Articolo 9 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 giugno 1985
Art. 9.
Le societa' di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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