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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attana- sio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26804/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
come in atti dagli avv.ti D.-L. Perna c/o cui elett.te domicilia,
ATTORE-
e
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli al- la via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena
Luongo (CF: ) dell'Avvocatura regionale, giusta C.F._2
procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta Persona_1
n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81,
CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scrit- ta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 9/11/21, proponeva opposizio- Parte_1
ne ad ingiunzione fiscale emessa in suo confronto ex art. 2 R.D. n.
639/1910, Prot. n. 12820/193 del 7/10/21 spedita per posta il 12/10/21, esponendo in sintesi di essere “…stato dipendente del Consorzio Unico di
Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta, solo per un brevissimo periodo
è stato posto in comando del Consiglio Regionale della -che CP_1
ha sempre ricevuto gli emolumenti fissi ed accessori per le prestazioni la- vorative rese dal Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e
Caserta; -che in data 14.10.2021 all' istante è stata notificata una lacuno- sa quanto incomprensibile ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D.14 aprile 1910, n.639, con cui viene richiesto il pagamento della somma di eu- ro 8.972,68 per non meglio specificate somme che esso Signor Pt_1
avrebbe percepito dal nel pe-
[...] Controparte_2
riodo 2009/2019 in forza dell'art. 2, comma 2 e 4 della legge della CP_1
3 settembre 2002,n.20 e dell' art. 1, c.1 della legge della Re-
[...]
gione 12 dicembre 2003, n.25; -che, contrariamente a quanto CP_1
riportato nell'ingiunzione di pagamento, esso Signor non Parte_1
ha mai ricevuto alcuna comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in quanto l'indirizzo pec indicato “ neppure indirettamen- Email_1
te è riferibile all' istante;
- che, stante la palese illegittimità per manifesta genericità, ed assenza dei presupposti di legge, dell'ingiunzione impugnata l'istante ha inoltrato formale richiesta di revoca con contestuale istanza di accesso agli atti tesa, quanto meno ad ottenere, tra l'altro, i provvedimenti di liquidazione della somma richiesta nonché copia dei fogli di presenza giornalieri, con specifica indicazione dell'orario giornaliero di lavoro svolto;
- che il non ha inteso revocare Controparte_2
l'ingiunzione in parola e neppure dare esaustivo riscontro all'istanza di accesso agli atti;
- che l'ingiunzione Prot.12820/193 Reg.Ing. del
07.10.2021 a firma del Direttore della Controparte_3 [...]
del
[...] CP_4 Controparte_2
è illegittima e va annullata...”. In base a tali riprodotte de-
[...]
duzioni introduttive, esso istante lamentava quindi VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ARTT 2 E 3 DEL R.D 14/04/1910 N. 639 in quanto, in estrema sintesi, oltre a difettare ogni presupposto di legge, “…l'ingiunzione impugnata è affetta da nullità per genericità assoluta mancando ogni rife- rimento al dettaglio delle somme costituenti il totale dei presunti “tratta- menti economici che sarebbero stati erogati all'odierno opponente per l'iperbolica somma di euro 8.972,68. Somma del tutto sganciata dalla real- tà. L'Amministrazione fa riferimento genericamente a trattamenti econo- mici per “ periodi dal 2009 al 2019” in relazione a spazi temporali per i quali l'istante neppure è mai stato comandato presso il Consiglio Regiona- le. Dalla lettura del provvedimento impugnato non è dato sapere quando sarebbero stati effettivamente erogati i richiamati trattamenti economici
(in relazione a quali periodi) e neppure l'entità delle singole erogazioni non consentendo, per tale via, all'odierno opponente di apprestare un'idonea difesa. In considerazione di quanto precede, ferma l'eccezione di nullità della impugnata ingiunzione di pagamento per genericità ed as- senza dei presupposti di legge, si contesta la circostanza di aver ricevuto somme dal per euro 8.972,68 in forza Controparte_2
dell'art. 2, comma 2 e 4 della legge della , 3 settembre Controparte_1
2002,n.20 e dell' art. 1, c.1e della legge della 12 di- Controparte_1
cembre 2003, n.25”. Specificando inoltre l'istante che “…il presunto cre- dito azionato dall'Amministrazione è privo dei requisiti di certezza, liquidi- tà ed esigibilità; presupposti indefettibili per l'emanazione di una ingiun- zione di pagamento ex r.d. 639/1910. l'Amministrazione ha autonomamen- te determinato un proprio credito da ingiustificato arricchimento per euro
8.972,68 quale conseguenza della sentenza N.146/2019 della Corte Costi- tuzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 2 e 4 della legge regionale della 3 settembre 2002, n. 20 e art. 1 della CP_1 legge regionale della 12 dicembre 2003, n. 25, per aver norma- CP_1
to in una materia attribuita alla competenza dello Stato…”. Contestando altresì l'opponente, tenacemente, l'inconfigurabilità di una ripetizione dell'indebito laddove questo sia sorto in base a legge poi pur dichiarata in- costituzionale ed evidenziando altresì, in successione, la assenza dei neces- sari presupposti normativi al fine di consentire l'azionamento anche del di- verso rimedio di cui all'art. 2041 c.c.. Deducendo egli inoltre, in ogni caso, la maturata prescrizione quinquennale, o decennale, dei crediti ex adverso azionati. Per tali riassunti motivi, dunque, l'istante chiedeva caducarsi l'impugnata ingiunzione amministrativa (v., amplius, citazione introdutti- va).
La all'uopo costituitasi, chiedeva a sua volta il rigetto Controparte_5
della proposta opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, dedu- cendo tra l'altro che “In esecuzione, pertanto, delle decisioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la – n. 172 del CP_1
20/07/2019 e n. 217 del 27/12/2019, con nota del Direttore Generale Ri- sorse Umane, Finanziarie e Strumentali ad interim, prot. n. 0015579/u dell'11/11/2020 (documento n. 5), notificata a parte attrice in pari data all'indirizzo di posta è stato rivolto al Sig. e Email_2 Pt_1
all'Ente presso il quale prestava servizio all'epoca dei fatti, l'invito alla restituzione dell'indebito. È palese, infatti, che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti emolumenti ha determinato un ingiustificato arricchimento della dipendente e, per l'effetto, si è reso necessario disporre la ripetizione dell'indebito nei confronti dello stessa per il ripristino degli equibri del bilancio del Consiglio regionale. In con- seguenza, è stata emessa dal Direttore Generale CP_3 CP_3 [...]
ingiunzione di Controparte_6 Parte_2
pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - prot. n.
12820/193/Reg.Ing. del 7/10/2021- notificata al Sig. in data Pt_1
12/10/2021 (Documento n. 6). Nello specifico, è stato ingiunto al Sig. Pt_3 [...]
di pagare alla , entro e non oltre 30 giorni dalla
[...] Controparte_1
notifica del provvedimento de quo, il complessivo importo di € 8.972,68 percepito, a titolo di ingiustificato arricchimento. Nella ingiunzione di pa- gamento, in via astratta, si indica il periodo di riferimento per l'Ammini- strazione in relazione al quale procedere al recupero, in pedissequa appli- cazione delle pronunce della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale citate, vale a dire il periodo che va dal 2009 al 2019. Come risulta per ta- bulas dai prospetti contabili agli atti, inoltre, evidentemente la somma in- giunta al ricorrente è ovviamente riferita al periodo compreso da novem- bre 2011 a gennaio 2013 e dovuto come da seguente specifica : per il debi- to principale: € 8.791,86 importo netto da recuperare (sul lordo è stata applicata una riduzione percentuale pari al 48,64%); per interessi: € 0,82.
Del tutto legittimamente (recte doverosamente), pertanto, l'Amministrazio- ne ha proceduto ad intimare il pagamento della somma dovuta, quale resti- tuzione di quanto ingiustamente erogato nel medesimo periodo di servizio affermato dallo stesso ricorrente. Alla luce del prospetto analitico ripor- tante gli emolumenti indebitamente percepiti da controparte nel periodo in cui ha prestato servizio presso il Consiglio regionale, è evidente, pertanto, la totale infondatezza delle censure genericamente prospettate nell'atto di citazione in merito al quantum della pretesa restitutoria avanzata dall'Amministrazione, che – giova rimarcare – involge doverosamente tutte le indennità indebitamente percepite e risulta, poi, calcolata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, come per legge. Precisato sulla scorta della documentazione agli atti quanto innanzi, per quanto riguarda il pri- mo e secondo motivo di impugnazione, secondo cui l'ingiunzione impugna- ta è stata emessa in assenza dei presupposti di legge, si evidenzia la totale infondatezza degli stessi. Preliminarmente si evidenzia che l'ingiunzione di pagamento non richiede alcun atto di avvio del procedimento, trattandosi di atti assunti dall'Amministrazione nell'ambito di un rapporto paritetico che soggiace alle disposizione privatistiche e alla giurisdizione ordinaria. Peraltro, l'obbligo di restituzione di quanto percepito indebitamente dal ri- corrente deriva direttamente dalla dichiarazione, da parte del giudice delle leggi, dell'illegittimità dell'art. 2 della legge della 3 Controparte_1
settembre 2002, n. 20, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto 2001, n. 10 e dell'art. 1, Controparte_1
comma 1, della legge regionale della 12 dicembre 2003, n. 25 CP_1
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge re- gionale n. 10/2001, norme in base alle quali venivano corrispo- CP_1
sti gli emolumenti al personale in posizione di comando. Ed ancora,
l'ingiunzione fiscale costituisce uno strumento di recupero utilizzabile dai soli dagli enti pubblici (in senso proprio o stretto) per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (come recita il titolo della legge in esame), sia di diritto pubblico che di diritto privato. In particolare, per l'adozione dell'ingiunzione fiscale occorre il rispetto dei seguenti requisiti: la liquidi- tà, la certezza e l'esigibilità del credito, essendo inibita alla pubblica Am- ministrazione qualunque determinazione unilaterale dello stesso, poiché le condizioni di determinatezza ed esigibilità di quanto dovuto devono deriva- re da fatti obiettivi e determinati e per tutto quanto già argomento le som- me ingiunte sono certe liquide ed esigibili. Al pari, nessun dubbio può sor- gere sulle categorie di entrate suscettibili di essere recuperate per mezzo del descritto procedimento, poiché la giurisprudenza ha chiarito che «lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica Am- ministrazione, con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussisten- za, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità de- rivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, re- stando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» ( Cfr Cass., sez. un., 25 maggio
2009, n. 11992 ). Pertanto, oltre a tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica, quali canoni demaniali o spettanti agli enti territoriali o a somme di natura ad essi affine, di spettanza, ecc., sono suscettibili di esse- re riscosse in caso di inadempimento le entrate di diritto privato, in rela- zione alle quali si possono ipotizzare tutte le ipotesi in cui la parte debitri- ce sia legata all'Amministrazione creditrice in forza di un rapporto nego- ziale di derivazione privatistica da cui trae fonte detto obbligo di pagamen- to (ad esempio, una retta scolastica per il servizio mensa di un istituto sco- lastico, le cd. tasse universitarie per gli iscritti ad un corso di laurea, il re- cupero di somme corrisposte da un datore pubblico ad un soggetto che quale lavoratore le ha percepite indebitamente, fino alla applicabilità dello stesso rimedio nei confronti di un soggetto che si trovi in stato di quiescen- za e abbia ottenuto somme non spettanti). Orbene è evidente che la presen- te fattispecie rientra nell'ipotesi di recupero di somme indebitamente per- cepite dal lavoratore, con conseguente legittimità dell'operato della
[...]
, che, correttamente e legittimamente, ha utilizzato, nel rispet- CP_7
to dei requisiti richiesti dalla legge, la procedura di recupero di cui al RD del 1910 n.639. In riferimento, poi, alla presunta nullità dell'ingiunzione per la mancata indicazione quantitativa della pretesa, si evidenzia, per tut- to quanto già ampiamente argomentato ed eccepito, la pretestuosità della stessa, in quanto, si ripete, la determinazione degli importi dovuti risulta in maniera chiara ed inequivoca dal foglio excell dei conteggi delle somme dovute… Infine, è di fondamentale importanza segnalare che, a sostegno dell'operato di questa Amministrazione, sovviene l'autorevole giurispru- denza della Corte di Cassazione, per la quale “L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavo- ro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifi- chi il debito restitutorio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre
2019, n. 34552). Per quanto attiene all'asserita carenza di motivazione, ovvero l'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministra- zione ad adottare l'atto di ripetizione de quo, si ribadisce che il recupero nei confronti dei percettori dell'indebito è un atto dovuto in esecuzione del- le decisioni n. 172 del 20/07/2019 e n. 217 del 27/12/2019 della Corte del
Conti, per cui alcun margine di discrezionalità è rimesso alla pubblica amministrazione che ha l'obbligo di ripristinare gli equilibri di bilancio compromessi per effetto di emolumenti erogati in violazione di norme im- perative, che fissano le retribuzioni dei pubblici dipendenti, sottraendo, in tal modo, risorse destinate ad assicurare il buon andamento dell'ammini- strazione secondo i canoni contenuti nell'art. 97 della Costituzione. Quanto precede costituisce motivazione necessaria e sufficiente a sorreggere l'in- giunzione adottata per gli importi di cui al prospetto analitico istruito.
Come affermato da costante giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato Sez. III,
Sent. 2902/2014; Cons. di Stato Sez. III, Sent. 470/2014), “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c.”1: il recupero è atto dovuto, privo di va- lenza provvedimentale e costituisce risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo, nonché esercizio di un vero e proprio diritto sogget- tivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al con- seguimento…Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2012, n. 2705. le finalità di pubblico interesse, ed è concepito, dunque, come un atto il cui unico profi- lo di discrezionalità è rinvenibile nelle modalità del recupero. Nella specie, peraltro, il recupero non può che riguardare tutte le somme percepite in base al regime normativo involto dalla declaratoria di incostituzionalità, nel caso di specie per il periodo 2011-2013, secondo quanto effettivamente
è stato fatto dall'Amministrazione regionale (cfr. prospetto contabile). Del tutto infondate sono, poi, le argomentazioni di controparte sull'affidamento in buona fede, e sull'errore di interpretazione. Ed invero lo stesso organo contabile ha ritenuto l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2041 cc. Si richiama, al riguardo, Cass. Civ. Sez. III 23.5.2019 n. 13967 per cui “l'in- dennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale”. Si richia- ma, altresì, Tribunale Teramo 12.5.2020 n. 322 per cui “nell'azione di in- debito arricchimento il depauperamento dell'attore non può essere deter- minato in base al corrispettivo che il soggetto avrebbe potuto ottenere se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido, bensì in base alle spese sostenute e le perdite patrimoniali subite per la prestazione ossia al danno emergente”. Nel richiamare, quindi, il consolidato orienta- mento della Suprema Corte in ordine all'irrilevanza dell'eventuale buona fede dell'accipiens, salvo che per ciò che concerne gli interessi, nel caso di specie non richiesti, così come della scusabilità dell'errore del solvens ai fini della sussistenza dell'obbligo di restituzione (ex plurimis Cass. Civ.
12.3.2019 n. 7066, Cass. Civ. Sez. Lav. 20.2.2017 n. 4323 specificatamente in materia di pubblico impiego privatizzato), si evidenzia ad ogni modo an- che la non attinenza dei precedenti giurisprudenziali da controparte ri- chiamati, aventi ad oggetto fattispecie non assimilabili a quelle in esame, peraltro ricondotte dallo stesso organo di giurisdizione contabile al para- digma di cui all'art. 2041 c.c. . Il tutto in aggiunta che appare invero assai arduo rinvenire qualsivoglia buona fede e legittimo affidamento, ai fini del- la cristallizzazione dello status quo determinato dall'applicazione di nor- me, poi dichiarate incostituzionali, in presenza di una notissima ed ultra- decennale granitica giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia (ex plurimis sentenze Corte Cost. nn. 189/2007, 151/2010, 7/2011
108/2011, 215/2012, 18/2013, 211/2014, 180/2015, 257/2016, 196/2018) i cui principi sono stati semplicemente ribaditi, per l'ennesima volta, dalla sentenza n. 146/2019 dichiarativa dell'incostituzionalità delle norme in esame. Ugualmente infondata è l'eccezione di irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale nel caso di specie. Priva di pregio risulta infatti la censura relativa alla presunta esistenza di diritti quesiti, con riferimento alle somme percepite per effetto delle norme oggetto di declaratoria di in- costituzionalità. Si richiama, al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costitu- zionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fat- tispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia for- mato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusio- ni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”. Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazio- ni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, po- tendosi, in proposito, legittimamente ritenere « esauriti » i soli rapporti ri- spetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo
C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costitu- zionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consoli- date per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o de- cadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed in- contestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto dell'attrice alla cor- responsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decenna- le di prescrizione dell'azione di recupero con riferimento a tutte le somme richieste per il periodo 2011-2013, del tutto legittimamente (recte, dovero- samente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul pun- to), l'Amministrazione ha proceduto ad emettere l'ingiunzione di pagamen- to avente ad oggetto le somme già percepite per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime. Alla luce di tutto quanto precede, del tutto inconferenti e prive di pregio risultano, quindi, le considerazioni svolte da controparte in merito all'esigenza di tu- tela dell'affidamento del regime applicato che – si ribadisce – non è un re- gime venuto meno retroattivamente per abrogazione di norme di legge, ma per declaratoria di incostituzionalità, ed è un regime in alcun modo corre- lato, nel caso di specie, allo svolgimento di presunte attività progettuali ex- tra orario di lavoro. Né si comprendono le doglianze relative alla presunta violazione dell'obbligo di corresponsione di adeguata retribuzione ex art. 36 Cost., atteso il fin troppo agevole rilievo che il ricorrente ha pacifica- mente percepito la retribuzione legittimamente prevista dai contratti collet- tivi di riferimento, il che, ovviamente, esclude qualsiasi ipotetica lesione al riguardo. In proposito, si evidenzia, peraltro, che l'erogazione degli emo- lumenti aggiuntivi, così come stigmatizzato dalla Corte dei Conti risultava non soltanto generalizzata, ma altresì disancorata da qualsivoglia presta- zione aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente dovuta in virtù del con- tratto di lavoro in essere, in relazione al quale l'adeguata retribuzione è rappresentata dall'intero trattamento economico fondamentale ed accesso- rio previsto e dovuto in virtù della contrattazione collettiva nazionale e correlata contrattazione collettiva decentrata. Nè il ricorrente afferma e tantomeno comprova in alcun modo di avere svolto attività previste da progetti svolti al di fuori dell'orario di lavoro. In aggiunta a quanto prece- de, va altresì evidenziato che l'attività ordinaria svolta oltre l'orario di la- voro, comunque neppure provata dal ricorrente, rinviene già apposita di- sciplina all'interno della contrattazione collettiva nazionale di comparto che, nel prevedere l'istituto del lavoro straordinario, ne circoscrive l'utiliz- zabilità con riferimento a specifiche esigenze di fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e ne subordina l'attivazione ad espressa autorizzazione dirigenziale che, valutato l'interesse pubblico in proposito, ne definisce, al- tresì, le modalità in ragione delle risorse all'uopo disponibili (Cfr. art. 38
CCNL 1.4.1999) . In relazione alla asserita prescrizione del diritto alla ri- petizione delle somme, si eccepisce l'assoluta infondatezza della doglianza relativa all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con rife- rimento alla fattispecie in esame, dovendosi, al riguardo richiamare Cass.
Civ. Sez. III 15.5.2009 n. 11330 per cui “il diritto a richiedere l'indennizzo per ingiustificato arricchimento si prescrive in dieci anni dal momento in cui l'arricchimento si è verificato”. Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. II
26.11.1986 n. 6981 per cui “in relazione al diritto di chiedere all'arricchi- to l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., deve tro- vare applicazione la prescrizione decennale ordinaria (art. 2946 c.c.), con la decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto all'inden- nizzo ” nonché Corte di Appello Firenze Sez. I 20.11.2003 secondo cui “la prescrizione del credito di cui all'art. 2041 c.c. è decennale anche quando l'arricchimento sia consistito nell'estinzione, da parte di un terzo, di un de- bito prescrivibile in un termine minore”. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche laddove la vicenda in esame dovesse essere ricondotta alla fattispecie della ripetizione di indebito oggettivo, essendo anche in tal caso pacifica l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizio- ne. Ciò stante, alcuna prescrizione si è verificata, atteso che le somme og- getto di recupero sono state calcolate tenendo conto di detta prescrizione decennale. Peraltro controparte si limita a richiamare genericamente l'art. 2948 n. 4 cc del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in questione, in quanto relativo alla prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento di in- teressi e somme da pagare periodicamente;
in ogni caso, non specifica i crediti asseritamente prescritti e quando detta ipotetica prescrizione sa- rebbe maturata. Si evidenzia altresì, che nel caso di specie, non si è verifi- cata neanche la prescrizione decennale della pretesa dell'Amministrazione; infatti, si osserva che proprio avuto riguardo ai periodi in cui il ricorrente afferma di avere prestato servizio presso il Consiglio regionale, percepen- do gli emolumenti non dovuti, nessuna prescrizione decennale può effetti- vamente dirsi maturata. Ed invero, si rappresenta che, con la legge regio- nale 30 maggio 2019, n. 6 sono state abrogate le leggi regionali 20/02 e
25/03 e la Corte dei Conti, con le Decisioni 172/2019/PARI e
217/2019/PARI, ha ribadito che il termine di prescrizione è decennale e decorre, a ritroso, dalla data di abrogazione delle leggi regionali citate. Si evidenzia, infatti, che la Sezione Regionale di controllo per la CP_1
della Corte dei Conti, nella sopra menzionata decisione di parifica n.
217/2019/PARI, ha dichiarato che “al fine di stabilire l'entità dell'indebito da recuperare, ha fatto riferimento, nel limite della prescri- zione decennale (da recupero da indebito oggettivo), all'ammontare degli emolumenti effettivamente erogati, dalla data della loro dazione fino all'effettiva mancata ulteriore erogazione (per la declaratoria di incostitu- zionalità), verosimilmente coincidente con la data del 30/04/2019”. Nessu- na prescrizione è quindi maturata nel caso di specie, sia che si consideri quale dies a quo della prescrizione decennale il momento in cui si è verifi- cato l'ingiustificato arricchimento ( 2011-2013), sia che si consideri, più correttamente, quale dies a quo il momento in cui poteva essere azionato il diritto alla ripetizione dell'arricchimento sine titulo, vale a dire a far data dalla declaratoria di incostituzionalità (26/6/2019) ovvero, a tutto conce- dere, dalla data dell'abrogazione delle norme regionali in questione
(30/5/2019). Per quanto riguarda, infine, la richiesta di sospensione dell'e- secutività dell'ordinanza di ingiunzione, si evidenzia che la stessa è sprov- vista dei requisiti del fumus boni juris, sulla scorta di tutto quanto precede,
e del periculum in mora, in quanto parte attrice nulla adduce al riguardo, limitandosi a rappresentare che la stessa potrebbe subire un danno ingiu- sto relativo all'esecuzione forzata dell'ingiunzione - circostanza di per se stessa insufficiente a supportare la domanda cautelare in assenza di speci- ficazioni ed allegazioni circa la propria complessiva posizione patrimonia- le e familiare - e tralascindo di evidenziare un dato di fatto incontrovertibi- le, e cioè che oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono soltanto le inden- nità meramente aggiuntive rispetto all'intero trattamento economico, fon- damentale ed accessorio, comunque percepito e non toccato dall'ingiun- zione per il medesimo periodo di riferimento. Tutto”.
Per tali riprodotti motivi, il convenuto ente regionale chiedeva dunque ri- gettarsi la spiegata opposizione.
Riepilogando, in sintesi, le suindicate istanze ed eccezioni oppositorie, an- che se in ordine qui di seguito variato, parte istante rileva :
1-la prescrizione quinquennale/decennale del diritto alla restituzione delle somme corrisposte;
irripetibilità;
2-irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della n. 20/2002 (articolo 2), trattandosi tra l'altro Controparte_1
di rapporti risalenti e consolidati;
4-violazione e falsa applicazione della procedura ex ART. 2 R.D. 639/1910
– difetto di motivazione e assoluta genericità dell'ingiunzione che, tra l'altro, non specifica periodi ed importi delle somme pretese;
5-illegittimità delle somme conteggiate / difetto di motivazione;
6-illegittimità dell'ingiunzione in riferimento alla richiesta di somme anche perché, in sostanza, esse non sono state ricevute dal lavoratore. Rispetto a tale sintetizzato catalogo delle sollevate questioni giuridiche at- toree, e poi ex adverso eccepite e replicate, giova anzitutto riportare il pre- liminare excursus giurisprudenziale che ha condotto alle determinazioni re- gionali oggi impugnate. In particolare, la vicenda in esame trae origine dal- la richiamata declaratoria di incostituzionalità delle indicate leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003 intervenuta in virtù di sentenza della Consulta n.
146/2019. Invero, come già peraltro analogamente rilevato in altre pronun- ce della sezione, la Corte dei Conti/Sez. regionale di controllo per la
[...]
, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto 2015-2016, rilevava Pt_4
l'intervenuto esborso di consistenti somme erogate -al personale in servizio a titolo di comando presso il Consiglio regionale- a titolo di indennità, se- condo le previsioni di cui alle leggi stesse, sollevandone questione di costi- tuzionalità. A riguardo, l'investita Corte Costituzionale rilevava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fi- ne di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale coman- dato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stes- so) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso.
Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendi- conto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di control- lo per la aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di inden- CP_1
nità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previ- sioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazio- nale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipen- denti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e
3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli- che). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini- strazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio per- ché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i cri- teri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vinco- lanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto – che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destina- re alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt.
15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile
1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio
2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di
«promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istitu- zionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) – si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdot- to la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il per- sonale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, se- condo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269,
n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giu- ridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «ret- ta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» na- zionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e inte- grativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trat- tamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento indi- viduale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono […] ge- rarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla con- CP_8
trattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto- ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competen- za legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conse- guenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di det- taglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del
2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non di- venuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in viola- zione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che con- nette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento ci- vile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”
(enfasi aggiunte). A seguito di siffatta pronuncia, come accennato, la Corte dei Conti emanava quindi la Decisione n. 172/2019/PARI ed analoga Deci- sione n. 217/2019/PARI con le quali, per l'appunto, non parificava il rendi- conto di bilancio, imponendo altresì il recupero del credito dell'Amministrazione, in ordine agli emolumenti non dovuti, nei confronti dei relativi percettori. Sicchè, in forza ed in conseguenza delle indicate pronunce e determinazioni, la ha azionato le proprie Controparte_1
pretese restitutorie avverso coloro che avevano ricevuto remunerazioni ac- cessorie per le attività lavorative svolte in base alle leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali.
L'illegittimità dell'apprensione opera, infatti, retroattivamente, essendo condivisibile senz'altro l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 lu- glio 2005, n. 14084; in senso analogo già Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre
1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Nondime- no, se l'ipotesi della “conditio ob causam finitam” è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annul- lamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declarato- ria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di ta- riffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunera- re il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso “indebito”, addi- rittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento” (così, in parte motiva, Cass.
n. 3314/2020; enfasi aggiunte). Le pronunce dichiarative di illegittimità co- stituzionale eliminano infatti la norma con effetto "ex tunc", con la conse- guenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della deci- sione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento ri- collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investi- te, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'illegittimità. Nella sen- tenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10 è enunciato il principio secondo cui “e' pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dal- la sentenza n. 1 del 2014)” (cfr. anche CorteCost. 224/20). Ma nel caso di specie il consolidamento di situazioni giuridiche -ipoteticamente intervenu- to medio tempore- non risulta idoneamente allegato e dedotto. Ne consegue che alcun avallo di legittimità può discendere da atti regolamentari o gene- rali, nelle specie delibere del Consiglio regionale, ovvero da atti negoziali, quali gli accordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul pre- supposto della vigenza della normazione primaria regionale -dichiarata ap- punto illegittima- e che, quindi, risultano travolti a seguito della declarato- ria di incostituzionalità. Parimenti, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041 c.c. (v. oltre).
Quanto poi al profilo dell'eccepita prescrizione, più avanti considerata ri- spetto al caso di specie, va in generale premesso che il suo decorso non è (e non è stato) impedito dalla vigenza delle leggi poi dichiarate incostituzio- nali, atteso che «le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubbli- cazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale da- ta, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia de- corso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conse- guenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale» (v.
Cass. 19/05/2000, n. 6486; in senso conforme: Cass. 13/01/2021 n.386;
Cass. 15/03/2001, n. 3796; Cass. 05/06/1998, n. 5577; Cass. 27/01/1993, n.
986; Cass. 19/02/1987, n. 1814).
Va poi in altro senso evidenziato che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito inizia a decorrere dal giorno della dazione effettiva delle spettanze (cfr. Cass. 15/01/1993, n. 414; Cass.
13/04/2005, n. 7651), mentre rispetto all'azione ex art. 2041 cod. civ., esso decorre dal verificarsi della doppia vicenda arricchimento–diminuzione pa- trimoniale che, nel caso in esame, si è comunque avuta con il pagamento degli emolumenti lavorativi, poi chiesti in restituzione dalla CP_1
Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che l'idonea interruzione del tempo prescrizionale si è qui in ogni caso verificata con la notifica ingiun- tiva del 14.10.2021, funzionale come tale a generare, a ritroso, siffatta vi- cenda interruttiva fino al 14/10/2011 : atteso che dall'espletato controllo contabile d'ufficio -foglio ex/cel, su cui oltre- risulta che il primo effettuato pagamento -ingiunto in restituzione- rimonta al novembre 2011, ne discen- de allora che, a partire da detto 14ottobre2011, non sia dunque maturato al- cun termine decennale di estinzione del credito, con l'effetto che la somma prevista in sede regionale sia ancora dovuta (v. oltre). In collegamento, de- ve inoltre evidenziarsi che in corso di giudizio è intervenuta la Corte Costi- tuzionale fissando i principi cui l'ordinamento generale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c., applicabile nella specie, in riferi- mento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti, precisando in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, quindi, all'art. 117, primo comma. Infatti, nella più recente sentenza n. 8/2023, la Consulta evidenzia che la “…Corte EDU nell'ambito della ripetizione di indebiti re- tributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'in- terpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU… [secondo cui] “«ogni perso- na fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tu- tela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione sog- gettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di me- ro fatto («hope»)”…L'identificazione di una situazione di legitimate expec- tation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazio- ne percepita dal privato”. Inoltre, la CorteCostituzionale, in ordine al profi- lo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebita- mente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure del Giudice europeo, ha osservato che “la Corte
EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individua- le, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda….
In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze spropor- zionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione inde- bita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”. La Corte costituzionale 8/23 ha altresì riscontrato la circostanza che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma,
Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto…” e, avu- to riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si an- novera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che
“11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordi- namento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda»” (sulla natura non re- tributiva delle indennità ripetibili in rassegna, v. oltre). In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha inoltre affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affida- mento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua compe- tenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affida- mento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Simil- mente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convin- zione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presup- pone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua vol- ta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento mani- festamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”. Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha ancora osservato che “Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostan- ze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento le- gittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa que- st'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attri- buzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economi- co-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di
Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 di- cembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n.
11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particola- re, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi in- dotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, at- tenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estin- tiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigi- bilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in con- flitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del di- ritto”. In conclusione, la Consulta ha enunciato il criterio per cui “la clau- sola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazio- ne, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre,
a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità tempo- ranea o finanche parziale”. La CorteCostituzionale, già in passo preceden- te della medesima pronuncia 8/2023, ha precisato inoltre che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ri- tenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento par- ziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto”, altresì rilevando, con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza
30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato se- zione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e
28 maggio 2001, n. 2899), che, si ripete, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di di- ritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gra- vità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche par- ziale”. Ciò significa che l'irripetibilità costituisce l'estrema ratio che non potrà mai riguardare l'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che la invoca, non essendo sufficiente allo scopo far riferimento alla natura del credito per retribuzioni. Come peraltro più volte affermato dal Tribunale di Napoli, anche in sezione lavoro ed in numerose allegate pronunce, le somme oggetto di ingiunzione costituivano indennità accesso- rie di certo non rientranti nella retribuzione costituzionalmente garantita di cui all'art 36 Cost. (l'attore riferisce in premessa di avere percepito gli emolumenti fissi ed accessori dal Consorzio Unico di Bacino da cui stabil- mente dipendeva, essendo invece di minore durata i periodi di comando); indennità che, allo stato degli atti, non è dato ritenere che fossero finalizza- te a remunerare attività lavorative esulanti dai compiti già disimpegnati dal prestatore. Solo la prestazione di un'attività lavorativa eseguita, per effetto di comando/distacco, in 'aggiunta' -in termini qualitativi (oltre che quanti- tativi)- a quella svolta fino a quel momento come personale e come presta- zione stabilmente riferibile ai ruoli dell'Ente pubblico, potrebbe determina- re i presupposti richiesti dalla norma invocata, che garantisce la remunera- zione in rapporto alla qualità e quantità del lavoro eseguito 'di fatto' a sensi dell'art 36 Cost. (retribuzione sufficiente). Ma tanto non appare idonea- mente provato. Queste conclusioni consentono inoltre di escludere, in radi- ce, anche i presupposti per l'invocata operatività del cennato art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchi- mento da parte della P.A : più precisamente, invero, come appunto si legge nel recente App.Napoli Lav. del 4/2/25, “…Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma re- munerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustifi- cato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da par- te dell'ente è, pertanto, legittima.”.
Sicchè, in sintesi : quanto al suindicato composito punto 1. delle vicende in analisi, prendendo le mosse dalla eccepita prescrizione quinquennale/decennale, occorre os- servare che il pagamento in parola costituisce piuttosto solo un trattamento accessorio non dovuto, risolto neutramente in sede giurisprudenzia- le/costituzionale come vicenda di indebito oggettivo da ripetere ex art. 2033
c.c., vicenda per la quale invece, secondo corrente interpretazione, sussiste prescrizione decennale a decorrere dai rispettivi originari pagamenti, oggi pretesi in restituzione (da ultimo, in generale, v. ad es. Cass. 23419/23, se- condo cui il credito ex art. 2033 c.c. della P.A. è appunto soggetto a pre- scrizione decennale a partire dal pagamento). Pertanto, già solo con la pre- messa notifica monitoria del 14/10/21 si evita, a ritroso, la prescrizione del- la ripetizione pecuniaria decorrente, nella specie, a partire dal primo paga- mento di novembre 2011: con l'effetto, in definitiva, che tra tale primo pa- gamento e la indicata notifica ingiunzionale non risulta dunque maturata alcuna corrente prescrizione decennale (in tale analoga direzione, con la legge regionale 30 maggio 2019, n.6 sono state abrogate le leggi regionali
20/02 e 25/03 ed anzi la Corte dei Conti, con le Decisioni 172/2019/PARI e
217/2019/PARI, ha ribadito che il termine di prescrizione è decennale e che decorre a ritroso, precisamente, proprio dalla data di abrogazione delle leg- gi regionali citate, il che, nella specie, rende ancor più evidente la non estinzione del credito restitutorio in rassegna. Si ricorda, infatti, che la Se- zione Regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, nella sopra menzionata decisione di parifica n. 217/2019/PARI, ha dichiarato che
“al fine di stabilire l'entità dell'indebito da recuperare, …(va) fatto riferi- mento, nel limite della prescrizione decennale (da recupero da indebito oggettivo), all'ammontare degli emolumenti effettivamente erogati, dalla data della loro dazione fino all'effettiva mancata ulteriore erogazione (per la declaratoria di incostituzionalità), verosimilmente coincidente con la da- ta del 30/04/2019”). Insomma, nel bilanciarsi le esigenze di ripetizione di somme pubblicistiche non dovute con quelle di tutela del legittimo affida- mento individuale almeno laddove vi sia correlazione con diritti inviolabili
-come tipicamente si riscontra nel caso dell'indiscusso diritto a riceversi emolumenti per attività lavorative svolte a beneficio altrui- possono adot- tarsi, in composizione delle esigenze medesime, idonei e concreti rimedi giuridici in particolare incentrati, tra le possibili alternative, sulla rateizza- zione (melius re perpensa) e sulla parzialità quantitativa degli importi ap- punto richiesti -o qui intimati- in ripetizione, rispetto a quelli invece -ben maggiori- erogati in origine dalla P.A. . Deve dunque nella specie ritenersi
-alla stregua dei principi richiamati- che la abbia salva- Controparte_1
guardato il legittimo affidamento e la buona fede del ricorrente, attraverso la riduzione percentuale del debito (riduzione del 48,64 % sul lordo), non sussistendo alcuna possibilità per il ricorrente di conseguire la declaratoria di (totale) irripetibilità di quanto a suo tempo percepito. La dovrà CP_1
però tuttavia considerare ed applicare anche l'altro riferito parametro costi- tuzionale, volto a rateizzate l'emolumento in restituzione. In ordine poi all'altro connesso profilo della dedotta irripetibilità, sempre riportato sub 1.
e, in connessione, al suindicato punto 3., l'evidenziato excursus giurispru- denziale, contabile-nomofilattico-costituzionale-europeo, ha evidenziato che siffatta ripetizione può intervenire ed operare solo nei riportati limiti rimediali, come cioè incidenti sul quantum e sulle modalità solutorie della prestazione restitutoria per cui è causa. Quanto è appunto avvenuto nella specie con la sensibile autoriduzione economica operata dalla P.A. sugli importi già da essa ab initio erogati salva, in aggiunta, idonea rateazione in sede di ripetizione delle somme medesime (v. sopra). Rispetto poi al premesso punto 2. dell'analisi in rassegna, va ribadito che deduce che durante il comando ha percepito i relativi im- Parte_5
porti direttamente dal ConsorzioUnico di Bacino e non già dalla intimante
: logica ed unica conseguenza di ciò è che in tale caso, Controparte_5
in affermato difetto di legittimazione regionale, avrebbe dovuto semmai agire il solvente CUB appena detto. Ma, giova ricordare che, laddove il soggetto fruitore del servizio comandato -ad es. la delegante, poi CP_1
quindi diretta obbligata ex lege alla erogazione della controprestazione in danaro pubblico- si serva per il concreto pagamento di altro soggetto pub- blico -ad es. il delegato Comune territoriale all'uopo incaricato e rifornito delle somme occorrenti (delegatio solvendi)- ne resta allora obbligata solo la stessa : cfr. a riguardo, in linea di principio, Cass. 7945/20 se- CP_1
condo cui, infatti, nella delegatio solvendi, qui evincibile, e a differenza di quanto avvenga nella delegatio promittendi, è esclusa l'azione diretta (qui un'oppositoria/conservativa) del delegatario verso il delegato. Sicchè, an- che tale motivo di censura, qui invero solo adombrata o profilata, appare destituito di fondamento.
Quanto infine ai correlati punti 4.-5., entrambi denuncianti difetto di moti- vazione ed assoluta genericità dell'impugnata ingiunzione pecuniaria, oc- corre anzitutto dire che la procedura ex art. 2 RD 639/1910 risulta qui ri- tualmente eseguita e notificata, rilevando sul punto che la sua adozione può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr. Cass.
22722/23 secondo cui tale procedura di recupero è adottabile, oltre che per entrate di diritto pubblico, anche appunto per crediti nascenti da rapporti di diritto privato), come nel caso di una (debita) restituzione pecuniaria a fa- vore della P.A., ex art. 2033 cit. . In secondo luogo, non appare riscontrabi- le nemmeno la dedotta assoluta genericità provvedimentale in quanto la motivazione dell'atto amministrativo, come è noto, può essere estesa ed operare anche per relationem purchè, in essa, vengano indicati gli estremi degli atti o provvedimenti richiamati cui l'ingiunzione si riferisca (cfr. CdS. 226/20, 817/20), e purchè essi siano a disposizione se richiesti : il che, poi, avviene per definizione con sentenze emesse e pubblicate, come nella specie, dalle Corti superiori e dalle quali è dunque disceso, nell'an, il diretto obbligo restitutorio. Inoltre, l'opposto provvedimento erariale, nel contenere appunto esplicito riferimento alle medesime statuizioni giudizia- li, evidenzia in parte qua che la motivazione dell'ordinanza regionale risul- ti comunque sufficientemente estesa e rappresentata, considerando altresì che essa reca non solo i detti passaggi giurisprudenziali ma, nel quantum, anche la calcolata percentuale di riduzione del 48,64% sul lordo (in parti- colare, il cennato excel in atti -disponibile già ab initio atteso che esso, nei totali sia finali che decurtati, coincide proprio con le somme o percentuali all'epoca ingiunte- viene qui integralmente riprodotto :
“nov-11 96,29 € 96,29 € 48,64% 46,84 € dic-11 1.375,00 € 1.375,00 € 48,64% 668,80 € gen-12 1.363,66 € 1.363,66 € 48,64% 663,28 € feb-12 1.363,66 € 1.363,66 € 48,64% 663,28 € mar-12 1.355,09 € 1.355,09 € 48,64% 659,12 € apr-12 1.346,52 € 1.346,52 € 48,64% 654,95 € mag-12 1.355,09 € 1.355,09 € 48,64% 659,12 € giu-12 1.324,66 € 1.324,66 € 48,64% 644,31 € lug-12 791,66 € 791,66 € 48,64% 385,06 € ago-12 1.847,66 € 1.847,66 € 48,64% 898,70 € set-12 1.364,37 € 1.364,37 € 48,64% 663,63 € ott-12 1.317,80 € 1.317,80 € 48,64% 640,98 € nov-12 1.291,09 € 1.291,09 € 48,64% 627,99 € dic-12 1.302,89 € 1.302,89 € 48,64% 633,73 € gen-13 950,00 € 950,00 € 48,64% 462,08 €
Totale complessivo 1.471,29 € 16.024,15 € 950,00 € 18.445,44 € 48,64%
8.971,86 €
TOTALE LORDO 18.445,44 € RIDUZIONE AL 48,64% 8.971,86 €” ).
Ciò indica le modalità di computo ed il totale ridotto -poi conseguito- da acquisire in ripetizione (la P.A., invero, richiama anche una precedente ri- chiesta elettronica/epistolare di restituzione da essa rivolta a Parte_6
[.
che, tuttavia, ne contesta a sua volta la ricezione).
Infine, quanto al premesso punto 6., avente ad oggetto, almeno per implici- to, la asserita illegittimità dell'ingiunzione in ordine alla richiesta di somme non ricevute dal lavoratore, occorre tra l'altro evidenziare, per contro, che l'odierno opponente è tenuto a conferire una somma sensibilmente minore, di circa il 50% (v. prima), rispetto a quella a suo tempo erogatagli, ciò escludendo, in assorbimento, ogni ipotizzata esorbitanza restitutoria a fa- vore della come paventata da parte attrice. Ma, in ogni caso, le CP_1
somme testè indicate appaiono in linea con i criteri stipendiali di riferimen- to, anche in virtù dei conteggi restitutori testè richiamati.
Insomma, nell'insieme, la proposta opposizione appare infondata, oltre che non sufficientemente documentata, e deve essere in conseguenza respinta.
Tuttavia, in conformità dei premessi criteri costituzionali, e ad occorrente precisazione del rapporto privatistico di ripetizione qui in esame, occorre precisare che il quantum a ripetersi non solo deve essere appunto restituito in forma ridotta (come già stabilita al 48,64% sul lordo, per ripetuti euro
8.971,86) ma deve essere anche idoneamente rateizzato dalla creditrice
Controparte_5
Dicta da doversi quindi osservare in sede applicativa.
Infine, la varietà delle interpretazioni rese nel tempo, specie all'atto della presentazione della domanda, induce a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il Parte_1
9/11/21, così provvede :
a)respinge la domanda, con le precisazioni di cui in parte motiva;
b)compensa interamente tra le parti le sostenute spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2/4/25
Il giudice unico Antonio Attanasio