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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
dott. Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1174/2023 promossa da
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Callà del Foro di Aosta
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Sciulli del Foro Controparte_1 CodiceFiscale_3 di Aosta
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Giorgio Rosini CP_2 CodiceFiscale_4 del Foro di Aosta
APPELLATI
[...]
(c.f./p.iva ), con sede legale a La Controparte_3 P.IVA_1
Salle (AO) in Frazione Chatelard n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore
APPELLATA NON COSTITUITA
1 avverso la sentenza n. 67/2023 emessa dal Tribunale di Aosta, sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata il 28/02/2023
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, eventualmente previa, in via istruttoria, rinnovazione della C.T.U con riguardo al quesito
(iii) e al quesito (v) individuati in prime cure con ordinanza del 08.04.2022, accogliere il presente appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
- costituire coattivamente, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o, in via di subordine, ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del fondo dominante degli attori costituito dall'appartamento e dall'autorimessa siti in Frazione Beillardey nn. 43 e 44 del Comune di La Salle (AO), distinti al catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 27, particella
32, subalterni 7 e 4, e a carico del fondo servente già di proprietà della convenuta
[...]
e ora di proprietà della signora Controparte_4 CP_1
, costituito da area urbana distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al
[...]
Foglio 27 particella 629, servitù di passaggio urbana veicolare, secondo le modalità e nei limiti di percorso idonei a garantire l'accesso e l'uscita con veicoli di medie e grosse dimensioni alla e, rispettivamente, dalla autorimessa degli attori e con il pagamento dell'indennità che il Giudice vorrà stabilire ai sensi dell'art. 1053 c.c., e per l'effetto dichiarare la convenuta soc. e i signori Controparte_3
e , nella loro qualità di soci successori ex art. 110 c.p.c. Controparte_1 CP_2 della cessata ed estinta soc. , nonché la Controparte_3 signora anche nella sua qualità di successore a titolo particolare ex art. Controparte_1
111 c.p.c., siccome attuale proprietaria della suddetta particella 629, obbligati a dare il passaggio veicolare, come sopra costituito attraverso il fondo Foglio 27 mappale n. 629, per accedere al predetto fondo attoreo;
- in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare, anche ai sensi dell'art. 1079 c.c., la convenuta soc. e i signori Controparte_3 Controparte_1
e , nella loro qualità di soci successori ex art. 110 c.p.c. della cessata ed CP_2 estinta soc. , nonché la signora Controparte_3 CP_1
anche nella sua qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.,
[...] siccome attuale proprietaria della suddetta particella 629, a cessare qualsiasi impedimento, molestia o turbativa in relazione al diritto di servitù accertato o costituito
a favore degli attori e ad arretrare la rete da cantiere apposta sul fondo Foglio 27 mappale
n. 629 fino al limite necessario per consentire l'esercizio di detto diritto.
- In ogni caso, con il favore di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio, nonché dell'esperito procedimento di mediazione.”
Appellata CP_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante:
-in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della scrivente e conseguentemente rigettare l'appello proposto per i motivi espressi in atti e confermare la sentenza di primo grado.
-in via principale, rigettare i motivi di appello tutti proposti dagli appellanti per i motivi espressi in atti e confermare la sentenza di primo grado
-in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato e/o costituito ex novo il diritto reale della servitù di passaggio in capo a parte attrice ai sensi degli artt. 1051 e/o 1052
c.c., dichiarare gli appellanti tenuti al pagamento in favore della scrivente di un'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. proporzionata al peso che dovrà sopportare il fondo servente come risulterà all'esito del giudizio o comunque liquidata secondo equità.
Con il favore delle spese tutte di cui si chiede la distrazione in favore del difensore.”
Appellato CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante:
-nel merito, previa eventuale declaratoria del difetto di legittimazione passiva del convenuto e/o della carenza di interesse ad agire degli appellanti, rigettare tutti i motivi di appello proposti per i motivi espressi in atti e confermare l'appellata sentenza.
Con il favore delle spese tutte di cui si chiede la distrazione in favore del difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , quali proprietari di una casetta con annesso garage in una frazione Parte_1 Parte_2 collinare del comune di La Salle, citavano in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_5
proprietaria di un immobile con annessa area (identificabile nel mappale 629)
[...] situata davanti alla loro abitazione, per sentire pronunciare l'usucapione del diritto a passare sul mappale 629 per fare ingresso nel loro garage (diritto che era stato conculcato dall'apposizione di una recinzione da cantiere) e, in via subordinata, la costituzione di una servitù di passaggio ex artt.
1051 e 1052 c.c. con veicoli di dimensioni medio-grandi.
Oppostasi la convenuta a tutte le domande attoree, istruita la causa documentalmente e a mezzo c.t.u., con sentenza n. 67/2023 il Tribunale rigettava le domande degli attori, escludendo l'usucapione per l'assenza di opere permanenti e visibili, la costituzione di servitù ex art. 1051 c.c. a causa della raggiungibilità del garage dalla pubblica via con veicoli di piccole dimensioni,
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., essendo la casa raggiungibile con veicoli più grandi in retromarcia o con manovre su altre aree pubbliche o pertinenziali (ovvero, potendo le auto essere lasciate nel parcheggio pubblico all'inizio della frazione).
Il Tribunale compensava tra le parti le spese di lite e poneva a carico per metà di ciascuna parte quelle di c.t.u.
e proponevano appello, citando in giudizio sia la società nel frattempo cancellata dal Pt_1 Pt_2 registro delle imprese, sia gli unici due soci e (la prima, già legale Controparte_1 CP_2
3 rappresentante e liquidatrice della società, anche quale assegnataria in sede di liquidazione degli immobili oggetto di causa), lamentando:
- con il primo motivo di impugnazione, che, potendosi accedere al garage dalla pubblica via solo con mezzi meccanici di ridotte dimensioni senza passare sul mappale 629, non si era considerato che per la giurisprudenza di legittimità ci si trovava di fronte ad una situazione di interclusione che giustificava secondo l'art. 1051 c.c. la costituzione di una servitù;
- con il secondo motivo di impugnazione, che non erano condivisibili le motivazioni addotte in sentenza per escludere la necessità di soddisfacimento delle esigenze abitative che, a mente dell'art. 1052 c.c., avrebbero parimenti giustificato la costituzione di una servitù;
- con il terzo e quarto motivo, che, pur non censurandosi la quantificazione della porzione del mappale 629 da assoggettare a servitù, il c.t.u. aveva errato a considerarlo pertinenziale al restante immobile di proprietà di e, dunque, a considerare Controparte_3 nell'indennità anche il deprezzamento subito da tale immobile.
Con i restanti motivi si censurava la disciplina delle spese di lite e l'omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 1079 c.c. proposta in primo grado.
Si costituivano i due soci chiedendo il rigetto delle domande avversarie e le preliminarmente CP_1 eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva ex artt. 110 e 111 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che sono infondate le osservazioni svolte dalla in punto di CP_1 propria legittimazione passiva, avendo gli appellanti, in un eccesso di zelo, citato in secondo grado sia la società ormai estinta, che gli unici due soci, nei confronti dei quali si applica l'art. 110 c.p.c.
(cfr., tra tante, Cass. 24135/25).
Nel merito va osservato che il c.t.u. geom. ha accertato che è impossibile accedere al garage Per_1 di proprietà degli attori (catastalmente identificabile nel subalterno 4 della particella 32 del Comune censuario di La Salle) con autovetture di medie-grandi dimensioni senza passare e fare manovra sopra il map. 629 attualmente di proprietà della e in precedenza della società CP_1 [...]
Controparte_3
Ne consegue che il garage, che pacificamente dà su di una pubblica via della frazione, è da considerarsi relativamente intercluso (cfr. Cass. 20997/2009).
Ritiene il Collegio che le esigenze di passaggio espresse dagli attori, funzionali ad una piena e normale usufruibilità dell'immobile con tutta la tipologia di veicoli che, per dimensioni, possono essere ricoverati nel garage, rientrino in quell'utilitas del fondo servente che trovano riconoscimento nell'art. 1051 c.c. (ma anche nell'art. 1052 c.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza n. 167/99 della Corte Costituzionale: cfr., tra le tante, Cass. 11126/25 e
Cass. 724/23).
4 Né può impedire la costituzione della servitù il fatto che il mappale 629 costituisca area pertinenziale del map. 20 subb. 3-4, sempre di proprietà della poiché l'esenzione di cui all'art. 1051 quarto CP_1 comma c.c. (richiamata anche dall'art. 1052 c.c.), per costante giurisprudenza di legittimità – cfr., tra le tante, Cass. 29780/24 - non si applica quando il proprietario del fondo dominante non ha, come in questo caso, soluzioni alternative all'asservimento di un'area cortiliva per soddisfare l'utilitas (in questo caso rappresentata dall'accesso al garage con veicoli di medio-grandi dimensioni).
In ordine all'indennità da riconoscere alla proprietaria del fondo servente, in disparte la formale inammissibilità quali motivi di appello delle osservazioni svolte dagli appellanti ai punti tre e quattro dell'atto di impugnazione (poiché non muovono – né potrebbero - censure alla sentenza impugnata, avendo questa rigettato le loro istanze e, dunque, non avendo liquidato alcuna indennità a loro carico), va osservato che non è oggetto di contestazione la quantificazione della superficie del mappale 629 necessaria per le manovre da sottoporre a servitù, identificabile nella porzione colorata in verde nell'allegato 002A della consulenza del c.t.u. geom. Per_1
Risulta condivisibile la proposta del c.t.u. di considerare non solo il deprezzamento del mappale 629, ma anche quello che subirà l'immobile cui accede e cioè il map. 20 subb. 3-4, trattandosi di area che al momento dell'acquisto nel 2005 era stata espressamente considerata quale pertinenziale del mappale 20, in coerenza peraltro con lo stato dei luoghi (essendo una porzione di terreno che contorna l'edificio della . CP_1
A nulla in senso contrario può rilevare che catastalmente il map. 629 non risulti graffato al mappale
20, non avendo quell'indicazione catastale alcun effetto costitutivo o ricognitivo di una qualità – quella della pertinenzialità - che discende dallo stato dei luoghi e cioè dalla contiguità delle porzioni interessate, dalla stabilità della destinazione (e, sul punto, va osservato che Controparte_3 aveva potuto acquistare insieme l'area pertinenziale e l'immobile in quanto già associati in termini di titolarità in capo ai suoi dante causa e che all'atto dell'acquisto nel 2005 si era dato atto della natura pertinenziale del map. 629) e l'assenza della possibilità di un autonomo utilizzo, tutti requisiti sussistenti nel caso di specie.
In particolare, quest'ultima caratteristica si ricava dal fatto che gli attori in primo grado avevano allegato un diuturno uso da parte loro e del loro dante causa di quell'area per fare le manovre necessarie per fare ingresso nel garage, onde evidentemente quella porzione non aveva potuto avere per decenni un uso separato rispetto all'immobile frontistante cui accede.
Non hanno formato oggetto di censura da parte degli appellanti gli ulteriori parametri e criteri utilizzati dal c.t.u. per la quantificazione dell'indennità, mentre la sollecitazione del c.t.p. della società convenuta in primo grado di considerare un maggiore valore degli immobili asserviti, come osservato dal c.t.u., si scontra con il basso prezzo di acquisto degli stessi immobili e con le ricerche di mercato fatte dal consulente in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali.
Richiamati, dunque, i condivisibili criteri di calcolo e stima fatti dal c.t.u. (pp. da 31 a 34 dell'elaborato), l'indennità da liquidare a favore della va quantificata in € 10.135. CP_1
5 Quanto alla disciplina delle spese di lite, la quale socia assegnataria del bene e dunque CP_1 beneficiaria di parte dell'attivo della società convenuta in primo grado (nei limiti del cui valore deve dunque rispondere delle obbligazioni della società stessa), deve essere condannata a rifondere agli attori le spese del doppio grado di giudizio stante la soccombenza, poiché se si fosse riconosciuto e disciplinato in via convenzionale il diritto degli appellanti da parte della società prima e della socia assegnataria poi, non vi sarebbe stata necessità della presente controversia.
Di contro, gli appellanti vanno condannati a rifondere a le spese di questo grado di CP_6 giudizio, poiché è stato evocato in giudizio pur sapendo che, in sede di liquidazione, non era divenuto proprietario del bene interessato, né è stato dedotto e provato che sia divenuto proprietario di altri beni o crediti della società estinta nel limite del cui valore avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dell'obbligazione per le spese processuali di primo grado astrattamente gravanti sulla società in conseguenza della riforma della sentenza (sull'onere della prova incombente sui creditori sociali, cfr. Cass. 15454/2017).
Le spese sono liquidate in € 5.077 (oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.) per quanto riguarda il primo grado, liquidati gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria tenuto conto dello scaglione da € 5.000 ad € 25.000 in considerazione dell'ammontare dell'indennità liquidata, oltre ad € 442,76 (già comprensive di i.v.a. e accessori) per l'assistenza difensiva nel procedimento di mediazione (cfr. Cass. 32306/23), stante l'indisponibilità a trovare un accordo manifestata in quella sede dalla società (cfr. docc. 25 e 31 fascicolo Controparte_3 primo grado), e in € 4.888 per quanto concerne il presente grado giudizio (riconosciuto il minimo per la fase istruttoria e i parametri medi per le restanti fasi).
In tale ultima misura vanno liquidate anche le spese giudiziali a favore di , con CP_6 distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellata CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 67/2023 emessa il 28/02/2023 dal Tribunale di Aosta:
- costituisce servitù di passaggio carraio sulla porzione di area, identificabile all'Agenzia delle
Entrate – Servizio del territorio nel map. 629, fg. 27 del Comune censuario di La Salle di proprietà di , colorata in verde nell'allegato 002A della consulenza del c.t.u. Controparte_1 geom. a favore della particella 32 subalterno 4 del medesimo Comune, di cui sono Per_1 rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a pagare in solido a a titolo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di indennità la somma di € 10.135;
- condanna ad arretrare le recinzioni attualmente insistenti sulla porzione di Controparte_1 area sopra indicata della particella 629;
- condanna a rifondere in solido a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € 5.077 per il primo grado ed € 4.888 per il grado
6 di appello, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed € 442,76 per l'assistenza difensiva nel procedimento di mediazione;
- pone in via definitiva a carico di le spese di c.t.u.; Controparte_1
- condanna in solido e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 CP_6 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.888 (oltre rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a.), con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Andrea Crema dott.ssa Cecilia Marino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
dott. Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1174/2023 promossa da
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Callà del Foro di Aosta
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Sciulli del Foro Controparte_1 CodiceFiscale_3 di Aosta
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Giorgio Rosini CP_2 CodiceFiscale_4 del Foro di Aosta
APPELLATI
[...]
(c.f./p.iva ), con sede legale a La Controparte_3 P.IVA_1
Salle (AO) in Frazione Chatelard n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore
APPELLATA NON COSTITUITA
1 avverso la sentenza n. 67/2023 emessa dal Tribunale di Aosta, sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata il 28/02/2023
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, eventualmente previa, in via istruttoria, rinnovazione della C.T.U con riguardo al quesito
(iii) e al quesito (v) individuati in prime cure con ordinanza del 08.04.2022, accogliere il presente appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
- costituire coattivamente, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o, in via di subordine, ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del fondo dominante degli attori costituito dall'appartamento e dall'autorimessa siti in Frazione Beillardey nn. 43 e 44 del Comune di La Salle (AO), distinti al catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 27, particella
32, subalterni 7 e 4, e a carico del fondo servente già di proprietà della convenuta
[...]
e ora di proprietà della signora Controparte_4 CP_1
, costituito da area urbana distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al
[...]
Foglio 27 particella 629, servitù di passaggio urbana veicolare, secondo le modalità e nei limiti di percorso idonei a garantire l'accesso e l'uscita con veicoli di medie e grosse dimensioni alla e, rispettivamente, dalla autorimessa degli attori e con il pagamento dell'indennità che il Giudice vorrà stabilire ai sensi dell'art. 1053 c.c., e per l'effetto dichiarare la convenuta soc. e i signori Controparte_3
e , nella loro qualità di soci successori ex art. 110 c.p.c. Controparte_1 CP_2 della cessata ed estinta soc. , nonché la Controparte_3 signora anche nella sua qualità di successore a titolo particolare ex art. Controparte_1
111 c.p.c., siccome attuale proprietaria della suddetta particella 629, obbligati a dare il passaggio veicolare, come sopra costituito attraverso il fondo Foglio 27 mappale n. 629, per accedere al predetto fondo attoreo;
- in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare, anche ai sensi dell'art. 1079 c.c., la convenuta soc. e i signori Controparte_3 Controparte_1
e , nella loro qualità di soci successori ex art. 110 c.p.c. della cessata ed CP_2 estinta soc. , nonché la signora Controparte_3 CP_1
anche nella sua qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.,
[...] siccome attuale proprietaria della suddetta particella 629, a cessare qualsiasi impedimento, molestia o turbativa in relazione al diritto di servitù accertato o costituito
a favore degli attori e ad arretrare la rete da cantiere apposta sul fondo Foglio 27 mappale
n. 629 fino al limite necessario per consentire l'esercizio di detto diritto.
- In ogni caso, con il favore di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio, nonché dell'esperito procedimento di mediazione.”
Appellata CP_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante:
-in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della scrivente e conseguentemente rigettare l'appello proposto per i motivi espressi in atti e confermare la sentenza di primo grado.
-in via principale, rigettare i motivi di appello tutti proposti dagli appellanti per i motivi espressi in atti e confermare la sentenza di primo grado
-in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato e/o costituito ex novo il diritto reale della servitù di passaggio in capo a parte attrice ai sensi degli artt. 1051 e/o 1052
c.c., dichiarare gli appellanti tenuti al pagamento in favore della scrivente di un'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. proporzionata al peso che dovrà sopportare il fondo servente come risulterà all'esito del giudizio o comunque liquidata secondo equità.
Con il favore delle spese tutte di cui si chiede la distrazione in favore del difensore.”
Appellato CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante:
-nel merito, previa eventuale declaratoria del difetto di legittimazione passiva del convenuto e/o della carenza di interesse ad agire degli appellanti, rigettare tutti i motivi di appello proposti per i motivi espressi in atti e confermare l'appellata sentenza.
Con il favore delle spese tutte di cui si chiede la distrazione in favore del difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , quali proprietari di una casetta con annesso garage in una frazione Parte_1 Parte_2 collinare del comune di La Salle, citavano in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_5
proprietaria di un immobile con annessa area (identificabile nel mappale 629)
[...] situata davanti alla loro abitazione, per sentire pronunciare l'usucapione del diritto a passare sul mappale 629 per fare ingresso nel loro garage (diritto che era stato conculcato dall'apposizione di una recinzione da cantiere) e, in via subordinata, la costituzione di una servitù di passaggio ex artt.
1051 e 1052 c.c. con veicoli di dimensioni medio-grandi.
Oppostasi la convenuta a tutte le domande attoree, istruita la causa documentalmente e a mezzo c.t.u., con sentenza n. 67/2023 il Tribunale rigettava le domande degli attori, escludendo l'usucapione per l'assenza di opere permanenti e visibili, la costituzione di servitù ex art. 1051 c.c. a causa della raggiungibilità del garage dalla pubblica via con veicoli di piccole dimensioni,
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., essendo la casa raggiungibile con veicoli più grandi in retromarcia o con manovre su altre aree pubbliche o pertinenziali (ovvero, potendo le auto essere lasciate nel parcheggio pubblico all'inizio della frazione).
Il Tribunale compensava tra le parti le spese di lite e poneva a carico per metà di ciascuna parte quelle di c.t.u.
e proponevano appello, citando in giudizio sia la società nel frattempo cancellata dal Pt_1 Pt_2 registro delle imprese, sia gli unici due soci e (la prima, già legale Controparte_1 CP_2
3 rappresentante e liquidatrice della società, anche quale assegnataria in sede di liquidazione degli immobili oggetto di causa), lamentando:
- con il primo motivo di impugnazione, che, potendosi accedere al garage dalla pubblica via solo con mezzi meccanici di ridotte dimensioni senza passare sul mappale 629, non si era considerato che per la giurisprudenza di legittimità ci si trovava di fronte ad una situazione di interclusione che giustificava secondo l'art. 1051 c.c. la costituzione di una servitù;
- con il secondo motivo di impugnazione, che non erano condivisibili le motivazioni addotte in sentenza per escludere la necessità di soddisfacimento delle esigenze abitative che, a mente dell'art. 1052 c.c., avrebbero parimenti giustificato la costituzione di una servitù;
- con il terzo e quarto motivo, che, pur non censurandosi la quantificazione della porzione del mappale 629 da assoggettare a servitù, il c.t.u. aveva errato a considerarlo pertinenziale al restante immobile di proprietà di e, dunque, a considerare Controparte_3 nell'indennità anche il deprezzamento subito da tale immobile.
Con i restanti motivi si censurava la disciplina delle spese di lite e l'omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 1079 c.c. proposta in primo grado.
Si costituivano i due soci chiedendo il rigetto delle domande avversarie e le preliminarmente CP_1 eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva ex artt. 110 e 111 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che sono infondate le osservazioni svolte dalla in punto di CP_1 propria legittimazione passiva, avendo gli appellanti, in un eccesso di zelo, citato in secondo grado sia la società ormai estinta, che gli unici due soci, nei confronti dei quali si applica l'art. 110 c.p.c.
(cfr., tra tante, Cass. 24135/25).
Nel merito va osservato che il c.t.u. geom. ha accertato che è impossibile accedere al garage Per_1 di proprietà degli attori (catastalmente identificabile nel subalterno 4 della particella 32 del Comune censuario di La Salle) con autovetture di medie-grandi dimensioni senza passare e fare manovra sopra il map. 629 attualmente di proprietà della e in precedenza della società CP_1 [...]
Controparte_3
Ne consegue che il garage, che pacificamente dà su di una pubblica via della frazione, è da considerarsi relativamente intercluso (cfr. Cass. 20997/2009).
Ritiene il Collegio che le esigenze di passaggio espresse dagli attori, funzionali ad una piena e normale usufruibilità dell'immobile con tutta la tipologia di veicoli che, per dimensioni, possono essere ricoverati nel garage, rientrino in quell'utilitas del fondo servente che trovano riconoscimento nell'art. 1051 c.c. (ma anche nell'art. 1052 c.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza n. 167/99 della Corte Costituzionale: cfr., tra le tante, Cass. 11126/25 e
Cass. 724/23).
4 Né può impedire la costituzione della servitù il fatto che il mappale 629 costituisca area pertinenziale del map. 20 subb. 3-4, sempre di proprietà della poiché l'esenzione di cui all'art. 1051 quarto CP_1 comma c.c. (richiamata anche dall'art. 1052 c.c.), per costante giurisprudenza di legittimità – cfr., tra le tante, Cass. 29780/24 - non si applica quando il proprietario del fondo dominante non ha, come in questo caso, soluzioni alternative all'asservimento di un'area cortiliva per soddisfare l'utilitas (in questo caso rappresentata dall'accesso al garage con veicoli di medio-grandi dimensioni).
In ordine all'indennità da riconoscere alla proprietaria del fondo servente, in disparte la formale inammissibilità quali motivi di appello delle osservazioni svolte dagli appellanti ai punti tre e quattro dell'atto di impugnazione (poiché non muovono – né potrebbero - censure alla sentenza impugnata, avendo questa rigettato le loro istanze e, dunque, non avendo liquidato alcuna indennità a loro carico), va osservato che non è oggetto di contestazione la quantificazione della superficie del mappale 629 necessaria per le manovre da sottoporre a servitù, identificabile nella porzione colorata in verde nell'allegato 002A della consulenza del c.t.u. geom. Per_1
Risulta condivisibile la proposta del c.t.u. di considerare non solo il deprezzamento del mappale 629, ma anche quello che subirà l'immobile cui accede e cioè il map. 20 subb. 3-4, trattandosi di area che al momento dell'acquisto nel 2005 era stata espressamente considerata quale pertinenziale del mappale 20, in coerenza peraltro con lo stato dei luoghi (essendo una porzione di terreno che contorna l'edificio della . CP_1
A nulla in senso contrario può rilevare che catastalmente il map. 629 non risulti graffato al mappale
20, non avendo quell'indicazione catastale alcun effetto costitutivo o ricognitivo di una qualità – quella della pertinenzialità - che discende dallo stato dei luoghi e cioè dalla contiguità delle porzioni interessate, dalla stabilità della destinazione (e, sul punto, va osservato che Controparte_3 aveva potuto acquistare insieme l'area pertinenziale e l'immobile in quanto già associati in termini di titolarità in capo ai suoi dante causa e che all'atto dell'acquisto nel 2005 si era dato atto della natura pertinenziale del map. 629) e l'assenza della possibilità di un autonomo utilizzo, tutti requisiti sussistenti nel caso di specie.
In particolare, quest'ultima caratteristica si ricava dal fatto che gli attori in primo grado avevano allegato un diuturno uso da parte loro e del loro dante causa di quell'area per fare le manovre necessarie per fare ingresso nel garage, onde evidentemente quella porzione non aveva potuto avere per decenni un uso separato rispetto all'immobile frontistante cui accede.
Non hanno formato oggetto di censura da parte degli appellanti gli ulteriori parametri e criteri utilizzati dal c.t.u. per la quantificazione dell'indennità, mentre la sollecitazione del c.t.p. della società convenuta in primo grado di considerare un maggiore valore degli immobili asserviti, come osservato dal c.t.u., si scontra con il basso prezzo di acquisto degli stessi immobili e con le ricerche di mercato fatte dal consulente in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali.
Richiamati, dunque, i condivisibili criteri di calcolo e stima fatti dal c.t.u. (pp. da 31 a 34 dell'elaborato), l'indennità da liquidare a favore della va quantificata in € 10.135. CP_1
5 Quanto alla disciplina delle spese di lite, la quale socia assegnataria del bene e dunque CP_1 beneficiaria di parte dell'attivo della società convenuta in primo grado (nei limiti del cui valore deve dunque rispondere delle obbligazioni della società stessa), deve essere condannata a rifondere agli attori le spese del doppio grado di giudizio stante la soccombenza, poiché se si fosse riconosciuto e disciplinato in via convenzionale il diritto degli appellanti da parte della società prima e della socia assegnataria poi, non vi sarebbe stata necessità della presente controversia.
Di contro, gli appellanti vanno condannati a rifondere a le spese di questo grado di CP_6 giudizio, poiché è stato evocato in giudizio pur sapendo che, in sede di liquidazione, non era divenuto proprietario del bene interessato, né è stato dedotto e provato che sia divenuto proprietario di altri beni o crediti della società estinta nel limite del cui valore avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dell'obbligazione per le spese processuali di primo grado astrattamente gravanti sulla società in conseguenza della riforma della sentenza (sull'onere della prova incombente sui creditori sociali, cfr. Cass. 15454/2017).
Le spese sono liquidate in € 5.077 (oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.) per quanto riguarda il primo grado, liquidati gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria tenuto conto dello scaglione da € 5.000 ad € 25.000 in considerazione dell'ammontare dell'indennità liquidata, oltre ad € 442,76 (già comprensive di i.v.a. e accessori) per l'assistenza difensiva nel procedimento di mediazione (cfr. Cass. 32306/23), stante l'indisponibilità a trovare un accordo manifestata in quella sede dalla società (cfr. docc. 25 e 31 fascicolo Controparte_3 primo grado), e in € 4.888 per quanto concerne il presente grado giudizio (riconosciuto il minimo per la fase istruttoria e i parametri medi per le restanti fasi).
In tale ultima misura vanno liquidate anche le spese giudiziali a favore di , con CP_6 distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellata CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 67/2023 emessa il 28/02/2023 dal Tribunale di Aosta:
- costituisce servitù di passaggio carraio sulla porzione di area, identificabile all'Agenzia delle
Entrate – Servizio del territorio nel map. 629, fg. 27 del Comune censuario di La Salle di proprietà di , colorata in verde nell'allegato 002A della consulenza del c.t.u. Controparte_1 geom. a favore della particella 32 subalterno 4 del medesimo Comune, di cui sono Per_1 rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a pagare in solido a a titolo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di indennità la somma di € 10.135;
- condanna ad arretrare le recinzioni attualmente insistenti sulla porzione di Controparte_1 area sopra indicata della particella 629;
- condanna a rifondere in solido a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € 5.077 per il primo grado ed € 4.888 per il grado
6 di appello, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed € 442,76 per l'assistenza difensiva nel procedimento di mediazione;
- pone in via definitiva a carico di le spese di c.t.u.; Controparte_1
- condanna in solido e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 CP_6 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.888 (oltre rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a.), con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Andrea Crema dott.ssa Cecilia Marino
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