convenuto aveva articolato richieste istruttorie rigettate dal giudice di CP_2
primo grado e riproposte in sede di appello, concludendo in sede di gravame per il rigetto della domanda nei propri confronti.
Il motivo è infondato.
L'appellato non nega l'esistenza del debito nei confronti dell' (ex IPOST), CP_2 _3
limitandosi ad allegare l'avvenuta stipula con di un accordo di Parte_1
risoluzione del rapporto di lavoro in virtù del quale, a suo dire, le parti concordavano espressamente, tra l'altro, il pagamento del suo debito da parte di . Parte_1
Come affermato dalla Suprema Corte, difatti, per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 c.c., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti (v. Cass. 12781/12).
Non ha quindi pregio l'argomento dell'appellato in quanto una eventuale pattuizione intercorsa fra le parti del contratto di lavoro non estende l'efficacia anche a coloro che a tale accordo furono estranei.
A fronte di questi assorbenti rilievi perdono di consistenza anche gli ulteriori argomenti spesi dall'appellante a supporto del gravame ivi comprese le richieste istruttorie.
Pertanto, in conclusione, l'appello principale e quello incidentale non meritano accoglimento.
Le spese processuali secondo il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (valore oltre 26.000-52.000,00).
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e di quello incidentale proposta da Parte_1 [...]
, così provvede: CP_2
1) Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3) Condanna in solido con al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_2
processuali in favore dell' del presente grado di giudizio, che liquida in Euro _3
7.616,00 per compensi oltre alle spese generali, Cap ed Iva.
4) Compensa le spese tra e;
Controparte_5 Controparte_2
5) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante principale,
[...]
e di quello incidentale , del versamento per ognuno Parte_1 Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.09.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
9