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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 5232 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022 promossa da,
Parte_1
con avv. Luiso Loredana giusto mandato in atti
-parte attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con avv. Monica Dominici giusto mandato in atti
-parte convenuta e
Controparte_2
- parte convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate ex art. 127 ter cpc e precisamente:
Parte attrice: precisa le conclusioni come nell'atto introduttivo (cfr “…accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro occorso al sig. Controparte_2 Parte_1
in data 15.12.2019; - accertare e dichiarare che la compagnia , in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a risarcire di tutti i danni subiti e Parte_1
subendi, patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- conseguentemente condannare i convenuti e l' , in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, per le causali di cui in narrativa, a corrispondere le somme dovute a titolo di danno patrimoniale e non subiti dall'attore nella residua somma - comprensiva del danno biologico, danno morale e spese mediche sostenute – che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo, detratti gli acconti già corrisposti dalla Compagnia assicuratrice;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”)
Parte convenuta : conclude come in comparsa di costituzione e risposta … CP_1
“Voglia il Tribunale adito:
- in tesi, accertata la tipologia e l'entità dei danni subiti dal OR , in conseguenza Parte_1 dell'evento dedotto in giudizio, dichiarare la somma offerta e corrisposta ante causam interamente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria;
conseguentemente, e per l'effetto, respingere la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata e non provata;
- in ipotesi, pur denegata, di riconoscimento di residue ragioni risarcitorie in favore del OR
, ridurre la domanda risarcitoria attorea a quanto risulterà di giustizia. Parte_1
- Comunque con vittoria di spese e competenze di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. ha agito in giudizio formulando domanda di risarcimento dei danni riportati a Parte_1
seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto in data 15.12.2009, ore 02,30 circa, in Firenze lungo il
Viale Machiavelli, in qualità di terzo trasportato sull'auto Mercedes E 350 tg. FW970TZ, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata per la RCA con l' Controparte_2 [...]
(polizza n. 527923948). Controparte_1
Il sig. ha assunto di aver riportato lesioni personali per le quali , per conto del Pt_1 CP_1
proprio assicurato, ha corrisposto ante causam la somma di € 5.000,00 (€ 4.300,00 per danno ed €
700,00 per spese legali) sulla base degli accertamenti effettuati dal proprio medico-legale di fiducia e trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
Il sig. , infatti, ha lamentato di aver subito maggiori danni giusta relazione medico-legale Pt_1
redatta dal dott. di cui ha chiesto il risarcimento. Persona_1
Il sig. non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
La si è costituita in giudizio non contestando l'an debeatur e deducendo di aver già CP_1
provveduto a risarcire integralmente il sig. dei danni subiti a seguito del sinistro de quo;
ha CP_2 contestato la maggior richiesta risarcitoria formulata dall'attore in quanto non provata e, per tale motivo, ha istato per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita solo con una CTU medico legale.
Viene decisa dallo scrivente Giudice sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La responsabilità
L'an non è in contestazione.
Pertanto si ometterà l'esame in fatto ed in diritto della problematica sottesa al presente giudizio ritenuta riconosciuta la piena responsabilità del sig. nella causazione del Controparte_2
sinistro del 15.12.2009, ore 02,30 circa, in Firenze lungo il Viale Machiavelli, allorquando l'auto
Mercedes E 350 tg. FW970TZ, di sua proprietà e da questo condotta, nell'affrontare una curva finiva contro un albero posto al lato della carreggiata, provocando lesioni al sig. , Parte_1
trasportato a bordo della stessa.
Il sig. , difatti, agisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 per Pt_1
l'integrale ristoro dei danni non patrimoniali, fisici e psichici, sofferti e non integralmente risarciti dalla , compagnia assicuratrice dell'auto condotta dal per la RCA Controparte_1 CP_2
(polizza n. 527923948).
Si evidenzia, inoltre, che l'operatività della polizza non è stata contestata tanto che ha CP_1
provveduto già ante causam a corrispondere al sig. la somma di € 5.000,00 (€ 4.300,00 per Pt_1 danno ed € 700,00 per spese legali) sulla base degli accertamenti effettuati dal medico-legale di fiducia della Compagnia.
Il danno
Vertendo la causa sulla quantificazione del danno lamentato dal sig. , soccorre la relazione Pt_1
depositata dal consulente dell'Ufficio nominato per gli accertamenti medico-legali dott. il Per_2
quale, ha accertato in stretto nesso di causalità come “L'evento avvenuto il 15 dicembre 2019 è dotato di adeguata efficienza lesiva il 15 dicembre 2019 è dotato di adeguata efficienza lesiva nell'aver prodotto le lesioni accertate in sede di prime cure presso pronto soccorso ospedaliero a distanza di circa dieci ore dal fatto. Questo intervallo temporale non esclude in alcun modo la correlazione causale fra evento con la dinamica del sinistro del corpo sternale e ferita lineare al dorso della mano destra data l'attendibilità di dette lesioni con l'entrata in funzione degli air bags e
l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del leso. In atti sono depositate due fotografie del 30 dicembre 2019 che mostrano la presenza di soffusione ematica sottocutanea in fase evolutiva dato il cromatismo, a carico della porzione alta del torace e in sede addominale (questa di piccole dimensione e probabilmente sul lato destro del corpo): queste alterazioni sono attendibilmente conseguenti allo stravaso ematico derivante dalla frattura sternale e per una postura declive (clinostatismo) con diffusione per gravità dello stravaso ematico tuttavia superficiale, mentre all'addome per una probabile compressione da cintura in detta sede a motivo della estensione e della morfologia. L'assenza in pronto soccorso di ematomi non deve in alcun modo meravigliare proprio perché l'evidenziarsi della soffusione ematica a distanza è tipica della lesione riportata e denota, indirettamente, una ridotta mobilità del paziente. Il controllo radiografico effettuato il 10 gennaio 2020 mostra l'evoluzione riparativa della frattura di sterno ed esclude (alle ecografie) lesioni alla spalla sinistra e al polso destro, mentre al ginocchio destro si referta una residua falda di versamento articolare senza lesioni tendinee e dei legamenti collaterali. Si tratta di un reperto assolutamente aspecifico e soprattutto di invero lievissima entità (falda) alla luce della esclusione di altre lesioni al pronto soccorso. Del resto si deve focalizzare l'attenzione sui seguenti dati: la prognosi cessata il 10 gennaio 2020, l'assenza lavorativa cessata il 6 gennaio 2020 pur in mansione di tipo amministrativo, quindi sedentario, la completa assenza di terapie di rilievo a livello delle articolazioni (rachide e arti superiori) che vengono attestate nella certificazione ortopedica del 30 dicembre 2019, che tuttavia non riporta alcun dato obiettivato dallo specialista e quindi è palesemente priva di adeguata valenza probatoria circa la condizione clinica del paziente non essendo atta a dimostrare in alcun modo altra lesività, data peraltro la negatività degli accertamenti ecografici effettuati. La risonanza magnetica del 10 gennaio 2020 al ginocchio sinistro esclude fatti contusivi ossei (edema) che invece si verificano nel caso di lesività dei legamenti crociati, come anche di versamento articolare pur descrivendosi una lesione intra- ligamentosa del crociato anteriore e probabilmente la specialista radiologa intendeva intra- sinoviale, che è un raro tipo di lesività che si produce e non determina versamento articolare perché la conservazione del rivestimento articolare del legamento impedisce il sanguinamento intra-articolare. Siamo di fronte a un aspetto tuttavia dubbio non essendo state riferite manifestazioni a detta articolazione in pronto soccorso, con degenza protrattasi per poco meno di quarantotto ore, tuttavia non si può completamente escludere la riconducibilità al sinistro in trattazione di detta alterazione ligamentosa che appare comunque invero modesta allo stato attuale. La certificazione e gli accertamenti successivi poi riportano alterazioni e segmenti corporei, attestati a distanza temporale incongrua per correlarli al fatto per cui è causa: non si ha mai dimostrazione di una lesione al polso e il dato radiologico (RM) è talmente tenue che non è significativo per lesione perlomeno recente e correlabile al sinistro;
non sono in alcun modo documentate lesioni alle spalle e ai legamenti collaterali del ginocchio destro e anche sinistro;
non risulta mai riportato un interessamento rachideo e neanche alle spalle;
come già in precedenza il quadro descrittivo obiettivo è inadeguato in quanto minimale e non significativo per esiti traumatici recenti.”. Il dott. ha quindi sottolineato “Siamo pertanto di fronte a una lesività che ha condotto a Per_2
un periodo di inabilità temporanea biologica che si sarebbe esaurito in ventisei giorni come attestato, ma che – dato il quadro radiologico del controllo del 10 gennaio 2020, può comunque prolungarsi ulteriormente dato il tipo di frattura che è credibile non abbia raggiunto la completa stabilizzazione nel periodo suddetto visto anche il quadro fotografico del 30 dicembre 2019.
L'assenza lavorativa di poco più di venti giorni porta a ritenere – in accordo con i consulenti tecnici di parte – accettabile una inabilità temporanea biologica pari a 20 (venti) giorni come parziale al 75%, ulteriori 20 (venti) al 50% e infine 20 (venti) giorni al 25.” e che da tali lesioni è derivata una IP nella misura del 5 % (cinque per cento).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate dalle osservazioni dei CTP (neanche inviate) e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale riportato dal sig. . Pt_1
Liquidazione del danno biologico
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice fa ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di micropermanenti (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005), trattandosi dell'unica normativa cogente nella subiecta materia (danno al terzo trasportato) stanti le risultanze della Ctu,.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità permanente (5%) e temporanea
(per la cui stima si rinvia direttamente a quanto sopra riportato), dell'età del leso al momento del fatto (anni 35) in applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate (da ultimo nel 2024-2025) per le cc.dd. micropermanenti nel sistema introdotto dal decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 (art. 139, commi 1 e 3), il calcolo risulta il seguente:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 35 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 6.216,66 Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
TOTALE GENERALE: € 7.873,86
In merito alla richiesta di risarcimento del danno morale, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
In linea di principio va evidenziato che la Suprema Corte ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento” (cfr. Cass. n.17209/2015).
In caso di incidente stradale - ha affermato infatti la Cassazione - il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(Cass n. 6444 /2023).
Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'"autonomia ontologica" del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (cfr. “non va comunque riconosciuta la personalizzazione del danno biologico, in assenza di allegazioni in punto di esistenza di circostanze anomale e peculiari a sostegno della pretesa” Corte di Cassazione civile sez. III, con la sentenza n. 29320 del 07.10.2022).
Nel caso esaminato il danneggiato si è limitato genericamente a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Il dott. peraltro, non ha evidenziato particolari disagi sopportati dal sig. nel Per_2 Pt_1
periodo di convalescenza né sono state allegate o provate circostanze peculiari che possano aver inciso sullo stato d'animo dello stesso in rapporto di causa effetto con il sinistro.
Ciò non consente al Giudicante di riconoscere alcun incremento per il danno morale.
Devono comunque essere riconosciuti a titolo di danno patrimoniale € 378,88
(trecentosettantotto/88) per spese mediche ritenute congrue dal Ctu. Dagli importi a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per come calcolati, pari ad €
8.252,74, dovranno essere sottratte le somme già percepite ante causam pari ad € 4.300,00
(corrisposti in data 12.07.2021) in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno sul quale si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del
2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del medesimo. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Nella fattispecie che ci occupa, pertanto, al fine di calcolare il danno risarcibile in favore del danneggiato, devono essere sottratti da € 7.035,58 (pari a quella di € 8.252,74 devalutata alla data del sinistro) l'importo di € 4.211,56 (pari a quella di € 4.300,00 devalutata dalla data del pagamento
12.07.2021 alla data del sinistro) per consentire la sottrazione di importi omogenei1: l'importo dovuto quindi risulterà pari ad € 2.824,02.
Sull'importo indicato di € 2.824,02 sono dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi (seguendo il criterio rappresentato al punto c) di Cass. civ., sez. VI civ. - 3, ord. 24 gennaio 2020 n. 1637 (cfr.
“calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”) applicando il tasso di interesse legale.
Le spese di lite Quanto al regolamento delle spese di lite, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza integrale che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento di tali spese (art. 91 c.p.c.) mentre in ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c., comma 2) è possibile compensazione totale o parziale (vedi in tal ultimo senso ex multis Cass. civile sez. VI, 16/07/2019 che richiama Cass. 22381/2009; Cass.
21684/2013; Cass. 21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass. 7326/2019).
Tuttavia, non può non vedersi che nella fattispecie l'importo richiesto in atto di citazione è stato decisamente ridotto in quanto non riconosciuto il danno biologico ed il danno morale nei termini richiesti dalla difesa attorea.
Per tale motivo si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di CTU, tuttavia, devono porsi a carico di parti convenute stante, comunque, la maggiore valutazione operata dal dott. rispetto a quella del medico-legale dell'assicurazione. Per_2
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1. accerta l'esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro per cui è causa;
Controparte_2
2. condanna in via solidale la ed il sig. a corrispondere al sig. CP_1 Controparte_2
, a titolo di danni non patrimoniali e patrimoniali, la somma di € 2.824,02 oltre Controparte_3
interessi compensativi come in motivazione;
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di del sig. CP_1 CP_2
per come già liquidate in corso di causa.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 31gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo il criterio indicato dal Giudice di legittimità: “…nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. civ., sez. VI civ. - 3, ord. 24 gennaio 2020 n. 1637).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 5232 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022 promossa da,
Parte_1
con avv. Luiso Loredana giusto mandato in atti
-parte attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con avv. Monica Dominici giusto mandato in atti
-parte convenuta e
Controparte_2
- parte convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate ex art. 127 ter cpc e precisamente:
Parte attrice: precisa le conclusioni come nell'atto introduttivo (cfr “…accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro occorso al sig. Controparte_2 Parte_1
in data 15.12.2019; - accertare e dichiarare che la compagnia , in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a risarcire di tutti i danni subiti e Parte_1
subendi, patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- conseguentemente condannare i convenuti e l' , in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, per le causali di cui in narrativa, a corrispondere le somme dovute a titolo di danno patrimoniale e non subiti dall'attore nella residua somma - comprensiva del danno biologico, danno morale e spese mediche sostenute – che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo, detratti gli acconti già corrisposti dalla Compagnia assicuratrice;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”)
Parte convenuta : conclude come in comparsa di costituzione e risposta … CP_1
“Voglia il Tribunale adito:
- in tesi, accertata la tipologia e l'entità dei danni subiti dal OR , in conseguenza Parte_1 dell'evento dedotto in giudizio, dichiarare la somma offerta e corrisposta ante causam interamente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria;
conseguentemente, e per l'effetto, respingere la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata e non provata;
- in ipotesi, pur denegata, di riconoscimento di residue ragioni risarcitorie in favore del OR
, ridurre la domanda risarcitoria attorea a quanto risulterà di giustizia. Parte_1
- Comunque con vittoria di spese e competenze di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. ha agito in giudizio formulando domanda di risarcimento dei danni riportati a Parte_1
seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto in data 15.12.2009, ore 02,30 circa, in Firenze lungo il
Viale Machiavelli, in qualità di terzo trasportato sull'auto Mercedes E 350 tg. FW970TZ, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata per la RCA con l' Controparte_2 [...]
(polizza n. 527923948). Controparte_1
Il sig. ha assunto di aver riportato lesioni personali per le quali , per conto del Pt_1 CP_1
proprio assicurato, ha corrisposto ante causam la somma di € 5.000,00 (€ 4.300,00 per danno ed €
700,00 per spese legali) sulla base degli accertamenti effettuati dal proprio medico-legale di fiducia e trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
Il sig. , infatti, ha lamentato di aver subito maggiori danni giusta relazione medico-legale Pt_1
redatta dal dott. di cui ha chiesto il risarcimento. Persona_1
Il sig. non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
La si è costituita in giudizio non contestando l'an debeatur e deducendo di aver già CP_1
provveduto a risarcire integralmente il sig. dei danni subiti a seguito del sinistro de quo;
ha CP_2 contestato la maggior richiesta risarcitoria formulata dall'attore in quanto non provata e, per tale motivo, ha istato per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita solo con una CTU medico legale.
Viene decisa dallo scrivente Giudice sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La responsabilità
L'an non è in contestazione.
Pertanto si ometterà l'esame in fatto ed in diritto della problematica sottesa al presente giudizio ritenuta riconosciuta la piena responsabilità del sig. nella causazione del Controparte_2
sinistro del 15.12.2009, ore 02,30 circa, in Firenze lungo il Viale Machiavelli, allorquando l'auto
Mercedes E 350 tg. FW970TZ, di sua proprietà e da questo condotta, nell'affrontare una curva finiva contro un albero posto al lato della carreggiata, provocando lesioni al sig. , Parte_1
trasportato a bordo della stessa.
Il sig. , difatti, agisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 per Pt_1
l'integrale ristoro dei danni non patrimoniali, fisici e psichici, sofferti e non integralmente risarciti dalla , compagnia assicuratrice dell'auto condotta dal per la RCA Controparte_1 CP_2
(polizza n. 527923948).
Si evidenzia, inoltre, che l'operatività della polizza non è stata contestata tanto che ha CP_1
provveduto già ante causam a corrispondere al sig. la somma di € 5.000,00 (€ 4.300,00 per Pt_1 danno ed € 700,00 per spese legali) sulla base degli accertamenti effettuati dal medico-legale di fiducia della Compagnia.
Il danno
Vertendo la causa sulla quantificazione del danno lamentato dal sig. , soccorre la relazione Pt_1
depositata dal consulente dell'Ufficio nominato per gli accertamenti medico-legali dott. il Per_2
quale, ha accertato in stretto nesso di causalità come “L'evento avvenuto il 15 dicembre 2019 è dotato di adeguata efficienza lesiva il 15 dicembre 2019 è dotato di adeguata efficienza lesiva nell'aver prodotto le lesioni accertate in sede di prime cure presso pronto soccorso ospedaliero a distanza di circa dieci ore dal fatto. Questo intervallo temporale non esclude in alcun modo la correlazione causale fra evento con la dinamica del sinistro del corpo sternale e ferita lineare al dorso della mano destra data l'attendibilità di dette lesioni con l'entrata in funzione degli air bags e
l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del leso. In atti sono depositate due fotografie del 30 dicembre 2019 che mostrano la presenza di soffusione ematica sottocutanea in fase evolutiva dato il cromatismo, a carico della porzione alta del torace e in sede addominale (questa di piccole dimensione e probabilmente sul lato destro del corpo): queste alterazioni sono attendibilmente conseguenti allo stravaso ematico derivante dalla frattura sternale e per una postura declive (clinostatismo) con diffusione per gravità dello stravaso ematico tuttavia superficiale, mentre all'addome per una probabile compressione da cintura in detta sede a motivo della estensione e della morfologia. L'assenza in pronto soccorso di ematomi non deve in alcun modo meravigliare proprio perché l'evidenziarsi della soffusione ematica a distanza è tipica della lesione riportata e denota, indirettamente, una ridotta mobilità del paziente. Il controllo radiografico effettuato il 10 gennaio 2020 mostra l'evoluzione riparativa della frattura di sterno ed esclude (alle ecografie) lesioni alla spalla sinistra e al polso destro, mentre al ginocchio destro si referta una residua falda di versamento articolare senza lesioni tendinee e dei legamenti collaterali. Si tratta di un reperto assolutamente aspecifico e soprattutto di invero lievissima entità (falda) alla luce della esclusione di altre lesioni al pronto soccorso. Del resto si deve focalizzare l'attenzione sui seguenti dati: la prognosi cessata il 10 gennaio 2020, l'assenza lavorativa cessata il 6 gennaio 2020 pur in mansione di tipo amministrativo, quindi sedentario, la completa assenza di terapie di rilievo a livello delle articolazioni (rachide e arti superiori) che vengono attestate nella certificazione ortopedica del 30 dicembre 2019, che tuttavia non riporta alcun dato obiettivato dallo specialista e quindi è palesemente priva di adeguata valenza probatoria circa la condizione clinica del paziente non essendo atta a dimostrare in alcun modo altra lesività, data peraltro la negatività degli accertamenti ecografici effettuati. La risonanza magnetica del 10 gennaio 2020 al ginocchio sinistro esclude fatti contusivi ossei (edema) che invece si verificano nel caso di lesività dei legamenti crociati, come anche di versamento articolare pur descrivendosi una lesione intra- ligamentosa del crociato anteriore e probabilmente la specialista radiologa intendeva intra- sinoviale, che è un raro tipo di lesività che si produce e non determina versamento articolare perché la conservazione del rivestimento articolare del legamento impedisce il sanguinamento intra-articolare. Siamo di fronte a un aspetto tuttavia dubbio non essendo state riferite manifestazioni a detta articolazione in pronto soccorso, con degenza protrattasi per poco meno di quarantotto ore, tuttavia non si può completamente escludere la riconducibilità al sinistro in trattazione di detta alterazione ligamentosa che appare comunque invero modesta allo stato attuale. La certificazione e gli accertamenti successivi poi riportano alterazioni e segmenti corporei, attestati a distanza temporale incongrua per correlarli al fatto per cui è causa: non si ha mai dimostrazione di una lesione al polso e il dato radiologico (RM) è talmente tenue che non è significativo per lesione perlomeno recente e correlabile al sinistro;
non sono in alcun modo documentate lesioni alle spalle e ai legamenti collaterali del ginocchio destro e anche sinistro;
non risulta mai riportato un interessamento rachideo e neanche alle spalle;
come già in precedenza il quadro descrittivo obiettivo è inadeguato in quanto minimale e non significativo per esiti traumatici recenti.”. Il dott. ha quindi sottolineato “Siamo pertanto di fronte a una lesività che ha condotto a Per_2
un periodo di inabilità temporanea biologica che si sarebbe esaurito in ventisei giorni come attestato, ma che – dato il quadro radiologico del controllo del 10 gennaio 2020, può comunque prolungarsi ulteriormente dato il tipo di frattura che è credibile non abbia raggiunto la completa stabilizzazione nel periodo suddetto visto anche il quadro fotografico del 30 dicembre 2019.
L'assenza lavorativa di poco più di venti giorni porta a ritenere – in accordo con i consulenti tecnici di parte – accettabile una inabilità temporanea biologica pari a 20 (venti) giorni come parziale al 75%, ulteriori 20 (venti) al 50% e infine 20 (venti) giorni al 25.” e che da tali lesioni è derivata una IP nella misura del 5 % (cinque per cento).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate dalle osservazioni dei CTP (neanche inviate) e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale riportato dal sig. . Pt_1
Liquidazione del danno biologico
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice fa ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di micropermanenti (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005), trattandosi dell'unica normativa cogente nella subiecta materia (danno al terzo trasportato) stanti le risultanze della Ctu,.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità permanente (5%) e temporanea
(per la cui stima si rinvia direttamente a quanto sopra riportato), dell'età del leso al momento del fatto (anni 35) in applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate (da ultimo nel 2024-2025) per le cc.dd. micropermanenti nel sistema introdotto dal decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 (art. 139, commi 1 e 3), il calcolo risulta il seguente:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 35 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 6.216,66 Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
TOTALE GENERALE: € 7.873,86
In merito alla richiesta di risarcimento del danno morale, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
In linea di principio va evidenziato che la Suprema Corte ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento” (cfr. Cass. n.17209/2015).
In caso di incidente stradale - ha affermato infatti la Cassazione - il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(Cass n. 6444 /2023).
Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'"autonomia ontologica" del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (cfr. “non va comunque riconosciuta la personalizzazione del danno biologico, in assenza di allegazioni in punto di esistenza di circostanze anomale e peculiari a sostegno della pretesa” Corte di Cassazione civile sez. III, con la sentenza n. 29320 del 07.10.2022).
Nel caso esaminato il danneggiato si è limitato genericamente a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Il dott. peraltro, non ha evidenziato particolari disagi sopportati dal sig. nel Per_2 Pt_1
periodo di convalescenza né sono state allegate o provate circostanze peculiari che possano aver inciso sullo stato d'animo dello stesso in rapporto di causa effetto con il sinistro.
Ciò non consente al Giudicante di riconoscere alcun incremento per il danno morale.
Devono comunque essere riconosciuti a titolo di danno patrimoniale € 378,88
(trecentosettantotto/88) per spese mediche ritenute congrue dal Ctu. Dagli importi a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per come calcolati, pari ad €
8.252,74, dovranno essere sottratte le somme già percepite ante causam pari ad € 4.300,00
(corrisposti in data 12.07.2021) in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno sul quale si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del
2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del medesimo. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in virtù di un contratto di assicurazione, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Nella fattispecie che ci occupa, pertanto, al fine di calcolare il danno risarcibile in favore del danneggiato, devono essere sottratti da € 7.035,58 (pari a quella di € 8.252,74 devalutata alla data del sinistro) l'importo di € 4.211,56 (pari a quella di € 4.300,00 devalutata dalla data del pagamento
12.07.2021 alla data del sinistro) per consentire la sottrazione di importi omogenei1: l'importo dovuto quindi risulterà pari ad € 2.824,02.
Sull'importo indicato di € 2.824,02 sono dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi (seguendo il criterio rappresentato al punto c) di Cass. civ., sez. VI civ. - 3, ord. 24 gennaio 2020 n. 1637 (cfr.
“calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”) applicando il tasso di interesse legale.
Le spese di lite Quanto al regolamento delle spese di lite, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza integrale che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento di tali spese (art. 91 c.p.c.) mentre in ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c., comma 2) è possibile compensazione totale o parziale (vedi in tal ultimo senso ex multis Cass. civile sez. VI, 16/07/2019 che richiama Cass. 22381/2009; Cass.
21684/2013; Cass. 21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass. 7326/2019).
Tuttavia, non può non vedersi che nella fattispecie l'importo richiesto in atto di citazione è stato decisamente ridotto in quanto non riconosciuto il danno biologico ed il danno morale nei termini richiesti dalla difesa attorea.
Per tale motivo si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di CTU, tuttavia, devono porsi a carico di parti convenute stante, comunque, la maggiore valutazione operata dal dott. rispetto a quella del medico-legale dell'assicurazione. Per_2
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1. accerta l'esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro per cui è causa;
Controparte_2
2. condanna in via solidale la ed il sig. a corrispondere al sig. CP_1 Controparte_2
, a titolo di danni non patrimoniali e patrimoniali, la somma di € 2.824,02 oltre Controparte_3
interessi compensativi come in motivazione;
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di del sig. CP_1 CP_2
per come già liquidate in corso di causa.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 31gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo il criterio indicato dal Giudice di legittimità: “…nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. civ., sez. VI civ. - 3, ord. 24 gennaio 2020 n. 1637).