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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2112/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Solazzo (C.F.: pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Email_1
Palermo, Via Francesco Crispi n. 119 appellante contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) e residente a [...], Vicolo del Romito n. 2, rappresentata e C.F._3
difesa dall'Avv. Ferdinando Gattuccio (C.F.: ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio sito a Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35 appellata incidentale con l'intervento di
1 PROCURATORE GENERALE
***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
1) Accolga la pronuncia di addebito della separazione nei confronti della Sig.ra CP_1
;
[...]
2) Rigetti la richiesta e l'assegnazione dell'assegno di mantenimento a favore della
Sig.ra a carico del Sig. ; CP_1 Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di difesa, per entrambi i giudizi.
Conclusioni per l'appellata-incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
-reiectis adversis;
- previa verifica degli effettivi redditi del a mezzo di ogni indagine;
Parte_1
- in via istruttoria, ove ritenuto, ammettere la prova per testi già richiesta in prime cure dalla ulle vessazioni subite;
CP_1
-in riforma della sentenza appellata, accogliere la domanda di addebito della separazione formulata dalla appellata nei confronti dell'appellante;
-modificare la misura dell'assegno di mantenimento, portandolo alla somma di € 250,00 mensili, più rispondente a criteri di dignità della persona e proporzionata al fortissimo divario di reddito;
- con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2768/2024 dei giorni 2/16.05.2024, il Tribunale di Palermo, su ricorso proposto da nei confronti della moglie Parte_1 CP_1
:
[...]
• ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
• ha rigettato le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
• ha altresì rigettato la domanda avanzata dalla resistente volta all'assegnazione della casa coniugale;
2 • ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Parte_1
a somma pari a € 150,00 – da rivalutare annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT F.O.I – a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
• ha infine compensato tra le parti le spese processuali.
2. Proposto appello dal , con atto depositato il 17.12.2024, affidato a Parte_1 due motivi, nel contradditorio con la costituita e resistente, e col P.G., il CP_1
procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quando disposto con decreto presidenziale del 26.12.2024, è stato rimesso all'udienza del 9 maggio 2025 e assunto in deliberazione in pari data senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante, dolendosi del mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico della deduce che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio CP_1
di prime cure sarebbe stato sufficiente a dimostrare che i comportamenti vessatori e denigratori posti in essere dalla stessa avrebbero inciso negativamente sulla propria sfera personale, sociale e psicologica, a tal punto da averlo indotto a rivolgersi al Consultorio al fine di intraprendere una terapia farmacologica.
2. Evidenzia che il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra tali comportamenti “maltrattanti” e la crisi dell'unione matrimoniale, traendo erroneamente argomento di convincimento dai provvedimenti di archiviazione emessi nei confronti della moglie, sul rilievo che, secondo il giudice penale, i fatti in questione sarebbero riconducibili ad un contesto familiare altamente conflittuale.
3. Richiama l'attenzione della Corte, in proposito, sul fatto che l'esito del procedimento penale non poteva -e non può- essere considerato quale unico elemento di prova posto a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda di addebito a carico della moglie, atteso che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i due giudizi non sarebbero sovrapponibili, stante l'insussistenza di una pregiudizialità tra il processo penale, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i reati commessi in ambito familiare, e la 3 pronuncia di addebito della separazione.
4. L'addebito della separazione costituisce poi oggetto anche dell'analoga domanda incidentale proposta dalla che, lamentandosi del mancato CP_1
accoglimento della domanda de qua a carico del marito, chiede l'ammissione delle prove istruttorie già formulate in prime cure, richiamando l'attenzione della Corte sul fatto che l'origine della crisi del rapporto coniugale sarebbe invece causalmente riconducibile alla relazione adulterina intrattenuta dal e alle insolite richieste a sfondo sessuale avanzate dal Parte_1 medesimo.
***
5. Occorre premettere in punto di diritto che risulta costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice di primo grado devono intendersi abbandonate se non vengono reiterare in sede di precisazione delle conclusioni;
tali richieste, pertanto, non possono essere riproposte in appello, in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, concerne le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (Cass. 19352/2017; Cass.15028/2019).
Giova altresì sottolineare che tale indirizzo interpretativo non contrasta con il quadro normativo interno e sovrannazionale oggi vigente - segnatamente caratterizzato dagli artt. 24 e 111 Cost. e 47 e 52 Carta di Nizza e 2 e 6 Trattato di
Lisbona - poiché non risulta in alcun modo compromesso il diritto fondamentale di difesa, né tanto meno quello a un giusto processo, atteso che non viene escluso o reso più gravoso l'esercizio del diritto di “difendersi provando”, ma, piuttosto, esso viene subordinato a una domanda della parte che, se rigettata dal giudice istruttore, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendo anche il diritto di difesa della controparte (Cass. 3229/2019).
6. Si rileva, a tal riguardo, che tale onere non è stato assolto al momento della precisazione delle conclusioni da parte della (vedi udienza del CP_1
15.01.2024), sicché le richieste istruttorie in considerazione devono intendersi rinunciate e non possono essere reiterare in sede di appello, atteso che, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la sua funzione 4 di delineare il “thema” sottoposto al vaglio dell'Autorità giudiziaria. D'altro canto, va aggiunto, non v'è ragione per interpretare le conclusioni della
“come in atti”) in senso favorevole alla stessa, perché il senso della CP_1
tanto generica espressione – di per sé ambigua e incompatibile a rendere palese la chiara volontà di insistere sui mezzi di prova – è stato poi reso palese dal contenuto della comparsa conclusionale che non contiene alcun riferimento, appunto, alla prova per testi;
laddove tanto rasserena sulla decisione di ritenere non più riesumabile, in grado di appello, un mezzo di prova evidentemente abbandonato dalla parte.
7. Tanto chiarito, com'è noto, ai sensi dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. 8071/2025).
8. È jus receptum il principio secondo cui grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 35296/2023; Cass. 16169/2023; Cass. 3923/2018).
9. Sulla scorta di dette coordinate giuridiche, la pronunzia impugnata merita sul punto di essere confermata, atteso che, come correttamene rilevato dal giudice di prime cure, tale onere probatorio non è stato assolto dalle parti, essendo rimasto indimostrato sia che l'origine della crisi del rapporto coniugale fosse imputabile alle insolite pratiche sessuali pretese dall'appellante o alla sua presunta relazione adulterina, sia che i comportamenti aggressivi della moglie abbiano avuto efficacia causale nella dinamica del fallimento del matrimonio. 5 10. Indipendentemente dalla censura dedotta dal secondo cui Parte_1
sarebbe irragionevole fondare il rigetto della domanda di addebito esclusivamente sulla base del provvedimento di archiviazione emesso dal giudice penale nei confronti della è rimasto invero privo di CP_1
riscontro probatorio che gli episodi denigratori e vessatori attribuiti alla abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi CP_1
coniugale, sicché, anche a voler ritenere che la donna abbia commesso simili comportamenti in danno del marito, tanto non sarebbe sufficiente per la pronuncia di addebito nel senso prospettato, risultando già dalle dichiarazioni cristallizzate nella denuncia versata in atti che le intemperanze si inserivano in un rapporto già conflittuale.
11. Va altresì precisato, con specifico riguardo alle ripercussioni psicologiche di tali allegate vessazioni, lamentate dal , che il documento prodotto Parte_1 in giudizio non è all'uopo rilevante, dal momento che il medico del Consultorio si è limitato ad attestare che il , si era colà recato per “affrontare Parte_1
le dinamiche ansiogene” relative alla separazione dalla moglie, ma non risulta parimenti provato, per quanto in questa sede interessa, che l'ansia fosse determinata da specifici e stigmatizzabili comportamenti della né CP_1 comunque che tanto abbia concretamente alterato le sue abitudini di vita, specie poi ove si consideri che l'odierno appellante svolge ancora la stessa attività di custode di un edificio in condominio, non constando perciò che – contrariamente a quanto lamentato dall'interessato – lo stress gli abbia impedito di svolgere l'attività di portierato di cui si discute.
12. È rimasta altresì priva di riscontro probatorio la censura sollevata dalla econdo cui la causa di disgregazione dell'affectio coniugalis sarebbe CP_1
imputabile alle insolite pratiche sessuali richieste dal . È Parte_1
emerso, infatti, in base alle dichiarazioni cristallizzate negli atti difensivi dell'appellata, che dette richieste erano state già avanzate dal marito tempo prima, ossia “dopo soli sei mesi” dal matrimonio (giugno 2019), laddove tanto dimostra che tanto non aveva determinato l'intollerabilità della convivenza coniugale proseguita. Il ricorso per separazione, d'altro canto, è stato poi presentato dal , e non va omesso il rilievo che la lunga Parte_1
6 convivenza pre-matrimoniale, protrattasi per circa otto o nove anni, induce ragionevolmente a ritenere che la donna, già all'epoca del matrimonio, potesse aver già maturato una piena conoscenza e consapevolezza degli eventuali interessi più intimi del marito.
13. Risulta parimenti destituita di ogni fondamento la circostanza secondo cui l'origine della crisi del rapporto coniugale sarebbe ravvisabile nella relazione adulterina intrattenuta dal marito. Gli “screenshot” prodotti dalla CP_1
segnatamente costituti da due immagini ricavate da Facebook: la prima raffigurante il marito seduto a tavola con una signora in assenza di atteggiamenti intimi e la seconda attestante l'inizio di una relazione da parte dell'uomo con una signora, senza però alcun riferimento temporale - risultano all'uopo irrilevanti, essendo del tutto inidonei a dimostrare tanto la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito in costanza di matrimonio, quanto la sussistenza di un nesso causale tra la presunta violazione del dovere coniugale, cronologicamente non databile, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
14. Ritiene, indi, la Corte di dover condividere il giudizio del Tribunale che ha rigettato le domande reciprocamente formulate dalle parti in punto di addebito della separazione, ritenendo sussistente esclusivamente la conclamata intollerabilità della vita in comune.
15. Con il secondo motivo di gravame, il censura il provvedimento Parte_1 impugnato anche nella parte relativa alla previsione del contributo economico mensile previsto a titolo di mantenimento della moglie, stante l'insussistenza di una sostanziale sproporzione reddituale esistente tra le parti.
16. Osserva, al riguardo, che l'appellata gode di buona salute e di piena capacità lavorativa, circostanza, quest'ultima, che, a suo avviso, non è stata correttamente valorizzata dal giudice di prime cure. Evidenzia, infatti, che essa, anche dopo la morte della signora per la quale svolgeva attività di badante, avrebbe continuato a prestare analoga prestazione lavorativa per il marito della defunta (vedi verbale udienza istruttoria del 26.09.2023).
17. Evidenzia, al riguardo, che il teste, escusso nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato di averla vista “soltanto di tanto in tanto precisamente qualche giorno 7 nel corso della settimana” recarsi presso l'immobile ove risiede la famiglia per la quale ha svolto (e continuerebbe a svolgere) attività lavorativa, ossia presso lo stesso stabile ove esso svolge attività di portierato, e che talvolta l'ha vista persino in casa loro “ma non so a che titolo”.
18. Richiama poi l'attenzione della Corte sul fatto che il Tribunale non ha potuto ben valutare il complessivo quadro economico delle parti, a causa della mancata produzione – nonostante l'espressa richiesta di esibizione - della documentazione economica-reddituale da parte della richiedente.
19. La domanda di contenuto economico costituisce oggetto anche della domanda incidentale proposta dalla che, dolendosi dell'esigua misura del CP_1 contributo mensile posto a carico del marito ai fini del suo mantenimento, chiede alla Corte che essa venga rideterminata nella maggior somma mensile pari a € 250,00, tenuto conto della migliore posizione economico-reddituale del
. Parte_1
20. Orbene: in relazione al thema decidendum, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(Cass. 12196/2017).
21. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156 comma 2 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui 8 valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
n. 605 del 12/01/2017).
22. Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
23. Ora: sulla scorta delle condizioni economiche emergenti dalla disamina della documentazione versata in atti, appare equo e ragionevole confermare la misura economia dell'assegno mensile disposta in prime cure, segnatamente alla luce della durata del rapporto coniugale e della capacità lavorativa della richiedente, già messa peraltro concretamente a frutto, atteso che, anche in coerenza con il principio di autoresponsabilità economica, la potenziale capacità di guadagno le può consentire di concorrere al proprio mantenimento, vieppiù considerando che l'assegno de quo non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, la richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da sola.
24. È opportuno, infatti, precisare che il lavora come portiere di uno Parte_1 stabile e percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 590,00, e, alla luce documentazione fiscale prodotta, risulta aver percepito, per l'anno 2024, un reddito lordo da lavoro dipendente pari a € 2.562,18, pertanto, seppure sia titolare di una condizione reddituale più favorevole rispetto a quella della moglie, tuttavia, e ciò è evidente, si tratta comunque di una posizione economica abbastanza modesta.
25. È altrettanto opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante, ai fini della predetta statuizione economica non può essere 9 assumere valore ostativo la mancata produzione della documentazione fiscale e reddituale da parte dell'appellata, in quanto questa ha coerentemente dichiarato di non essere titolare di alcun conto corrente e di non aver mai redatto una dichiarazione dei redditi;
a conferma di ciò, va evidenziato che ove ha inteso fornire prova circa la sussistenza di titoli o diritti a suo carico, vi ha provveduto attraverso idonea documentazione.
26. Ne deriva, pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, che la sentenza impugnata va confermata.
27. In ragione dell'esito complessivo del giudizio e avuto riguardo alla soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per disporre ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
28. Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellata incidentale del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il
P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, conferma la sentenza n.
2768/2024 emessa dal Tribunale di Palermo nei giorni 2/16 maggio 2024, impugnata da nei confronti di con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
17.12.2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellata incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte di
Appello, il 23/05/2025.
Il Presidente rel.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con 10 modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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