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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1235 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1235/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ALESSANDRA PRINCIPE, come da procura in atti RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. GIUSEPPE DINARELLI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte trasmesse da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazi celebrato in Bomarzo (VT) in data 23.10.1983, att
[...] nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bomarzo dell'anno Anno 1983 Numero 3 Parte I Ufficio 1. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso dell'udienza del 16.04.2025, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti dichiaravano di avere raggiunto l' accordo che si riporta, chiedendo la trasformazione del rito e l'emissione di sentenza:
“1.(sulla separazione): i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2.(natura del presente accordo): le parti danno atto che il presente accordo rappresenta l'unica regolamentazione tra i medesimi dei rapporti di seguito esposti;
3. (sulla casa coniugale e famigliare) l'unità immobiliare sita in Bomarzo (VT) alla via Madonna del piano n. 2 in comproprietà fra i coniugi verrà messa in vendita, il cui profitto verrà utilizzato per estinguere il capitale di mutuo residuo e l'eccedenza verrà divisa in maniera egualitaria tra i signori
Pt_1 CP_1 4. (sull'assegno di mantenimento in favore della moglie) il sig verserà entro Controparte_1 il 1^ di ogni mese alla moglie, a titolo di manteni di € 450,00= Parte_1 somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, fino a quando non verrà venduta l'unità immobiliare di cui sono comproprietari, nonché casa famigliare sita in Bomarzo (VT) alla via Madonna del piano n. 2, tenuto conto che nelle more della vendita il sig. si impegna a CP_1 versare in favore della Banca mutuante quanto gli sarà possibile anch di cercare di scongiurare le azione esecutive sull'abitazione coniugale. Dal giorno successivo alla data di vendita della casa coniugale, il mantenimento in favore della moglie da € 450,00= aumenterà ad € 800,00=
-somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT- sul conto corrente intestato alla signora con obbligo di pagamento diretto in capo all'INPS quale terzo Parte_1 creditore/datore di lavoro del sig. qualora la casa coniugale sopra descritta venisse CP_1 sottoposta a procedura esecutiva i e dall'Istituto di credito mutuante e/o da altro istituto che vanti un credito nei confronti dei coniugi o del a qualsiasi titolo e venisse disposto CP_1
l'ordine di liberazione da parte del G.E., il mantenimento in favore della moglie da € 450,00= aumenterà, dal mese successivo dal verificarsi di tale condizione, ad € 800,00= -somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT- sul conto corrente intestato alla signora Parte_1 con obbligo di pagamento diretto in capo all'INPS quale terzo creditore/datore di lavoro del sig.
CP_1 beni in comproprietà) le parti si impegnano ed obbligano e prestano il loro reciproco consenso, fin da ora, a mettere in vendita l'unità abitativa dell'immobile sito in Bomarzo (VT) alla via Madonna del piano n. 2 ad un prezzo non inferiore ad € 200.000,00= (euroduecentomila/00) il cui ricavato – al netto dei costi del mutuo residuo, verrà diviso equamente tra le parti nonché il terreno sito nel comune di Bomarzo loc. Torri snc meglio identificata al Catasto dei Fabbricati foglio 18 particella 612 zona censuaria 1 cat. C/2 il cui ricavato verrà diviso equamente tra le parti;
6.(sul veicolo in comproprietà tra le parti) il sig. riconosce di esser in debito Controparte_1 nei confronti della moglie, , della som 0,00 quale quota relativa al Parte_1
50% del ricavato dalla vendita della vettura FIAT Panda targata CW321ZK in comproprietà tra le parti. Detta somma verrà liquidata in favore dell da al momento della vendita della Pt_1 CP_1 casa coniugale sopra indicata;
Le parti riconoscono che l'autovettura Opel Meriva-A, tg DB780DA, intestata attualmente al sig.
, seppur acquistata in costanza di matrimonio è bene di esclusiva proprietà del Controparte_1 medesimo e la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa e/o diritto sul tale Parte_1 autovettura.
7.(esecutività del presente ricorso) Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso dalla data di sottoscrizione dello stesso.
8.(sull'annotazione della sentenza di separazione consensuale) ordinare all'ufficio dello Stato civile del Comune di Bomarzo (VT) di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio della sentenza della presente separazione consensuale;
9.(sulle spese di lite) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il Parte_1
29/09/1962 a SORIANO NEL CIMINO (VT) e nato il [...] a [...] Controparte_1
NEL CIMINO (VT), in relazione al matrimonio celebrato in Bomarzo (VT) in data 23.10.1983 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bomarzo dell'anno Anno 1983 Numero 3 Parte I Ufficio 1 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2.
2.dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1235/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ALESSANDRA PRINCIPE, come da procura in atti RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. GIUSEPPE DINARELLI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte trasmesse da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazi celebrato in Bomarzo (VT) in data 23.10.1983, att
[...] nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bomarzo dell'anno Anno 1983 Numero 3 Parte I Ufficio 1. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso dell'udienza del 16.04.2025, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti dichiaravano di avere raggiunto l' accordo che si riporta, chiedendo la trasformazione del rito e l'emissione di sentenza:
“1.(sulla separazione): i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2.(natura del presente accordo): le parti danno atto che il presente accordo rappresenta l'unica regolamentazione tra i medesimi dei rapporti di seguito esposti;
3. (sulla casa coniugale e famigliare) l'unità immobiliare sita in Bomarzo (VT) alla via Madonna del piano n. 2 in comproprietà fra i coniugi verrà messa in vendita, il cui profitto verrà utilizzato per estinguere il capitale di mutuo residuo e l'eccedenza verrà divisa in maniera egualitaria tra i signori
Pt_1 CP_1 4. (sull'assegno di mantenimento in favore della moglie) il sig verserà entro Controparte_1 il 1^ di ogni mese alla moglie, a titolo di manteni di € 450,00= Parte_1 somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, fino a quando non verrà venduta l'unità immobiliare di cui sono comproprietari, nonché casa famigliare sita in Bomarzo (VT) alla via Madonna del piano n. 2, tenuto conto che nelle more della vendita il sig. si impegna a CP_1 versare in favore della Banca mutuante quanto gli sarà possibile anch di cercare di scongiurare le azione esecutive sull'abitazione coniugale. Dal giorno successivo alla data di vendita della casa coniugale, il mantenimento in favore della moglie da € 450,00= aumenterà ad € 800,00=
-somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT- sul conto corrente intestato alla signora con obbligo di pagamento diretto in capo all'INPS quale terzo Parte_1 creditore/datore di lavoro del sig. qualora la casa coniugale sopra descritta venisse CP_1 sottoposta a procedura esecutiva i e dall'Istituto di credito mutuante e/o da altro istituto che vanti un credito nei confronti dei coniugi o del a qualsiasi titolo e venisse disposto CP_1
l'ordine di liberazione da parte del G.E., il mantenimento in favore della moglie da € 450,00= aumenterà, dal mese successivo dal verificarsi di tale condizione, ad € 800,00= -somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT- sul conto corrente intestato alla signora Parte_1 con obbligo di pagamento diretto in capo all'INPS quale terzo creditore/datore di lavoro del sig.
CP_1 beni in comproprietà) le parti si impegnano ed obbligano e prestano il loro reciproco consenso, fin da ora, a mettere in vendita l'unità abitativa dell'immobile sito in Bomarzo (VT) alla via Madonna del piano n. 2 ad un prezzo non inferiore ad € 200.000,00= (euroduecentomila/00) il cui ricavato – al netto dei costi del mutuo residuo, verrà diviso equamente tra le parti nonché il terreno sito nel comune di Bomarzo loc. Torri snc meglio identificata al Catasto dei Fabbricati foglio 18 particella 612 zona censuaria 1 cat. C/2 il cui ricavato verrà diviso equamente tra le parti;
6.(sul veicolo in comproprietà tra le parti) il sig. riconosce di esser in debito Controparte_1 nei confronti della moglie, , della som 0,00 quale quota relativa al Parte_1
50% del ricavato dalla vendita della vettura FIAT Panda targata CW321ZK in comproprietà tra le parti. Detta somma verrà liquidata in favore dell da al momento della vendita della Pt_1 CP_1 casa coniugale sopra indicata;
Le parti riconoscono che l'autovettura Opel Meriva-A, tg DB780DA, intestata attualmente al sig.
, seppur acquistata in costanza di matrimonio è bene di esclusiva proprietà del Controparte_1 medesimo e la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa e/o diritto sul tale Parte_1 autovettura.
7.(esecutività del presente ricorso) Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso dalla data di sottoscrizione dello stesso.
8.(sull'annotazione della sentenza di separazione consensuale) ordinare all'ufficio dello Stato civile del Comune di Bomarzo (VT) di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio della sentenza della presente separazione consensuale;
9.(sulle spese di lite) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il Parte_1
29/09/1962 a SORIANO NEL CIMINO (VT) e nato il [...] a [...] Controparte_1
NEL CIMINO (VT), in relazione al matrimonio celebrato in Bomarzo (VT) in data 23.10.1983 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bomarzo dell'anno Anno 1983 Numero 3 Parte I Ufficio 1 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2.
2.dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco