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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 180/2025, promossa
DA
assistita dall'avv. Michela Manente, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
; Controparte_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 16/04/2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio a seguito di discussione orale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Giulianova in data 28/04/2018 con
[...]
, da cui era nata la FI , ha chiesto Controparte_1 Persona_1
pronunciare la separazione personale dal marito;
disporre l'affidamento esclusivo della FI con collocazione presso di sé nella casa coniugale a lei assegnata;
di porre a carico del resistente l'assegno mensile pari ad € 250,00, a titolo di mantenimento in favore della FI, con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il suo corretto mantenimento al 50% tra i coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- dal 2020 il marito si era allontanato dalla casa coniugale, rendendosi irreperibile e ignorando i bisogni materiali e morali della FI;
- svolge attività lavorativa presso la e percepisce la retribuzione di CP_2
circa € 1.400,00 mensili;
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente (la quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi con il marito), ha rimessa la causa all'immediata decisione del
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente nella fase presidenziale e per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio. Il tentativo di riconciliazione non s'è potuto neppure esperire, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando alla questione relativa all'affidamento e collocamento della FI
ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento Persona_1
esclusivo della stessa alla madre, con collocazione presso la stessa nella casa coniugale, risultando confermato il totale disinteresse del resistente per i bisogni morali e materiali della FI da parte del resistente.
Relativamente al contributo di mantenimento in favore della FI Persona_1
avuto riguardo alle oggettive esigenze di vita della stessa, ai tempi di
[...]
esclusiva permanenza con la madre e ai redditi di quest'ultima (retribuzione mensile di circa 1.400,00 €, gravata dal canone mensile di € 450,00 per l'immobile adibito a casa coniugale) ritiene il Collegio di dover porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 250,00, con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Relativamente alla domanda della ricorrente di pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, va premesso che l'art. 330 c.c. prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla stessa ovvero abusi di tali poteri con grave pregiudizio per il figlio;
presupposto per tale pronuncia è un pericolo serio e imminente per il benessere fisico e psichico del figlio.
Nella fattispecie, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per dichiarare Controparte_1 decaduto dalla potestà genitoriale per avere, già a partire dal 2020,
[...]
violato il primario obbligo di mantenimento e per essersi disinteressato della FI sotto tutti i profili, sia economici che affettivi, con grave pregiudizio per quest'ultima.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. dispone l'affidamento esclusivo della FI alla Persona_1
madre, con collocamento presso la stessa;
3. dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti della FI;
Persona_1
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci con la prole;
5. pone a carico di l'assegno mensile di € Controparte_1
250,00, a titolo di mantenimento della FI , da Persona_1
versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, da regolare, in mancanza di diverso accodo, come da Protocollo vigente con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Teramo in data 5/12/2018;
7. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento;
8. dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza. Teramo, data del deposito telematico.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Marcheggiani)