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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maggi Marcello Presidente
Dott.ssa Nigri Patrizia Giudice
Dott.ssa Di Tursi Enrica Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3463 del r.g. 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale,
T R A
elettivamente domiciliata presso l'avv. D'Alfonso Pietro, dal quale Parte_1
è rappresentata e difesa,
-RICORRENTE-
E
CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
All'udienza del 09/12/2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Con ricorso depositato in data 21/07/2025 la signora , conveniva in Parte_1 giudizio il signor , deducendo quanto segue: CP_1 che in data 30/07/1981 contraeva matrimonio religioso, regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pulsano (TA) al n. 28 p. 2 s. A dell'anno 1981, con il signor;
CP_1 che dalla predetta unione nascevano i figli: , il 06/09/1982 e Persona_1 Per_2
il 30/11/1984, oramai maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
[...] che il matrimonio falliva per esclusiva responsabilità del resistente, il quale, con la propria condotta contraria ai doveri derivanti dal rapporto di coniugio rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che il signor , a causa della sua condotta e della sua morbosa ed infondata gelosia, CP_1 rendeva la situazione insostenibile tanto che vani risultavano i tentativi della signora di ricucire i problemi di coppia che peggioravano a causa della condotta del Parte_1 resistente, il quale continuava a causare accesi litigi spesso causati da una patologica gelosia connotata da condotte violente;
-che l'immobile adibito a casa coniugale sita in Pulsano (TA) alla Via Martiri della Libertà
n. 48 era di proprietà della de cuius , madre di ella ricorrente;
Persona_3
-che il signor , unitamente al figlio , dimoravano attualmente CP_1 Per_2 presso l'immobile sito in Leporano (TA) alla Via Dietro La Piantata n. 388.
Alla luce di tali considerazioni ella ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione personale dei signori ed alle Parte_1 CP_1 seguenti condizioni: nulla disporre con riferimento all'assegno di mantenimento stante l'autonomia reciproca di entrambi i coniugi;
di assegnare la casa coniugale di Via Martiri della Libertà n. 48 in Pulsano (TA), di proprietà della madre dell'odierna ricorrente, alla signora nulla disporre riguardo l'obbligo di corrispondere a e Parte_1 Per_2
l'assegno di mantenimento tenuto conto della situazione di attuale indipendenza Per_1 economica dei figli.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi celebratasi il 09/12/2025, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del resistente, emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti,
a mezzo dei quali autorizzava i coniugi a vivere separati.
La causa, alla predetta udienza del 09/12/2025, veniva riservata e rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini per il deposito di comparse e repliche vista l'espressa rinuncia di parte ricorrente.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice si pronunci per la separazione. Dalle deduzioni difensive di parte ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Infatti, la predetta dichiarava di vivere con il marito ma di essere separasti di fatto da quattro anni. Nel caso di specie, la separazione dei coniugi indicati in epigrafe - di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione-, per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità, di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita va pronunziata per fatti oggettivi. Anche alla luce della mancata contestazione del resistente stante la sua contumacia e di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 09 12 2025” Siamo separati con mio marito da molto tempo dal 1989 ed io ho sempre vissuto nella nostra casa coniugale…”.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale di proprietà della de cuius , madre della predetta ricorrente, occorre Persona_3 premettere che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, sicché lo scopo dell'assegnazione della casa coniugale è quello di tutelare la prole.
Dunque, il diritto all'assegnazione della casa coniugale cessa quando i figli vanno a vivere in altro luogo o acquistano l'indipendenza economica, senza tener conto dei redditi dei coniugi.
Orbene, per quel che è qui d'interesse, v'è da rilevare che secondo la Corte di Cassazione
l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308, est. Finocchiaro). Ne consegue che l'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità".
Nel caso di specie, è pacifico in causa, che ella ricorrente, come dichiarato dalla stessa nel ricorso introduttivo del presente giudizio e poi confermato nel corso dell'udienza del
09/12/2025, oltre a percepire una pensione di circa 550,00 euro abita da sola la casa coniugale da circa due anni atteso che i due figli sono oramai entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e non conviventi con la stessa.
Alla luce delle suddette considerazioni questo Tribunale nulla dispone riguardo l'assegnazione della casa coniugale che seguirà le regole del diritto comune.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della mancata costituzione ed opposizione del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso depositato in Parte_1 CP_1 data 21/07/2025, così provvede: PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA) il 19/04/1960 e , nato a [...] il [...] uniti in CP_1 matrimonio in Pulsano (Ta) come risultante dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pulsano (Ta) al n. 28 p. 2 s. A dell'anno 1981. per l'assegnazione della casa coniugale che seguirà le regole del Parte_2 diritto comune.
COMPENSA tra le parti le spese.
Così deciso in Taranto, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maggi Marcello Presidente
Dott.ssa Nigri Patrizia Giudice
Dott.ssa Di Tursi Enrica Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3463 del r.g. 2025, avente ad oggetto separazione giudiziale,
T R A
elettivamente domiciliata presso l'avv. D'Alfonso Pietro, dal quale Parte_1
è rappresentata e difesa,
-RICORRENTE-
E
CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
All'udienza del 09/12/2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Con ricorso depositato in data 21/07/2025 la signora , conveniva in Parte_1 giudizio il signor , deducendo quanto segue: CP_1 che in data 30/07/1981 contraeva matrimonio religioso, regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pulsano (TA) al n. 28 p. 2 s. A dell'anno 1981, con il signor;
CP_1 che dalla predetta unione nascevano i figli: , il 06/09/1982 e Persona_1 Per_2
il 30/11/1984, oramai maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
[...] che il matrimonio falliva per esclusiva responsabilità del resistente, il quale, con la propria condotta contraria ai doveri derivanti dal rapporto di coniugio rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che il signor , a causa della sua condotta e della sua morbosa ed infondata gelosia, CP_1 rendeva la situazione insostenibile tanto che vani risultavano i tentativi della signora di ricucire i problemi di coppia che peggioravano a causa della condotta del Parte_1 resistente, il quale continuava a causare accesi litigi spesso causati da una patologica gelosia connotata da condotte violente;
-che l'immobile adibito a casa coniugale sita in Pulsano (TA) alla Via Martiri della Libertà
n. 48 era di proprietà della de cuius , madre di ella ricorrente;
Persona_3
-che il signor , unitamente al figlio , dimoravano attualmente CP_1 Per_2 presso l'immobile sito in Leporano (TA) alla Via Dietro La Piantata n. 388.
Alla luce di tali considerazioni ella ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione personale dei signori ed alle Parte_1 CP_1 seguenti condizioni: nulla disporre con riferimento all'assegno di mantenimento stante l'autonomia reciproca di entrambi i coniugi;
di assegnare la casa coniugale di Via Martiri della Libertà n. 48 in Pulsano (TA), di proprietà della madre dell'odierna ricorrente, alla signora nulla disporre riguardo l'obbligo di corrispondere a e Parte_1 Per_2
l'assegno di mantenimento tenuto conto della situazione di attuale indipendenza Per_1 economica dei figli.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi celebratasi il 09/12/2025, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del resistente, emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti,
a mezzo dei quali autorizzava i coniugi a vivere separati.
La causa, alla predetta udienza del 09/12/2025, veniva riservata e rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini per il deposito di comparse e repliche vista l'espressa rinuncia di parte ricorrente.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice si pronunci per la separazione. Dalle deduzioni difensive di parte ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Infatti, la predetta dichiarava di vivere con il marito ma di essere separasti di fatto da quattro anni. Nel caso di specie, la separazione dei coniugi indicati in epigrafe - di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione-, per il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità, di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita va pronunziata per fatti oggettivi. Anche alla luce della mancata contestazione del resistente stante la sua contumacia e di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 09 12 2025” Siamo separati con mio marito da molto tempo dal 1989 ed io ho sempre vissuto nella nostra casa coniugale…”.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale di proprietà della de cuius , madre della predetta ricorrente, occorre Persona_3 premettere che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, sicché lo scopo dell'assegnazione della casa coniugale è quello di tutelare la prole.
Dunque, il diritto all'assegnazione della casa coniugale cessa quando i figli vanno a vivere in altro luogo o acquistano l'indipendenza economica, senza tener conto dei redditi dei coniugi.
Orbene, per quel che è qui d'interesse, v'è da rilevare che secondo la Corte di Cassazione
l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308, est. Finocchiaro). Ne consegue che l'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità".
Nel caso di specie, è pacifico in causa, che ella ricorrente, come dichiarato dalla stessa nel ricorso introduttivo del presente giudizio e poi confermato nel corso dell'udienza del
09/12/2025, oltre a percepire una pensione di circa 550,00 euro abita da sola la casa coniugale da circa due anni atteso che i due figli sono oramai entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e non conviventi con la stessa.
Alla luce delle suddette considerazioni questo Tribunale nulla dispone riguardo l'assegnazione della casa coniugale che seguirà le regole del diritto comune.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della mancata costituzione ed opposizione del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso depositato in Parte_1 CP_1 data 21/07/2025, così provvede: PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA) il 19/04/1960 e , nato a [...] il [...] uniti in CP_1 matrimonio in Pulsano (Ta) come risultante dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pulsano (Ta) al n. 28 p. 2 s. A dell'anno 1981. per l'assegnazione della casa coniugale che seguirà le regole del Parte_2 diritto comune.
COMPENSA tra le parti le spese.
Così deciso in Taranto, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi