Articolo 335 bis del Codice di procedura penale
Articolo 335Articolo 335 ter
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1 gennaio 2023
Art. 335-bis. (( (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). )) (( 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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