Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2024 REG.RIC.
N. 00170/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2024 proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 170 del 2024 e quello di cui al n. 153 del 2024:
della ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 26\10\2023, notificata ai sensi del 140 cpc con atto del 10\11\2023, emessa dal responsabile della Direzione 1 del Comune di Alcamo, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione di euro 18.480,00 per mancato adempimento alla ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 23\01\2018;
di ogni atto connesso e\o successivo e conseguenziale a quello sopra impugnato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN ST e udito per i ricorrenti il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con i ricorsi in epigrafe individuati i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 26\10\2023, notificata ai sensi del 140 cpc con atto del 10\11\2023, con cui il Comune di Alcamo ha ingiunto loro, in qualità di comproprietari, il pagamento della sanzione di euro 18.480,00 per mancato adempimento alla ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 23\01\2018.
2. Con l’ordinanza del 23\1\2018 era stata ordinata ai ricorrenti, in particolare, la demolizione di abusi edilizi realizzati in Alcamo-OMISSIS- censiti nel N.C.E.U. a-OMISSIS-, consistenti in:
a) Ampliamento piano terra di circa mq. 35,00 con veranda di circa mq. 25,00;
b) Sopraelevazione di primo piano di circa mq. 140,00 con veranda di circa mq. 18,50.
3. Il provvedimento impugnato chiarisce l’ iter che ha condotto all’emanazione dell’ordinanza oggi impugnata. In particolare, come ivi rappresentato e non contestato dai ricorrenti, con verbale del Corpo di Polizia Municipale, inoltrato con prot. n.-OMISSIS-del 22.10.2018, è stata trasmessa una relazione tecnica del sopralluogo effettuato il 06/06/2018, in cui si attesta la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 23.1.2018; in data 06.06.2018, sono state presentate una richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, per regolarizzare gli abusi del piano terra; nonché una SCIA per la demolizione del primo piano. Con nota del 30.05.2019, è stato comunicato all’ente locale che il 03.06.2019 sarebbero iniziati i lavori di demolizione del primo piano di cui alla suddetta SCIA.
4. Sempre come rappresentato nel provvedimento impugnato, con verbale del Corpo di Polizia Municipale, trasmesso con prot. n. -OMISSIS-dell'11.03.2020, è stata nuovamente accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 23.01.2018; da cui è conseguita l’applicazione della sanzione amministrativa, odiernamente impugnata.
5. L’ordinanza di ingiunzione del pagamento della sanzione è stata impugnata col ricorso n. 153 del 2024, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) Erronea e falsa applicazione dei commi 3 e 4 bis dell’art. 31 del DPR 380\2001 – insussistenza dell’inadempimento.
I ricorrenti asseriscono di essere stati nella impossibilità concreta e giuridica di adempiere poiché il fabbricato in sopraelevazione, posto al primo piano, apparterrebbe alla sig.ra -OMISSIS- per la quale rappresenterebbe la prima ed unica abitazione, ove risiede.
Inoltre, la su citata avrebbe presentato una istanza di sanatoria per l’abuso de quo , anche se catastalmente risulterebbe intestato anche agli odierni ricorrenti.
Inoltre, essendo decorsi 90 giorni dalla citata ordinanza, senza che il soggetto che ha la disponibilità dell’immobile abbia proceduto alla demolizione, detto immobile sarebbe passato nella titolarità del Comune, sicché anche sotto tale aspetto i ricorrenti non avrebbero potuto procedere alla sua demolizione, potendo il Comune, nella sua discrezionalità, decidere il mantenimento del fabbricato
anziché demolirlo.
B) Erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 689\1981.
La somma ingiunta è una sanzione amministrativa per una condotta omissiva ritenuta un illecito amministrativo. Pertanto a tale sanzione si applicherebbero le disposizioni generali della l. 689\1981 e, in particolare l’art. 3 che per la sussistenza di un illecito sanzionabile richiede l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
C) Prescrizione della sanzione ex art. 28 della l. 689\1981.
L’ingiunzione al pagamento della sanzione per l’inadempimento alla ordinanza di demolizione è stata emessa il 26\10\2023 e cioè dopo il decorso del termine prescrizionale di anni 5 di cui alla norma citata in epigrafe, che sarebbe maturato il 23\04\2023, ed è stata comunque notificata il 10\11\2023.
6. La medesima ordinanza è stata impugnata dalla comproprietaria -OMISSIS- con il ricorso n. 170 del 2024 con il quale si lamentano i seguenti vizi:
A) Prescrizione della sanzione ex art. 28 della l. 689\1981 con riferimento al comma 3 dell’art. 31 del DPR 380\2001.
Alla fattispecie si applicherebbe l’art. 28 citato pertanto la pretesa sanzionatoria del Comune si sarebbe prescritta per il decorso del termine di anni 5, decorrente dal momento in cui si è realizzata la condotta omissiva di che trattasi. In particolare, l’ordinanza di demolizione del cui inadempimento si tratta è stata notificata il 23\01\2018 ed il termine per adempiere, fissato in giorni 90, sarebbe scaduto il 23\04\2018.
7. Il Comune di Alcamo, pur ritualmente evocato in entrambi i giudizi, non si è costituito.
8. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 le cause sono state trattenute in decisione.
9. Ciò premesso, occorre previamente riunire i due giudizi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. attesa la loro evidente connessione oggettiva in quanto i ricorrenti sono i destinatari in solido dello stesso provvedimento impugnato di cui lamentano vizi sovrapponibili, che, pertanto, verranno scrutinati cumulativamente.
10. Nel merito sono entrambi infondati e vanno rigettati.
In particolare, la prima doglianza circa l’asserita impossibilità concreta e giuridica di adempiere, sollevata con ricorso n. 153 del 2024, è infondata per i seguenti motivi.
L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, al comma 2, dispone che “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3” secondo il quale “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune …”. Le conseguenze dell’omessa demolizione sono poi previste dai successivi commi 4, secondo il quale “ L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ” e 4-bis, in forza del quale “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti .” È altrettanto pacifico e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui il proprietario di un bene abusivo (anche in caso di abuso commesso da terzi) che voglia scongiurare l'effetto ablativo a suo danno del diritto di proprietà, deve comunque dimostrare di essere stato impossibilitato, per una ragione non riconducibile a sua colpa, ad eseguire l'ingiunzione di demolizione. Siffatto comportamento attivo il quale non costituisce un "onere individuale eccessivo" si impone al fine di bilanciare, da un lato, il vincolo di non potere applicare una sanzione afflittiva, se non quando sia possibile muovere un giudizio di rimprovero nei confronti del destinatario della misura afflittiva, dall'altro, l’esigenza di non incentivare comportamenti opportunistici volti a paralizzare l'azione amministrativa di vigilanza e tutela del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358).
L’art. 31, comma 4-bis , pertanto, ha previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della ‘area ulteriore’, la riforma del 2014 ha aggiunto la doverosa irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio (col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo). Poiché il responsabile dell’illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo – oltre che con la perdita della proprietà - anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione.
La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch’essa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione
Nel caso di specie, eventuali ragioni ostative al proprio intervento demolitivo avrebbero dovuto essere opposte dai ricorrenti mediante la tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione; circostanza non asserita in ricorso, nè emersa dagli atti di causa. In particolare, né l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 23\01\2018, né il verbale del Corpo di Polizia Municipale, trasmesso con prot. n.-OMISSIS-del 22.10.2018, né quello successivo dell'11.03.2020 in cui si accerta l’inottemperanza alla predetta ordinanza risultano mai contestati: tale omissione ha perciò determinato il consolidarsi in capo ai ricorrenti dello status di destinatari dei conseguenziali e successivi atti sanzionatori, oggi inutilmente contestati attraverso la mera impugnazione della sanzione pecuniaria. Anche il non chiaro riferimento in ricorso a non meglio definiti vizi di legittimazione dei ricorrenti EL, NO e ZI MA è stato solo genericamente enunciato, senza alcun supporto probatorio; e, in ogni caso, qualora sussistenti, essi andavano fatti valere in precedenza, come già precisato.
Ciò posto, vale il principio secondo il quale, qualora l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva diventi inoppugnabile, gli atti ad essa consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez.V, 11 luglio 2014, n. 3565); che, nel caso di specie, non sono stati provati.
Inoltre, è opportuno sottolineare che l'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 è finalizzato a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso e non la sua realizzazione. Il presupposto, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione. Si tratta, in particolare, di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti che, potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. In tal senso si è espressa chiaramente la giurisprudenza che il Collegio condivide riguardo al caso di specie (cfr. Cons. Stato, VII, 12 giugno 2023, n.5752; Cons. Stato, VI, 24 novembre 2022 n. 10358).
Per quanto riguarda l’imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione nei novanta giorni previsti dalla legge, parte ricorrente, tra l’altro, non solo non risulta averla contestata ma neanche in questo giudizio ha offerto alcuna prova circa l’impossibilità di adempiere, che secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ( cfr. sentenza dell’11 ottobre 2023, n. 16 che ha operato una complessiva ricostruzione del regime sanzionatorio degli interventi edilizi) può ricorrere nella sola ipotesi di comprovata malattia invalidante.
In realtà, parte ricorrente adduce una mera difficoltà materiale alla esecuzione della demolizione, riconducibile al fatto che l’immobile sarebbe occupato dalla signora -OMISSIS- (peraltro, destinataria del medesimo ordine), per la quale rappresenterebbe la prima ed unica abitazione: si tratta, quindi, di un fatto di per sé irrilevante, oltre che non sorretto da prova.
Sotto quest’ultimo profilo rileva la circostanza che il Comune di Alcamo ha ingiunto a tutti i comproprietari la demolizione dell’immobile abusivo complessivamente considerato e che, pertanto, per evitare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla colpevole inottemperanza allo stesso, nei sensi divisati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria, è impredicabile una scissione dell’obbligo di demolizione, come se fosse un’obbligazione parziaria, dovendosi invece riconoscere un obbligo soggettivamente cumulativo alla demolizione in quanto tale gravante in termini di indivisibilità a carico di tutti i comproprietari. Qualora i ricorrenti avessero avuto motivo di ritenersi impossibilitati ad eseguire il citato obbligo, avrebbero dovuto dimostrarlo contestando tempestivamente l’ordinanza di demolizione pur ad essi notificata; circostanza che, si ribadisce, non è emersa dagli atti di questo giudizio.
Con riferimento alla seconda censura, di cui al medesimo ricorso n. 153 del 2024, afferente la necessità dell’elemento soggettivo, il Collegio ritiene sussistente l’imputabilità in capo ai ricorrenti in quanto la sanzione irrogata presuppone la coscienza e volontà di sottrarsi ad un preciso obbligo di facere , obbligo imposto dall’ordinamento; ossia, un coefficiente psicologico indirettamente confermato dalla mancata dimostrazione della sussistenza di ragioni impeditive della demolizione che avrebbero dovuto essere tempestivamente fatte valere attraverso l’impugnazione degli atti prodromici al provvedimento oggi avversato.
Non coglie nel segno neanche il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui i ricorrenti denunziano l’intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria della resistente Amministrazione.
Sul punto questo TAR (sent. n. 3518 del 2024) ha già avuto modo di precisare che, in base al comma 2 dell’art. 28 della legge 689/1981, in materia di interruzione della prescrizione occorre fare riferimento alle norme del codice civile.
Sul punto, la giurisprudenza civilistica ha ritenuto che “ A norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; tale riconoscimento, però deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso .” (Cass., II, n. 8888 del 14.04.2009).
Nella fattispecie per cui è causa, il Collegio ritiene equivalenti a forme di riconoscimento del diritto altrui, nonché, quindi, del proprio obbligo di demolire, le plurime interlocuzioni tra i ricorrenti e il Comune di Alcamo in relazione all’abuso contestato, dalla cui mancata demolizione è scaturita la sanzione impugnata.
In particolare, nel lasso temporale tra il dies a quo del termine di prescrizione, che è iniziato 90 giorni dopo la notifica dell’ingiunzione di demolizione del 18.01.2018 ed il dies ad quem , che termina 5 anni dopo quella data, si collocano una serie di atti (la domanda di sanatoria, la SCIA per demolire il primo piano, l’ulteriore accertamento di inottemperanza del 2020) che testimoniano il riconoscimento dell’obbligo di demolire, la disponibilità del privato a provvedere (poi non concretizzatasi), l’ulteriore riscontro del mancato adempimento eseguito dal Comune.
Pertanto, il Collegio ritiene che dai citati atti discenda un effetto interruttivo del termine di prescrizione e la tempestività della sanzione irrogata in data 10.11.2023.
11. In conclusione, per le ragioni sopra spiegate, i ricorsi in epigrafe individuati sono infondati e vanno rigettati, con salvezza degli atti impugnati.
12. Nulla va disposto per le spese di lite poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ST | FR NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.