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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 11572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11572 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile EL DR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AC AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di L'aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Federico Squartecchia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udita per l'imputata l'avv. Maria Pierfelice, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11572 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 29/01/2025 t Ig RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato di AC AN per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di EL DR, accusato dall'imputata in un "post" pubblicato sul social media Facebook di aver fatto nominare, nella sua qualità di sindaco del Comune di Pianella, la propria moglie nel Consiglio di amministrazione di un'azienda partecipata anche dal suddetto ente locale. 2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile EL deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In primo luogo il ricorrente evidenzia come le sentenze di merito non possano ritenersi pienamente conformi se non nell'esito della decisione, posto che la Corte territoriale avrebbe tracciato un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice di primo grado e confutato con i motivi d'appello, fondando le proprie conclusioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'imputata nel dibattimento, peraltro incorrendo in proposito in evidente travisamento. Infatti il giudice dell'appello afferma che tali dichiarazioni sarebbero state rese nel corso dell'esame dibattimentale della AC, invero mai avvenuto, atteso che la stessa si sarebbe limitata a rendere dichiarazioni spontanee sottraendosi al contraddittorio. In secondo luogo la Corte avrebbe illogicamente interpretato la frase con la quale l'imputata ha espresso l'accusa rivolta alla persona offesa, il cui significato letterale sarebbe inequivocabilmente quello di attribuire al EL la decisione di esprimere per conto del Comune voto favorevole alla nomina della moglie, mentre altrettanto indubitabilmente è risultato dall'istruttoria dibattimentale che il voto è stato espresso in assoluta autonomia dall'assessore del Comune delegato a rappresentarlo e che la candidatura del coniuge del sindaco è stata promossa dal rappresentante di altro ente locale, per di più appartenente ad altra fazione politica. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero considerato solo la prima parte dello scritto incriminato, trascurando invece la seconda parimenti lesiva della reputazione della persona offesa nella misura in cui paventa che il EL abbia agito non solo in conflitto d'interessi, ma altresì per consentire al coniuge e conseguentemente al proprio nucleo familiare di conseguire un lucro corrispondente alla remunerazione dell'incarico oggetto della nomina. Difettando i presupposti della veridicità del dato su cui è fondata la critica formulata dall'imputata e la stessa continenza del linguaggio adottato non sussisterebbero, dunque, i presupposti per la configurabilità dell'esimente riconosciuta dalle sentenze di merito, mentre evidente sarebbe la volontà dell'imputata di diffamare la persona offesa, tanto più che la stessa, in quanto consigliere comunale, era ben consapevole dell'ininfluenza del voto espresso dal Comune di Pianella, atteso che la 2 nomina della moglie del EL era stata approvata con il voto unanime di tutti gli altri soggetti aventi diritto. 3. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Vedendosi in tema di esercizio del diritto di critica, esimente sul cui riconoscimento si fonda l'assoluzione dell'imputata confermata dalla Corte territoriale, è opportuno ricordare che con riferimento alla stessa la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nel senso per cui il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 dei 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola). Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude, tuttavia, il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n.47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205). Conseguentemente anche la formulazione del pensiero critico non può ritenersi avulsa dalla necessaria continenza, non potendo il medesimo essere espresso mediante eccessive forme di biasimo e di riprovazione. Siffatta impostazione si pone inoltre in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 DU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice 3 ; prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza DU EN vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764), sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito in definitiva dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). In tal senso si è però contestualmente precisato che se l'esimente in questione postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ciò non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, abbiano anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (ex multis Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). 4 3. Ferme le rassegnate e condivise coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha fondato la conferma della sentenza di assoluzione dell'imputata esclusivamente su quanto da quest'ultima dichiarato nel dibattimento di primo grado, ma altresì e soprattutto sull'analisi dello scritto incriminato e del contesto in cui è maturato. 3.1 In particolare i giudici del merito hanno sottolineato come la AC all'epoca dei fatti ricoprisse la carica di consigliere comunale e militasse nel gruppo di minoranza che si opponeva alla giunta guidata dal EL. È dunque sulla base di tali dati fattuali che, tenuto conto della natura della vicenda oggetto dello scritto incriminato, che i giudici del merito hanno affermato il carattere eminentemente politico delle critiche mosse dall'imputata alla persona offesa. E ciò a prescindere dal fatto che le dichiarazioni spontanee dell'imputato, espressione del suo diritto di difesa, pur non essendo equiparabili a quelle rese nel corso dell'esame, costituiscono comunque un elemento della piattaforma cognitiva che può essere valorizzata dal giudice, soprattutto se non contrastate da elementi di segno contrario e se non risulta che lo stesso imputato si sia previamente rifiutato di sottoporsi al suo esame richiesto da una delle altre parti processuali (il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie sulla base di quanto esposto in sentenza, né il ricorrente ha saputo documentare il contrario). 3.2 Facendo dunque buon governo dei principi illustrati in precedenza e in maniera tutt'altro che illogica la Corte è dunque pervenuta alla conclusione che l'accusa rivolta dalla AC attenesse alla responsabilità politica del EL di non aver comunque impedito - come peraltro era agevolmente nel suo potere - lo schieramento del comune di Pianella a favore della nomina della moglie nel consiglio di amministrazione dell'azienda partecipata anche dall'ente territoriale menzionato. Né il fatto che l'imputata abbia rimarcato come l'incarico assegnato al coniuge del sindaco comportasse una retribuzione - circostanza la cui veridicità non è mai stata in discussione - muta la natura della critica, che si risolve sostanzialmente nell'accusa della inopportunità politica della nomina in quanto idonea ad apparire agli occhi dell'opinione pubblica viziata da intenti clientelari. Rischio che pervero - come evidenziato nella sentenza di primo grado la cui motivazione si salda con quella della pronunzia impugnata non essendo stata sul punto oggetto di contestazione con il ricorso - è la stessa persona offesa ad essersi prospettato, come riferito dalla medesima nel corso della sua audizione. 3.3 L'imputata non ha dunque riferito fatti, di indubbio interesse pubblico, che nel loro nucleo essenziale possono ritenersi non veritieri, né è ricorsa ad espressioni che travalichino il limite di continenza imposto dall'art. 51 c.p., nell'interpretazione che ne ha fornito la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ella si è invece limitata a fornire o 5 • una valutazione politica di tali fatti, che certo può anche essere considerata ingenerosa o errata, ma che non per questo esclude il legittimo esercizio del diritto di critica, posto che quest'ultima, per definizione, non deve essere "giusta" per assumere efficacia scriminante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/1 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Federico Squartecchia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udita per l'imputata l'avv. Maria Pierfelice, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11572 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 29/01/2025 t Ig RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato di AC AN per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di EL DR, accusato dall'imputata in un "post" pubblicato sul social media Facebook di aver fatto nominare, nella sua qualità di sindaco del Comune di Pianella, la propria moglie nel Consiglio di amministrazione di un'azienda partecipata anche dal suddetto ente locale. 2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile EL deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In primo luogo il ricorrente evidenzia come le sentenze di merito non possano ritenersi pienamente conformi se non nell'esito della decisione, posto che la Corte territoriale avrebbe tracciato un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice di primo grado e confutato con i motivi d'appello, fondando le proprie conclusioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'imputata nel dibattimento, peraltro incorrendo in proposito in evidente travisamento. Infatti il giudice dell'appello afferma che tali dichiarazioni sarebbero state rese nel corso dell'esame dibattimentale della AC, invero mai avvenuto, atteso che la stessa si sarebbe limitata a rendere dichiarazioni spontanee sottraendosi al contraddittorio. In secondo luogo la Corte avrebbe illogicamente interpretato la frase con la quale l'imputata ha espresso l'accusa rivolta alla persona offesa, il cui significato letterale sarebbe inequivocabilmente quello di attribuire al EL la decisione di esprimere per conto del Comune voto favorevole alla nomina della moglie, mentre altrettanto indubitabilmente è risultato dall'istruttoria dibattimentale che il voto è stato espresso in assoluta autonomia dall'assessore del Comune delegato a rappresentarlo e che la candidatura del coniuge del sindaco è stata promossa dal rappresentante di altro ente locale, per di più appartenente ad altra fazione politica. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero considerato solo la prima parte dello scritto incriminato, trascurando invece la seconda parimenti lesiva della reputazione della persona offesa nella misura in cui paventa che il EL abbia agito non solo in conflitto d'interessi, ma altresì per consentire al coniuge e conseguentemente al proprio nucleo familiare di conseguire un lucro corrispondente alla remunerazione dell'incarico oggetto della nomina. Difettando i presupposti della veridicità del dato su cui è fondata la critica formulata dall'imputata e la stessa continenza del linguaggio adottato non sussisterebbero, dunque, i presupposti per la configurabilità dell'esimente riconosciuta dalle sentenze di merito, mentre evidente sarebbe la volontà dell'imputata di diffamare la persona offesa, tanto più che la stessa, in quanto consigliere comunale, era ben consapevole dell'ininfluenza del voto espresso dal Comune di Pianella, atteso che la 2 nomina della moglie del EL era stata approvata con il voto unanime di tutti gli altri soggetti aventi diritto. 3. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Vedendosi in tema di esercizio del diritto di critica, esimente sul cui riconoscimento si fonda l'assoluzione dell'imputata confermata dalla Corte territoriale, è opportuno ricordare che con riferimento alla stessa la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nel senso per cui il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 dei 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola). Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude, tuttavia, il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n.47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205). Conseguentemente anche la formulazione del pensiero critico non può ritenersi avulsa dalla necessaria continenza, non potendo il medesimo essere espresso mediante eccessive forme di biasimo e di riprovazione. Siffatta impostazione si pone inoltre in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 DU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice 3 ; prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza DU EN vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764), sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito in definitiva dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). In tal senso si è però contestualmente precisato che se l'esimente in questione postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ciò non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, abbiano anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (ex multis Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). 4 3. Ferme le rassegnate e condivise coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha fondato la conferma della sentenza di assoluzione dell'imputata esclusivamente su quanto da quest'ultima dichiarato nel dibattimento di primo grado, ma altresì e soprattutto sull'analisi dello scritto incriminato e del contesto in cui è maturato. 3.1 In particolare i giudici del merito hanno sottolineato come la AC all'epoca dei fatti ricoprisse la carica di consigliere comunale e militasse nel gruppo di minoranza che si opponeva alla giunta guidata dal EL. È dunque sulla base di tali dati fattuali che, tenuto conto della natura della vicenda oggetto dello scritto incriminato, che i giudici del merito hanno affermato il carattere eminentemente politico delle critiche mosse dall'imputata alla persona offesa. E ciò a prescindere dal fatto che le dichiarazioni spontanee dell'imputato, espressione del suo diritto di difesa, pur non essendo equiparabili a quelle rese nel corso dell'esame, costituiscono comunque un elemento della piattaforma cognitiva che può essere valorizzata dal giudice, soprattutto se non contrastate da elementi di segno contrario e se non risulta che lo stesso imputato si sia previamente rifiutato di sottoporsi al suo esame richiesto da una delle altre parti processuali (il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie sulla base di quanto esposto in sentenza, né il ricorrente ha saputo documentare il contrario). 3.2 Facendo dunque buon governo dei principi illustrati in precedenza e in maniera tutt'altro che illogica la Corte è dunque pervenuta alla conclusione che l'accusa rivolta dalla AC attenesse alla responsabilità politica del EL di non aver comunque impedito - come peraltro era agevolmente nel suo potere - lo schieramento del comune di Pianella a favore della nomina della moglie nel consiglio di amministrazione dell'azienda partecipata anche dall'ente territoriale menzionato. Né il fatto che l'imputata abbia rimarcato come l'incarico assegnato al coniuge del sindaco comportasse una retribuzione - circostanza la cui veridicità non è mai stata in discussione - muta la natura della critica, che si risolve sostanzialmente nell'accusa della inopportunità politica della nomina in quanto idonea ad apparire agli occhi dell'opinione pubblica viziata da intenti clientelari. Rischio che pervero - come evidenziato nella sentenza di primo grado la cui motivazione si salda con quella della pronunzia impugnata non essendo stata sul punto oggetto di contestazione con il ricorso - è la stessa persona offesa ad essersi prospettato, come riferito dalla medesima nel corso della sua audizione. 3.3 L'imputata non ha dunque riferito fatti, di indubbio interesse pubblico, che nel loro nucleo essenziale possono ritenersi non veritieri, né è ricorsa ad espressioni che travalichino il limite di continenza imposto dall'art. 51 c.p., nell'interpretazione che ne ha fornito la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ella si è invece limitata a fornire o 5 • una valutazione politica di tali fatti, che certo può anche essere considerata ingenerosa o errata, ma che non per questo esclude il legittimo esercizio del diritto di critica, posto che quest'ultima, per definizione, non deve essere "giusta" per assumere efficacia scriminante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/1 2025