Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3973/2014 R.G. proposta da
(ditta individuale), in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardantonio Cassano, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro
(ditta individuale), in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Laera, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta (oggi, eredi)-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da verbale dell'udienza del 16/01/2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €21.200,00, oltre interessi e spese, vantato dalla ditta individuale nei confronti della ditta individuale Controparte_1
, a titolo di saldo del prezzo della compravendita Parte_1 della merce analiticamente descritta nel d.d.t. n. 07 del 31/05/2013, sulla base della fattura n. 72 del 18/07/2013, nonché dell'accordo siglato in atti.
1
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla parte creditrice l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 220/2014 emesso da questo Ufficio in data 03-20/01/2014), con atto di citazione notificato il 08/03/2014 la ditta ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pretesa di credito e deducendo in fatto quanto segue: che, con scrittura privata sottoscritta nel mese di maggio 2013, le odierne parti pattuirono la compravendita degli articoli di merceria della di cui al Parte_2 ricorso monitorio, individuati solo nel genere, al prezzo complessivo di €20.000,00
(oltre Iva); di aver versato la somma di €3.000,00 a titolo di acconto, per mezzo di assegni circolari;
di aver visionato la merce, stante l'ingente quantità e varietà di articoli acquistati, sommariamente e “in blocco” presso i locali della venditrice CP_1
; che la merce in seguito fu imballata dalla venditrice, per esserle
[...] consegnata, quale merceria acquirente, ma in assenza di inventario dei beni venduti, reiteratamente e invano richiesto (e non constando invero alcuna sottoscrizione del d.d.t.); di essere quindi entrata in possesso della merce per come imballata dalla parte alienante e di aver, nel mese di giugno 2013, proceduto a disimballare la merce medesima, al susseguirsi delle richieste di acquisto da parte della propria clientela;
di aver riscontrato vizi degli articoli acquistati (gran parte della merce era non solo rovinata - scolorita, macchiata, con cerniere arrugginite, etc. -, ma anche fuori mercato perché “passata di moda”, e dunque non commerciabile); di aver quindi denunciato i vizi dei beni dapprima verbalmente e, in seguito, all'esito dell'accurato controllo dell'ingente quantità di merce, non avendo ricevuto risposta alla denuncia verbale, con formale missiva del 28/09/2013, ivi invocando inoltre la riduzione del prezzo e la restituzione degli articoli non commerciabili;
che si recò più volte presso CP_1 la merceria, consegnando il d.d.t. n. 07 del 31/05/2013 (comunque non sottoscritto dall'ingiunta) soltanto a fronte delle numerose contestazioni mosse in ordine alla qualità della merce;
di aver altresì riscontrato la non perfetta corrispondenza tra la merce venduta e quella consegnata, ma solamente a far data dal 03/10/2013, in tesi data di ricezione della fattura n. 72 del 18/07/2013; di aver, solo a partire dal detto momento
(03/10/2013), avuto la possibilità nel complesso di prendere concretamente atto dei vizi della merce, della mancata consegna di numerosi articoli e dell'eccessiva onerosità del prezzo convenuto dalle parti rispetto a quello di mercato;
di aver nuovamente contestato l'entità e la qualità della merce con missiva del 10/10/2013, ancora invocando la riduzione del prezzo e, in subordine, la risoluzione del contratto;
di non
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aver in ogni caso utilizzato la merce acquistata, in quanto non commerciabile, e di esser stata costretta all'approvvigionamento di articoli presso altro fornitore già nel giugno
2013, come da fatture in atti.
Ciò premesso in fatto e passando alle difese di diritto, la parte opponente, anche ai fini di cui all'art. 1460 c.c., ha perciò lamentato i vizi dei beni acquistati e/o la mancanza delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l'uso di destinazione, rappresentando che, pur versandosi in ipotesi di vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione specifica dei beni non era potuta avvenire subito per effetto della mancanza del d.d.t. al momento della consegna, oltre che della fattura, in violazione dell'art. 1378 c.c.; inoltre, ha dedotto la ricorrenza di un'ipotesi di dolo incidente ovvero determinante, o comunque di mala fede, avendo la parte venditrice posto in essere raggiri in proprio danno, attraverso l'espediente della vendita in blocco, in tesi approfittando dell'inesperienza commerciale della parte acquirente medesima
(“completamente estranea al mondo della merceria”, avendo appena avviato la propria attività, e invece essendo la controparte in procinto di chiuderla).
Ha pertanto concluso: in via principale, per la revoca del provvedimento monitorio e per la risoluzione del contratto per inadempimento, in ragione della sussistenza dei vizi della cosa venduta e dell'eccessiva onerosità del prezzo pattizio rispetto al prezzo di mercato;
in via riconvenzionale, per la riduzione del prezzo in ragione dei vizi denunciati e per il risarcimento del danno, quantificato in €5.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso e in estremo subordine, per l'accertamento dell'insussistenza di una residua debitoria per il negozio di causa, alla luce dell'acconto versato, da reputarsi satisfattivo alla luce delle dedotte evenienze.
I.3.- Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in prima udienza (01/07/2014), la ditta ha contestato in fatto e in Controparte_1 diritto l'avversa prospettazione, eccependo in primo luogo, a fini decadenziali, l'omessa tempestiva denuncia dei vizi, avendo la controparte provveduto a muovere contestazioni
(per di più del tutto generiche finanche con riguardo alla natura e all'entità dei difetti) soltanto con la missiva del 28/09/2013, ossia circa quattro mesi dopo la pacifica consegna, pur essendosi accorta dei vizi della merce già nel mese di giugno 2013, in occasione delle rivendite alla clientela, come puntualmente riferito dalla medesima parte acquirente nell'atto introduttivo.
Altresì, rimarcando la regolare vendita della merce pattuita, ha affermato: che il d.d.t. n.
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07 del 31/05/2013, recante la dettagliata enumerazione della merce compravenduta con analitica indicazione dei prezzi (in linea con il corrispettivo pattuito), pur non sottoscritto, era stato comunque rilasciato in pari data, ossia contestualmente alla consegna della merce all'acquirente; che la fattura n. 72 del 18/07/2013 (emessa solo dopo il versamento dell'acconto di €3.000,00), contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, era nel relativo possesso anteriormente all'inoltro della prima missiva di contestazione;
che infatti le era stata inviata nuovamente a mezzo raccomandata in data
01/10/2013, al fine di sollecitarne l'adempimento; che l'avverso impianto difensivo era caratterizzato da contraddittorietà, avendo la stessa parte opponente esposto nell'atto introduttivo, tra il resto, di aver visionato il buono stato di tutta la merce presso la merceria della parte opposta;
che a ogni modo la tardività della denuncia, oltre a essere sintomatica dell'assenza di vizi al momento della consegna, era idonea a determinare, oltre che la decadenza del compratore dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., evidente incertezza, sotto il profilo eziologico, in ordine alla correttezza della conservazione e dell'utilizzo dei beni nei quattro mesi intercorsi.
Come da memorie finali in linea con l'impianto assertivo iniziale, la parte opposta ha così sintetizzato le proprie difese: la parte opponente “1) Non ha provato l'esistenza dei vizi lamentati;
2) Ha denunciato in ritardo i presunti vizi presenti sulla merce;
3) Ha denunciato in maniera alquanto generica i predetti vizi;
4) Non ha provato di aver subito un danno consequenziale ai predetti vizi”.
Ha dunque concluso per l'integrale rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna della parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia in relazione all'operazione negoziale.
I.4.- Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. per “ragioni di opportunità” (v. ord.
01/07/2014), la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e di prove orali (interpello di entrambe le parti e prova testimoniale;
v. ord.
23/02/2016 e 21/03/2017).
I.5.- Preso atto del decesso di , all'ud. 26/01/2023 è stata dichiarata CP_1
l'interruzione del giudizio;
la causa è stata ritualmente riassunta in data 19/04/2023 da e , in qualità di eredi della parte colpita CP_2 CP_3 CP_4 dall'evento interruttivo.
La causa, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, è stata infine riassegnata a questo giudice in data 13/09/2024 e all'ud. 16/01/2025 è stata dunque prontamente riservata in decisione,
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sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio seguono l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve inoltre richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al
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giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Mette conto altresì rammentare in punto di onere probatorio che, qualora, come nella specie (sul punto, si tornerà nel seguito), si controverta dei vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei vizi, oltre che della tempestività della denuncia dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, fa carico al compratore, mentre soltanto in caso di assolvimento di detto onere spetta al venditore il contrapposto onere di fornire la prova liberatoria (onere perciò incombente sul venditore soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza).
A riguardo, ex multis, si vedano Cass. nn. 914/1986 e 18125/2013, nonché Cass., n.
21949/2013, di cui di seguito si riporta il passo di interesse, per l'efficace sintesi:
“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2841 del 1974;
Cass. n. 1153 del 1995; Cass. n. 13695 del 2007), in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltre che della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, e solo in caso di assolvimento di quest'ultimo onere - al venditore spetta il contrapposto onere di offrire la prova liberatoria…Si deve, infatti, affermare in proposito (cfr. Cass.
n. 914 del 1986) che le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c. (anche in relazione al successivo art. 1497), in tema di esercizio dell'azione redibitoria vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. in materia di risoluzione del contratto, con la conseguenza che il suo esercizio è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”.
Sul punto, Cass., Sez. Un., n. 11748/2019, a conferma dell'orientamento tradizionale, ha chiarito - principio di diritto - che: “in materia di garanzia per i vizi della cosa
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venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (l'ordinanza interlocutoria ha posto la seguente questione: “se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
13533 del 2001 sia applicabile in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (in particolare all'azione redibitoria esperita nel caso di specie) o se la configurazione dei rimedi, quale emerge dall'esame della giurisprudenza, giustifichi una soluzione diversa”).
In sintesi, giusta Cass., Sez. Un., n. 11748/2019, “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”, “indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza” (Cass., n. 9960/2022).
Infine, premesso che, in forza del rinvio operato dall'art. 1497, co. 2 c.c. alla disciplina sulla decadenza dalla garanzia dettata dall'art. 1495 c.c., nel vaglio della tempestività della denuncia non rileva il discrimen tra vizi redibitori e mancanza di qualità promesse, non è superfluo rammentare che, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta (v. anche Cass., n. 16766/2019) e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (es. Cass., n. 11046/2016), il termine di decadenza per la denuncia dei vizi (otto giorni) decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente e in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta;
ancora, “l'individuazione della riconoscibilità dei vizi redibitori ex art. 1495 c.c., quale dies a quo del termine di decadenza dell'azione di garanzia, va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima” (ex multis, Cass., n.
20564/2012).
Per completezza, solo l'ipotesi di aliud pro alio non è soggetta a termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. (v. Cass., nn. 10285/2010; 2313/2016: “in tema di compravendita il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti
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inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto”).
II.3.- Da ultimo, è poi utile premettere come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove e il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (tra le molte, Cass., n. 9121/2007).
In dettaglio va richiamato, in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, il consolidato orientamento pretorio per il quale “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. nn. 17097/2010; 16056/2016;
19011/2017).
II.4.- Orbene, la fattispecie di causa, avente per oggetto la contestazione di vizi di articoli di merceria et similia compravenduti tra soggetti entrambi di natura imprenditoriale, come cennato, va inquadrata nell'alveo degli artt. 1490 ss. c.c., con conseguente applicabilità delle riportate linee pretorie.
Per di più, lo stesso tenore complessivo delle difese della parte opponente (su tutto, vedasi le conclusioni introduttive) evidenzia che l'ingiunto/acquirente ha inteso far
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valere i vizi della cosa venduta azionando i rimedi di cui all'art. 1492 c.c..
Peraltro, è noto che la corretta interpretazione e qualificazione giuridica delle domande proposte spetta in via esclusiva al giudice, il quale rimane vincolato soltanto dai fatti posti a fondamento della pretesa e alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita da chi agisce (tra le altre v. Cass. nn. 16809/2008, 15925/2007,
27466/2007, 6712/2001; di recente, Cass., nn. 30607/2018; 34432/2022).
II.5.- Passando all'esame del rapporto negoziale posto a base della pretesa monitoria, lo stesso è stato documentato dal creditore sin dalla sede ingiuntiva, sia nell'an che nel quantum, risultando nell'accordo scritto versato in allegato al ricorso
(accordo non oggetto di contestazioni o disconoscimento) anche la specifica previsione del corrispettivo di alienazione.
Deve altresì rilevarsi che, sebbene il d.d.t. n. 07 del 31/05/2015 versato in atti risulti privo della sottoscrizione della ditta opponente, può reputarsi incontestata l'esecuzione dell'obbligazione di consegna della cosa gravante in capo al venditore (oltre che confortata delle prove orali); sul punto, le deduzioni della parte opponente circa la difformità dei beni ricevuti rispetto a quelli convenuti e riportati negli atti del creditore
(fattura e d.d.t.) sono state talmente vaghe (al pari delle ulteriori contestazioni di vizi;
v. infra) da non consentire il superamento della prova fornita dal venditore anche per il tramite dell'art. 115 c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione merita le sorti del rigetto per inassolvimento, da parte del compratore gravatone, dell'onere di dimostrare i vizi della merce.
Si è infatti detto che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., “il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”, “indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza” (Cass.,
Sez. Un., n. 11748/2019; v. anche Cass., n. 9960/2022).
Tale onere, nella vicenda, è rimasto del tutto inassolto.
Invero, nel caso di specie il compratore non ha fornito prova circostanziata dell'esistenza e della consistenza dei vizi (e neppure delle difformità dei beni ricevuti rispetto ai beni pattuiti e pacificamente visionati - anche più di una volta, come emerso nelle prove orali - presso i locali della parte alienante), lamentati genericamente sia nell'an che nell'ubi consistam, con indimostrata e generica allusione a macchie, muffe, alterazioni dei tessuti e ruggine sulle cerniere: non consta agli atti finanche un corredo
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fotografico e men che meno, al fine di dare atto dello stato e della natura della merce acquistata e ricevuta, nonché degli invocati difetti, è stata depositata una perizia di parte
(né, tantomeno, si è fatto ricorso ad accertamenti preventivi giudiziali).
Per di più, l'onere della prova nella fattispecie risultava ancora più penetrante in ragione dell'entità della merce compravenduta: la parte opponente, invece, non ha mai specificato in modo adeguato quali fossero effettivamente i difetti e, a monte, finanche quale fosse la merce colpita da tali vizi.
Né, secondo la logica presuntiva, può poi escludersi, come affermato dal venditore e in assenza di elementi (anche solo fotografici) atti a cristallizzare lo stato delle cose (e la portata effettiva dei vizi), l'ascrivibilità del cattivo stato dei beni (comunque indimostrato) alla scorretta conservazione degli stessi nel locale della parte acquirente, nel quale sono stati tenuti peraltro in mesi estivi, e dunque ad ammaloramento eziologicamente estraneo alla condotta dell'alienante e occorso successivamente alla consegna.
Altresì, del tutto sommaria e di evidente vaghezza è pure la difesa relativa alla mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali per l'uso di destinazione
(genericamente discorrendosi di merce caduta in disuso poiché “fuori moda”; concetto non meglio specificato, neppure embrionalmente, con argomentazioni circostanziate e/o di comparazione, come detto difettando finanche le foto della merce in contestazione); analoghe considerazioni di genericità vanno svolte per le presunte difformità di genere et similia.
Ancora, del tutto neutrale, in relazione alla prova dei vizi, si profila la dedotta circostanza dell'approvvigionamento merce ricorrendo a fornitori terzi nel mese di giugno 2013: il dato, ex se, nulla può riferire circa esistenza/consistenza dei vizi, anche in ragione del fatto che la parte opponente era in procinto di avviare una nuova attività di merceria (quest'ultimo, elemento pacifico), con conseguente verosimile necessità di non esiguo acquisto di merce per la vendita al pubblico.
Di qui, il carattere evidentemente esplorativo della CTU, laconicamente invocata dalla parte opponente (l'istanza è stata implicitamente disattesa dai precedenti giudici titolari e non reiterata in sede di difese finali).
Neppure le prove orali espletate hanno consentito di ritenere dimostrata l'esistenza dei vizi, sempre negati dalla parte opposta, almeno nell'esatta consistenza (a fronte, peraltro, del rilevato deficit già solo dello stesso impianto assertivo della parte
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acquirente).
Non scalfisce quanto innanzi, anche con riguardo alla validità del negozio, la dedotta inesperienza commerciale della parte opponente, per assenza di esperienza pregressa nell'ambito dell'attività di merceria;
inesperienza non giustificabile e comunque neutra ai fini in esame, avendo la parte consapevolmente deciso di dedicarsi all'attività di impresa, accettandone i rischi del caso e con impegno a operarvi in modo competente.
Infine, non meritano seguito le contestazioni dell'opponente in ordine all'eccessività del prezzo pattuito rispetto a quello di mercato (dato, quest'ultimo, per vero neppure adeguatamente prospettato), coinvolgendo l'aspetto la sfera insindacabile dell'autonomia negoziale.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita, in considerazione dell'omessa prova dei vizi lamentati e posti a base dell'intero impianto di difesa della parte opponente.
II.6.- Solo per completezza, va rilevato che l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opposta, in quanto eccezione in senso stretto, risulta tardiva e perciò inammissibile, stante la costituzione in giudizio dell'eccipiente intervenuta solo in sede di prima udienza;
né le parti hanno svolto difese, neppure in via embrionale, atte a consentire di veicolare la vicenda nelle maglie dell'aliud pro alio e, come tale, esulante dalle preclusioni decadenziali di cui all'art. 1495 c.c..
II.7.- Per quanto esposto, l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla, invece, può riconoscersi a titolo di rivalutazione per mancanza di allegazione e prova del danno ulteriore, invocata apoditticamente dal creditore, stante la natura di valuta del credito oggetto della domanda monitoria.
III.- Per quanto concerne l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
IV.- Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo e in assenza di notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex
Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della
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causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, e pertanto ai valori medi.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 08/03/2014 da (ditta Parte_1 individuale) nei confronti di (ditta individuale), Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto e lo DICHIARA esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, che liquida €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 01/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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