Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4601 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Abbate, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero dell’Interno - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l’annullamento
del provvedimento del 19 aprile 2021 di rigetto della istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lg. n. 34 del 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. TO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 4601 del 2022 di cui all’epigrafe, notificato e depositato in data 07.10.2022, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione (prot. n. P-CE/L/N/2020/106476) emesso dalla Prefettura di Caserta-Ufficio Immigrazione, in data 19.04.2021.
2. Il predetto diniego ha alla base l’istanza inoltrata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 per la regolarizzazione della posizione della parte ricorrente.
3. Più precisamente, la suddetta domanda è stata rigettata in ragione del “parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)” stante – in sintesi – l’accertamento del difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro previsto dalla normativa di riferimento.
4. Con un’unica doglianza, in sostanza, la parte ricorrente – non contestando il difetto del suindicato requisito reddituale in capo al datore di lavoro – lamenta che, non essendosi perfezionata la procedura per fatto del datore (non imputabile dunque alla volontà del lavoratore), la stessa avrebbe avuto titolo per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi.
5. In data 31.10.2022, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata e, in data 07.11.2022, la stessa ha depositato una relazione ove ha eccepito in via pregiudiziale la tardività del ricorso e, nel merito, ha insistito per la reiezione dello stesso.
6. All’esito dell’udienza camerale del 08.11.2022, il Collegio – con l’ordinanza n. 1935 del 2022, pubblicata il 10.11.2022 – ha rigettato l’istanza cautelare .
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare la questione di rito, eccepita dall’Amministrazione, dell’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.
8.1. Il ricorso è anzitutto irricevibile per le ragioni di seguito esposte.
8.2. Com’è noto, l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi deve essere proposta – di regola, salvo il caso dei riti speciali – entro il termine di decadenza di sessanta giorni (articolo 29 cod. proc. amm.), e tale termine – entro il quale il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati (articolo 41, comma 2 cod. proc. amm.) – decorre “ dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ” (così ancora l’articolo 41, comma 2 cod. proc. amm.). E ciò ferma restando la possibilità di proporre successivamente motivi aggiunti, al fine di “ introdurre (...) nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte ” (articolo 43, comma 1 cod. proc. amm.) (cfr. ex multis , T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 03/04/2018, (ud. 17/01/2018, dep. 03/04/2018), sentenza n. 884).
8.3. Ebbene, nella specie, come emerge chiaramente ex actis , il provvedimento di diniego impugnato è stato notificato alla parte ricorrente in data 13.04.2022 (cfr. docc. 1 e 2 della parte resistente) e, pertanto, il termine di decadenza di cui all’art. 29 del c.p.a. è spirato irrimediabilmente in data 13.06.2022.
8.4. Ne consegue che, essendo stato notificato l’atto introduttivo in questione solo in data 07.10.2022, il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a) del codice del processo amministrativo.
8.5. Peraltro, il fatto che la parte ricorrente abbia presentato istanza di accesso agli atti, a distanza di sei mesi dalla notificazione del provvedimento intervenuta in data 13.04.2022, e precisamente in data 06.10.2022 (in spregio al principio di auto-responsabilità ed ai doveri di diligenza che impongono a quest’ultima di attivarsi tempestivamente per ottenere l’ostensione degli atti amministrativi sottesi al provvedimento che intende impugnare), non può certo giustificare il differimento del termine per agire in giudizio nella vicenda in esame. Se si opinasse diversamente si lascerebbe all’arbitrio delle parti l’individuazione del dies a quo con riguardo al termine decadenziale per presentare ricorso giurisdizionale, con evidente pregiudizio per il preminente interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche.
8.6. Di qui la palese irricevibilità del ricorso.
9. Ciò chiarito, ad ogni modo, il predetto ricorso è altresì infondato.
9.1. Il Collegio rileva come questo T.a.r., con la sentenza n. 681 del 2025 e con la n. sentenza n. 919/2022 ha già chiarito, in relazione alla questione dedotta, che “ la tesi di parte ricorrente, secondo cui – ove il reddito del datore di lavoro sia inferiore al minimo previsto (ovvero non risulti congruo in relazione al numero di richieste presentate) –, non perfezionandosi la procedura per fatto del datore di lavoro cui è estranea la volontà del lavoratore, quest’ultimo avrebbe titolo al rilascio di un permesso per attesa occupazione, non è persuasiva ”.
9.2. E ciò in quanto l’articolo 5, comma 11- bis , del d.lg. n. 109 del 2012 (norma che, con riferimento alla sanatoria degli stranieri irregolari da essa prevista, stabilisce che “ nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ”) ha carattere eccezionale e com’è noto, per regola generale, le norme eccezionali – quali quelle disciplinanti sanatorie e/o condoni – non si applicano oltre i casi e i tempi da esse considerati (cfr. art. 14 delle preleggi al codice civile).
9.3. Ne consegue che la mancata previsione di un’analoga disposizione nell’ambito dell’art. 103, non può che indurre a ritenere che il legislatore abbia espressamente escluso la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in casi diversi da quello dell’impossibilità di sottoscrivere il contratto di lavoro per fatto imputabile al datore.
9.4. Pertanto, così come chiarito dalla giurisprudenza costante ed uniforme sul punto, “premesso che la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro, non può che ritenersi che la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, debba necessariamente avere come presupposto un’istanza di emersione presentata da un datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti” (cfr . ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 27/01/2025, (ud. 21/01/2025, dep. 27/01/2025), sentenza n. 681).
9.5. In conclusione, dunque, la giurisprudenza ha chiarito che la disciplina della emersione dettata nel 2020 – a differenza di quella di cui all’art. 5, comma 11- bis , del d.lg. 16 luglio 2012 n. 109 – “ limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lvo n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020) e non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro: ebbene, il carattere eccezionale della disciplina de qua, derogatoria di quella ordinaria, ne impone un’applicazione restrittiva, nel rispetto dei casi e dei tempi in essa contemplati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 sentenza n. 8422, T.A.R. Toscana, sez. II, 14 gennaio 2022, sentenza n. 15, id, 22 dicembre 2021, sentenza n. 1686, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2022, sentenza n. 41, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 novembre 2021, sentenza n. 2424, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 27/01/2025, (ud. 21/01/2025, dep. 27/01/2025), sentenza n. 681, pronunce tutte riferite a fattispecie del tutto analoghe a quella in esame di insufficienza del reddito del datore di lavoro).
9.6. Pertanto, alla luce di tali riferimenti, essendo stata rilevata l’incapienza del reddito del datore di lavoro (fatto non specificamente contestato dalla parte ricorrente e pertanto provato ex art. 64, comma 2, c.p.a.), è evidente come, nella specie, non sussistessero i presupposti per la emersione e come, di conseguenza, il provvedimento impugnato debba ritenersi pienamente legittimo.
10. In conclusione, il Collegio, sulla base delle ragioni esposte, ritiene di dover dichiarare irricevibile e comunque infondato il ricorso in esame.
11. Considerata la peculiarità del caso e la parziale novità delle questioni affrontate, le spese processuali possono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e comunque infondato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LG | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.