Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7724 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04889/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Costa, Davide Taschin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul suo conto la seguente situazione penale: in data 20 novembre 2017, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 CPP) del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile, il 15 dicembre 2017 per il reato di cui all’art. 479 c.p. - Circostanza: Art. 48 C.P (commesso in epoca anteriore e prossima al 22 aprile 2015 in -OMISSIS-) e di cui all’artt. 477, 482 C.P. (commesso in epoca anteriore e prossima al 20 marzo 2015 in -OMISSIS-).
Il suddetto pregiudizio ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale in data 20 dicembre 2021, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 91/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenute non dirimenti per la positiva definizione dle procedimento.
Avverso il diniego impugnato sono state formulate le seguenti doglianze:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1, lett F), L. n. 91/1992: eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione; carenza di istruttoria , atteso che nel caso di specie il ricorrente è stato condannato, con pena sospesa, per i reati di falso ideologico in atto pubblico e falso materiale in certificati, che oltre a essere stati commessi a distanza di ben sette anni dal provvedimento impugnato sarebbero di scarso allarme sociale e di lieve entità, come dimostrato dalla sospensione condizionale della pena.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1, lett. F), L. n. 91/1992 sotto altro profilo: violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità , per aver ritenuto l’Amministrazione intimata insussistenti i requisiti richiesti dall’art. 9, co., lett. f), della legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza, a fronte di un unico ed isolato illecito penale risalente al 2015.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 24 marzo 2026 il ricorrente ha insistito per l’annullamento del diniego impugnato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio infondate le censure formulate con il ricorso, alla luce dei reati ascritti al ricorrente per falso ideologico in atto pubblico e falso materiale in certificati, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, in quanto mettono a repentaglio il bene giuridico della fede pubblica, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, nonché, in via medita ed indiretta, l’interesse specifico che il documento genuino, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto, garantisce.
Inoltre, per quanto concerne la rilevanza sotto il profilo temporale dei comportamenti su cui si fonda il diniego impugnato, va osservato che gli addebiti risalgono al 2015 e, pertanto, ricadono appieno nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda (nel caso di specie presentata il 15 luglio 2016) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Valga d’altra parte considerare che i reati contestati sono puniti con una pena edittale massima pari a tre anni, la cui gravità risulta automaticamente ostativa ex art. 6 della legge 91/1992 persino all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020), nel senso che le ipotesi preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall’articolo 6 della legge n. 91 del 1992 devono ritenersi applicabili a fortiori anche alla ipotesi della cittadinanza richiesta per naturalizzazione (cfr Consiglio di Stato VI n. 52 del 10 gennaio 2011; sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944/2022, n. 4236/22, n. 4295/2022, 4941/2022, n. 5130/2022, n. 5131/2022, n. 6254/2022).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Conferma le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente, in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza della condanna riportata, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 31/08/2020 n. 9289; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 3621 del 2022 e seguenti).
Ciò che rileva, infatti, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
A tal riguardo, il Collegio rammenta che quello disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 è uno dei sistemi cardine del funzionamento della macchina amministrativa italiana i cui principi, e le sottostanti sanzioni, ben devono essere compresi, conosciuti ed accettati dal soggetto che richiede di far parte della comunità nazionale, con l’ovvia conseguenza che la relativa violazione da parte del richiedente ben può concorrere, in senso ostativo, alla formazione del complessivo giudizio demandato al ministero dell’autorità procedente.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non offrendo d’altra parte la ricorrente elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario, già a distanza di un anno dal primo rifiuto.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC TE, Presidente FF, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.