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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 269/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Francesca Ferrari, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierluigi Rizzo, con cui è elettivamente domiciliata pressa la propria sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che la retribuzione tabellare corrisposta ex artt. 23 e
24 C.C.N.L. vigilanza privata (pari ad € 797,14 mensili lordi per i dipendenti inquadrati nel livello F) viola l'art. 36 Cost. e, per l'effetto, adeguare il trattamento retributivo, per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, a quello previsto per il livello retributivo D1 C.C.N.L. portieri, o, in subordine, al livello A1 del medesimo C.C.N.L.; dichiarare che l'indennità di vacanza contrattuale, regolarmente corrisposta per €
20,00 mensili, costituisce retribuzione ordinaria e debba computarsi ai fini del calcolo di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto ex art. 24
C.C.N.L. vigilanza privata;
dichiarare il diritto a percepire l'elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari ad € 30,00 mensili per 13 mensilità, ex art. 32 co. 2
C.C.N.L. vigilanza privata, anch'esso da computare quale retribuzione ordinaria ad ogni effetto;
condannare la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, in uno alle indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti e maggior
1 T.F.R., per complessivi € 10.306,70, ovvero, in subordine, per complessivi € 7.202,52,
o, in ulteriore subordine, la diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto previo ordine ex art. 423 c.p.c. per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: previa conferma del credito per il solo E.D.R., per € 390,00, rigettare per il resto il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.1.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di con mansioni di addetto ai servizi di Controparte_1 vigilanza non armata presso diversi cantieri nel territorio della Regione Campania, con qualifica di operaio, inquadrato nel livello F C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari, e con contratto a tempo determinato, più volte prorogato, nel periodo dal 3.7.2019 al 30.7.2020.
Lamentava di aver goduto di un solo giorno di riposo settimanale, di non aver fruito di ferie e permessi e di aver lavorato in giornate festive.
Lamentava altresì che la paga tabellare applicata ex art. 23 C.C.N.L. vigilanza privata era irrispettosa del canone di sufficienza ex art. 36 Cost., corrispondendo ad una retribuzione oraria pari ad € 4,60 lordi, sicché invocava l'applicazione parametrica di quella stabilita dal C.C.N.L. per il livello D1 (€ 7,04 l'ora, pari ad € 1.218,21 lordi mensili) ovvero per il livello A1.
Deduceva l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 32 C.C.N.L. vigilanza privata in ragione dell'omessa iscrizione al Fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, con conseguente diritto all'elemento distinto di retribuzione, in via sostitutiva, pari ad €
30,00 mensili per 13 mensilità.
Rivendicava altresì l'inclusione dell'indennità di vacanza contrattuale ex art. 24
C.C.N.L. vigilanza, per € 20,00 mensili, nella base di calcolo degli istituti retributivi, trattandosi di elemento della retribuzione ordinaria.
Aggiungeva l'omessa corresponsione degli emolumenti di fine rapporto, tra cui ratei di
13a mensilità, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti e T.F.R., avendo ricevuto, alla conclusione del rapporto, la sola somma netta di € 700,00, priva di imputazione. Vano il tentativo di conciliazione dinanzi all'I.T.L.
Quantificava il credito ut supra.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente
2 in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava di aver applicato il C.C.N.L. di settore per la determinazione della paga base, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in ossequio all'art. 2070 c.c. ed agli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
Eccepiva l'insufficienza delle deduzioni attoree in ordine alla effettiva sussistenza di una violazione dell'art. 36 Cost. ed alla applicabilità degli altri contratti collettivi indicati in ricorso.
Sosteneva che l'indennità di vacanza contrattuale, prevista dall'art. 109 C.C.N.L. 2013, era una misura meramente provvisoria, destinata ad essere riassorbita all'atto del successivo rinnovo contrattuale e, pertanto, non sussumibile nella paga ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi indiretti.
Confermava la debenza dell'indennità ex art. 32 C.C.N.L. per € 390,00, somma per la quale, nel corso del giudizio, veniva pronunciata ordinanza ex art. 423 co. 1 c.p.c.
Impugnava i conteggi del ricorrente, rilevando l'inconferenza del preteso livello D1
C.C.N.L. portieri rispetto alle mansioni svolte, piuttosto risultando queste ultime, a tutto voler concedere, analoghe a quelle espletate dalla qualifica A1.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La disamina delle domande articolate nell'atto introduttivo deve prendere le mosse dalla contestata violazione del criterio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.
Sul punto, occorre dare atto del consolidamento, in pendenza della presente controversia, di uno specifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, invero segnalato dal ricorrente nelle note sostitutive (Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023,
n. 27769; Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27711; Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n.
27713; Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28320; Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n.
28321; Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28323).
A tale indirizzo questo giudice presta adesione, anche allo scopo di dare continuità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo i quali:
- l'art. 36 co. 1 Cost., norma imperativa e di immediata portata precettiva, garantisce due diritti distinti, ossia quello ad una retribuzione "proporzionata" (cioè commisurata alla quantità e alla qualità dell'attività prestata) e quello ad una retribuzione
"sufficiente", cioè non inferiore agli standards vitali minimi, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, al fine di al lavoratore ed
3 alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma altresì dignitosa, orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma al conseguimento anche di beni immateriali, come attività culturali, educative e sociali;
- il valore soglia di povertà assoluta è calcolato ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento vitale, differenziandolo in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei familiari;
tale indice consente di individuare non già il salario minimo costituzionale, ma la soglia minima invalicabile a fini vitale, mentre la retribuzione minima è necessariamente più elevata;
- l'accertamento della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta va compiuto attraverso il confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, ritenuti idonei a soddisfare i concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, ma ciò solo in via di presunzione relativa;
- il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost. deve provare solo le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità, che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'accertamento; tuttavia, egli deve fornire i parametri di raffronto, fermo che la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo di settore ben può risultare di per sé insufficiente;
- detto onere di allegazione può dirsi soddisfatto quando il lavoratore deduca l'insufficienza del salario percepito, descriva il lavoro svolto, produca in giudizio le buste paga ed indichi, come termine di raffronto, quello tra paga oraria percepita e retribuzione protetta a livello costituzionale;
- in sede di applicazione dell'art. 36 Cost., il giudice di merito gode, ai sensi dell'art. 2099 c.c., di ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, ben potendo, purché con adeguata motivazione, discostarsi dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli collettivi, sia in concorso sia in sostituzione (ad esempio, dimensioni o localizzazione dell'impresa, specifiche situazioni locali o qualità della prestazione offerta dal lavoratore, importo di N.A.S.p.I. e C.I.G., soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità, importo del reddito di cittadinanza), e ciò anche ricorrendo all'applicazione del criterio equitativo ex art. 432 c.p.c.;
- pertanto, il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro, a prescindere dal requisito di rappresentatività riferito ai sindacati stipulanti e dal
4 criterio normativo dell'affinità settoriale ex art. 2070 c.c.;
- sono vincolanti le indicazioni normative europee ed internazionali formatesi in materia di paga base (Direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 sui salari minimi;
convenzioni O.I.L. n. 26/1928 e 131/1970; art. 4 della Carta sociale Europea;
artt. 23 e
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
ecc.);
- già in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la natura assunta dai trattamenti retributivi minimi stabiliti dai contratti collettivi, che fungono da parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo e fissano standards minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finendo così per acquisire un'efficacia generale, determina solo una presunzione relativa di conformità a
Costituzione, suscettibile di accertamento contrario, raggiunto il quale il lavoratore può appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione, bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto, sebbene coerente per settore ex art. 2070 c.c. (Sez. Un. 2665/1997; Cass. nn.
7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019);
- in tal senso, può riscontrarsi un vero e proprio diritto del lavoratore di “uscire” dal salario contrattuale della categoria di pertinenza se non rispondente ai criteri cogenti dell'art. 36 Cost. (Cass. nn. 17698/2022, 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019,
9005/2019, 7047/2019, 5189/2019), affermazione operata anche con precipuo riferimento al C.C.N.L. Servizi fiduciari oggetto della presente pronuncia (Cass. n.
20216/2021);
- tale consolidato orientamento va vieppiù avallato a fronte di fenomeni, anche socio- economici, quali i c.d. "contratti pirata", sottoscritti da organizzazioni prive di rappresentatività effettiva, la proliferazione del numero dei C.C.N.L. (circa mille per il settore privato, di cui solo un quinto stipulato da sindacati più rappresentativi a copertura della maggior parte dei dipendenti, secondo i rilievi del C.N.E.L.), la disparità di retribuzione a parità di lavoro, il ritardo abituale dei rinnovi e l'incapacità di adeguamento dei salari ai cambiamenti economici (secondo il C.N.E.L., risultano scaduti 563 contratti del settore privato, pari al 60%), l'attuale dinamica inflazionistica e la perdita del potere di acquisto dei salari, il c.d. "lavoro povero" (working poors), la concorrenza salariale "al ribasso" (dumping), ecc.; trattasi, peraltro, di fenomeni ben noti al legislatore, che ha tentato di porvi rimedio ricorrendo alla figura del c.d. contratto leader, ossia quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in un certo settore, i cui
5 minimi retributivi possono sostituire quelli applicati in ossequio a diversi contratti settoriali (cfr. artt. 3 e 6 L. 142/2001; art. 7 co. 4 D. L. 248/2007; art. 16 co. 1 D. Lgs.
117/2017; art. 203 co. 1 D. L. 34/2020; artt. 11 e 119 D. Lgs. 36/2023);
- di conseguenza, l'art. 36 rappresenta un limite inderogabile alla libertà negoziale collettiva, assumendo efficacia non solo in mancanza di contrattazione di categoria, ma altresì nonostante l'esistenza di una specifica contrattazione di categoria;
- non sussiste, perciò, una insindacabilità giudiziale del contratto collettivo, sebbene frutto di libere determinazioni economiche delle parti sociali.
2. Facendo governo di tali condivisibili statuizioni nella fattispecie in controversia, deve in effetti rilevarsi che la paga base erogata da a , per € Controparte_1 Parte_1
797,14 lordi mensili, (a fronte dell'osservanza di un orario a tempo pieno), oltre I.V.C. per € 20,00 in applicazione del minimale retributivo stabilito dal C.C.N.L. vigilanza privata, non può ritenersi ossequiosa del criterio costituzionale della sufficienza.
A tale conclusione si perviene anzitutto considerando la paga minima stabilita dal
C.C.N.L. portierato, quale settore affine indicato in ricorso, alla luce delle mansioni ivi descritte ed in concreto espletate da , in massima parte costituite, in assenza Parte_1 di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, da attività di sorveglianza fissa non armata all'ingresso di attività commerciali o fabbricati privati o pubblici, con tutta evidenza tradottasi in un controllo dei varchi e degli accessi, similmente all'attività propria di un portiere, come delineata dalla corrispondente declaratoria professionale di cfr. art. 17 contratto agli atti: “Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, CP_2 pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
A1) che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie CP_3 degli stabili, senza alloggio”).
Significativa risulta essere, invece, la differenza contenutistica rispetto all'altra figura assunta a confronto nell'atto introduttivo (“D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere. D1) Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali”).
Tale qualifica si attaglia maggiormente ad un lavoratore che esegua attività di sorveglianza in senso ampio, non limitata alla sola presenza fissa al varco ed al controllo degli accessi.
Inequivocabile, sul punto, è l'art. 3 del contratto di lavoro in atti, norma rubricata “Sede di lavoro” e che così recita: “
3.1 La sede di lavoro sarà presso le varie postazioni dei committenti richiedenti il servizio di portierato …”.
Da ciò si ricava che la figura professionale di riferimento deve essere individuata in
6 quella di cui al profilo A1 C.C.N.L. portieri.
Per tale profilo, le parti sociali, in base al testo contrattuale agli atti, hanno stabilito la paga minima, per l'anno 2009, in € 937,30 lordi mensili.
È più che verosimile, dunque, che la misura minima in questione sia costituita dagli importi indicati nei conteggi di parte ricorrente (€ 1.049,45 per l'anno 2019; € 1.072,26 per l'anno 2020), risultando tale incremento coerente con il plausibile intervento, nel decennio, di più rinnovi contrattuali ed a fortiori in assenza di contestazione specifica da parte della società resistente.
Come si vede, il raffronto con la soglia minimale applicata al rapporto (€ 817,14) induce a ritenere che, a mansioni sostanzialmente simili, abbia ricevuto una Parte_1 paga mensile significativamente più bassa rispetto ad un lavoratore inquadrato nel livello A1 C.C.N.L. portieri.
Tale elemento costituisce senz'altro un indice rivelatore dell'assenza di proporzionalità della paga minima rispetto alla qualità del lavoro prestato, tale da integrare un concreto vulnus al primo dei due criteri quantificativi stabiliti nell'art. 36 Cost.
In ogni caso, l'adozione, a parametro di riferimento, delle misure assistenziali pubbliche, notoriamente dirette a garantire ai cittadini incapienti i mezzi minimi di sussistenza vitale, rivela altresì l'insufficienza della retribuzione di base corrisposta dalla società in conformità alle previsioni del C.C.N.L. vigilanza.
A riguardo, si reputa sufficiente evocare le misure monetarie dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. 335/1995 (accordato, tra l'altro, sul presupposto dello stato di bisogno) stabilite per l'anno 2019 (€ 458,00) e per l'anno 2020 (€ 459,83).
Come si vede, la paga base indicata dal C.C.N.L. vigilanza risulta appiattita verso la misura della richiamata prestazione assistenza, che, diretta unicamente a garantire la sopravvivenza, ammonta a ben più della metà della retribuzione minimale caduta in contesa.
Quest'ultima, dunque, deve ritenersi irrispettosa del canone della sufficienza, e ciò proprio considerando le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, su tutte la funzionalità della remunerazione lavorativa non solo a garantire l'acquisto dei beni essenziali come il cibo o il vestiario, ma anche l'accesso alla cultura, all'educazione ed alla socialità, dovendo essa garantire al lavoratore non solo la mera esistenza, ma anche la dignità e la libertà della sua esistenza.
A ciò si aggiunga che, come previsto dal contratto individuale di lavoro in atti, il lavoratore era tenuto anche sopportare le spese per il raggiungimento delle varie località campane in cui ha espletato l'attività di lavoro.
La somma corrisposta mensilmente dalla società, che ha consentito al ricorrente una
7 disponibilità finanziaria pari a circa € 26,50 lordi al giorno, non può dunque ritenersi idonea a garantire le esigenze di base di lavoratore trentenne occupato full time, quale il ricorrente all'epoca dei fatti.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il segmento di domanda in esame si rivela fondato.
Con ciò, va riconosciuto il diritto di a percepire, per l'intero arco Parte_1 lavorativo, la paga base stabilita per il lavoratore inquadrato nel livello A1 C.C.N.L. portieri agli atti.
3. Risulta parimenti infondata la domanda diretta ad ottenere la valorizzazione contabile dell'indennità di vacanza contrattuale.
Come pure sostenuto dalla società datrice, trattasi di emolumento provvisorio, in quanto destinato a cessare al momento dell'efficacia del rinnovo contrattuale nelle cui more viene corrisposto.
L'indennità in questione ha indubbiamente la ratio di compensare il lavoratore per le lungaggini che procrastinano i rinnovi contrattuali e, appunto, gli incrementi della paga base.
Con maggior impegno esplicativo, può affermarsi che l'indennità in esame “segue” la paga base di un determinato contratto collettivo e viene riconosciuta ai lavoratori che,
a causa della protratta pendenza delle trattative tra le parti sociali, sono in attesa della rivisitazione in aumento del relativo importo.
La natura provvisoria e compensativa di tale posta esclude che essa possa essere oggetto di domanda di pagamento nell'ipotesi in cui il rinnovo contrattuale sia intervenuto (Cassazione civile, sez. lav., n. 8253, 26.4.2016: “L'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione la cui finalità è tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche che possono verificarsi nelle more del rinnovo del contratto collettivo, essa pertanto cessa con il rinnovo del contratto medesimo”; Cassazione civile, sez. lav.,
n. 14356 del 25/06/2014: “L'art. 145 del c.c.n.l. 1 maggio 2004 per i dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce "elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo del contratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata. Ne consegue che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo”).
Tuttavia, gli importi che il datore di lavoro corrisponda per tale titolo assumono le caratteristiche proprie della retribuzione ordinaria, ossia la misura fissa e prestabilita,
l'erogazione a cadenza altrettanto fissa, il carattere obbligatorio e non discrezionale della corresponsione, ecc.
Trattandosi di un elemento della retribuzione, benché provvisorio, reputa questo
8 giudice che esso debba essere ricondotto alla nozione di “normale retribuzione”, di cui
è o è almeno stato una componente continuativa, benché temporanea, e debba perciò essere computato al pari della paga base e degli altri elementi ai fini degli altri istituti retributivi, tra cui il T.F.R.
Di conseguenza, tale frazione della domanda deve trovare accoglimento.
4. Quanto alla domanda inerente alla indennità sostitutiva ex art. 32 C.C.N.L. vigilanza privata, va rammentato che la sua spettanza è risultata pacifica nell'an e nel quantum e che, pertanto, ne è stato ordinato il pagamento ex art. 423 co. 1 c.p.c.
È noto che tale provvedimento ha natura anticipatoria ed è reso a cognizione sommaria, ma comunque endoprocessuale e privo di efficacia definitiva, sicché esso è revocabile e modificabile dal giudice promanante e dal giudice che pronuncia la sentenza definitiva (Cassazione civile, s.u., 26.9.1997, n. 9479; Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2011, n. 15944).
Occorre, pertanto, che questo giudice ne pronunci la conferma o la revoca.
A tal uopo, non si rinvengono motivi ai fini della revoca, sicché la pronuncia deve essere confermata.
5. Resta da esaminare il segmento di domanda diretto ad ottenere le competenze di fine rapporto.
Quanto alle ferie, posta l'irrinunciabilità del diritto durante il rapporto, se il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione ed invochi il diritto alla monetizzazione alla conclusione del rapporto stesso, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”). non ha soddisfatto il correlato onere di allegazione e prova. Controparte_1
A ben vedere, anzi, la società resistente nulla ha allegato e dimostrato in ordine ad ogni
9 doglianza avanzata dal lavoratore in relazione alle competenze finali, limitandosi ad una generica contestazione dei conteggi di parte.
Di contro, ha assolto gli oneri assertivi e dimostrativi su di sé gravanti, non Parte_1 solo rispetto alle ferie, di cui ha indicato l'assenza totale di fruizione e, nei conteggi,
l'entità oraria e monetaria complessivamente spettante, ma anche rispetto ad ogni altro credito descritto e quantificato in atti.
A riguardo, giova premettere che il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. civ., S.U., n. 13533/2001: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune.
Dunque, l'attore che agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento
(totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che ove ne sia provata l'esistenza e, con essa, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Ebbene, come anticipato, la resistente non ha contestato le pretese in esame né nell'an né nel quantum.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui
10 all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832: “L'articolo
416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Inoltre, l'assenza di una espressa e specifica contestazione dei conteggi anzidetti impone di ritenere dimostrata l'entità del credito rivendicato (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
In forza di quanto sinora rilevato, va condannata a pagare, in favore Controparte_1 del ricorrente, la complessiva lorda di € 7.207,52, di cui € 6.212,14 a titolo di differenze retributive ed € 995,38 a titolo di maggior T.F.R.
Per quest'ultimo, è finanche pacifico il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi
11 legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I, 11/06/2021,
n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. III,
20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme:
Cassazione civile, sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, della complessiva somma lorda di € 7.207,52, di cui € 6.212,14 a Parte_1 titolo di differenze retributive ed € 995,38 a titolo di maggior T.F.R., oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, a decorrere dalla maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) conferma l'ordinanza ex art. 423 co. 1 c.p.c. indicata in parte motiva;
4) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna in Controparte_1 persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 21.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 269/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Francesca Ferrari, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierluigi Rizzo, con cui è elettivamente domiciliata pressa la propria sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che la retribuzione tabellare corrisposta ex artt. 23 e
24 C.C.N.L. vigilanza privata (pari ad € 797,14 mensili lordi per i dipendenti inquadrati nel livello F) viola l'art. 36 Cost. e, per l'effetto, adeguare il trattamento retributivo, per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, a quello previsto per il livello retributivo D1 C.C.N.L. portieri, o, in subordine, al livello A1 del medesimo C.C.N.L.; dichiarare che l'indennità di vacanza contrattuale, regolarmente corrisposta per €
20,00 mensili, costituisce retribuzione ordinaria e debba computarsi ai fini del calcolo di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto ex art. 24
C.C.N.L. vigilanza privata;
dichiarare il diritto a percepire l'elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari ad € 30,00 mensili per 13 mensilità, ex art. 32 co. 2
C.C.N.L. vigilanza privata, anch'esso da computare quale retribuzione ordinaria ad ogni effetto;
condannare la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, in uno alle indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti e maggior
1 T.F.R., per complessivi € 10.306,70, ovvero, in subordine, per complessivi € 7.202,52,
o, in ulteriore subordine, la diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto previo ordine ex art. 423 c.p.c. per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: previa conferma del credito per il solo E.D.R., per € 390,00, rigettare per il resto il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.1.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di con mansioni di addetto ai servizi di Controparte_1 vigilanza non armata presso diversi cantieri nel territorio della Regione Campania, con qualifica di operaio, inquadrato nel livello F C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari, e con contratto a tempo determinato, più volte prorogato, nel periodo dal 3.7.2019 al 30.7.2020.
Lamentava di aver goduto di un solo giorno di riposo settimanale, di non aver fruito di ferie e permessi e di aver lavorato in giornate festive.
Lamentava altresì che la paga tabellare applicata ex art. 23 C.C.N.L. vigilanza privata era irrispettosa del canone di sufficienza ex art. 36 Cost., corrispondendo ad una retribuzione oraria pari ad € 4,60 lordi, sicché invocava l'applicazione parametrica di quella stabilita dal C.C.N.L. per il livello D1 (€ 7,04 l'ora, pari ad € 1.218,21 lordi mensili) ovvero per il livello A1.
Deduceva l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 32 C.C.N.L. vigilanza privata in ragione dell'omessa iscrizione al Fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, con conseguente diritto all'elemento distinto di retribuzione, in via sostitutiva, pari ad €
30,00 mensili per 13 mensilità.
Rivendicava altresì l'inclusione dell'indennità di vacanza contrattuale ex art. 24
C.C.N.L. vigilanza, per € 20,00 mensili, nella base di calcolo degli istituti retributivi, trattandosi di elemento della retribuzione ordinaria.
Aggiungeva l'omessa corresponsione degli emolumenti di fine rapporto, tra cui ratei di
13a mensilità, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti e T.F.R., avendo ricevuto, alla conclusione del rapporto, la sola somma netta di € 700,00, priva di imputazione. Vano il tentativo di conciliazione dinanzi all'I.T.L.
Quantificava il credito ut supra.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente
2 in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava di aver applicato il C.C.N.L. di settore per la determinazione della paga base, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in ossequio all'art. 2070 c.c. ed agli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
Eccepiva l'insufficienza delle deduzioni attoree in ordine alla effettiva sussistenza di una violazione dell'art. 36 Cost. ed alla applicabilità degli altri contratti collettivi indicati in ricorso.
Sosteneva che l'indennità di vacanza contrattuale, prevista dall'art. 109 C.C.N.L. 2013, era una misura meramente provvisoria, destinata ad essere riassorbita all'atto del successivo rinnovo contrattuale e, pertanto, non sussumibile nella paga ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi indiretti.
Confermava la debenza dell'indennità ex art. 32 C.C.N.L. per € 390,00, somma per la quale, nel corso del giudizio, veniva pronunciata ordinanza ex art. 423 co. 1 c.p.c.
Impugnava i conteggi del ricorrente, rilevando l'inconferenza del preteso livello D1
C.C.N.L. portieri rispetto alle mansioni svolte, piuttosto risultando queste ultime, a tutto voler concedere, analoghe a quelle espletate dalla qualifica A1.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La disamina delle domande articolate nell'atto introduttivo deve prendere le mosse dalla contestata violazione del criterio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.
Sul punto, occorre dare atto del consolidamento, in pendenza della presente controversia, di uno specifico indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, invero segnalato dal ricorrente nelle note sostitutive (Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023,
n. 27769; Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n. 27711; Cass. civ., Sez. lav., 2/10/2023, n.
27713; Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28320; Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n.
28321; Cass. civ., Sez. lav., 10/10/2023, n. 28323).
A tale indirizzo questo giudice presta adesione, anche allo scopo di dare continuità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo i quali:
- l'art. 36 co. 1 Cost., norma imperativa e di immediata portata precettiva, garantisce due diritti distinti, ossia quello ad una retribuzione "proporzionata" (cioè commisurata alla quantità e alla qualità dell'attività prestata) e quello ad una retribuzione
"sufficiente", cioè non inferiore agli standards vitali minimi, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, al fine di al lavoratore ed
3 alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma altresì dignitosa, orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma al conseguimento anche di beni immateriali, come attività culturali, educative e sociali;
- il valore soglia di povertà assoluta è calcolato ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento vitale, differenziandolo in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei familiari;
tale indice consente di individuare non già il salario minimo costituzionale, ma la soglia minima invalicabile a fini vitale, mentre la retribuzione minima è necessariamente più elevata;
- l'accertamento della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta va compiuto attraverso il confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, ritenuti idonei a soddisfare i concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, ma ciò solo in via di presunzione relativa;
- il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost. deve provare solo le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità, che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'accertamento; tuttavia, egli deve fornire i parametri di raffronto, fermo che la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo di settore ben può risultare di per sé insufficiente;
- detto onere di allegazione può dirsi soddisfatto quando il lavoratore deduca l'insufficienza del salario percepito, descriva il lavoro svolto, produca in giudizio le buste paga ed indichi, come termine di raffronto, quello tra paga oraria percepita e retribuzione protetta a livello costituzionale;
- in sede di applicazione dell'art. 36 Cost., il giudice di merito gode, ai sensi dell'art. 2099 c.c., di ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, ben potendo, purché con adeguata motivazione, discostarsi dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli collettivi, sia in concorso sia in sostituzione (ad esempio, dimensioni o localizzazione dell'impresa, specifiche situazioni locali o qualità della prestazione offerta dal lavoratore, importo di N.A.S.p.I. e C.I.G., soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità, importo del reddito di cittadinanza), e ciò anche ricorrendo all'applicazione del criterio equitativo ex art. 432 c.p.c.;
- pertanto, il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro, a prescindere dal requisito di rappresentatività riferito ai sindacati stipulanti e dal
4 criterio normativo dell'affinità settoriale ex art. 2070 c.c.;
- sono vincolanti le indicazioni normative europee ed internazionali formatesi in materia di paga base (Direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 sui salari minimi;
convenzioni O.I.L. n. 26/1928 e 131/1970; art. 4 della Carta sociale Europea;
artt. 23 e
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
ecc.);
- già in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la natura assunta dai trattamenti retributivi minimi stabiliti dai contratti collettivi, che fungono da parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo e fissano standards minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finendo così per acquisire un'efficacia generale, determina solo una presunzione relativa di conformità a
Costituzione, suscettibile di accertamento contrario, raggiunto il quale il lavoratore può appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione, bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto, sebbene coerente per settore ex art. 2070 c.c. (Sez. Un. 2665/1997; Cass. nn.
7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019);
- in tal senso, può riscontrarsi un vero e proprio diritto del lavoratore di “uscire” dal salario contrattuale della categoria di pertinenza se non rispondente ai criteri cogenti dell'art. 36 Cost. (Cass. nn. 17698/2022, 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019,
9005/2019, 7047/2019, 5189/2019), affermazione operata anche con precipuo riferimento al C.C.N.L. Servizi fiduciari oggetto della presente pronuncia (Cass. n.
20216/2021);
- tale consolidato orientamento va vieppiù avallato a fronte di fenomeni, anche socio- economici, quali i c.d. "contratti pirata", sottoscritti da organizzazioni prive di rappresentatività effettiva, la proliferazione del numero dei C.C.N.L. (circa mille per il settore privato, di cui solo un quinto stipulato da sindacati più rappresentativi a copertura della maggior parte dei dipendenti, secondo i rilievi del C.N.E.L.), la disparità di retribuzione a parità di lavoro, il ritardo abituale dei rinnovi e l'incapacità di adeguamento dei salari ai cambiamenti economici (secondo il C.N.E.L., risultano scaduti 563 contratti del settore privato, pari al 60%), l'attuale dinamica inflazionistica e la perdita del potere di acquisto dei salari, il c.d. "lavoro povero" (working poors), la concorrenza salariale "al ribasso" (dumping), ecc.; trattasi, peraltro, di fenomeni ben noti al legislatore, che ha tentato di porvi rimedio ricorrendo alla figura del c.d. contratto leader, ossia quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in un certo settore, i cui
5 minimi retributivi possono sostituire quelli applicati in ossequio a diversi contratti settoriali (cfr. artt. 3 e 6 L. 142/2001; art. 7 co. 4 D. L. 248/2007; art. 16 co. 1 D. Lgs.
117/2017; art. 203 co. 1 D. L. 34/2020; artt. 11 e 119 D. Lgs. 36/2023);
- di conseguenza, l'art. 36 rappresenta un limite inderogabile alla libertà negoziale collettiva, assumendo efficacia non solo in mancanza di contrattazione di categoria, ma altresì nonostante l'esistenza di una specifica contrattazione di categoria;
- non sussiste, perciò, una insindacabilità giudiziale del contratto collettivo, sebbene frutto di libere determinazioni economiche delle parti sociali.
2. Facendo governo di tali condivisibili statuizioni nella fattispecie in controversia, deve in effetti rilevarsi che la paga base erogata da a , per € Controparte_1 Parte_1
797,14 lordi mensili, (a fronte dell'osservanza di un orario a tempo pieno), oltre I.V.C. per € 20,00 in applicazione del minimale retributivo stabilito dal C.C.N.L. vigilanza privata, non può ritenersi ossequiosa del criterio costituzionale della sufficienza.
A tale conclusione si perviene anzitutto considerando la paga minima stabilita dal
C.C.N.L. portierato, quale settore affine indicato in ricorso, alla luce delle mansioni ivi descritte ed in concreto espletate da , in massima parte costituite, in assenza Parte_1 di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, da attività di sorveglianza fissa non armata all'ingresso di attività commerciali o fabbricati privati o pubblici, con tutta evidenza tradottasi in un controllo dei varchi e degli accessi, similmente all'attività propria di un portiere, come delineata dalla corrispondente declaratoria professionale di cfr. art. 17 contratto agli atti: “Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, CP_2 pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
A1) che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie CP_3 degli stabili, senza alloggio”).
Significativa risulta essere, invece, la differenza contenutistica rispetto all'altra figura assunta a confronto nell'atto introduttivo (“D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere. D1) Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali”).
Tale qualifica si attaglia maggiormente ad un lavoratore che esegua attività di sorveglianza in senso ampio, non limitata alla sola presenza fissa al varco ed al controllo degli accessi.
Inequivocabile, sul punto, è l'art. 3 del contratto di lavoro in atti, norma rubricata “Sede di lavoro” e che così recita: “
3.1 La sede di lavoro sarà presso le varie postazioni dei committenti richiedenti il servizio di portierato …”.
Da ciò si ricava che la figura professionale di riferimento deve essere individuata in
6 quella di cui al profilo A1 C.C.N.L. portieri.
Per tale profilo, le parti sociali, in base al testo contrattuale agli atti, hanno stabilito la paga minima, per l'anno 2009, in € 937,30 lordi mensili.
È più che verosimile, dunque, che la misura minima in questione sia costituita dagli importi indicati nei conteggi di parte ricorrente (€ 1.049,45 per l'anno 2019; € 1.072,26 per l'anno 2020), risultando tale incremento coerente con il plausibile intervento, nel decennio, di più rinnovi contrattuali ed a fortiori in assenza di contestazione specifica da parte della società resistente.
Come si vede, il raffronto con la soglia minimale applicata al rapporto (€ 817,14) induce a ritenere che, a mansioni sostanzialmente simili, abbia ricevuto una Parte_1 paga mensile significativamente più bassa rispetto ad un lavoratore inquadrato nel livello A1 C.C.N.L. portieri.
Tale elemento costituisce senz'altro un indice rivelatore dell'assenza di proporzionalità della paga minima rispetto alla qualità del lavoro prestato, tale da integrare un concreto vulnus al primo dei due criteri quantificativi stabiliti nell'art. 36 Cost.
In ogni caso, l'adozione, a parametro di riferimento, delle misure assistenziali pubbliche, notoriamente dirette a garantire ai cittadini incapienti i mezzi minimi di sussistenza vitale, rivela altresì l'insufficienza della retribuzione di base corrisposta dalla società in conformità alle previsioni del C.C.N.L. vigilanza.
A riguardo, si reputa sufficiente evocare le misure monetarie dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. 335/1995 (accordato, tra l'altro, sul presupposto dello stato di bisogno) stabilite per l'anno 2019 (€ 458,00) e per l'anno 2020 (€ 459,83).
Come si vede, la paga base indicata dal C.C.N.L. vigilanza risulta appiattita verso la misura della richiamata prestazione assistenza, che, diretta unicamente a garantire la sopravvivenza, ammonta a ben più della metà della retribuzione minimale caduta in contesa.
Quest'ultima, dunque, deve ritenersi irrispettosa del canone della sufficienza, e ciò proprio considerando le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, su tutte la funzionalità della remunerazione lavorativa non solo a garantire l'acquisto dei beni essenziali come il cibo o il vestiario, ma anche l'accesso alla cultura, all'educazione ed alla socialità, dovendo essa garantire al lavoratore non solo la mera esistenza, ma anche la dignità e la libertà della sua esistenza.
A ciò si aggiunga che, come previsto dal contratto individuale di lavoro in atti, il lavoratore era tenuto anche sopportare le spese per il raggiungimento delle varie località campane in cui ha espletato l'attività di lavoro.
La somma corrisposta mensilmente dalla società, che ha consentito al ricorrente una
7 disponibilità finanziaria pari a circa € 26,50 lordi al giorno, non può dunque ritenersi idonea a garantire le esigenze di base di lavoratore trentenne occupato full time, quale il ricorrente all'epoca dei fatti.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il segmento di domanda in esame si rivela fondato.
Con ciò, va riconosciuto il diritto di a percepire, per l'intero arco Parte_1 lavorativo, la paga base stabilita per il lavoratore inquadrato nel livello A1 C.C.N.L. portieri agli atti.
3. Risulta parimenti infondata la domanda diretta ad ottenere la valorizzazione contabile dell'indennità di vacanza contrattuale.
Come pure sostenuto dalla società datrice, trattasi di emolumento provvisorio, in quanto destinato a cessare al momento dell'efficacia del rinnovo contrattuale nelle cui more viene corrisposto.
L'indennità in questione ha indubbiamente la ratio di compensare il lavoratore per le lungaggini che procrastinano i rinnovi contrattuali e, appunto, gli incrementi della paga base.
Con maggior impegno esplicativo, può affermarsi che l'indennità in esame “segue” la paga base di un determinato contratto collettivo e viene riconosciuta ai lavoratori che,
a causa della protratta pendenza delle trattative tra le parti sociali, sono in attesa della rivisitazione in aumento del relativo importo.
La natura provvisoria e compensativa di tale posta esclude che essa possa essere oggetto di domanda di pagamento nell'ipotesi in cui il rinnovo contrattuale sia intervenuto (Cassazione civile, sez. lav., n. 8253, 26.4.2016: “L'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione la cui finalità è tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche che possono verificarsi nelle more del rinnovo del contratto collettivo, essa pertanto cessa con il rinnovo del contratto medesimo”; Cassazione civile, sez. lav.,
n. 14356 del 25/06/2014: “L'art. 145 del c.c.n.l. 1 maggio 2004 per i dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce "elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo del contratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata. Ne consegue che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo”).
Tuttavia, gli importi che il datore di lavoro corrisponda per tale titolo assumono le caratteristiche proprie della retribuzione ordinaria, ossia la misura fissa e prestabilita,
l'erogazione a cadenza altrettanto fissa, il carattere obbligatorio e non discrezionale della corresponsione, ecc.
Trattandosi di un elemento della retribuzione, benché provvisorio, reputa questo
8 giudice che esso debba essere ricondotto alla nozione di “normale retribuzione”, di cui
è o è almeno stato una componente continuativa, benché temporanea, e debba perciò essere computato al pari della paga base e degli altri elementi ai fini degli altri istituti retributivi, tra cui il T.F.R.
Di conseguenza, tale frazione della domanda deve trovare accoglimento.
4. Quanto alla domanda inerente alla indennità sostitutiva ex art. 32 C.C.N.L. vigilanza privata, va rammentato che la sua spettanza è risultata pacifica nell'an e nel quantum e che, pertanto, ne è stato ordinato il pagamento ex art. 423 co. 1 c.p.c.
È noto che tale provvedimento ha natura anticipatoria ed è reso a cognizione sommaria, ma comunque endoprocessuale e privo di efficacia definitiva, sicché esso è revocabile e modificabile dal giudice promanante e dal giudice che pronuncia la sentenza definitiva (Cassazione civile, s.u., 26.9.1997, n. 9479; Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2011, n. 15944).
Occorre, pertanto, che questo giudice ne pronunci la conferma o la revoca.
A tal uopo, non si rinvengono motivi ai fini della revoca, sicché la pronuncia deve essere confermata.
5. Resta da esaminare il segmento di domanda diretto ad ottenere le competenze di fine rapporto.
Quanto alle ferie, posta l'irrinunciabilità del diritto durante il rapporto, se il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione ed invochi il diritto alla monetizzazione alla conclusione del rapporto stesso, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”). non ha soddisfatto il correlato onere di allegazione e prova. Controparte_1
A ben vedere, anzi, la società resistente nulla ha allegato e dimostrato in ordine ad ogni
9 doglianza avanzata dal lavoratore in relazione alle competenze finali, limitandosi ad una generica contestazione dei conteggi di parte.
Di contro, ha assolto gli oneri assertivi e dimostrativi su di sé gravanti, non Parte_1 solo rispetto alle ferie, di cui ha indicato l'assenza totale di fruizione e, nei conteggi,
l'entità oraria e monetaria complessivamente spettante, ma anche rispetto ad ogni altro credito descritto e quantificato in atti.
A riguardo, giova premettere che il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. civ., S.U., n. 13533/2001: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, in quanto contratto di diritto comune.
Dunque, l'attore che agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento
(totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che ove ne sia provata l'esistenza e, con essa, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Ebbene, come anticipato, la resistente non ha contestato le pretese in esame né nell'an né nel quantum.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui
10 all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832: “L'articolo
416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Inoltre, l'assenza di una espressa e specifica contestazione dei conteggi anzidetti impone di ritenere dimostrata l'entità del credito rivendicato (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
In forza di quanto sinora rilevato, va condannata a pagare, in favore Controparte_1 del ricorrente, la complessiva lorda di € 7.207,52, di cui € 6.212,14 a titolo di differenze retributive ed € 995,38 a titolo di maggior T.F.R.
Per quest'ultimo, è finanche pacifico il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi
11 legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I, 11/06/2021,
n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. III,
20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme:
Cassazione civile, sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, della complessiva somma lorda di € 7.207,52, di cui € 6.212,14 a Parte_1 titolo di differenze retributive ed € 995,38 a titolo di maggior T.F.R., oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, a decorrere dalla maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) conferma l'ordinanza ex art. 423 co. 1 c.p.c. indicata in parte motiva;
4) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna in Controparte_1 persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 21.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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