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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2969/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio (art. 4 legge 01/12/1970 n. 898) di primo grado iscritto al
n. R.G. 2969/2024 promosso:
da
, codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
BRESSANONE (BZ), con l'Avv. MARTIN SYBIL, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 5 contro
, codice fiscale nato il [...] a CP_1 C.F._2
BOLZANO (BZ),
- parte resistente, contumace;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente : Parte_1
“In via provvisoria nonché in via definitiva:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, contratto a
Bressanone, in data 22.07.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bressanone sub atto n. 23-II-A/2000.
2. con condanna alle spese ed onorari di lite”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla
ricorrente”.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, omologata con decreto del Tribunale di Bolzano del 07/11/2008 e depositata CP_1
l'08/11/2008. Con ricorso depositato il 21/10/2024, la parte ricorrente
[...]
chiede ora la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario.
2. Il sig. non si è costituito;
accertata la regolarità della notifica del CP_1
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stato dichiarato contumace all'udienza del 14/04/2025.
3. A causa di gravi malattie in essere (cfr. i documenti nn. 13 e 14), la ricorrente era impossibilitata a comparire all'udienza del 14/04/2025. Dal ricorso depositato, dalla documentazione dimessa e da quanto riferito dalla procuratrice della ricorrente alla prima udienza è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione sia decorso il termine minimo richiesto dalla legge e che dalla detta data i coniugi non hanno mai più
ripreso a convivere. Anzi, la ricorrente ha perso da anni qualsiasi contatto con il marito e attualmente non sa neppure dove si trova.
pagina 3 di 5 4. Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere la ripresa e il mantenimento della comunione coniugale. La domanda di divorzio deve quindi essere accolta.
5. Dal matrimonio tra le odierne parti non sono nati figli. La ricorrente si è limitata a chiedere il divorzio, come si evince dalle conclusioni sopra riportate, senza avanzare pretese economiche.
6. Le spese processuali devono essere rifuse dal resistente contumace alla ricorrente, in quanto il primo, a causa della sua passività, ha reso necessario questo procedimento;
invero, “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede
nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la
parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (così, Cass. n. 5813 del
27/02/2023 Rv. 666959 - 01)” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 484 del 9 gennaio
2025). La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile
(complessità bassa), parametri medi per le fasi di studio e introduzione (non sono state svolte le fasi di istruttoria e decisione).
7. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 473bis.47 e 473bis.11 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, gli artt.
337bis ss. c.c. e 473bis ss. c.p.c.,
pagina 4 di 5 dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bressanone il 22/07/2000
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
ordinando
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bressanone, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, dell'anno 2000, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge.
Condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente CP_1 Parte_2
, a titolo di spese di lite, € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese
[...]
forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 140,51 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 15/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2969/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio (art. 4 legge 01/12/1970 n. 898) di primo grado iscritto al
n. R.G. 2969/2024 promosso:
da
, codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
BRESSANONE (BZ), con l'Avv. MARTIN SYBIL, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 5 contro
, codice fiscale nato il [...] a CP_1 C.F._2
BOLZANO (BZ),
- parte resistente, contumace;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente : Parte_1
“In via provvisoria nonché in via definitiva:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, contratto a
Bressanone, in data 22.07.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bressanone sub atto n. 23-II-A/2000.
2. con condanna alle spese ed onorari di lite”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla
ricorrente”.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, omologata con decreto del Tribunale di Bolzano del 07/11/2008 e depositata CP_1
l'08/11/2008. Con ricorso depositato il 21/10/2024, la parte ricorrente
[...]
chiede ora la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario.
2. Il sig. non si è costituito;
accertata la regolarità della notifica del CP_1
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stato dichiarato contumace all'udienza del 14/04/2025.
3. A causa di gravi malattie in essere (cfr. i documenti nn. 13 e 14), la ricorrente era impossibilitata a comparire all'udienza del 14/04/2025. Dal ricorso depositato, dalla documentazione dimessa e da quanto riferito dalla procuratrice della ricorrente alla prima udienza è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione sia decorso il termine minimo richiesto dalla legge e che dalla detta data i coniugi non hanno mai più
ripreso a convivere. Anzi, la ricorrente ha perso da anni qualsiasi contatto con il marito e attualmente non sa neppure dove si trova.
pagina 3 di 5 4. Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere la ripresa e il mantenimento della comunione coniugale. La domanda di divorzio deve quindi essere accolta.
5. Dal matrimonio tra le odierne parti non sono nati figli. La ricorrente si è limitata a chiedere il divorzio, come si evince dalle conclusioni sopra riportate, senza avanzare pretese economiche.
6. Le spese processuali devono essere rifuse dal resistente contumace alla ricorrente, in quanto il primo, a causa della sua passività, ha reso necessario questo procedimento;
invero, “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede
nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la
parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (così, Cass. n. 5813 del
27/02/2023 Rv. 666959 - 01)” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 484 del 9 gennaio
2025). La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile
(complessità bassa), parametri medi per le fasi di studio e introduzione (non sono state svolte le fasi di istruttoria e decisione).
7. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 473bis.47 e 473bis.11 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, gli artt.
337bis ss. c.c. e 473bis ss. c.p.c.,
pagina 4 di 5 dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bressanone il 22/07/2000
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
ordinando
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bressanone, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, dell'anno 2000, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge.
Condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente CP_1 Parte_2
, a titolo di spese di lite, € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese
[...]
forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 140,51 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 15/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5