CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2024, n. 15374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15374 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 15374 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di LE LL, tesa ad ottenere - con riferimento ai semestri di pena espiata tra il 24 dicembre 2012 ed il 24 dicembre 2015 e a integrazione dei quarantacinque giorni di liberazione anticipata già concessi con provvedimento 2 novembre 2021 - la maggior riduzione di pena, pari a giorni trenta, a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi del dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014. Il primo giudice aveva negato l'integrazione osservando che LL si trovava in espiazione di pena per reati ostativi. Il Tribunale, nel respingere il reclamo, attribuiva rilievo assorbente alla circostanza che, essendo il provvedimento concessivo della liberazione anticipata già emanato posteriore all'entrata in vigore della normativa speciale, la questione dell'esatta misura della riduzione di pena si sarebbe dovuta porre in detta originaria sede e non fosse, ormai, ulteriormente controvertibile. Precisava - a fronte delle richieste difensive di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della liberazione anticipata e, segnatamente, alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - che tale pronuncia era limitata alla materia dei permessi premio e, dunque, non estensibile ad altri benefici. 2. Ricorre LL per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia e, nell'unico motivo, deduce violazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014 e vizio di motivazione, assumendo che la maggiore detrazione di trenta giorni poteva essere richiesta anche per i semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010 e tale richiesta poteva esser fatta valere "in ogni tempo", a norma dell'art. 4, commi 2 e 3, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014. La disposizione, invero, secondo il ricorrente, doveva applicarsi anche ai condannati per reati ostativi, ogni diversa interpretazione essendo irragionevole e contraria al principio rieducativo della pena, imponendosi o una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa, ovvero la sua censura sotto il profilo della legittimità costituzionale. 3. Il Sostituto Procuratore della repubblica, Lidia Giorgio, intervenuto con requisitoria scritta in data 25 settembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. La declaratoria d'inammissibilità resa dal Tribunale e già adottata dal Magistrato di sorveglianza si è posta nel solco dell'univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di liberazione anticipata, è inammissibile l'istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra 1'1° gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza»(Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi, Rv. 279370). La disciplina della liberazione anticipata speciale, introdotta nel 2013 per porre rimedio al sovraffollamento carcerario, ha natura peculiare e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), e può trovare applicazione solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra il 10 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti "a cavallo" della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione. Nel disporre l'integrazione, per ciascun semestre, della misura della liberazione anticipata, in favore dei condannati i quali, a decorrere dal 10 gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio - sempre che, nel corso dell'esecuzione e successivamente alla sua concessione, essi abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione - l'art. 4, comma 2, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, si riferisce, anche testualmente ai provvedimenti di liberazione anticipata già adottati al momento dell'entrata in vigore della normativa speciale. Solo per questi ultimi provvedimenti si pone, del resto, a livello logico sistematico, l'esigenza d'integrazione. Essendo, in essi, il beneficio stato disposto nella misura ordinaria (giorni quarantacinque a semestre), prevista all'atto della loro concessione, si è voluto in tal modo evitare disparità di trattamento rispetto alle posizioni definite sotto la vigenza della normativa speciale;
disparità 3 dipendenti da un fattore, aleatorio e contingente, qual è il tempo di presentazione dell'istanza di liberazione anticipata che, si è chiarito, non è assoggettata a termine di decadenza (Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Gremito, Rv. 277295). Di contro, i provvedimenti, adottati sotto l'imperio della nuova normativa, e riferiti ai semestri da essa riguardati, avrebbero dovuto già conformarsi alla relativa disciplina (ossia stabilire direttamente, nei casi previsti, la più estesa riduzione semestrale di giorni settantacinque), e, in caso contrario, l'interessato avrebbe dovuto impugnarli nei termini;
ove divenuti invece definitivi per mancata impugnazione, come accaduto nella specie, essi sono insuscettibili di integrazione, come esattamente rilevato dall'ordinanza impugnata. 3. Per ciò che riguarda, poi, la preclusione derivante dalla condanna per reati ostativi, il Giudice specializzato ha correttamente osservato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019 non viene in rilievo nel caso che ci occupa irite,s,La', richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità che si è già espressa in punto d'infondatezza della questione di costituzionalità. Pertinente si reputa, in proposito, il principio espresso da Sez.
1. n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879, secondo cui «In tema di benefici penitenziari, la disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall'art.
4-bis (Ord. pen.), in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione». Si è, in particolare, chiarito, nella motivazione di tale sentenza che è da ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di liberazione anticipata, poiché la disposizione di cui si discute rappresenta, per definizione espressa del legislatore, una disciplina "speciale", che estende con alcune eccezioni i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati. 4 Pertanto, non si è in presenza - si è precisato - di una situazione in cui l'accesso al beneficio è in radice precluso al condannato per particolari tipi di reato, ma si assiste al fenomeno di una disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo solo i condannati per taluni delitti ritenuti dal legislatore di particolare allarme sociale. È agevole quindi l'osservazione che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema d'irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio trattate, da porre quali termini di comparazione appropriati. Ma, com' è da ritenere acquisito, i delitti previsti dall'art.
4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. Pen. hanno natura e connotazioni di maggiore pericolosità che rende non discriminatoria (art. 3, primo comma, Cost.), né contraria al principio di rieducazione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), e neppure irragionevole la limitata applicazione dei benefici penitenziari e, segnatamente, l'esclusione della liberazione anticipata speciale introdotta dal d.l. n. 146 del 2013, art. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014, per i condannati in espiazione di pena per i più gravi delitti elencati nel medesimo articolo 4-bis Ord. Pen.» 4. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 15374 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di LE LL, tesa ad ottenere - con riferimento ai semestri di pena espiata tra il 24 dicembre 2012 ed il 24 dicembre 2015 e a integrazione dei quarantacinque giorni di liberazione anticipata già concessi con provvedimento 2 novembre 2021 - la maggior riduzione di pena, pari a giorni trenta, a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi del dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014. Il primo giudice aveva negato l'integrazione osservando che LL si trovava in espiazione di pena per reati ostativi. Il Tribunale, nel respingere il reclamo, attribuiva rilievo assorbente alla circostanza che, essendo il provvedimento concessivo della liberazione anticipata già emanato posteriore all'entrata in vigore della normativa speciale, la questione dell'esatta misura della riduzione di pena si sarebbe dovuta porre in detta originaria sede e non fosse, ormai, ulteriormente controvertibile. Precisava - a fronte delle richieste difensive di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della liberazione anticipata e, segnatamente, alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - che tale pronuncia era limitata alla materia dei permessi premio e, dunque, non estensibile ad altri benefici. 2. Ricorre LL per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia e, nell'unico motivo, deduce violazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014 e vizio di motivazione, assumendo che la maggiore detrazione di trenta giorni poteva essere richiesta anche per i semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010 e tale richiesta poteva esser fatta valere "in ogni tempo", a norma dell'art. 4, commi 2 e 3, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014. La disposizione, invero, secondo il ricorrente, doveva applicarsi anche ai condannati per reati ostativi, ogni diversa interpretazione essendo irragionevole e contraria al principio rieducativo della pena, imponendosi o una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa, ovvero la sua censura sotto il profilo della legittimità costituzionale. 3. Il Sostituto Procuratore della repubblica, Lidia Giorgio, intervenuto con requisitoria scritta in data 25 settembre 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. La declaratoria d'inammissibilità resa dal Tribunale e già adottata dal Magistrato di sorveglianza si è posta nel solco dell'univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di liberazione anticipata, è inammissibile l'istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra 1'1° gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza»(Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi, Rv. 279370). La disciplina della liberazione anticipata speciale, introdotta nel 2013 per porre rimedio al sovraffollamento carcerario, ha natura peculiare e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), e può trovare applicazione solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra il 10 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti "a cavallo" della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione. Nel disporre l'integrazione, per ciascun semestre, della misura della liberazione anticipata, in favore dei condannati i quali, a decorrere dal 10 gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio - sempre che, nel corso dell'esecuzione e successivamente alla sua concessione, essi abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione - l'art. 4, comma 2, d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, si riferisce, anche testualmente ai provvedimenti di liberazione anticipata già adottati al momento dell'entrata in vigore della normativa speciale. Solo per questi ultimi provvedimenti si pone, del resto, a livello logico sistematico, l'esigenza d'integrazione. Essendo, in essi, il beneficio stato disposto nella misura ordinaria (giorni quarantacinque a semestre), prevista all'atto della loro concessione, si è voluto in tal modo evitare disparità di trattamento rispetto alle posizioni definite sotto la vigenza della normativa speciale;
disparità 3 dipendenti da un fattore, aleatorio e contingente, qual è il tempo di presentazione dell'istanza di liberazione anticipata che, si è chiarito, non è assoggettata a termine di decadenza (Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Gremito, Rv. 277295). Di contro, i provvedimenti, adottati sotto l'imperio della nuova normativa, e riferiti ai semestri da essa riguardati, avrebbero dovuto già conformarsi alla relativa disciplina (ossia stabilire direttamente, nei casi previsti, la più estesa riduzione semestrale di giorni settantacinque), e, in caso contrario, l'interessato avrebbe dovuto impugnarli nei termini;
ove divenuti invece definitivi per mancata impugnazione, come accaduto nella specie, essi sono insuscettibili di integrazione, come esattamente rilevato dall'ordinanza impugnata. 3. Per ciò che riguarda, poi, la preclusione derivante dalla condanna per reati ostativi, il Giudice specializzato ha correttamente osservato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019 non viene in rilievo nel caso che ci occupa irite,s,La', richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità che si è già espressa in punto d'infondatezza della questione di costituzionalità. Pertinente si reputa, in proposito, il principio espresso da Sez.
1. n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879, secondo cui «In tema di benefici penitenziari, la disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall'art.
4-bis (Ord. pen.), in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione». Si è, in particolare, chiarito, nella motivazione di tale sentenza che è da ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di liberazione anticipata, poiché la disposizione di cui si discute rappresenta, per definizione espressa del legislatore, una disciplina "speciale", che estende con alcune eccezioni i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati. 4 Pertanto, non si è in presenza - si è precisato - di una situazione in cui l'accesso al beneficio è in radice precluso al condannato per particolari tipi di reato, ma si assiste al fenomeno di una disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo solo i condannati per taluni delitti ritenuti dal legislatore di particolare allarme sociale. È agevole quindi l'osservazione che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema d'irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio trattate, da porre quali termini di comparazione appropriati. Ma, com' è da ritenere acquisito, i delitti previsti dall'art.
4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. Pen. hanno natura e connotazioni di maggiore pericolosità che rende non discriminatoria (art. 3, primo comma, Cost.), né contraria al principio di rieducazione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), e neppure irragionevole la limitata applicazione dei benefici penitenziari e, segnatamente, l'esclusione della liberazione anticipata speciale introdotta dal d.l. n. 146 del 2013, art. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014, per i condannati in espiazione di pena per i più gravi delitti elencati nel medesimo articolo 4-bis Ord. Pen.» 4. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente