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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Palermo Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Teresa Canfora
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Pag. 1 a 5 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_3
, l'intimazione di pagamento n. 030202490065351-88-000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito n. 33020170000783872000, relativo a contributi IVS (con relativi accessori) dovuti all' per l'anno 2016, per un totale complessivo pari CP_1 ad € 804,27.
1.1. Eccepisce l'omessa notifica del suddetto titolo e la prescrizione della sottostante pretesa contributiva.
2. Si costituiscono l' e , eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l' . CP_1
4. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n.
46/1999.
4.1. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al ricorrente in data
14/1/2025 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 24/1/2025, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
5. Infine, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le odierne parti resistenti.
Pag. 2 a 5 5.1. Quanto all' , le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, CP_1 chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5.2. Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, alla legittimità formale dell'intimazione opposta (nella prospettazione del ricorrente, illegittima in quanto non preceduta dalla rituale notifica del prodromico avviso di addebito).
6. Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito n. 33020170000783872000.
6.1. Dagli atti di causa (e, in particolare, dalla documentazione prodotta dall' – all. nn. 2, 2.1 e 2.2), invero, si evince che il predetto atto è stato CP_1
notificato, in data 5/10/2017, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo così come risultante dalla visura camerale dell'omonima Email_1
impresa individuale (cfr. doc. n. 7 del fascicolo ). CP_1
7. È, altresì, infondata, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta tra la data di notifica dell'avviso di addebito (5/10/2017) e quella di ricezione dell'intimazione opposta (14/1/2025).
7.1. Il corso della prescrizione, infatti, è stato interrotto dalla notifica, perfezionatasi direttamente a mani della destinataria in data 10/9/2019, del
Pag. 3 a 5 preavviso di fermo amministrativo n. 03080201800001914000 (cfr. allegati al fascicolo di . Con la conseguenza che il nuovo termine di prescrizione CP_4
sarebbe dovuto spirare il 10/9/2024.
7.2. Sennonché, alla fattispecie in esame trova applicazione la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n.
183/2020, per un totale di 311 giorni (che, aggiunti alla data del 10/9/2024, spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito in esame alla data del 18/7/2025).
7.3. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14/1/2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 33020170000783872000.
8. La domanda deve essere, pertanto, respinta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 804,27), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate) e, limitatamente all' , con riconoscimento dell'aumento del 30% per CP_1
l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis,
DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 326,30 per onorari, oltre accessori di legge;
Pag. 4 a 5 - condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di delle spese di CP_4 lite, liquidate in complessivi € 251,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 04/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Palermo Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Teresa Canfora
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Pag. 1 a 5 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_3
, l'intimazione di pagamento n. 030202490065351-88-000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito n. 33020170000783872000, relativo a contributi IVS (con relativi accessori) dovuti all' per l'anno 2016, per un totale complessivo pari CP_1 ad € 804,27.
1.1. Eccepisce l'omessa notifica del suddetto titolo e la prescrizione della sottostante pretesa contributiva.
2. Si costituiscono l' e , eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l' . CP_1
4. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n.
46/1999.
4.1. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al ricorrente in data
14/1/2025 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 24/1/2025, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
5. Infine, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le odierne parti resistenti.
Pag. 2 a 5 5.1. Quanto all' , le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, CP_1 chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
5.2. Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, alla legittimità formale dell'intimazione opposta (nella prospettazione del ricorrente, illegittima in quanto non preceduta dalla rituale notifica del prodromico avviso di addebito).
6. Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito n. 33020170000783872000.
6.1. Dagli atti di causa (e, in particolare, dalla documentazione prodotta dall' – all. nn. 2, 2.1 e 2.2), invero, si evince che il predetto atto è stato CP_1
notificato, in data 5/10/2017, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo così come risultante dalla visura camerale dell'omonima Email_1
impresa individuale (cfr. doc. n. 7 del fascicolo ). CP_1
7. È, altresì, infondata, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta tra la data di notifica dell'avviso di addebito (5/10/2017) e quella di ricezione dell'intimazione opposta (14/1/2025).
7.1. Il corso della prescrizione, infatti, è stato interrotto dalla notifica, perfezionatasi direttamente a mani della destinataria in data 10/9/2019, del
Pag. 3 a 5 preavviso di fermo amministrativo n. 03080201800001914000 (cfr. allegati al fascicolo di . Con la conseguenza che il nuovo termine di prescrizione CP_4
sarebbe dovuto spirare il 10/9/2024.
7.2. Sennonché, alla fattispecie in esame trova applicazione la sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n.
183/2020, per un totale di 311 giorni (che, aggiunti alla data del 10/9/2024, spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito in esame alla data del 18/7/2025).
7.3. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14/1/2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 33020170000783872000.
8. La domanda deve essere, pertanto, respinta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 804,27), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate) e, limitatamente all' , con riconoscimento dell'aumento del 30% per CP_1
l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis,
DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 326,30 per onorari, oltre accessori di legge;
Pag. 4 a 5 - condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di delle spese di CP_4 lite, liquidate in complessivi € 251,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 04/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5