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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione I civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 30.07.2025 al n. 161-1/2025
R.G. promossa con istanza ex art. 351 c.p.c. del 30.07.2025
DA
, (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorella Sitzia (C.F.: – indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
– FAX: 0464.559546) del Foro di Rovereto ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Riva del Garda (TN), Viale Canella
n. 9, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Elène Tamanini, (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._4
– FAX: 0464543045), ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio in Dro (TN), via Michelotti 11, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Divorzio- Cessazione effetti civili
Causa ritenuta in decisione sull'istanza di sospensiva sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: che l'Ecc.mo Presidente di Codesta Corte d'Appello voglia:
1. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351
c.p.c., inaudita altera parte;
2. Fissare, se del caso, l'udienza in Camera di Consiglio per la conferma del provvedimento.
DI PARTE RESISTENTE:
Chiede venga rigettata l'istanza presentata dalla sig.ra per la Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 134/2025 del tribunale di rovereto.
Con la refusione di spese ed oneri di lite.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto del 30.07.2025 ha presentato istanza ex art. 351 c.p.c. per la Parte_1 sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, avente cron n. 134/2025, dell'11.06.2025, con la quale il Tribunale di Rovereto l'ha condannata a rimborsare a le spese del giudizio di primo grado, quantificate in € 6.000,00. A CP_1 sostegno dell'istanza ha dedotto l'impossibile recupero della somma eventualmente corrisposta alla controparte, il grave danno economico che alla stessa deriverebbe, anche alla luce delle già limitate capacità economiche e di reddito, nonché i gravi e fondati motivi di cui al ricorso in Appello;
tutte circostanze che, ai sensi dell'art. 351
c.p.c., giustificherebbero l'accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta.
Con decreto del 30.07.2025, la Corte d'Appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ed ha indicato la data del l'11.09.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con memoria generica del 02.09.2025, ha presentato opposizione CP_1 all'accoglimento dell'istanza di sospensiva avversaria, chiedendone il rigetto.
Acquisiste le note scritte regolarmente depositate dalle parti, la Corte, con ordinanza del
16.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 2/3 L'istanza non può essere accolta;
quanto al fumus, non si rinvengono particolari ragioni per ritenere prima facie e manifestamente fondato il ricorso.
In relazione al periculum, entrambe le circostanze a sostegno dell'istanza (impossibilità di recupero e difficoltà a reperire la somma oggetto di condanna) sono state dedotte in modo generico e senza adeguato supporto argomentativo e probatorio. Tanto più che la stessa ricorrente da atto che il convenuto percepisce (o percepirà a breve) una pensione
INPS di notevole importo, che, in caso nascesse un obbligo di restituzione, potrebbe, dunque, essere oggetto di pignoramento presso terzi.
L'istanza va, dunque, respinta.
Le spese saranno regolate unitamente al procedimento principale, per cui è già stata fissata udienza.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensiva.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente relatore
Demarchi Albengo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione I civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 30.07.2025 al n. 161-1/2025
R.G. promossa con istanza ex art. 351 c.p.c. del 30.07.2025
DA
, (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorella Sitzia (C.F.: – indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
– FAX: 0464.559546) del Foro di Rovereto ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Riva del Garda (TN), Viale Canella
n. 9, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Elène Tamanini, (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._4
– FAX: 0464543045), ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il suo studio in Dro (TN), via Michelotti 11, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Divorzio- Cessazione effetti civili
Causa ritenuta in decisione sull'istanza di sospensiva sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: che l'Ecc.mo Presidente di Codesta Corte d'Appello voglia:
1. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351
c.p.c., inaudita altera parte;
2. Fissare, se del caso, l'udienza in Camera di Consiglio per la conferma del provvedimento.
DI PARTE RESISTENTE:
Chiede venga rigettata l'istanza presentata dalla sig.ra per la Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 134/2025 del tribunale di rovereto.
Con la refusione di spese ed oneri di lite.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto del 30.07.2025 ha presentato istanza ex art. 351 c.p.c. per la Parte_1 sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, avente cron n. 134/2025, dell'11.06.2025, con la quale il Tribunale di Rovereto l'ha condannata a rimborsare a le spese del giudizio di primo grado, quantificate in € 6.000,00. A CP_1 sostegno dell'istanza ha dedotto l'impossibile recupero della somma eventualmente corrisposta alla controparte, il grave danno economico che alla stessa deriverebbe, anche alla luce delle già limitate capacità economiche e di reddito, nonché i gravi e fondati motivi di cui al ricorso in Appello;
tutte circostanze che, ai sensi dell'art. 351
c.p.c., giustificherebbero l'accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta.
Con decreto del 30.07.2025, la Corte d'Appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ed ha indicato la data del l'11.09.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con memoria generica del 02.09.2025, ha presentato opposizione CP_1 all'accoglimento dell'istanza di sospensiva avversaria, chiedendone il rigetto.
Acquisiste le note scritte regolarmente depositate dalle parti, la Corte, con ordinanza del
16.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 2/3 L'istanza non può essere accolta;
quanto al fumus, non si rinvengono particolari ragioni per ritenere prima facie e manifestamente fondato il ricorso.
In relazione al periculum, entrambe le circostanze a sostegno dell'istanza (impossibilità di recupero e difficoltà a reperire la somma oggetto di condanna) sono state dedotte in modo generico e senza adeguato supporto argomentativo e probatorio. Tanto più che la stessa ricorrente da atto che il convenuto percepisce (o percepirà a breve) una pensione
INPS di notevole importo, che, in caso nascesse un obbligo di restituzione, potrebbe, dunque, essere oggetto di pignoramento presso terzi.
L'istanza va, dunque, respinta.
Le spese saranno regolate unitamente al procedimento principale, per cui è già stata fissata udienza.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensiva.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente relatore
Demarchi Albengo
pag. 3/3