TRIB
Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/10/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1076/2021
FRA
[...]
[...
Parte_1
Oggi 21 ottobre 2024 alle ore 10,30 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. NARDINI INES
Per parte convenuta: l'avv. PESENTI MARCO sostituito dall'avv. Antonella Scotellaro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Nardini precisa le conclusioni come da memorie conclusionali depositate, facendo presente di aver depositato nel fascicolo telematico la nota spese e competenze e la delibera COA di ammissione al gratuito patrocinio, di cui chiede la liquidazione.
L'avv. Scotellaro conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,00 all'esito della camera di consiglio.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Nardini ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, c.so Mazzini, 170, in virtù di procura in atti
Attrice-opponente contro
(c.f. ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Marco Stefano Rosati in Ascoli Piceno, via Pretoriana, 45, in virtù di procura in atti
Convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo n. 160/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3.3.2021 con il quale le veniva ingiunto, in solido con , il pagamento della somma di € 5.958,39, oltre ulteriori Controparte_2
interessi moratori al tasso contrattuale ed alle spese legali della procedura monitoria come liquidate;
ciò
pagina 2 di 6 a titolo di rate scadute del contratto di finanziamento n. 3952769 del 18.2.2011 concesso dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena, poi ceduto.
A fondamento della domanda parte opponente ha eccepito: in via preliminare l'omessa notifica della cessione del credito da parte della Banca predetta, l'avvenuta prescrizione decennale del diritto azionato alla data del 18.2.2021, il difetto dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto di ingiunzione nonché l'improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione;
nel merito l'illegittimità del decreto opposto perché emesso sulla base di un piano di ammortamento non concordato e con quantum erroneo per illegittimità degli interessi di mora applicati.
Per tali motivi ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta fondata
l'opposizione: in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto
per difetto di notifica della cessione del contratto nel domicilio eletto e per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e conseguente prescrizione del diritto fatto valere;
in via pregiudiziale e
subordinatamente alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il mancato espletamento del tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di mediazione
previsto per legge, e conseguentemente ordinare alle parti di procedere all'indicato incombente, con
ogni conseguente provvedimento di legge e di ragione;
con vittoria di spese e competenze di causa;
nel
merito, revocare, annullare e dichiarare inammissibile, illegittimo ed inefficace l'opposto Decreto
Ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto dall'opponente, e comunque che non è dovuto nell'ammontare richiesto per illegittimità degli interessi e quant'altro applicato;
in ogni caso con
vittoria di spese e competenze di causa. Salvis iuribus. Salvo e riservato ogni diritto, eccezione, deduzione e richieste anche istruttorie ex art.183 c.p.c.., ivi compresa l'anticipata CTU contabile”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la a mezzo della mandataria in intestazione, contestando Pt_1
in fatto ed in diritto l'opposizione e chiedendone il rigetto (oltre a svolgere domande subordinate),
previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 8.10.2021 e assegnati i i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, previo espletamento della mediazione, è stata istruita pagina 3 di 6 documentalmente e a mezzo di CTU contabile;
all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc di cui viene data lettura.
L'opposizione risulta infondata e va, quindi, rigettata.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, che ne ha dedotto il momento iniziale di decorrenza alla data di stipulazione del contratto di finanziamento del 18.2.2011.
Essa va disattesa sulla base del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui “nel contratto di
mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza
dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. 08.07.2020, n. 14298;
conf. Cass. 30.08.2011, n. 17798; Cass. 30.09.2021, n. 26559).
Con riguardo alla durata del termine di prescrizione, il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo conduce all'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “l'unicità del debito contratto non
determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di
ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati
sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c.” (Cass. 10.02.2023, n. 4232; conf. Cass. Sez. Un. 14.07.1994, n. 1110; Cass.
30.08.2002, n. 12707; Cass. 08.08.2013, n. 18915).
Con il contratto di finanziamento de quo la si è obbligata a rimborsare l'importo finanziato in Pt_1
n. 72 rate mensili a far data dal 19.04.2011 sino al 19.04.2017 e la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è intervenuta l'8 aprile 2021, quindi ampiamente prima del maturarsi della prescrizione decennale.
Alla luce di quanto sopra non è necessario esaminare la validità/idoneità delle lettere di interruzione della prescrizione depositate in giudizio dalla convenuta, contenenti anche la comunicazione al cliente
Pt_ della cessione del credito alla .
Infatti, a fronte della mancata contestazione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e del difetto anche della sola allegazione di aver corrisposto il rimborso dei ratei di finanziamento alla banca pagina 4 di 6 cedente, come nella fattispecie, è applicabile il principio secondo il quale: “La notificazione della
cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera,
purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto
obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”
(così Cass. Civ. Sez. III, del 28.1.2014 n. 1770).
Infondata è pure l'asserzione dell'opponente che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza di prova scritta, anche per non avere la banca depositato un idoneo estratto conto certificato ai sensi dell'art 50 Tub.
Detta eccezione non è condivisibile, atteso che parte convenuta, sin dalla proposizione della domanda monitoria, ha depositato un estratto conto certificato dal Dirigente della Banca Monte dei Paschi, prima della cessione, di confomità alle scritture contabili della banca stessa (cfr. all. 8), il quale soddisfa i requisiti di forma e sostanza prescritti dall'art. 50 T.U.B.; ha, inoltre, prodotto il prospetto di calcolo degli interessi moratori (cfr. all. 9) dal quale si evince l'applicazione del tasso di mora nella percentuale convenuta contrattualmente del 15,96%.
Comunque sia, in merito alla proposizione della eccezione della carenza dei presupposti previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “l'opposizione a
decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi
allo speciale sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le
norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione é
investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione
(nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto
ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e
non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (così Cass. civ. n. 1184/2007).
Orbene la CTU redata dal dott. ha confermato che il calcolo degli interessi di mora Persona_1
richiesti da parte opposta è corretto in applicazione del tasso previsto contrattualmente e che, il tasso pagina 5 di 6 soglia vigente al momento della sottoscrizione del finanziamento era largamente superiore al 15.960%,
risultando del 16,950%.
In conclusione, il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo in base a tali documenti risulta pienamente esigibile e, attesa la prova del credito e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, esso deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 47/2022 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione ad eccezione della fase istruttoria, limitata alle sole memorie ex art. 183, 6 comma cpc e decisoria, per la modalità semplificata della decisione.
In base al medesimo principio le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o respinta:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2021 del Tribunale di Ascoli
Piceno, che conferma;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.600,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap di legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 21 ottobre 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1076/2021
FRA
[...]
[...
Parte_1
Oggi 21 ottobre 2024 alle ore 10,30 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte attrice: l'avv. NARDINI INES
Per parte convenuta: l'avv. PESENTI MARCO sostituito dall'avv. Antonella Scotellaro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Nardini precisa le conclusioni come da memorie conclusionali depositate, facendo presente di aver depositato nel fascicolo telematico la nota spese e competenze e la delibera COA di ammissione al gratuito patrocinio, di cui chiede la liquidazione.
L'avv. Scotellaro conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,00 all'esito della camera di consiglio.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Nardini ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, c.so Mazzini, 170, in virtù di procura in atti
Attrice-opponente contro
(c.f. ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Marco Stefano Rosati in Ascoli Piceno, via Pretoriana, 45, in virtù di procura in atti
Convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo n. 160/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3.3.2021 con il quale le veniva ingiunto, in solido con , il pagamento della somma di € 5.958,39, oltre ulteriori Controparte_2
interessi moratori al tasso contrattuale ed alle spese legali della procedura monitoria come liquidate;
ciò
pagina 2 di 6 a titolo di rate scadute del contratto di finanziamento n. 3952769 del 18.2.2011 concesso dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena, poi ceduto.
A fondamento della domanda parte opponente ha eccepito: in via preliminare l'omessa notifica della cessione del credito da parte della Banca predetta, l'avvenuta prescrizione decennale del diritto azionato alla data del 18.2.2021, il difetto dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto di ingiunzione nonché l'improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione;
nel merito l'illegittimità del decreto opposto perché emesso sulla base di un piano di ammortamento non concordato e con quantum erroneo per illegittimità degli interessi di mora applicati.
Per tali motivi ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta fondata
l'opposizione: in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto
per difetto di notifica della cessione del contratto nel domicilio eletto e per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e conseguente prescrizione del diritto fatto valere;
in via pregiudiziale e
subordinatamente alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il mancato espletamento del tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di mediazione
previsto per legge, e conseguentemente ordinare alle parti di procedere all'indicato incombente, con
ogni conseguente provvedimento di legge e di ragione;
con vittoria di spese e competenze di causa;
nel
merito, revocare, annullare e dichiarare inammissibile, illegittimo ed inefficace l'opposto Decreto
Ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto dall'opponente, e comunque che non è dovuto nell'ammontare richiesto per illegittimità degli interessi e quant'altro applicato;
in ogni caso con
vittoria di spese e competenze di causa. Salvis iuribus. Salvo e riservato ogni diritto, eccezione, deduzione e richieste anche istruttorie ex art.183 c.p.c.., ivi compresa l'anticipata CTU contabile”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la a mezzo della mandataria in intestazione, contestando Pt_1
in fatto ed in diritto l'opposizione e chiedendone il rigetto (oltre a svolgere domande subordinate),
previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 8.10.2021 e assegnati i i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, previo espletamento della mediazione, è stata istruita pagina 3 di 6 documentalmente e a mezzo di CTU contabile;
all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc di cui viene data lettura.
L'opposizione risulta infondata e va, quindi, rigettata.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, che ne ha dedotto il momento iniziale di decorrenza alla data di stipulazione del contratto di finanziamento del 18.2.2011.
Essa va disattesa sulla base del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui “nel contratto di
mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza
dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. 08.07.2020, n. 14298;
conf. Cass. 30.08.2011, n. 17798; Cass. 30.09.2021, n. 26559).
Con riguardo alla durata del termine di prescrizione, il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo conduce all'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “l'unicità del debito contratto non
determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di
ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati
sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c.” (Cass. 10.02.2023, n. 4232; conf. Cass. Sez. Un. 14.07.1994, n. 1110; Cass.
30.08.2002, n. 12707; Cass. 08.08.2013, n. 18915).
Con il contratto di finanziamento de quo la si è obbligata a rimborsare l'importo finanziato in Pt_1
n. 72 rate mensili a far data dal 19.04.2011 sino al 19.04.2017 e la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è intervenuta l'8 aprile 2021, quindi ampiamente prima del maturarsi della prescrizione decennale.
Alla luce di quanto sopra non è necessario esaminare la validità/idoneità delle lettere di interruzione della prescrizione depositate in giudizio dalla convenuta, contenenti anche la comunicazione al cliente
Pt_ della cessione del credito alla .
Infatti, a fronte della mancata contestazione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e del difetto anche della sola allegazione di aver corrisposto il rimborso dei ratei di finanziamento alla banca pagina 4 di 6 cedente, come nella fattispecie, è applicabile il principio secondo il quale: “La notificazione della
cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera,
purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto
obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”
(così Cass. Civ. Sez. III, del 28.1.2014 n. 1770).
Infondata è pure l'asserzione dell'opponente che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza di prova scritta, anche per non avere la banca depositato un idoneo estratto conto certificato ai sensi dell'art 50 Tub.
Detta eccezione non è condivisibile, atteso che parte convenuta, sin dalla proposizione della domanda monitoria, ha depositato un estratto conto certificato dal Dirigente della Banca Monte dei Paschi, prima della cessione, di confomità alle scritture contabili della banca stessa (cfr. all. 8), il quale soddisfa i requisiti di forma e sostanza prescritti dall'art. 50 T.U.B.; ha, inoltre, prodotto il prospetto di calcolo degli interessi moratori (cfr. all. 9) dal quale si evince l'applicazione del tasso di mora nella percentuale convenuta contrattualmente del 15,96%.
Comunque sia, in merito alla proposizione della eccezione della carenza dei presupposti previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “l'opposizione a
decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi
allo speciale sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le
norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione é
investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione
(nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto
ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e
non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (così Cass. civ. n. 1184/2007).
Orbene la CTU redata dal dott. ha confermato che il calcolo degli interessi di mora Persona_1
richiesti da parte opposta è corretto in applicazione del tasso previsto contrattualmente e che, il tasso pagina 5 di 6 soglia vigente al momento della sottoscrizione del finanziamento era largamente superiore al 15.960%,
risultando del 16,950%.
In conclusione, il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo in base a tali documenti risulta pienamente esigibile e, attesa la prova del credito e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, esso deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 47/2022 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione ad eccezione della fase istruttoria, limitata alle sole memorie ex art. 183, 6 comma cpc e decisoria, per la modalità semplificata della decisione.
In base al medesimo principio le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o respinta:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2021 del Tribunale di Ascoli
Piceno, che conferma;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.600,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap di legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 21 ottobre 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6