Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/05/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14237/2024 R.G. promossa da:
on l'avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA Controparte_1
ANGELA e gli avv. e
OGGETTO: pensione anticipata ex art. 14 del D.L. n. 4/2019 e incumulabilità lavoro subordinato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 4 dicembre 2024, ha chiamato in giudizio l e Parte_1 CP_2
ha esposto che, il 22.01.2020, avrebbe ottenuto la pensione anticipata, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019.
Poi, nel corso dell'anno 2024, nella settimana dal 19.2.2014 al 26.02.2024
e in quella dal 24.3.2014 al 30.3.2024, avrebbe svolto mansioni di montatore di manufatti prefabbricati e preformati, in forza di due successivi contratti a termine alle dipendenze di con inquadramento di operaio di Parte_2
Ritenendo tale opzione dell' come una sanzione illegittima e CP_2
incostituzionale a fronte dell'entrata economica di basso rilievo percepita, nelle conclusioni, la parte attorea ha domandato di accertare l'insussistenza del suddetto indebito e il diritto della stessa a percepire la predetta pensione n. 001-
490212081981 nel periodo dall'1 giugno 2024 al 31 agosto 2024, in cui è stata sospesa, detratta solo somma di € 1.100,78, corrispondente ai periodi di lavoro subordinato e alla relativa retribuzione, con restituzione degli importi trattenuti, con accessori e vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_2
vittoria di spese.
In particolare, l'ente convenuto ha sostenuto la legittimità della propria interpretazione dell'articolo 14 del D.L. n. 4/2019 e rilevato come qualunque attività di lavoro subordinato sarebbe incompatibile con la specialità della prestazione pensionistica concessa ai sensi della stessa con particolari condizioni di favore e sul presupposto dell'uscita completa dell'interessato dal mondo del lavoro, a favore della maggiore possibilità di occupazione giovanile, richiamando, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata infondata.
A) LA QUESTIONE PER CUI È CAUSA:
a chiamato in giudizio l e ha esposto che, il Parte_1 CP_2
22.01.2020, avrebbe ottenuto la pensione anticipata, ai sensi dell'art. 14 del D.L.
n. 4/2019. Poi, nel corso dell'anno 2024, nella settimana dal 19.2.2014 al 26.02.2024
e in quella dal 24.3.2014 al 30.3.2024, avrebbe svolto mansioni di montatore di manufatti prefabbricati e preformati, in forza di due successivi contratti a termine alle dipendenze di con inquadramento di operaio di Parte_2
1° livello CCNL metalmeccanici e, tuttavia, per tale prestazione, l'ente pubblico avrebbe determinato per questi la perdita della pensione anticipata per tutti i ratei del 2024 antecedenti alla maturazione della pensione di vecchiaia del settembre dello stesso anno con un conseguente indebito di € 9.151,50.
Ritenendo tale opzione dell' come una sanzione illegittima e CP_2
incostituzionale a fronte dell'entrata economica di basso rilievo percepita, nelle conclusioni, la parte attorea ha domandato di accertare l'insussistenza del suddetto indebito e il diritto della stessa a percepire la predetta pensione n. 001-
490212081981 nel periodo dall'1 giugno 2024 al 31 agosto 2024, in cui è stata sospesa, detratta solo somma di € 1.100,78, corrispondente ai periodi di lavoro subordinato e alla relativa retribuzione, con restituzione degli importi trattenuti.
Dal canto proprio, l'ente convenuto ha sostenuto la legittimità della propria interpretazione dell'articolo 14 del D.L. n. 4/2019 e rilevato come qualunque attività di lavoro subordinato sarebbe incompatibile con la specialità della prestazione pensionistica concessa con particolari condizioni di favore e sul presupposto dell'uscita completa dell'interessato dal mondo del lavoro, a favore della maggiore possibilità di occupazione giovanile, richiamando, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte.
B) LE FONTI NORMATIVE E LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA.
Sulla questione in parola, è possibile rammentare che dispone il comma tre dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 che
“la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Inoltre, come riportato nello stesso ricorso, la Circolare n. 117 del 2019 dell , al punto 1.4, prevede: CP_2 “il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'art. 2033 c.c. ove già posti in pagamento”.
Ora, è da rilevare come tale Circolare si ponga come fonte secondaria di tipo ermeneutico che la Corte di cassazione ha evidentemente ritenuto conforme all'interpretazione corretta del comma tre dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019, poiché ha chiarito che
“in tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n.
4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass.
Sentenza n. 30994 del 04/12/2024).
La Corte di cassazione, ha specificato che la pensione anticipata in parola, ragionevolmente, prevede, nelle sue regolamentazioni, un divieto assoluto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato, con la conseguenza, in caso di violazione, della perdita totale del trattamento pensionistico per l'anno di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato anche nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché
l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.
In questo senso, ha argomentato la Corte di legittimità che
“se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo” (cfr. par. 14 della motivazione).
Neppure, poi, vi sono dubbi di costituzionalità della norma, essendo stata già la tematica affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234/22 che si è espressa nei seguenti termini:
“7.- Nel merito, la questione non è fondata.
7.1.- Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di
5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello - come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale - che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo.
7.2.- Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.
Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»). In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata.
La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante
(art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro.
L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale.
Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n.
269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in
concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire
un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro,
qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo
occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.
Cioè, la Corte costituzionale con la sentenza n. 234/22 ha sottolineato, da un lato, il regime particolarmente favorevole per il suo beneficiario della pensione anticipata di cui all'articolo 14 del D.L. n. 4/2019, dall'altro, ha argomentato, come a ciò, corrisponda, come contropartita, l'impossibilità assoluta di poter ancora esercitare un qualsiasi tipo di lavoro subordinato, con scelta legislativa ragionevole.
Ha, infatti, illustrato che il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale e che l'opzione non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Pertanto, ogni eccezione di rilievo costituzionale appare manifestamente infondata, alla luce della suddetta pronuncia.
Sicché, dovendosi aderire all'impostazione persuasiva proposta dalla
Suprema Corte nella già menzionata sentenza n. 30994 del 04/12/2024, risulta legittima la condotta dell' di determinare per la CP_2 Parte_1 perdita della prestazione pensionistica dal gennaio 2024 fino alla maturazione della pensione di vecchiaia del settembre del 2024, potendosi confermare la sussistenza dell'indebito impugnato.
Pertanto, occorre rigettare il ricorso, ma la peculiarità della fattispecie, nonché il recente intervento della Corte di cassazione non conoscibile all'atto del deposito del ricorso, determina la necessità della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 15/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo