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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1365/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9109/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 41817 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1132/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 16/4/2025 e depositato il 14/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro la SO.G.E.T. S.p.A. ed il Comune di Castellammare di Stabia l'intimazione di pagamento n. 41817 del
05.02.2025, notificatagli in data 15.02.2025, con la quale SO.G.E.T. spa, presunto ente riscossore per il comune di Castellammare di Stabia, richiedeva, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento, dell'importo complessivo di € 5.012,33 per tributi non versati e così dettagliatamente indicati: Tributi € 4.419,62, Interessi di mora al 05.02.2025 € 399,91, Oneri di riscossione € 172,29, Spese di spedizione ed esecutive atti precedenti € 17,50, Spese di spedizione atto € 2,00.
Precisava che il presunto debito sarebbe derivato dal presunto mancato pagamento di alcune ingiunzioni di pagamento e più precisamente:
Precisava che il presunto debito sarebbe derivato dal presunto mancato pagamento di alcune ingiunzioni di pagamento e più precisamente:
1. Ingiunzione di pagamento n. 172523 del 23.10.2018 presumibilmente notificata, circostanza che si contesta, in data 06.11.2018, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2015, con relative sanzioni pecuniarie e interessi moratori,
2. Ingiunzione n. 189026 del 04.12.2019 presumibilmente notificata in data 14.12.2019, circostanza che si contesta, con la quale si richiedeva il pagamento della TARES - TARI anni 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, con relative sanzioni ed interessi;
3. Ingiunzione n. 112045 del 06.12.2021 presumibilmente notificata in data 10.01.2022, circostanza che si contesta, con la quale si richiedeva il pagamento della TARI-TARES anno 2018, con relative sanzioni ed interessi;
4. Ingiunzione n. 112046 del 06.12.2021 presumibilmente notificata in data 10.01.2022, circostanza che si contesta, con la quale si richiedeva, nuovamente, il pagamento della TARI-TARES anno 2017 con relative sanzioni ed interessi (richiesta di pagamento già presente nell'ingiunzione di pagamento n. 189026, meglio specificata in questo elenco al punto n. 2);
5. Accertamento n. 404831200005260136 del 24.07.2020 presumibilmente notificato in data
06.10.2020, circostanza che si contesta, con il quale si richiedeva, nuovamente, il pagamento della TARI-
TARES anno 2015 con relative sanzioni ed interessi (richiesta di pagamento già presente nell' ingiunzione di pagamento n. 189026, meglio specificata in questo elenco al punto n.2);
6. Accertamento n. 404831210003258187 del 31.05.2021 presumibilmente notificato in data
23.09.2021, circostanza che si contesta, con il quale si richiedeva il pagamento della TARI-TARES anno 2019.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. Limiti esterni della giurisdizione tributaria.
Ha osservato che, con la sentenza n. 2098 depositata il 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
2. NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELLE SOTTESE
INGIUNZIONI Nominativo_1. 3. ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO DI CUI ALL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER
INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
4. INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI DIRITTI DI CREDITO RELATIVAMENTE AGLI
INTERESSI ED ALLE SANZIONI.
5. DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.
6. DIFETTO DELL'ONUS PROBANDI
7. NULLITA' DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA DELLE IMPUGNATE CARTELLE ESATTORIALI.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la ET S.p.A., resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. La Soget S.p.A. ha documentato che le notificazioni degli atti posti a base dell'intimazione impugnata sono state effettuate regolarmente nei giorni indicati.
Ha inoltre documentato che le per le ingiunzioni di pagamento n. 172523 del 23.10.2018 e n. 189026 del
04.12.2019 fu notificato anche un sollecito di pagamento in data 1/10/2020.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi attinenti all'omessa notifica e alla prescrizione, che risulta invece scongiurata per tutti gli atti.
Privo di ammissibilità è, infine, il motivo, proposto solo con le memorie ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992, che prospetta il difetto di legittimazione di Soget S.p.A., motivo che risulta proposto tardivamente ed al di fuori dei casi in cui è consentita la proposizione di motivi aggiunti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con correzione ex officio dell'errore materiale commesso nel dispositivo consistente nell'erronea indicazione del nominativo del difensore distrattario (che è l'avv. Difensore_2, difensore della ET, anziché l'avv. Difensore_1, difensore del ricorrente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente ET
SPA, liquidandole in euro 1000,00 per compensi ed euro 150,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avvocato Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9109/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 41817 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1132/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 16/4/2025 e depositato il 14/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro la SO.G.E.T. S.p.A. ed il Comune di Castellammare di Stabia l'intimazione di pagamento n. 41817 del
05.02.2025, notificatagli in data 15.02.2025, con la quale SO.G.E.T. spa, presunto ente riscossore per il comune di Castellammare di Stabia, richiedeva, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento, dell'importo complessivo di € 5.012,33 per tributi non versati e così dettagliatamente indicati: Tributi € 4.419,62, Interessi di mora al 05.02.2025 € 399,91, Oneri di riscossione € 172,29, Spese di spedizione ed esecutive atti precedenti € 17,50, Spese di spedizione atto € 2,00.
Precisava che il presunto debito sarebbe derivato dal presunto mancato pagamento di alcune ingiunzioni di pagamento e più precisamente:
Precisava che il presunto debito sarebbe derivato dal presunto mancato pagamento di alcune ingiunzioni di pagamento e più precisamente:
1. Ingiunzione di pagamento n. 172523 del 23.10.2018 presumibilmente notificata, circostanza che si contesta, in data 06.11.2018, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2015, con relative sanzioni pecuniarie e interessi moratori,
2. Ingiunzione n. 189026 del 04.12.2019 presumibilmente notificata in data 14.12.2019, circostanza che si contesta, con la quale si richiedeva il pagamento della TARES - TARI anni 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, con relative sanzioni ed interessi;
3. Ingiunzione n. 112045 del 06.12.2021 presumibilmente notificata in data 10.01.2022, circostanza che si contesta, con la quale si richiedeva il pagamento della TARI-TARES anno 2018, con relative sanzioni ed interessi;
4. Ingiunzione n. 112046 del 06.12.2021 presumibilmente notificata in data 10.01.2022, circostanza che si contesta, con la quale si richiedeva, nuovamente, il pagamento della TARI-TARES anno 2017 con relative sanzioni ed interessi (richiesta di pagamento già presente nell'ingiunzione di pagamento n. 189026, meglio specificata in questo elenco al punto n. 2);
5. Accertamento n. 404831200005260136 del 24.07.2020 presumibilmente notificato in data
06.10.2020, circostanza che si contesta, con il quale si richiedeva, nuovamente, il pagamento della TARI-
TARES anno 2015 con relative sanzioni ed interessi (richiesta di pagamento già presente nell' ingiunzione di pagamento n. 189026, meglio specificata in questo elenco al punto n.2);
6. Accertamento n. 404831210003258187 del 31.05.2021 presumibilmente notificato in data
23.09.2021, circostanza che si contesta, con il quale si richiedeva il pagamento della TARI-TARES anno 2019.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. Limiti esterni della giurisdizione tributaria.
Ha osservato che, con la sentenza n. 2098 depositata il 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
2. NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELLE SOTTESE
INGIUNZIONI Nominativo_1. 3. ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO DI CUI ALL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER
INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
4. INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI DIRITTI DI CREDITO RELATIVAMENTE AGLI
INTERESSI ED ALLE SANZIONI.
5. DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.
6. DIFETTO DELL'ONUS PROBANDI
7. NULLITA' DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA DELLE IMPUGNATE CARTELLE ESATTORIALI.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la ET S.p.A., resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. La Soget S.p.A. ha documentato che le notificazioni degli atti posti a base dell'intimazione impugnata sono state effettuate regolarmente nei giorni indicati.
Ha inoltre documentato che le per le ingiunzioni di pagamento n. 172523 del 23.10.2018 e n. 189026 del
04.12.2019 fu notificato anche un sollecito di pagamento in data 1/10/2020.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi attinenti all'omessa notifica e alla prescrizione, che risulta invece scongiurata per tutti gli atti.
Privo di ammissibilità è, infine, il motivo, proposto solo con le memorie ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992, che prospetta il difetto di legittimazione di Soget S.p.A., motivo che risulta proposto tardivamente ed al di fuori dei casi in cui è consentita la proposizione di motivi aggiunti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con correzione ex officio dell'errore materiale commesso nel dispositivo consistente nell'erronea indicazione del nominativo del difensore distrattario (che è l'avv. Difensore_2, difensore della ET, anziché l'avv. Difensore_1, difensore del ricorrente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente ET
SPA, liquidandole in euro 1000,00 per compensi ed euro 150,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avvocato Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello