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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/09/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di AR, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 252/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in AR, presso lo studio dell'avv. Luca Crotta, che Parte_1 lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Pasquale CP_1
Stramacchia, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2021, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti di , deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dal 1° aprile 2009 al 30 marzo 2018;
- che la prestazione era resa presso l'abitazione di , padre del datore di lavoro, Persona_1 consistendo nell'assistenza quotidiana all'anziano, invalido civile al 100% e non autosufficiente;
- che egli era l'unico incaricato di provvedere alla cura della persona e della casa, ad accompagnare l'assistito nelle passeggiate, a fare la spesa, a preparare i pasti e a mantenere i contatti con infermiere, fisioterapista e medico curante;
- che il rapporto era regolato dal CCNL “Collaboratori domestici” e prevedeva l'inquadramento al livello CS;
- che, pur a fronte di un contratto di 36 ore settimanali, l'attività era stata in concreto svolta dal lunedì alla domenica, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, convivendo con l'assistito;
- che per tutta la durata del rapporto la retribuzione percepita era pari a euro 1.000,00 mensili, corrisposta mediante bonifico bancario, senza regolare consegna di buste paga né della certificazione unica;
- che la tredicesima mensilità era stata corrisposta solo negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
pagina 1 di 10 mentre nulla era stato versato a tale titolo negli anni 2009, 2010, 2011, 2017 e 2018;
- che non erano mai stati riconosciuti gli scatti di anzianità, né erano stati goduti i riposi settimanali previsti dal contratto;
- che le ferie erano state solo parzialmente fruite, risultando non godute negli anni 2009, 2011,
2012, 2017 e 2018;
- che l'attività era stata prestata anche nei giorni festivi senza corresponsione della relativa indennità;
- che, a seguito del decesso di , avvenuto il 18 marzo 2018, il rapporto era cessato Persona_1 senza liquidazione delle spettanze finali;
- di essere pertanto rimasto creditore di differenze retributive e indennità di varia natura, oltre al trattamento di fine rapporto;
Sulla base delle suddette ragioni di fatto e di diritto, ha domandato la condanna di Parte_1 al pagamento della somma complessiva di euro 74.747,21, così ripartita: differenze CP_1 per scatti di anzianità (euro 7.325,86); tredicesima mensilità per gli anni non corrisposti (euro
4.074,87); lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale 24 ore (euro 33.111,76); lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale 12 ore (euro 14.485,99); indennità per ferie non godute (euro
4.511,61); trattamento di fine rapporto (euro 11.237,12).
si è costituito in giudizio contestando integralmente le deduzioni del ricorrente. CP_1
Ha affermato che il rapporto di lavoro era stato regolarmente instaurato nel 2009 con contratto di lavoro domestico a tempo parziale di 36 ore settimanali e che l'attività era sempre stata svolta nei limiti dell'orario contrattuale, con godimento dei riposi settimanali e delle ferie.
Ha escluso che avesse convissuto con l'assistito, evidenziando che nel corso del Parte_1 rapporto aveva stipulato diversi contratti di locazione per abitazioni proprie in AR, circostanza incompatibile con l'asserita convivenza presso l'abitazione di . Persona_1
Ha inoltre sostenuto che l'assistenza al padre non era stata svolta esclusivamente dal ricorrente, ma anche personalmente dal convenuto, con l'ausilio del personale sanitario della ASL di AR.
La difesa ha posto particolare rilievo sul fatto che la retribuzione mensile di euro 1.000,00 corrisposta al ricorrente comprendeva non solo lo stipendio contrattuale, ma anche la quota di trattamento di fine rapporto, così che l'importo complessivamente erogato risultava addirittura superiore a quanto previsto dal contratto collettivo.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
È pacifico, nonché documentalmente dimostrato, che il ricorrente fosse stato assunto con contratto pagina 2 di 10 di lavoro domestico stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione di AR (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), con inquadramento al livello CS del CCNL “Collaboratori domestici”
e con previsione di un orario settimanale di 36 ore.
È altresì pacifico che il rapporto fosse intercorso dal 1° aprile 2009 al 30 marzo 2018 e che le prestazioni rese fossero state retribuite mediante corresponsione, a cadenza mensile, della somma di euro 1.000,00, in alcuni anni erogata tredici volte, con un versamento ulteriore qualificato quale tredicesima mensilità (vd. estratti conto corrente, doc. 3 del fascicolo del ricorrente).
Le mansioni contrattuali erano quelle di assistenza a un componente della famiglia affetto da patologie tali da limitarne l'autosufficienza, vale a dire l'anziano . Persona_1
Proprio sul grado di autosufficienza dell'assistito si è però concentrata la contrapposizione delle parti: da un lato il ricorrente ha sostenuto che lo stesso necessitasse di un'assistenza continua, giorno e notte;
dall'altro il convenuto ha affermato che l'anziano conservava capacità di svolgere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana e che l'assistenza era in larga misura assicurata dallo stesso convenuto e dal personale sanitario pubblico.
Tale divergenza è stata prospettata in funzione strumentale a dimostrare le modalità concrete della prestazione: per il ricorrente, a giustificazione della rivendicazione di un orario ben superiore a quello contrattuale;
per il convenuto, a sostegno della tesi che l'attività lavorativa fosse rimasta nei limiti delle 36 ore settimanali.
Restano dunque oggetto di contestazione le concrete modalità di svolgimento del rapporto, nonché la natura della retribuzione corrisposta, e in particolare se l'importo mensile di euro 1.000,00 dovesse intendersi come trattamento onnicomprensivo, ricomprendente scatti di anzianità, tredicesima mensilità e TFR, come sostenuto dalla difesa del resistente, ovvero se costituisse la sola retribuzione ordinaria, con conseguente debenza delle ulteriori spettanze rivendicate.
2.1. Dall'istruttoria orale e documentale non è risultato provato lo svolgimento di lavoro straordinario né di attività nei giorni festivi o di riposo settimanale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di compensi per lavoro straordinario, la prova debba riguardare non solo l'effettivo svolgimento di prestazioni oltre l'orario normale, ma anche la puntuale articolazione temporale delle stesse e la quantificazione specifica delle ore in eccedenza. È noto che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. Civ. Sez. L. 3 febbraio 2005, n. 2144; pagina 3 di 10 Cass. Civ. Sez. L. 29 gennaio 2003, n. 1389; Cass. Civ. Sez. L. 14 agosto 1998, n. 8006).
È stato inoltre ribadito che l'onere probatorio grava interamente sul lavoratore, il quale deve fornire prova non solo dello svolgimento della prestazione oltre l'orario ordinario, ma anche della concreta articolazione della stessa, al fine di consentire al giudice una puntuale ricostruzione della prestazione resa (Cass. Civ. Sez. L. 25 maggio 2018, n. 16150).
Tale prova non può essere generica, né può desumersi da presunzioni semplici, ma deve fondarsi su dati certi idonei a dimostrare non solo l'an della prestazione, ma anche il quantum richiesto.
Occorrono, dunque, indicazioni precise, dirette e concordanti, che nel caso di specie non sono emerse.
La teste escussa all'udienza del 26 gennaio 2023, ha dichiarato di Testimone_1 lavorare come badante e di conoscere il ricorrente, in quanto connazionale e residente nelle vicinanze. Ha riferito di aver visto più volte al parco, accompagnato dal ricorrente, e Persona_1 di sapere che quest'ultimo viveva presso la sua abitazione e si occupava della preparazione dei pasti, dell'igiene personale e di altre attività domestiche. Ha affermato che il ricorrente non aveva giornate libere, ma ha anche precisato di non conoscere gli orari di lavoro e che le informazioni apprese provenivano direttamente dal ricorrente. Ha aggiunto che nei primi anni l'assistito camminava autonomamente, mentre successivamente aveva utilizzato la carrozzina.
, escussa nella stessa udienza, ex moglie del convenuto, ha confermato che il Testimone_2 ricorrente aveva prestato attività di assistenza dal 2009 fino al 2018. Ha tuttavia sottolineato che il suocero era rimasto autosufficiente fino ai 90 anni, tanto da guidare ancora l'automobile, e che il ricorrente si occupava soprattutto della preparazione dei pasti e della compagnia. Ha riferito che altre incombenze, come le pulizie domestiche, venivano svolte da terzi. Ha inoltre dichiarato di aver visto il ricorrente passeggiare da solo in città, anche nelle ore serali.
, escussa all'udienza del 29 marzo 2023, ha dichiarato di lavorare come badante e di Tes_3 conoscere il ricorrente da circa vent'anni. Ha riferito di aver visto più volte durante Persona_1 alcune passeggiate: dapprima lo aveva incontrato mentre camminava con un bastone, e in seguito lo aveva visto in carrozzina, accompagnato dal ricorrente. Ha spiegato che il ricorrente aveva lavorato per l'anziano per circa dieci anni, fino al decesso, assistendolo quotidianamente. La teste, che nello stesso periodo prestava assistenza presso un altro anziano che abitava nelle vicinanze, ha raccontato di essersi recata più volte nell'abitazione del soprattutto nei giorni di giovedì e domenica, Per_1 quando era libera dal proprio lavoro. In quelle occasioni aveva visto il ricorrente cucinare e occuparsi della cura dell'assistito. Ha aggiunto che egli provvedeva alla spesa, alle commissioni in farmacia, al ritiro dei panni e al pagamento delle bollette, lasciando in quei momenti l'assistito solo pagina 4 di 10 in casa. Ha inoltre riferito che per le pulizie il ricorrente si avvaleva di altre persone, da lui retribuite. Ha infine dichiarato che il ricorrente non aveva giorni liberi, salvo i periodi in cui tornava in Ucraina, durante i quali era sostituito da altri, e che talvolta farmaci e biancheria venivano portati direttamente a casa dal farmacista.
escussa all'udienza del 29 marzo 2023, è dipendente del e Testimone_4 Parte_2 conosce il convenuto da oltre vent'anni per motivi professionali. Ha dichiarato di aver frequentato più volte lo studio dell'ingegnere e, in tale contesto, di aver conosciuto anche , Tes_2 Persona_1 che abitava nella stessa via. Ha riferito di sapere che il ricorrente aveva svolto mansioni di badante sino alla morte dell'anziano, senza tuttavia poter indicare per quanto tempo. Ha aggiunto di aver visto l'assistito camminare autonomamente per un lungo periodo, mentre negli ultimi anni non lo aveva più incontrato e non sapeva se le sue condizioni fossero peggiorate. Ha raccontato di aver visto più volte il ricorrente da solo, nel pomeriggio o alla sera, passeggiare nelle vie vicine (via
Boito, via San Benedetto, piazza Giovanni), all'incirca due o tre volte al mese, e di averlo incontrato anche su un autobus diretto verso Sant'Avendrace. Non ha saputo dire se lavorasse la domenica o se avesse un giorno libero.
, escusso il 25 ottobre 2023, ha dichiarato di essere compaesano e vicino di casa Testimone_5 di . Ha riferito di sapere che il ricorrente svolgeva mansioni di badante, ma ha aggiunto Persona_1 che nei primi anni l'anziano era autosufficiente, mentre solo nell'ultimo periodo era peggiorato.
Non ha fornito elementi relativi agli orari, alla convivenza o alle giornate festive lavorate.
, escussa nella stessa udienza, ha dichiarato di lavorare come badante e di aver Persona_2 sostituito il ricorrente per tre periodi, tra il 2015 e il 2017, ciascuno della durata di circa un mese.
Ha descritto le mansioni da lei svolte durante tali sostituzioni (spesa, cucina, pulizie, assistenza anche sanitaria nell'ultimo periodo), ma ha precisato di non conoscere gli orari di lavoro del ricorrente. Ha aggiunto che, come era consuetudine tra altri lavoratori della comunità ucraina, il ricorrente aveva il giovedì sera e la domenica come giornate libere;
lei stessa, solo nell'ultimo anno, era rimasta nell'abitazione dell'assistito in quelle giornate, pernottandovi.
escusso nella stessa udienza, è compagno di scuola del figlio del convenuto. Ha Persona_3 dichiarato di essersi recato una o due volte a casa trovandovi il ricorrente, e di aver visto Per_1
l'anziano sia con il deambulatore sia in carrozzina, accompagnato dal ricorrente. Ha aggiunto di aver incontrato il ricorrente per strada in due occasioni. Non ha riferito alcun elemento sugli orari o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
Le deposizioni rese non hanno offerto indicazioni precise e concordanti sugli orari di lavoro o sulla continuità della prestazione. pagina 5 di 10 Le testimoni e hanno descritto in termini generali le mansioni di Testimone_1 Tes_3 assistenza svolte dal ricorrente, senza tuttavia fornire una ricostruzione dettagliata e verificabile della durata quotidiana delle prestazioni, e facendo spesso riferimento a circostanze apprese per sentito dire.
L'unica teste che ha effettivamente sostituito il ricorrente, , ha dichiarato che questi aveva il Per_2 giovedì sera e la domenica come giorni liberi, circostanza che esclude la tesi di una presenza ininterrotta.
Inoltre, più testimoni (testi , , hanno confermato che era Tes_2 Tes_5 Tes_4 Persona_1 rimasto per lungo tempo autosufficiente, in particolare sul piano cognitivo e, fino a pochi anni prima della morte, anche sul piano motorio, riuscendo a camminare autonomamente.
È emerso altresì che le pulizie domestiche erano svolte da altre persone.
Considerato tale grado di autonomia, non si spiega per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto pernottare stabilmente presso l'abitazione dell'assistito, tanto più che dal 2011 egli aveva in locazione un proprio appartamento, con un canone mensile di euro 700,00, come documentato dal contratto prodotto dal resistente con le note del 18 gennaio 2023.
Tale circostanza rende ancora meno plausibile l'asserita convivenza continuativa.
Alla luce di tali risultanze, non vi sono elementi per ritenere, neppure in via presuntiva, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa continuativa h24 o in misura eccedente l'orario contrattuale.
L'onere della prova, che incombeva sul ricorrente, non è stato dunque assolto, con conseguente infondatezza della domanda sotto questo profilo.
2.2. Risultano invece parzialmente fondate le richieste del ricorrente relative agli ulteriori istituti retributivi previsti dal contratto collettivo, vale a dire scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
2.2.1. È pacifico, nonché documentalmente dimostrato (cfr. doc. 3, estratti conto corrente, fascicolo del ricorrente), che per l'intera durata del rapporto il lavoratore avesse percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00.
Tale importo, sebbene superiore ai minimi retributivi fissati dal CCNL di categoria (pari ad euro
880,17 per il 2009; euro 885,10 per il 2010; euro 897,14 per il 2011; euro 920,11 per il 2012; euro
937,78 per il 2013; euro 950,25 per il 2014; euro 958,58 per il 2015; euro 965,38 per il 2016; euro
966,15 per il 2017; euro 972,33 per il 2018), non può ritenersi satisfattivo anche delle spettanze differite (cfr. CCNL docc. 9 fascicolo del ricorrente).
Il resistente ha sostenuto che la corresponsione di una somma superiore ai minimi contrattuali pagina 6 di 10 fosse giustificata dall'intento di ricomprendere nel medesimo importo anche il TFR.
Tale impostazione non è però condivisibile.
Come è noto, il trattamento di fine rapporto costituisce una forma di retribuzione differita e il diritto alla sua corresponsione sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contratto di assunzione non è contenuta alcuna clausola di conglobamento, né vi è riferimento ad una retribuzione onnicomprensiva o, comunque, a quali voci dovessero essere eventualmente ricomprese nella stessa (cfr. doc. 1 fascicolo del ricorrente).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie non godute e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tale caso è superabile la presunzione per cui il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass. Civ. Sez. L., 25 gennaio 2023 n. 1325; conf. 24 gennaio 2018, n. 1644; 7 aprile 2010, n. 8255).
Nello stesso senso, è stato precisato che “Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro;
esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio” (Cass. Civ. Sez. L. 7 marzo 2019, n. 6681, che richiama Cass. Civ. Sez. L. n. 16489/2014).
È stato ancora ribadito che un eventuale patto di conglobamento, diversamente orientato a comprendere voci differenti rispetto a quelle ordinariamente dovute per la prestazione fornita (e quindi titoli quali TFR, ferie, festività, tredicesima mensilità), deve comprendere specifiche indicazioni in tal senso, tali da poter con certezza in esso rinvenire la volontà delle parti di ricomprendere nelle somme erogate al lavoratore quegli specifici titoli retributivi (cfr. Cass. Civ.
Sez. L. 15 ottobre 2018, n. 25734).
I principi affermati dalla giurisprudenza pongono dunque in evidenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di imputare specificamente le somme erogate al lavoratore;
in mancanza, opera la presunzione che quanto corrisposto sia imputabile alla sola retribuzione ordinaria.
L'onere di allegare e provare un valido patto di conglobamento incombe sul datore di lavoro, pagina 7 di 10 mentre il lavoratore può avvalersi della presunzione senza necessità di ulteriori elementi probatori.
Nel caso in esame, lo stesso convenuto ha sempre imputato i pagamenti effettuati al “stipendio mese di…” (vd. estratti conto corrente doc. 3 fascicolo del ricorrente), senza alcuna menzione a titolo di TFR.
Deve pertanto ritenersi che l'importo di euro 1.000,00 mensili costituisse il corrispettivo della sola prestazione ordinaria, senza che possa operare alcuna forma di conglobamento.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto al pagamento del TFR.
2.2.2. Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, valgono le medesime considerazioni già svolte in ordine al trattamento di fine rapporto: in assenza di un valido patto di conglobamento, la retribuzione mensile di euro 1.000,00 deve intendersi riferita esclusivamente alla prestazione ordinaria, senza che essa possa assorbire anche la mensilità aggiuntiva.
Resta, tuttavia, da detrarre quanto documentalmente già corrisposto: dagli estratti conto prodotti dal ricorrente (doc. 3 fascicolo del ricorrnete) risulta, infatti, l'avvenuto pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 2017 (v. pag. 2, versamento unitamente alla retribuzione di novembre 2017; e pag. 82, ulteriore rateo riferito all'annualità 2017).
Pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2018, con esclusione del 2017, per il quale nulla è dovuto in quanto già corrisposto.
2.2.3. Quanto agli scatti di anzianità, il CCNL applicato al rapporto di lavoro stabilisce che “a decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale;
a partire dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo;
il numero massimo degli scatti è fissato in 7” (vd. CCNL di cui al doc. 9 fascicolo del ricorrente).
È pacifico che il convenuto non avesse mai riconosciuto al ricorrente gli scatti di anzianità, come risulta dal fatto che, sin dall'assunzione, gli avesse sempre corrisposto la medesima retribuzione mensile di euro 1.000,00, senza alcuna progressione legata all'anzianità di servizio.
La maggiore somma corrisposta, eccedente rispetto ai minimi tabellari fissati dal contratto collettivo, deve essere qualificata come superminimo individuale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, oppure che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle pagina 8 di 10 mansioni svolte dal dipendente, e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. Civ.
Sez. L. 16 giugno 2025, n. 16166).
Nel caso di specie, tuttavia, la disciplina collettiva prevede espressamente la non assorbibilità degli scatti da parte del superminimo, con la conseguenza che essi devono essere riconosciuti e corrisposti a favore del ricorrente sin dal sorgere del rapporto di lavoro.
2.2.4. Il ricorrente ha domandato il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2009, 2011, 2012, 2017 e 2018.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di indennità sostitutiva delle ferie l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di avere posto il lavoratore nelle condizioni di fruire effettivamente delle ferie (cfr. Cass. Civ. Sez. L. 8 luglio 2022,
n. 21780; Cass. Civ. Sez. L. 18 luglio 2025, n. 20035).
Nel caso in esame, soltanto per l'anno 2017 è stata raggiunta la prova della fruizione delle ferie: la teste , escussa all'udienza del 25 ottobre 2023, ha dichiarato di avere sostituito il Persona_2 ricorrente per circa un mese, durante il quale questi si trovava in Ucraina.
Per le restanti annualità rivendicate, nessuna prova è stata fornita dal convenuto circa l'effettiva concessione delle ferie.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con riferimento agli anni 2009, 2011, 2012 e 2018, mentre nulla è dovuto per il 2017, risultando le ferie effettivamente godute in tale periodo.
2.3. Alla luce delle superiori argomentazioni, devono essere riconosciute al ricorrente le seguenti poste retributive.
Quanto agli scatti di anzianità, i conteggi depositati dal ricorrente (doc. 7 fascicolo del ricorrente) risultano redatti in forma analitica e sulla base del parametro fissato dal contratto collettivo, ossia aumenti biennali del 4% sulla retribuzione minima. In applicazione di tale criterio e tenuto conto della durata del rapporto, la somma spettante è pari ad euro 7.325,86.
Per la tredicesima mensilità, i conteggi prodotti appaiono corretti, anche con riguardo all'incidenza degli scatti maturati. Tuttavia, come risulta dagli estratti conto bancari versati in atti (doc. 3, fascicolo del ricorrente), la tredicesima relativa all'anno 2017 è stata già corrisposta, sicché detta annualità deve essere esclusa. Restano pertanto dovuti i ratei per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2018, per complessivi euro 3.045,05.
Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la richiesta del ricorrente, pari ad euro
4.511,61 per gli anni 2009, 2011, 2012, 2017 e 2018, deve essere ridotta, posto che per il 2017 è stata raggiunta la prova della fruizione del periodo feriale mediante sostituzione con altra pagina 9 di 10 lavoratrice. Conseguentemente, l'indennità è dovuta solo per le annualità 2009, 2011, 2012 e 2018.
Applicando un criterio proporzionale in relazione ai periodi effettivi (anno 2009 decorrente dal mese di aprile;
anno 2018 cessato a marzo), l'importo spettante deve quantificarsi in euro 3.383,71.
Quanto, infine, al trattamento di fine rapporto, esso deve essere determinato tenendo conto esclusivamente delle voci effettivamente spettanti al lavoratore (retribuzione mensile di euro
1.000,00, scatti di anzianità e tredicesime, comprese quelle già corrisposte). Applicando i coefficienti di rivalutazione indicati nel prospetto depositato in atti, l'importo complessivo spettante a tale titolo risulta pari ad euro 9.419,05.
Pertanto, sommando le poste riconosciute (euro 7.325,86 per scatti di anzianità; euro 3.045,05 per tredicesima mensilità; euro 3.383,71 per indennità sostitutiva delle ferie non godute;
euro 9.419,05 per T.F.R.), il totale complessivamente dovuto al ricorrente ammonta ad euro 23.173,67 (di cui euro
9.419,05 a titolo di T.F.R.), oltre accessori di legge.
3. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura della metà, e il resistente deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che Parte_1 si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore con procura di parte ricorrente, che ne ha dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- condanna al pagamento in favore di di un importo pari ad euro CP_1 Parte_1
23.173,67 lordi (di cui euro 9.419,05 a titolo di TFR) per i titoli meglio dettagliati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino al saldo;
- compensa le spese nella misura della metà e condanna alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.045,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore con procura del ricorrente.
AR, 20 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di AR, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 252/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in AR, presso lo studio dell'avv. Luca Crotta, che Parte_1 lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Pasquale CP_1
Stramacchia, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2021, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti di , deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dal 1° aprile 2009 al 30 marzo 2018;
- che la prestazione era resa presso l'abitazione di , padre del datore di lavoro, Persona_1 consistendo nell'assistenza quotidiana all'anziano, invalido civile al 100% e non autosufficiente;
- che egli era l'unico incaricato di provvedere alla cura della persona e della casa, ad accompagnare l'assistito nelle passeggiate, a fare la spesa, a preparare i pasti e a mantenere i contatti con infermiere, fisioterapista e medico curante;
- che il rapporto era regolato dal CCNL “Collaboratori domestici” e prevedeva l'inquadramento al livello CS;
- che, pur a fronte di un contratto di 36 ore settimanali, l'attività era stata in concreto svolta dal lunedì alla domenica, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, convivendo con l'assistito;
- che per tutta la durata del rapporto la retribuzione percepita era pari a euro 1.000,00 mensili, corrisposta mediante bonifico bancario, senza regolare consegna di buste paga né della certificazione unica;
- che la tredicesima mensilità era stata corrisposta solo negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
pagina 1 di 10 mentre nulla era stato versato a tale titolo negli anni 2009, 2010, 2011, 2017 e 2018;
- che non erano mai stati riconosciuti gli scatti di anzianità, né erano stati goduti i riposi settimanali previsti dal contratto;
- che le ferie erano state solo parzialmente fruite, risultando non godute negli anni 2009, 2011,
2012, 2017 e 2018;
- che l'attività era stata prestata anche nei giorni festivi senza corresponsione della relativa indennità;
- che, a seguito del decesso di , avvenuto il 18 marzo 2018, il rapporto era cessato Persona_1 senza liquidazione delle spettanze finali;
- di essere pertanto rimasto creditore di differenze retributive e indennità di varia natura, oltre al trattamento di fine rapporto;
Sulla base delle suddette ragioni di fatto e di diritto, ha domandato la condanna di Parte_1 al pagamento della somma complessiva di euro 74.747,21, così ripartita: differenze CP_1 per scatti di anzianità (euro 7.325,86); tredicesima mensilità per gli anni non corrisposti (euro
4.074,87); lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale 24 ore (euro 33.111,76); lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale 12 ore (euro 14.485,99); indennità per ferie non godute (euro
4.511,61); trattamento di fine rapporto (euro 11.237,12).
si è costituito in giudizio contestando integralmente le deduzioni del ricorrente. CP_1
Ha affermato che il rapporto di lavoro era stato regolarmente instaurato nel 2009 con contratto di lavoro domestico a tempo parziale di 36 ore settimanali e che l'attività era sempre stata svolta nei limiti dell'orario contrattuale, con godimento dei riposi settimanali e delle ferie.
Ha escluso che avesse convissuto con l'assistito, evidenziando che nel corso del Parte_1 rapporto aveva stipulato diversi contratti di locazione per abitazioni proprie in AR, circostanza incompatibile con l'asserita convivenza presso l'abitazione di . Persona_1
Ha inoltre sostenuto che l'assistenza al padre non era stata svolta esclusivamente dal ricorrente, ma anche personalmente dal convenuto, con l'ausilio del personale sanitario della ASL di AR.
La difesa ha posto particolare rilievo sul fatto che la retribuzione mensile di euro 1.000,00 corrisposta al ricorrente comprendeva non solo lo stipendio contrattuale, ma anche la quota di trattamento di fine rapporto, così che l'importo complessivamente erogato risultava addirittura superiore a quanto previsto dal contratto collettivo.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
È pacifico, nonché documentalmente dimostrato, che il ricorrente fosse stato assunto con contratto pagina 2 di 10 di lavoro domestico stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione di AR (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), con inquadramento al livello CS del CCNL “Collaboratori domestici”
e con previsione di un orario settimanale di 36 ore.
È altresì pacifico che il rapporto fosse intercorso dal 1° aprile 2009 al 30 marzo 2018 e che le prestazioni rese fossero state retribuite mediante corresponsione, a cadenza mensile, della somma di euro 1.000,00, in alcuni anni erogata tredici volte, con un versamento ulteriore qualificato quale tredicesima mensilità (vd. estratti conto corrente, doc. 3 del fascicolo del ricorrente).
Le mansioni contrattuali erano quelle di assistenza a un componente della famiglia affetto da patologie tali da limitarne l'autosufficienza, vale a dire l'anziano . Persona_1
Proprio sul grado di autosufficienza dell'assistito si è però concentrata la contrapposizione delle parti: da un lato il ricorrente ha sostenuto che lo stesso necessitasse di un'assistenza continua, giorno e notte;
dall'altro il convenuto ha affermato che l'anziano conservava capacità di svolgere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana e che l'assistenza era in larga misura assicurata dallo stesso convenuto e dal personale sanitario pubblico.
Tale divergenza è stata prospettata in funzione strumentale a dimostrare le modalità concrete della prestazione: per il ricorrente, a giustificazione della rivendicazione di un orario ben superiore a quello contrattuale;
per il convenuto, a sostegno della tesi che l'attività lavorativa fosse rimasta nei limiti delle 36 ore settimanali.
Restano dunque oggetto di contestazione le concrete modalità di svolgimento del rapporto, nonché la natura della retribuzione corrisposta, e in particolare se l'importo mensile di euro 1.000,00 dovesse intendersi come trattamento onnicomprensivo, ricomprendente scatti di anzianità, tredicesima mensilità e TFR, come sostenuto dalla difesa del resistente, ovvero se costituisse la sola retribuzione ordinaria, con conseguente debenza delle ulteriori spettanze rivendicate.
2.1. Dall'istruttoria orale e documentale non è risultato provato lo svolgimento di lavoro straordinario né di attività nei giorni festivi o di riposo settimanale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di compensi per lavoro straordinario, la prova debba riguardare non solo l'effettivo svolgimento di prestazioni oltre l'orario normale, ma anche la puntuale articolazione temporale delle stesse e la quantificazione specifica delle ore in eccedenza. È noto che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. Civ. Sez. L. 3 febbraio 2005, n. 2144; pagina 3 di 10 Cass. Civ. Sez. L. 29 gennaio 2003, n. 1389; Cass. Civ. Sez. L. 14 agosto 1998, n. 8006).
È stato inoltre ribadito che l'onere probatorio grava interamente sul lavoratore, il quale deve fornire prova non solo dello svolgimento della prestazione oltre l'orario ordinario, ma anche della concreta articolazione della stessa, al fine di consentire al giudice una puntuale ricostruzione della prestazione resa (Cass. Civ. Sez. L. 25 maggio 2018, n. 16150).
Tale prova non può essere generica, né può desumersi da presunzioni semplici, ma deve fondarsi su dati certi idonei a dimostrare non solo l'an della prestazione, ma anche il quantum richiesto.
Occorrono, dunque, indicazioni precise, dirette e concordanti, che nel caso di specie non sono emerse.
La teste escussa all'udienza del 26 gennaio 2023, ha dichiarato di Testimone_1 lavorare come badante e di conoscere il ricorrente, in quanto connazionale e residente nelle vicinanze. Ha riferito di aver visto più volte al parco, accompagnato dal ricorrente, e Persona_1 di sapere che quest'ultimo viveva presso la sua abitazione e si occupava della preparazione dei pasti, dell'igiene personale e di altre attività domestiche. Ha affermato che il ricorrente non aveva giornate libere, ma ha anche precisato di non conoscere gli orari di lavoro e che le informazioni apprese provenivano direttamente dal ricorrente. Ha aggiunto che nei primi anni l'assistito camminava autonomamente, mentre successivamente aveva utilizzato la carrozzina.
, escussa nella stessa udienza, ex moglie del convenuto, ha confermato che il Testimone_2 ricorrente aveva prestato attività di assistenza dal 2009 fino al 2018. Ha tuttavia sottolineato che il suocero era rimasto autosufficiente fino ai 90 anni, tanto da guidare ancora l'automobile, e che il ricorrente si occupava soprattutto della preparazione dei pasti e della compagnia. Ha riferito che altre incombenze, come le pulizie domestiche, venivano svolte da terzi. Ha inoltre dichiarato di aver visto il ricorrente passeggiare da solo in città, anche nelle ore serali.
, escussa all'udienza del 29 marzo 2023, ha dichiarato di lavorare come badante e di Tes_3 conoscere il ricorrente da circa vent'anni. Ha riferito di aver visto più volte durante Persona_1 alcune passeggiate: dapprima lo aveva incontrato mentre camminava con un bastone, e in seguito lo aveva visto in carrozzina, accompagnato dal ricorrente. Ha spiegato che il ricorrente aveva lavorato per l'anziano per circa dieci anni, fino al decesso, assistendolo quotidianamente. La teste, che nello stesso periodo prestava assistenza presso un altro anziano che abitava nelle vicinanze, ha raccontato di essersi recata più volte nell'abitazione del soprattutto nei giorni di giovedì e domenica, Per_1 quando era libera dal proprio lavoro. In quelle occasioni aveva visto il ricorrente cucinare e occuparsi della cura dell'assistito. Ha aggiunto che egli provvedeva alla spesa, alle commissioni in farmacia, al ritiro dei panni e al pagamento delle bollette, lasciando in quei momenti l'assistito solo pagina 4 di 10 in casa. Ha inoltre riferito che per le pulizie il ricorrente si avvaleva di altre persone, da lui retribuite. Ha infine dichiarato che il ricorrente non aveva giorni liberi, salvo i periodi in cui tornava in Ucraina, durante i quali era sostituito da altri, e che talvolta farmaci e biancheria venivano portati direttamente a casa dal farmacista.
escussa all'udienza del 29 marzo 2023, è dipendente del e Testimone_4 Parte_2 conosce il convenuto da oltre vent'anni per motivi professionali. Ha dichiarato di aver frequentato più volte lo studio dell'ingegnere e, in tale contesto, di aver conosciuto anche , Tes_2 Persona_1 che abitava nella stessa via. Ha riferito di sapere che il ricorrente aveva svolto mansioni di badante sino alla morte dell'anziano, senza tuttavia poter indicare per quanto tempo. Ha aggiunto di aver visto l'assistito camminare autonomamente per un lungo periodo, mentre negli ultimi anni non lo aveva più incontrato e non sapeva se le sue condizioni fossero peggiorate. Ha raccontato di aver visto più volte il ricorrente da solo, nel pomeriggio o alla sera, passeggiare nelle vie vicine (via
Boito, via San Benedetto, piazza Giovanni), all'incirca due o tre volte al mese, e di averlo incontrato anche su un autobus diretto verso Sant'Avendrace. Non ha saputo dire se lavorasse la domenica o se avesse un giorno libero.
, escusso il 25 ottobre 2023, ha dichiarato di essere compaesano e vicino di casa Testimone_5 di . Ha riferito di sapere che il ricorrente svolgeva mansioni di badante, ma ha aggiunto Persona_1 che nei primi anni l'anziano era autosufficiente, mentre solo nell'ultimo periodo era peggiorato.
Non ha fornito elementi relativi agli orari, alla convivenza o alle giornate festive lavorate.
, escussa nella stessa udienza, ha dichiarato di lavorare come badante e di aver Persona_2 sostituito il ricorrente per tre periodi, tra il 2015 e il 2017, ciascuno della durata di circa un mese.
Ha descritto le mansioni da lei svolte durante tali sostituzioni (spesa, cucina, pulizie, assistenza anche sanitaria nell'ultimo periodo), ma ha precisato di non conoscere gli orari di lavoro del ricorrente. Ha aggiunto che, come era consuetudine tra altri lavoratori della comunità ucraina, il ricorrente aveva il giovedì sera e la domenica come giornate libere;
lei stessa, solo nell'ultimo anno, era rimasta nell'abitazione dell'assistito in quelle giornate, pernottandovi.
escusso nella stessa udienza, è compagno di scuola del figlio del convenuto. Ha Persona_3 dichiarato di essersi recato una o due volte a casa trovandovi il ricorrente, e di aver visto Per_1
l'anziano sia con il deambulatore sia in carrozzina, accompagnato dal ricorrente. Ha aggiunto di aver incontrato il ricorrente per strada in due occasioni. Non ha riferito alcun elemento sugli orari o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
Le deposizioni rese non hanno offerto indicazioni precise e concordanti sugli orari di lavoro o sulla continuità della prestazione. pagina 5 di 10 Le testimoni e hanno descritto in termini generali le mansioni di Testimone_1 Tes_3 assistenza svolte dal ricorrente, senza tuttavia fornire una ricostruzione dettagliata e verificabile della durata quotidiana delle prestazioni, e facendo spesso riferimento a circostanze apprese per sentito dire.
L'unica teste che ha effettivamente sostituito il ricorrente, , ha dichiarato che questi aveva il Per_2 giovedì sera e la domenica come giorni liberi, circostanza che esclude la tesi di una presenza ininterrotta.
Inoltre, più testimoni (testi , , hanno confermato che era Tes_2 Tes_5 Tes_4 Persona_1 rimasto per lungo tempo autosufficiente, in particolare sul piano cognitivo e, fino a pochi anni prima della morte, anche sul piano motorio, riuscendo a camminare autonomamente.
È emerso altresì che le pulizie domestiche erano svolte da altre persone.
Considerato tale grado di autonomia, non si spiega per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto pernottare stabilmente presso l'abitazione dell'assistito, tanto più che dal 2011 egli aveva in locazione un proprio appartamento, con un canone mensile di euro 700,00, come documentato dal contratto prodotto dal resistente con le note del 18 gennaio 2023.
Tale circostanza rende ancora meno plausibile l'asserita convivenza continuativa.
Alla luce di tali risultanze, non vi sono elementi per ritenere, neppure in via presuntiva, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa continuativa h24 o in misura eccedente l'orario contrattuale.
L'onere della prova, che incombeva sul ricorrente, non è stato dunque assolto, con conseguente infondatezza della domanda sotto questo profilo.
2.2. Risultano invece parzialmente fondate le richieste del ricorrente relative agli ulteriori istituti retributivi previsti dal contratto collettivo, vale a dire scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
2.2.1. È pacifico, nonché documentalmente dimostrato (cfr. doc. 3, estratti conto corrente, fascicolo del ricorrente), che per l'intera durata del rapporto il lavoratore avesse percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00.
Tale importo, sebbene superiore ai minimi retributivi fissati dal CCNL di categoria (pari ad euro
880,17 per il 2009; euro 885,10 per il 2010; euro 897,14 per il 2011; euro 920,11 per il 2012; euro
937,78 per il 2013; euro 950,25 per il 2014; euro 958,58 per il 2015; euro 965,38 per il 2016; euro
966,15 per il 2017; euro 972,33 per il 2018), non può ritenersi satisfattivo anche delle spettanze differite (cfr. CCNL docc. 9 fascicolo del ricorrente).
Il resistente ha sostenuto che la corresponsione di una somma superiore ai minimi contrattuali pagina 6 di 10 fosse giustificata dall'intento di ricomprendere nel medesimo importo anche il TFR.
Tale impostazione non è però condivisibile.
Come è noto, il trattamento di fine rapporto costituisce una forma di retribuzione differita e il diritto alla sua corresponsione sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contratto di assunzione non è contenuta alcuna clausola di conglobamento, né vi è riferimento ad una retribuzione onnicomprensiva o, comunque, a quali voci dovessero essere eventualmente ricomprese nella stessa (cfr. doc. 1 fascicolo del ricorrente).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie non godute e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tale caso è superabile la presunzione per cui il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass. Civ. Sez. L., 25 gennaio 2023 n. 1325; conf. 24 gennaio 2018, n. 1644; 7 aprile 2010, n. 8255).
Nello stesso senso, è stato precisato che “Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro;
esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio” (Cass. Civ. Sez. L. 7 marzo 2019, n. 6681, che richiama Cass. Civ. Sez. L. n. 16489/2014).
È stato ancora ribadito che un eventuale patto di conglobamento, diversamente orientato a comprendere voci differenti rispetto a quelle ordinariamente dovute per la prestazione fornita (e quindi titoli quali TFR, ferie, festività, tredicesima mensilità), deve comprendere specifiche indicazioni in tal senso, tali da poter con certezza in esso rinvenire la volontà delle parti di ricomprendere nelle somme erogate al lavoratore quegli specifici titoli retributivi (cfr. Cass. Civ.
Sez. L. 15 ottobre 2018, n. 25734).
I principi affermati dalla giurisprudenza pongono dunque in evidenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di imputare specificamente le somme erogate al lavoratore;
in mancanza, opera la presunzione che quanto corrisposto sia imputabile alla sola retribuzione ordinaria.
L'onere di allegare e provare un valido patto di conglobamento incombe sul datore di lavoro, pagina 7 di 10 mentre il lavoratore può avvalersi della presunzione senza necessità di ulteriori elementi probatori.
Nel caso in esame, lo stesso convenuto ha sempre imputato i pagamenti effettuati al “stipendio mese di…” (vd. estratti conto corrente doc. 3 fascicolo del ricorrente), senza alcuna menzione a titolo di TFR.
Deve pertanto ritenersi che l'importo di euro 1.000,00 mensili costituisse il corrispettivo della sola prestazione ordinaria, senza che possa operare alcuna forma di conglobamento.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto al pagamento del TFR.
2.2.2. Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, valgono le medesime considerazioni già svolte in ordine al trattamento di fine rapporto: in assenza di un valido patto di conglobamento, la retribuzione mensile di euro 1.000,00 deve intendersi riferita esclusivamente alla prestazione ordinaria, senza che essa possa assorbire anche la mensilità aggiuntiva.
Resta, tuttavia, da detrarre quanto documentalmente già corrisposto: dagli estratti conto prodotti dal ricorrente (doc. 3 fascicolo del ricorrnete) risulta, infatti, l'avvenuto pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 2017 (v. pag. 2, versamento unitamente alla retribuzione di novembre 2017; e pag. 82, ulteriore rateo riferito all'annualità 2017).
Pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2018, con esclusione del 2017, per il quale nulla è dovuto in quanto già corrisposto.
2.2.3. Quanto agli scatti di anzianità, il CCNL applicato al rapporto di lavoro stabilisce che “a decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale;
a partire dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo;
il numero massimo degli scatti è fissato in 7” (vd. CCNL di cui al doc. 9 fascicolo del ricorrente).
È pacifico che il convenuto non avesse mai riconosciuto al ricorrente gli scatti di anzianità, come risulta dal fatto che, sin dall'assunzione, gli avesse sempre corrisposto la medesima retribuzione mensile di euro 1.000,00, senza alcuna progressione legata all'anzianità di servizio.
La maggiore somma corrisposta, eccedente rispetto ai minimi tabellari fissati dal contratto collettivo, deve essere qualificata come superminimo individuale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, oppure che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle pagina 8 di 10 mansioni svolte dal dipendente, e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. Civ.
Sez. L. 16 giugno 2025, n. 16166).
Nel caso di specie, tuttavia, la disciplina collettiva prevede espressamente la non assorbibilità degli scatti da parte del superminimo, con la conseguenza che essi devono essere riconosciuti e corrisposti a favore del ricorrente sin dal sorgere del rapporto di lavoro.
2.2.4. Il ricorrente ha domandato il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2009, 2011, 2012, 2017 e 2018.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di indennità sostitutiva delle ferie l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di avere posto il lavoratore nelle condizioni di fruire effettivamente delle ferie (cfr. Cass. Civ. Sez. L. 8 luglio 2022,
n. 21780; Cass. Civ. Sez. L. 18 luglio 2025, n. 20035).
Nel caso in esame, soltanto per l'anno 2017 è stata raggiunta la prova della fruizione delle ferie: la teste , escussa all'udienza del 25 ottobre 2023, ha dichiarato di avere sostituito il Persona_2 ricorrente per circa un mese, durante il quale questi si trovava in Ucraina.
Per le restanti annualità rivendicate, nessuna prova è stata fornita dal convenuto circa l'effettiva concessione delle ferie.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con riferimento agli anni 2009, 2011, 2012 e 2018, mentre nulla è dovuto per il 2017, risultando le ferie effettivamente godute in tale periodo.
2.3. Alla luce delle superiori argomentazioni, devono essere riconosciute al ricorrente le seguenti poste retributive.
Quanto agli scatti di anzianità, i conteggi depositati dal ricorrente (doc. 7 fascicolo del ricorrente) risultano redatti in forma analitica e sulla base del parametro fissato dal contratto collettivo, ossia aumenti biennali del 4% sulla retribuzione minima. In applicazione di tale criterio e tenuto conto della durata del rapporto, la somma spettante è pari ad euro 7.325,86.
Per la tredicesima mensilità, i conteggi prodotti appaiono corretti, anche con riguardo all'incidenza degli scatti maturati. Tuttavia, come risulta dagli estratti conto bancari versati in atti (doc. 3, fascicolo del ricorrente), la tredicesima relativa all'anno 2017 è stata già corrisposta, sicché detta annualità deve essere esclusa. Restano pertanto dovuti i ratei per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2018, per complessivi euro 3.045,05.
Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la richiesta del ricorrente, pari ad euro
4.511,61 per gli anni 2009, 2011, 2012, 2017 e 2018, deve essere ridotta, posto che per il 2017 è stata raggiunta la prova della fruizione del periodo feriale mediante sostituzione con altra pagina 9 di 10 lavoratrice. Conseguentemente, l'indennità è dovuta solo per le annualità 2009, 2011, 2012 e 2018.
Applicando un criterio proporzionale in relazione ai periodi effettivi (anno 2009 decorrente dal mese di aprile;
anno 2018 cessato a marzo), l'importo spettante deve quantificarsi in euro 3.383,71.
Quanto, infine, al trattamento di fine rapporto, esso deve essere determinato tenendo conto esclusivamente delle voci effettivamente spettanti al lavoratore (retribuzione mensile di euro
1.000,00, scatti di anzianità e tredicesime, comprese quelle già corrisposte). Applicando i coefficienti di rivalutazione indicati nel prospetto depositato in atti, l'importo complessivo spettante a tale titolo risulta pari ad euro 9.419,05.
Pertanto, sommando le poste riconosciute (euro 7.325,86 per scatti di anzianità; euro 3.045,05 per tredicesima mensilità; euro 3.383,71 per indennità sostitutiva delle ferie non godute;
euro 9.419,05 per T.F.R.), il totale complessivamente dovuto al ricorrente ammonta ad euro 23.173,67 (di cui euro
9.419,05 a titolo di T.F.R.), oltre accessori di legge.
3. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura della metà, e il resistente deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che Parte_1 si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore con procura di parte ricorrente, che ne ha dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- condanna al pagamento in favore di di un importo pari ad euro CP_1 Parte_1
23.173,67 lordi (di cui euro 9.419,05 a titolo di TFR) per i titoli meglio dettagliati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino al saldo;
- compensa le spese nella misura della metà e condanna alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.045,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore con procura del ricorrente.
AR, 20 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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