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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7133 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Maurizio Vergata del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. C.F._2
Tiziana Falvo e Michele Angelo Lupoi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
- resistente e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni del divorzio”.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria disattesa e respinta, previo emanando decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del ricorrente e di nata a Controparte_1
Bologna il 29/06/1969, C.F. ; ivi C.F._2
residente a[...], pronunciare:
Nel merito
- La cessazione dell'obbligo in capo a , nato a Parte_1
Bologna il 26/11/1963, , ivi residente CodiceFiscale_3
in Via del Piombo n. 4, della corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio oggi maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente e di qualunque altra spesa anche straordinaria;
- In subordine, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio nella misura di euro Persona_2
200,00 mensili, intendendosi ivi ricomprese le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, e spese per l'ordinaria cura della persona, nonché la riduzione della quota di partecipazione delle spese straordinarie nella misura del 50%, tutte da concordarsi preventivamente col padre, e ciò fino all'autosufficienza economica del figlio.
2 - Dichiarare tenuta e per l'effetto porre integralmente a carico di le spese straordinarie elencate al numero Controparte_1
32) della parte premessa, da lei sostenute senza prima averle concordate con e comunque senza il suo consenso, Pt_1
esonerando integralmente il ricorrente dal loro pagamento, per un totale di euro 14.963,77, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta giusta;
- Vinte le spese di lite.
In caso di rimessione della causa in istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie diretta e a prova contraria articolate nelle memorie ex art. 473 bis 17 primo e ultimo comma c.p.c. che si trascrivono di seguito sempre per comodità di lettura:
In via istruttoria chiede l'audizione di , coniuge Testimone_1
di , residente a[...]
Stradelli Guelfi n. 8, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che avrebbe dovuto accompagnare , ora Persona_3
all'Ospedale di Genova per un colloquio ma Persona_2
dovette rinunciare per doversi sottoporre con urgenza ad un delicato intervento chirurgico;
2) Dica il teste se , ora , e la madre Persona_3 Persona_2
ne furono messe al corrente;
Controparte_1
3) Dica se prima di questo episodio i rapporti con , Persona_3
ora , erano sereni. Persona_2
3 Si chiede di essere ammessi a prova contraria sul capitolato avversario numeri 2-3-4-5-6, indicando a teste , Testimone_1
già generalizzata, la quale è un teste “inattendibile” al pari di
, che pure la resistente indica a teste sui suddetti Persona_2
capitoli, e che sia anche “ostile” è un giudizio personale della resistente che peraltro allo stato non ha trovato nessun riscontro.
Non sussiste in capo alla signora né una incapacità a Tes_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c., né un divieto ex art. 247 c.p.c., in ogni caso spetta al Giudice valutare l'attendibilità del teste con una prognosi certamente non a priori ma da maturare nel corso dell'escussione”.
Conclusioni della resistente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare inammissibile il ricorso di controparte o, in ogni caso, rigettare le richieste ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare quanto statuito dalle parti consensualmente in sede di modifica delle condizioni del divorzio e omologate dal Tribunale di Bologna con decreto n. 10259/2020 del 24/11/2020 nel procedimento iscritto all'RGN 5508/2020 e con sentenza n. 721/2024 del
04/03/2024 nel procedimento iscritto all'RGN 14844/2023.
Previa, se del caso, rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove così come articolate nelle memorie istruttorie depositate in atti e di cui si riproduce il testo:
4 1) Dica il deponente se, sulla base della diagnosi effettuata ad in data 03.10.2024 (v. doc. 1), la Persona_4
diagnosticata Sindrome mista ansiosa depressiva (ICD-10 F41.2) in un contesto di disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD-10 F60.31), comporti un maggiore sforzo e impegno nello studio.
Si indica come testimone: Dott. con Testimone_2
studio in Bologna (sul capitolo 1)
2) Vero che, da quando il sig. frequenta la sig.ra Parte_1
ai vostri incontri padre-figlio quest'ultima è Testimone_1
sempre presente, pur avendo il teste manifestato la propria contrarierà a tale presenza?
3) Dica il deponente se, nel 2019, il sig. Parte_1
all'inizio del suo percorso verso la transizione di genere si sia opposto a tale scelta.
4) Dica il deponente se, nel 2019, la sig.ra Testimone_1
all'inizio del suo percorso verso la transizione di genere, cercò di farle cambiare idea.
5) Vero che, dal 2022, il teste fa parte di una band musicale e fa volontariato in ambulanza nella Pubblica Assistenza di Bologna?
6) Dica il teste quale attività lavorativa vorrebbe svolgere una volta terminato il percorso di studi universitari. Su tutti i capitoli, si indica come testimone: res.te in Persona_4
Bologna. (capitoli 2, 3, 4, 5 e 6).
5 La scrivente difesa chiede, inoltre, che il Tribunale - ordinare, ex art. 210 c.p.c., al sig. l'esibizione degli ultimi tre anni Pt_1
degli estratti del conto corrente”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024, Parte_1
esponeva che dall'unione matrimoniale fra il ricorrente e era nata in data [...] la figlia Controparte_1
oggi maggiorenne, convivente con la Per_3 Persona_2
madre ed economicamente non autosufficiente;
che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 83/2017, pubblicata l'11 gennaio
2017, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente e dalla resistente a Bologna il 31 marzo
2001; che in sede di divorzio, il Tribunale di Bologna, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, aveva disposto, fra l'altro, che il padre avrebbe versato alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 450,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia fino Per_3
al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
che l'assetto economico dei rapporti fra le parti, ivi compreso l'ammontare del contributo al mantenimento della figlia, era stato in seguito mutato su conclusioni congiunte delle parti stesse, con decreto del Tribunale di Bologna n. 1127/2019 e con decreto del
6 Tribunale di Bologna del 24 novembre 2020; che attualmente era onerato dal versamento mensile di euro Parte_1
650,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
, oltre al 60% delle spese straordinarie scolastiche, Per_2
sanitarie, ricreative, educative ed ogni altra da effettuarsi nell'interesse dello stesso.
sosteneva che il figlio, prossimo ai 21 Parte_1
anni, era iscritto al primo anno del DAMS ed aveva sostenuto solo due esami;
che i rapporti padre e figlio erano da tempo pressochè inesistenti;
che le difficoltà di , allora Persona_2
risalivano alla primissima età scolare, allorchè gli fu Per_3
diagnosticata una forma di dislessia, affrontata con il supporto psicologico per cercare di ovviare alla scarsissima applicazione agli studi;
che il percorso di vita di , anche dopo Persona_2
il cambio di genere, che pur l'aveva aiutato a trovare un suo equilibrio, era “rimasto costellato di una sostanziale infruttuosità delle tante inziative scolastiche e sport/svago, intraprese e non portate a termine, e che tuttavia la madre” aveva “assecondato in ragione dell'aiuto di cui aveva avuto bisogno Persona_2
“nella fase di transizione ma senza una vera ratio e comunque quasi mai consultandosi con il padre”; che il diploma scolastico era stato conseguito in una scuola privata, dopo l'abbandono di tre istituti superiori a Bologna;
che l'iscrizione all'istituto privato per il recupero del quarto e del quinto anno delle superiori ed il conseguimento del diploma era avvenuto contro il parere del
7 padre ed era costato complessivamente euro 8.297,00, oltre al costo del conseguimento del diploma pari ad euro 150,00; che il ricorrente aveva inoltre sempre manifestato il proprio dissenso alla madre per il generale e costante ricorso al “privato” per qualsiasi iniziativa riguardasse il figlio, ivi comprese le lezioni individuali per attività sportive e l'assistenza medico- specialistica presso psicologi e dietisti privati, con conseguenti
“impegni di spesa anche importanti”, “spesso non proporzionati alle possibilità reddituali del padre” e che la madre aveva
“assunto senza interpellare il padre o senza il suo consenso, richiedendone poi la quota-parte di sua spettanza”; che “l'assenza di un percorso di autoresponsabilità di anche Persona_2
grazie al comportamento remissivo della madre” che ne assecondava “ogni richiesta senza condividerle con il padre”, inducevano il ricorrente a chiedere al Tribunale la cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio o in subordine una sua sensibile riduzione;
che il ricorrente intendeva chiedere che fossero integralmente poste a carico della convenuta le spese straordinarie sostenute senza prima averle concordate con il e comunque senza il suo Pt_1
consenso, spese pari a complessivi euro 14.963,77.
Sulla base di tali premesse, chiedeva che Parte_1
il Tribunale disponesse la cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente della corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio oggi maggiorenne ma non Persona_2
8 economicamente autosufficiente e di qualunque altra spesa anche straordinaria ed in via subordinata che disponesse la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio nella misura di euro
200,00 mensili, “intendendosi ivi ricomprese le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, e spese per l'ordinaria cura della persona” e con la riduzione della quota di partecipazione delle spese straordinarie nella misura del 50%, tutte da concordarsi preventivamente con il padre, e ciò fino all'autosufficienza economica del figlio. Lo stesso ricorrente chiedeva altresì che fosse dichiarata tenuta Controparte_1
e che le fossero poste a carico le spese straordinarie elencate nel ricorso, da lei sostenute senza prima averle concordate con il e comunque senza il suo consenso, esonerando Pt_1
integralmente il ricorrente dal loro pagamento, per un totale di euro 14.963,77, ovvero per quella diversa somma ritenuta giusta, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio affermando Controparte_1
che come rilevato anche dal ricorrente, il percorso scolastico del figlio era stato molto complesso fin dalle prime classi Per_2
della scuola elementare, a causa della diagnosi di dislessia, all'età di sette anni e del disturbo borderline di personalità e nello specifico “di disregolazione emotiva con sindrome ansioso depressiva”, durante le scuole superiori, cui si era aggiunta la necessità di “dover affrontare l'incongruenza di genere”; che
9 nonostante tali avvenimenti, che avevano reso più difficile il suo percorso didattico, il figlio della coppia era comunque riuscito a portare a termine gli studi con buoni risultati e da poche settimane aveva iniziato il secondo anno del DAMS presso l'Università di Bologna, con buoni risultati;
che rispetto alla situazione oggetto del precedente procedimento di modifica delle condizioni del divorzio, non si era verificato nulla di nuovo;
che le frequentazioni tra il ricorrente e il figlio erano diminuite sempre più nel corso degli anni, a seguito del comportamento del padre, che aveva sempre imposto, durante gli incontri con la presenza della sua attuale moglie, nonostante fosse a Per_2
conoscenza del pessimo rapporto che intercorreva tra i due;
che il padre inoltre non aveva mai supportato nel suo percorso Per_2
che lo aveva portato al cambiamento di genere;
che, quanto al contestato eccessivo ricorso al “privato”, la scelta di seguire lezioni individuali private era stata fatta poiché queste portavano un maggiore rendimento al ragazzo, anche alla luce della dislessia che gli era stata diagnosticata fin da bambino;
che il era sempre stato informato in anticipo di tali scelte e non Pt_1
aveva ha mai espresso la volontà di proporre lezioni collettive per che inoltre era stato proprio il padre, fin da quando Per_2
era bambino, ad aver fatto “ricorso al privato”, posto che Per_2
il ragazzo aveva frequentato le scuole elementari e medie in un istituto privato su scelta del ricorrente, così come anche le visite specialistiche a pagamento (quali ortopedico, oculista, e così via)
10 erano state fatte presso gli stessi medici da cui il padre portava fin da quando era piccolo;
che non erano emerse Per_2
circostanze nuove quanto alle condizioni economiche del ricorrente, tali da legittimare una modifica delle condizioni del divorzio nel senso richiesto dal e neppure le condizioni Pt_1
della madre erano mutate dopo l'adozione dell'ultimo provvedimento giudiziale.
Sulla base di tali premesse, asseriva Controparte_1
che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda avversaria, in quanto non era stato dimostrato da parte del ricorrente, onerato della prova, un sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, già valutate in occasione del precedente provvedimento giudiziale, né un miglioramento delle condizioni economiche della madre, che erano rimaste invariate e poiché il figlio, che aveva solo 21 anni e stava proseguendo il proprio percorso di studi, non era ancora economicamente autosufficiente. Da ultimo la resistente eccepiva l'inammissibità e comunque l'infondatezza della richiesta avversaria di porre a carico della madre le spese straordinarie per il figlio già dalla stessa sostenute, trattandosi di questione patrimoniale che non poteva essere discussa nel presente procedimento, avente ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio e che comunque già costituiva oggetto di opposizione di al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1
per il pagamento delle stesse somme.
[...]
11 La resistente chiedeva dunque che il Tribunale dichiarasse inammissibile il ricorso della controparte o, in ogni caso, rigettasse le richieste ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e che per l'effetto confermasse quanto statuito consensualmente dalle parti in sede di modifica delle condizioni del divorzio, omologata dal Tribunale di Bologna con decreto n.
10259/2020 del 24 novembre 2020, con vittoria di spese di lite.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, il Giudice relatore, con ordinanza resa il 5 novembre
2024, confermava le condizioni di cui al decreto del 24 novembre
2020, a sua volta confermate dalla sentenza pubblicata il 4 marzo
2024, dichiarava inammissibile la prova per testi articolata da entrambe le parti, in quanto avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione e fissava l'udienza per la discussione, ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova. La causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni delle parti.
Va rilevato preliminarmente, sotto il profilo processuale, che con la menzionata ordinanza il Giudice relatore aveva fissato l'udienza per la discussione e la remissione della causa al
Collegio, avendo ritenuto la causa matura per la decisione, senza assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 473 bis. 28, co. 1, lett. a), b) e c), c.p.c.
12 Cionostante, le parti hanno depositato le comparse conclusioniali e le memorie di replica, senza che sia stato rilevato il difetto dell'assegnazione dei predetti termini. Il deposito degli scritti finali, ai quali le parti si sono riportate all'udienza di remissione della causa al Collegio, ha di fatto sostituito la discussione ed ha consentito al ricorrente e alla resistente di svolgere compiutamente ogni loro difesa.
Osserva inoltre il Tribunale che va ribadita la decisione di non ammettere le prove testimoniali richieste dalle parti, assunta dal Giudice relatore nella menzionata ordinanza, atteso che le prove dedotte, oltre ad essere in parte non ritualmente articolate, sono comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa. Non necessaria altresì è l'acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza di esibizione documentale proposta dalla resistente, che quindi va respinta.
Ciò premesso, si rileva che avendo agito Parte_1
per ottenere la modifica di una condizione dello scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, avrebbe dovuto dimostrare, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., che dopo la pronuncia del precedente provvedimento di mutamento delle condizioni del divorzio, è intervenuto un ulteriore mutamento delle circostanze, tale da giustificare l'accoglimento della propria domanda.
Osserva in primo luogo il Tribunale che lo stesso ricorrente ha escluso che tale mutamento riguardi le sue condizioni
13 economiche o patrimoniali. Nel ricorso ha Parte_1
chiarito infatti che nella situazione reddituale rappresentata nell'atto introduttivo del procedimento il ricorrente si trovava anche quando fu sottoscritto il ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio relative al mantenimento del figlio, cui fece seguito il provvedimento del Tribunale di Bologna del
24 novembre 2020 (documento n. 3 della parte ricorrente). Il ha affermato quindi che in questo procedimento egli “non Pt_1
si duole di intervenuti cambiamenti in peius della sua capacità di reddito”, né della circostanza che ha recentemente trasferito alla resistente, a titolo di pagamento dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 5, co. 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la proprietà della quota pari alla metà dell'intero della casa coniugale di via Enriques n. 11 (v. pag. 12 del ricorso e la sentenza del Tribunale di Bologna 4 marzo 2024,
n. 721/2024, documento n. 10 della ricorrente).
Né risulta allegato da parte di un Parte_1
mutamento in melius delle condizioni economiche e patrimoniali della resistente, essendo incontestato fra le parti che queste non sono mutate rispetto all'adozione del precedente provvedimento del 24 novembre 2020.
Il ricorrente ha invece sostenuto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto del figio al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione rispettoso
14 delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purchè compatbili con le condizioni economiche dei suoi genitori, che la propria domanda si fonda sulla circostanza che il figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, cerca, “con l'avvallo della madre, di rimanere nel mondo della scuola nonostante non ne abbia mai dimostrato risorse ed interesse”, come sarebbe dimostrato dal suo curriculum scolastico, pur non essendo questo un “sano e valido progetto educativo”, che non aiuterà
[...]
“a formarsi e ad autoresponsabilizzarsi nella vita adulta, Per_2
e ciò al netto della fragilità connessa ad percorso di cambiamento di genere intrapreso, che certamente ha dovuto affrontare Per_2
ma anche non è né un alibi né un handicap” (pag. 11 e 12 del ricorso e quanto esposto nella memoria ex art. 473 bis.17, co. 1,
c.p.c. in data 15 ottobre 2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento”, “a carico del richiedente”, “verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento”
(così fra le altre, in motivazione, Cass., sez. I, ord. 16 settembre
2024, n. 24731; v. inoltre le altre pronunce della Corte di
15 cassazione richiamate dalla resistente a pag. 7 e s. della comparsa di costituzione e risposta).
Nella fattispecie in esame, entrambi i genitori hanno sottolineato che il percorso scolastico del figlio Persona_2
è stato piuttosto complesso, fin dalle prime classi della scuola elementare: quando aveva solo sette anni, gli venne diagnosticata la dislessia, alla quale si aggiunse, durante le scuole superiori, il disturbo borderline di personalità e nello specifico di
“disregolazione emotiva con sindrome ansioso depressiva” (v. il documento n. 1 della resistente), oltre a dover affrontare l'incongruenza di genere. Tali avvenimenti, come sottolineato da hanno di certo reso più difficile il percorso Controparte_1
scolastico del figlio, che è comunque riuscito a portare a termine gli studi con buoni risultati (v. il documento n. 2 della parte resistente) ed è oggi iscritto al secondo anno del corso di studi del
DAMS presso l'Università di Bologna (documento n. 3 della resistente, dal quale risulta che durante il primo anno
[...]
ha sostenuto 4 esami, su 5 annuali previsti nel Persona_4
suo corso di studi, oltre ad aver superato, con esito positivo, gli
OFA, ossia gli obblighi formativi presenti nel piano di studi), al fine di realizzare il suo desiderio di diventare tecnico del suono, aspirazione questa che appare in linea con gli interessi che il ragazzo ha mostrato fin da bambino, avendo iniziato lezioni di musica dall'età di 9 anni, come evidenziato dalla resistente (v. pag. 1 della memoria datata 23 ottobre 2024).
16 Alla luce di quanto premesso in fatto e documentato e della richiamata giurisprudenza, appaiono dunque sussistenti i presupposti che ai sensi dell'art. 337 septies, co. 1, c.p.c. fondano e continuano a fondare l'obbligo da parte del padre di versare il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, essendo provato che
[...]
, di 21 anni, frequenta, con buoni risultati, il secondo Per_2
anno del corso di studi del DAMS, in continuità con i corsi di chitarra, basso elettrico e batteria frequentati in passato, come ammesso dallo stesso (v. pag. 10 del ricorso e il Pt_1
documento n. 1 allegato alla memoria datata 15 ottobre 2024).
Ne consegue quindi che la domanda del ricorrente, avente ad oggetto la cessazione dell'obbligo in capo al padre di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio
, così come ogni spesa anche straordinaria, e la Persona_2
domanda subordinata di riduzione dell'assegno stesso e del contributo alle spese devono essere respinte.
Quanto alla residua domanda di si Parte_1
osserva che il ricorrente ha chiesto di dichiarare tenuta e per l'effetto di porre integralmente a carico della le spese CP_1
straordinarie per il figlio da lei sostenute senza prima averle concordate con il esonerando integralmente il ricorrente Pt_1
dal loro pagamento, per un totale di euro 14.963,77.
Tale domanda, come eccepito dalla resistente, è inammissibile, in quanto il presente procedimento ha come
17 oggetto necessario ed esclusivo la verifica dei presupposti per una modifica delle condizioni che attualmente regolano i rapporti fra le parti a seguito del divorzio e non rientra in tale oggetto necessario, né vi è connessa, la domanda del ricorrente di risolvere una controversia di natura patrimoniale insorta fra le parti rispetto a spese già sostenute, in forza delle condizioni di cui è stata chiesta la modifica.
Va rilevato peraltro che fra il ricorrente e la resistente è pendente, presso questo Tribunale, il procedimento n.r.g.
10408/2024, avente ad oggetto l'opposizione di Parte_1
al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Controparte_1
per ottenere il pagamento delle suddette spese straordinarie sostenute per il figlio (v. i documenti n. 14 e 15 Persona_2
della resistente). E' quindi in tale procedimento pendente fra le parti che le questioni oggetto della domanda in esame dovranno essere discusse e decise.
Le considerazioni che precedono superano i rilievi del ricorrente circa l'esistenza di una “continenza oggettiva e soggettiva” fra le due cause, che comporterebbe che “la decisione della lite deve essere riconosciuta in capo al Giudice della causa preventivamente promossa, la presente appunto, con l'inevitabile corollario che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla resistente dovrà essere dichiarato nullo dal Giudice dell'opposizione per essere stato emesso in una situazione di incompetenza per continenza del Giudice che lo ha emesso”, così come eccepito “dal Pt_1
18 col ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla
(v. pag. 11 della memoria del ricorrente in data 15 CP_1
ottobre 2024).
Anche qualora si ritenesse di superare le considerazioni svolte, non di “continenza” si dovrebbe comunque trattare, come eccepito dalla resistente, in quanto non si è in presenza nè di cause aventi gli stessi soggetti e la stessa causa petendi, con differenza solo quantitativa nel petitum (secondo la lettura tradizionale di “continenza” ex art. 39 c.p.c.), né di questioni dedotte nella causa proposta anteriormente, che costituiscono un presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo, con un nesso di pregiudizialità logica ravvisabile tra le due cause
(cosiddetta continenza qualitativa, secondo una lettura più ampia di continenza, accolta anche dalla giurisprudenza). Si potrebbe ipotizzare, piuttosto, una connessione fra cause, con conseguente possibile applicazione dell'art. 274 c.p.c., che non è stata tuttavia neppure invocata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
19 a) rigetta la domanda proposta da avente ad Parte_1
oggetto la cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio
, così come ogni spesa anche straordinaria, e la Persona_2
domanda subordinata di riduzione dell'assegno stesso e del contributo alle spese;
b) dichiara inammissibile la residua domanda del ricorrente;
c) condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida Controparte_1
d'ufficio in complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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